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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2023

Cassazione n. 14185/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 40411/2022 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Verona, ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale; Ritenuto che il primo motivo di ricorso — con cui si contesta la contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod.pen. è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che lamenta l'eccessività della pena irrogata e il vizio di motivazione sul punto — è anch'esso inammissibile in quanto formulato in termini talmente generici da non confrontarsi con la circostanza che l'imputato, previo giudizio di prevalenza della circostanze attenuanti generiche rispetto alla circostanza aggravante e alla recidiva, si è visto già infliggere il minimo della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/03/2022 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; RG 40411/2022 Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza con cui la Corte di appello di Venezia, in parziale riforma della sentenza emessa dal GUP del Tribunale di Verona, ha confermato la condanna per bancarotta fraudolenta distrattiva e documentale; Ritenuto che il primo motivo di ricorso — con cui si contesta la contraddittorietà della motivazione in relazione alla sussistenza di eventuali cause di non punibilità ex art. 129 cod.pen. è generico per indeterminatezza perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato Ritenuto che il secondo motivo di ricorso — che lamenta l'eccessività della pena irrogata e il vizio di motivazione sul punto — è anch'esso inammissibile in quanto formulato in termini talmente generici da non confrontarsi con la circostanza che l'imputato, previo giudizio di prevalenza della circostanze attenuanti generiche rispetto alla circostanza aggravante e alla recidiva, si è visto già infliggere il minimo della pena; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 22 marzo 2023 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 14185/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris