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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 47220/2023

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto cne, con sentenza del 29 novembre 2022 la Corte dt appello di Salerno ha solo parzialmente confermato la sentenza con la quale, il precedente 25 marzo 2021 il Tribunale di Salerno aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia avendoli ritenuti responsabili, in concorso fra loro, di una serie di reati in materia di edilizia ed urbanistica; che ra Corte territoriale, rilevata la intervenuta estinzione ai uno cei reati ha rideterminato la pena inflitta in mesi 1 e gironi 28 di arresto ed euri 18.900,00 di ammenda; che avverso detta sentenza hanno proposto un unico ricorso per cassazione i due imputati, affidando le loro lagnanze a due motivi; che con il primo e stata dedottek la violazione di legge per non essere stato considerato, come estintivo di tutti i reati contestati il fatto che il muro di divisione di cui al capo di imputazione era stato eliminato, mentre con il secondo ci si è doluti che non fosse stata applicata la causa di non punibiCà di cui all'art. 131-bis cod. pen., sebbene non constassero i motivi per escluderla.

Considerato cne i aue motivi posti a sostegno dei ricorso sono entrambi inammissibili; che quanto al primo argomento dedotto, deve rilevarsi la manifesta infondatezza dell'assunto dei ricorrenti, posto che non vi è alcun riferimento normativo che possa indurre a ritenere che la rimozione delle opere abusive valga aa escludere ia sussistenza cieue contravvenzioni contestate, aiverse da quelle espressamente paesaggistiche; che, quanto al secondo motivo, rientra nel profilo del merito - non essendo stato dedotto, né tantomeno provato, l'errore in cui sarebbe caduta la Corte territoriale nel ritenere che il manufatto abusivo fosse stato realizzato in un'area protetta - il giudizio in ordine alla insussistenza della particolare tenuita del fatto, non potendosi affermare la manifesta illogicità della motivazione della Corte di Salerno che tale caratteristica ha escluso in funzione della particolare ubicazione dell'opera abusiva; che, essendo stata emessa la sentenza impugnata anteriormente alla intervenuta modifica deirart. 131-bis cod. pen. per effetto certa quale sono ora valorizzabili anche i comportamenti tenuti post factum, di essi la Corte territoriale non doveva tenere conto in sede di adozione della sentenza impugnata, né questi sono stati adeguatamente segnalati a questa Corte di legittimità con eventuali motivi aggiunti di impugnazione; che, pertanto, i ricorsi debbono essere aicniarati inammissiDiiL ed i ricorrenti, visto l'art. 616 cod. proc pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3000,00 in favore della Cassa ,Jelle ammende.

PQM rAkittnara ínarnm:rssibiíí i riCerT5i e condanna r'tcorrentzi (7T1- paga; mento &n, eur 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma il 12 maggio 202:3 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/11/2022 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto cne, con sentenza del 29 novembre 2022 la Corte dt appello di Salerno ha solo parzialmente confermato la sentenza con la quale, il precedente 25 marzo 2021 il Tribunale di Salerno aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia avendoli ritenuti responsabili, in concorso fra loro, di una serie di reati in materia di edilizia ed urbanistica; che ra Corte territoriale, rilevata la intervenuta estinzione ai uno cei reati ha rideterminato la pena inflitta in mesi 1 e gironi 28 di arresto ed euri 18.900,00 di ammenda; che avverso detta sentenza hanno proposto un unico ricorso per cassazione i due imputati, affidando le loro lagnanze a due motivi; che con il primo e stata dedottek la violazione di legge per non essere stato considerato, come estintivo di tutti i reati contestati il fatto che il muro di divisione di cui al capo di imputazione era stato eliminato, mentre con il secondo ci si è doluti che non fosse stata applicata la causa di non punibiCà di cui all'art. 131-bis cod. pen., sebbene non constassero i motivi per escluderla. Considerato cne i aue motivi posti a sostegno dei ricorso sono entrambi inammissibili; che quanto al primo argomento dedotto, deve rilevarsi la manifesta infondatezza dell'assunto dei ricorrenti, posto che non vi è alcun riferimento normativo che possa indurre a ritenere che la rimozione delle opere abusive valga aa escludere ia sussistenza cieue contravvenzioni contestate, aiverse da quelle espressamente paesaggistiche; che, quanto al secondo motivo, rientra nel profilo del merito - non essendo stato dedotto, né tantomeno provato, l'errore in cui sarebbe caduta la Corte territoriale nel ritenere che il manufatto abusivo fosse stato realizzato in un'area protetta - il giudizio in ordine alla insussistenza della particolare tenuita del fatto, non potendosi affermare la manifesta illogicità della motivazione della Corte di Salerno che tale caratteristica ha escluso in funzione della particolare ubicazione dell'opera abusiva; che, essendo stata emessa la sentenza impugnata anteriormente alla intervenuta modifica deirart. 131-bis cod. pen. per effetto certa quale sono ora valorizzabili anche i comportamenti tenuti post factum, di essi la Corte territoriale non doveva tenere conto in sede di adozione della sentenza impugnata, né questi sono stati adeguatamente segnalati a questa Corte di legittimità con eventuali motivi aggiunti di impugnazione; che, pertanto, i ricorsi debbono essere aicniarati inammissiDiiL ed i ricorrenti, visto l'art. 616 cod. proc pen., vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di euri 3000,00 in favore della Cassa ,Jelle ammende. PQM rAkittnara ínarnm:rssibiíí i riCerT5i e condanna r'tcorrentzi (7T1- paga; mento &n, eur 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 12 maggio 202:3 Il Consigliere e
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