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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 27109/2023

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22715/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ’ [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - C ontroricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] - I ntimato - avverso la SENTENZAdella CORTE D ’ APPELLO di BARI n. 1015/2021 depositata il03/06/2021.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

S [OSCURATO:PERSONA]

1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. convenne dinanzi al Tribunale di Trani l ’ [OSCURATO:PERSONA] per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Molfetta per sentirne accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale.

2. A fondamento della domanda , parte a ttrice espose di ave r partecipato ad una gara di appalto per la permuta di aree edificabili di proprietà dell’IDSC e di e ssere risultata seconda in graduatoria.

Con missiva del 15/4/2009, l ’ Istituto informò la società Five che l’impresa prima aggiudicataria non aveva provveduto a formalizzare gli atti per poter procedere alla edificazione, sicché aveva deliberato la revoca dell’assegnazione effettuata, invitando la [OSCURATO:SOCIETA]. a confermare eventualmente il contenuto dell’offerta.

3. [OSCURATO:SOCIETA]. rispose confermando integralmente l ’ offerta già formulata , e ricevette la bozza di contratto di permuta che si sarebbe dovuto stipulare, rinunciando a suo dire ad altre vantaggiose offerte che erano pervenute, in quanto aveva fatto affidamento sulla positiva conclusione del contratto con l’IDSC.

Il contratto di permuta, tuttavia, non si concluse , perché nel frattempo l ’ Istituto aveva comunicato che l’impresa risultata prima nella gara aveva integrato la documentazione necessaria, sicché l ’ Istituto non era più interessato a coltivare la trattativa con la [OSCURATO:SOCIETA].

4. Con sentenza n. 44/2018 il Tribunale di Trani accolse la domanda di Fives.r.l. e, per l ’ effetto, condannò l ’ Istituto, a titolo di responsabilità precontrattuale, al pagamento della complessiva somma di euro 194.000,00, oltreinteressi e rivalutazione monetaria.

5. L ’ IDSC propose gravame dinanzi alla Corte d ’ appello di Bari, giudizio nel quale si costituì la curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., nel frattempo intervenuto.

6. Con sentenza n.1015/2021 depositata in data 03/06/2021 , oggetto di ricorso,la Corte d’appello di Bari ha rigettato l’appello dell’IDSC e confermato, per l’effetto, la sentenza impugnata.

7. Avverso la predetta sentenza l ’ [OSCURATO:PERSONA] per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Molfettapropone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui la curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso.

8. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c.

M [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo l ’ istituto ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione, con riferimento all’art.360 comma 1 numero 3 cpc, dell ’ art. 18 della legge nr. 222/1985 in combinato disposto con i canoni 1281, 1292 e 638 del codice di diritto canonico”, sostenendo che, essendo l ’ IDSC un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, per la validità di qualunque negozio da cui la situazione patrimoniale dell’ente potrebbe subire detrimento è richiesta l’autorizzazione scritta rilasciata dall’ordinario diocesano, con conseguente invalidità e nullità degli atti posti in essere in assenza di tale licenza.

2. Sul primo motivo .

Al riguardo , la sentenza gravata motiva che “Nessuna disposizione del decreto vescovile, come pure del codice di diritto canonico, prevede la preventiva autorizzazione degli organi deputati per la validità degli atti prodromici ai negozi di straordinaria amministrazione contemplati dal decreto vescovile, come, nel caso in questione,la gara d’appalto per la permuta delle aree edificabili di proprietà dell’[OSCURATO:PERSONA].

Come pure nessuna autorizzazione delle autorità diocesane prevede il decreto vescovile ai fini dello svolgimento di trattative finalizzate alla conclusione di un contratto come quello di permuta per cui vi è processo.

Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado ha ritenuto che le trattative finalizzate alla conclusione del contratto di permuta fossero state legittimamente poste in essere” (così a p. 8, 1° e 2° §, della sentenza). 2.1 In sostanza, il fatto che il contratto di permuta avrebbe dovuto, per la sua validità, essere accompagnato dall’autorizzazione dell’ordinario diocesano non escludeva l’obbligo dell’Istituto di comportarsi secondo i canoni della correttezza e buona fede previsti in via generale dagli artt. 1175 e 1375 c.c. 2.2.Trattasi all’evidenza di una valutazione del tutto conforme a diritto , espressa con motivazione congrua ed esente da vizi logico-giuridici, in quanto tale insindacabile in questa sede di legittimità.

Il moti vo va, pertanto, rigettato.

3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione, con riferimento all’art.360 comma 1 numero 3 cpc, degli artt. 1175 e 1337 c.c. con riferimento all’art.18 della legge nr.222/1985 in combinato disposto con i canoni 1281, 1292 e 638 del codice di diritto canonico”, per avere giudici di merito errato nel ritenere perfezionata la fattispecie risarcitoria da responsabilità precontrattuale in assenza del ragionevole legittimo affidamento di Five sulla conclusione del contratto, e ciò in quanto, in assenza dell’autorizzazione dell’ordinario diocesano, non era possibile riporre alcun affidamento in ordine alla conclusione del contratto.

4. Sul secondo motivo .

L a C orte territo riale riporta in motivazione (p. 10 5° §), condividendole, le ragioni indicate dal giudice di primo grado a fondamento della propria decisione: «Premesso che ricorre la responsabilità precontrattuale nel caso di rottura ingiustificata delle trattative e che si verifica detta ipotesi quando ricorrono i requisiti dello stadio avanzato delle trattative, del ragionevole affidamento nella conclusione del contratto e della rottura delle trattative non sorretta da giusta causa, il Tribunale osservava che nel caso di specie che con lettera del 15 aprile 2009 l’ [OSCURATO:PERSONA] per il Sostentamento del Clero ricontattavala società Five informandola che l’impresa aggiudicataria dell’appalto non aveva provveduto alla formalizzazione degli atti per poter accedere alla edificazione e che pertanto “il consiglio di amministrazione di questo ente ha deliberato la revoca dell’assegnazione effettuata a suo tempo”.

Nella medesima comunicazione, la società [OSCURATO:SOCIETA]. fu invitata a far conoscere nel termine di giorni sette dalla data di ricezione della missiva, se fosse ancora interessata alla eventuale permuta quale seconda in graduatoria in relazione alla gara innanzi richiamata si confermassein maniera integrale contenuto dell’offerta di cui alla nota del 2 novembre 2007».

Prosegue la motivazione esponendo che,c on nota del 21 aprile 2009 la società [OSCURATO:SOCIETA].,confermò all’[OSCURATO:PERSONA] la propria offerta del 2 novembre 2007, ricevendo da parte dell’Ente la bozza del contratto di permuta.

Sulla base di tale succedersi degli eventi, il Tribunale osservò che, dopo essere stata contattata a distanza di quasi un anno e mezzo dall’Istituto per la conferma dell’offerta originariamente presentata, avendo la società Five confermato la propria offerta e ricevuto la bozza del contratto di permuta da stipulare, le trattative tra le parti si trovavano ormai in stato avanzato,anche perché, sapendo la società Five di es sere seconda in graduatoria, e che l ’ Istituto D iocesano aveva già revocato l’aggiudicazione in favore della ditta prima in classifica, era ragionevole ritenere che avesse fatto affidamento circa la conclusione del contratto con l’istituto stesso. 4.1 La Corte territoriale ha condiviso tali argomentazioni, con motivazione articolata e fondata sulle emergenze probatorie.

Ne consegue che anche il motivo in esame è finalizzato ad una rivalutazione in diritto dei fatti oggetto di causa, che sono stati, viceversa, correttamente ricostruiti, nel loro sviluppo diacronico, dalla Corte territoriale, ed altrettanto correttamente ricondotti alle fattispecie legali evocate dal ricorrente.

5. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., “Nullità della sentenza e del procedimento per errores in procedendo con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 cpc: violazione dell’art.112 c.p.c. per avere la Corte d’appello omesso di pronunciare su specifici motivi di appello”.

A detta del ricorrente, la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi in ordine ai motivi di appello con cui l’IDSC denunciava l ’ impossibilità di ritenere verificatosi un qualche affidamento degno di tutela in capo alla Fives.r.l., quale elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria per responsabilità precontrattuale.

La Corte si sarebbe limitata ad esaminare la normativa di controllo canonico soltanto al fine di escludere la nullità delle intese precontrattuali, ma non con riferimento alla dedotta ed eccepita carenza dell’elemento del “ragionevole affidamento circa la conclusione del contratto” e della interruzione ingiustificata delle trattative.

Ne deriverebbe l’omessa pronuncia, con conseguente necessità di riforma della sentenza gravata.

6. Sul terz o motivo .

I n primo luogo, va rilevato che, ad integrare gli estremi del denunciato vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto.

Ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass., 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass., 13 ottobre 2017, n. 24155)(così Cass., Sez.

V., ord. 03/04/2019, n. 9262). 6.1 La sentenza gravata motiva sul punto “ dalla documentazione prodotta in giudizio della società attrice si rileva in modo inequivocabile che la società Five aveva ben motivo di confidare sulla conclusione del contratto di permuta con l ’ Istituto D iocesano, tenendo conto che, quest’ultimo, aveva comunicato alla società attrice di avere deliberato la revoca dell’assegnazione effettuata in favore della società prima classificata.

Inoltre, la società Five era stata informata della intenzione dell’[OSCURATO:PERSONA] di assumere ulteriori determinazioni circa l’operazione di permuta e che a tale scopo la stato concesso lo stringente termine di sette giorni per far conoscere se intendeva tener ferma l’offerta a suo tempo presentata, cosicché la nota dell’[OSCURATO:PERSONA] non altro significato poteva avere se non quello di concludere il contratto di permuta con la società seconda classificata essendo venuta meno la prima offerta” (così da p. 11, ultimo§, a p.12, fine 1° §, della sentenza) . 6.2 Emerge evidente, a tale stregua, come , lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i profilirubricati, le deduzioni del ricorrente si risolvono in realtà nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. già Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (v. di recente Cass., Sez.

Un., sent. 26/2/2021, n. 5442, in motivazione; Cass., Sez.

II, 8/3/2022, n. 7523, in motivazione; Cass., Sez. 6-3, 1/7/2021, n. 18695, in motivazione). 6.3 Per tale via, il motivo in esame in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi.

Come ribadito di recente da Cass, Sez.

II, 8/3/2022, n. 7523: “Compito della Corte di Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile”.

7. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione, conriferimento all’art.360 comma 1 numero

3. cpc, degli artt. 1226 e 2043 e ss. cod. civ ed in particolare dell’art. 2056”,per avere la C orte territoriale proceduto alla valutazione equitativa del danno nonostante la Five non abbia provato in alcun modo, come era suo onere, il danno subìto, non potendosi considerare sufficiente la consulenza tecnica di parte da essa allegata.

8. Sul quarto motivo .

P remesso che , nell ’ ipotesi di responsabilità precontrattuale, il danno è costituito dal cosiddetto “ interesse contrattuale negativo”, e cioè delle spese inutilmente sopportate o dalle altre perdite subite a causa delle inutili trattative (danno emergente), nonché della perdita dei vantaggi per la mancata conclusionedi altre favorevoli occasioni contrattuali da cui il soggetto è stato distolto (lucro cessante), dalla sentenza gravata si ricava che la società Five ha dimostrato che , per dare esecuzione al contratto stipulando con l’[OSCURATO:PERSONA], aveva rinunciato ad un ’ altra favorevole occasione contrattuale medio tempore pervenuta le (il Tribunale citava i documenti nn. 8, 9 e 10 del fascicolo di primo grado). 8.1 La C orte territoriale motiva che , anche attraverso la prova testimoniale (oltre che per mezzo di quelle documentali), si è accertato che la società Fiveera in procinto, nel mese di aprile 2009, di concludere con la società [OSCURATO:PERSONA] un contratto di appalto per l’importo complessivo di euro 1.940.000,00, e che, a seguito della ripresa delle trattative con [OSCURATO:PERSONA], le quali erano cessate a seguito della lettera del 19 novembre 2007 con la quale l’Istituto aveva comunicato alla s ocietà l ’ esito negativo dell’offerta, non giunse a conclusione in quanto il 15 aprile 2009 l’Istituto aveva inaspettatamente creato ragionevole affidamento circa l’assegnazione del contratto di permuta da parte di IDSC (p . 16, 4° §, della sentenza). 8.2 Per quanto concerne la prova del pregiudiz io subito da Five , la Corte territoriale ha proceduto necessariamente in via equitativa, facendo riferimento alla perizia stragiudiziale prodotta da Five , che ha stimato l’utile minimo ricavabile dal contratto di appalto con la società [OSCURATO:PERSONA], del valore di 1.940.000,00, pari al 10%, così come condiviso dal giudice di primo grado. 8.3 In sostanza, la società Five ha fornito prova di essersi aggiudicata l’appalto con la [OSCURATO:PERSONA], nonché la prova del valore di tale appalto; ha documentato la contestualità dei due appalti, stante che l’aggiudicazione dell’appalto con la [OSCURATO:PERSONA] èdel mese di aprile 2009, allorquando erano pendenti le trattative con l’Istituto;ha provato di ave re rinunciato al l ’ appalto con la CostruzioniSan Francesco; ha provato ( con perizia di parte , il cui valore indiziario non è stato specificamente contestato da parte dell’[OSCURATO:PERSONA]) che l’utile che Fiveavrebbe conseguito dalla stipula del contratto con [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato di euro 194.000,00, ovveroil 10% del valore complessivo dell ’ appalto, pari ad euro 1.940.000,00.

9. Quan to appena riportato corrobora, alla stregua delle considerazioni che precedono, la conclusione che il motivo in esame è manifestamente infondato.

10. Le spese, liquidate in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Molfetta al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 5.200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore della controricorrente, curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA].

Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 22715/2021 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] N 30, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] (CF: [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - R icorrente - Contro [OSCURATO:PERSONA], domiciliata ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentata e difes a dall ’ avvocato [OSCURATO:PERSONA] ’ [OSCURATO:PERSONA] (CF:[OSCURATO:CODICE_FISCALE]) - C ontroricorrente - nonchécontro [OSCURATO:PERSONA] - I ntimato - avverso la SENTENZAdella CORTE D ’ APPELLO di BARI n. 1015/2021 depositata il03/06/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 22/06/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. S [OSCURATO:PERSONA] 1. La società [OSCURATO:SOCIETA]. convenne dinanzi al Tribunale di Trani l ’ [OSCURATO:PERSONA] per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Molfetta per sentirne accertare e dichiarare la responsabilità precontrattuale. 2. A fondamento della domanda , parte a ttrice espose di ave r partecipato ad una gara di appalto per la permuta di aree edificabili di proprietà dell’IDSC e di e ssere risultata seconda in graduatoria. Con missiva del 15/4/2009, l ’ Istituto informò la società Five che l’impresa prima aggiudicataria non aveva provveduto a formalizzare gli atti per poter procedere alla edificazione, sicché aveva deliberato la revoca dell’assegnazione effettuata, invitando la [OSCURATO:SOCIETA]. a confermare eventualmente il contenuto dell’offerta. 3. [OSCURATO:SOCIETA]. rispose confermando integralmente l ’ offerta già formulata , e ricevette la bozza di contratto di permuta che si sarebbe dovuto stipulare, rinunciando a suo dire ad altre vantaggiose offerte che erano pervenute, in quanto aveva fatto affidamento sulla positiva conclusione del contratto con l’IDSC. Il contratto di permuta, tuttavia, non si concluse , perché nel frattempo l ’ Istituto aveva comunicato che l’impresa risultata prima nella gara aveva integrato la documentazione necessaria, sicché l ’ Istituto non era più interessato a coltivare la trattativa con la [OSCURATO:SOCIETA]. 4. Con sentenza n. 44/2018 il Tribunale di Trani accolse la domanda di Fives.r.l. e, per l ’ effetto, condannò l ’ Istituto, a titolo di responsabilità precontrattuale, al pagamento della complessiva somma di euro 194.000,00, oltreinteressi e rivalutazione monetaria. 5. L ’ IDSC propose gravame dinanzi alla Corte d ’ appello di Bari, giudizio nel quale si costituì la curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]., nel frattempo intervenuto. 6. Con sentenza n.1015/2021 depositata in data 03/06/2021 , oggetto di ricorso,la Corte d’appello di Bari ha rigettato l’appello dell’IDSC e confermato, per l’effetto, la sentenza impugnata. 7. Avverso la predetta sentenza l ’ [OSCURATO:PERSONA] per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Molfettapropone ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, cui la curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. resiste con controricorso. 8. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi dell ’ art. 380 - bis 1 c.p.c. M [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo l ’ istituto ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione, con riferimento all’art.360 comma 1 numero 3 cpc, dell ’ art. 18 della legge nr. 222/1985 in combinato disposto con i canoni 1281, 1292 e 638 del codice di diritto canonico”, sostenendo che, essendo l ’ IDSC un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, per la validità di qualunque negozio da cui la situazione patrimoniale dell’ente potrebbe subire detrimento è richiesta l’autorizzazione scritta rilasciata dall’ordinario diocesano, con conseguente invalidità e nullità degli atti posti in essere in assenza di tale licenza. 2. Sul primo motivo . Al riguardo , la sentenza gravata motiva che “Nessuna disposizione del decreto vescovile, come pure del codice di diritto canonico, prevede la preventiva autorizzazione degli organi deputati per la validità degli atti prodromici ai negozi di straordinaria amministrazione contemplati dal decreto vescovile, come, nel caso in questione,la gara d’appalto per la permuta delle aree edificabili di proprietà dell’[OSCURATO:PERSONA]. Come pure nessuna autorizzazione delle autorità diocesane prevede il decreto vescovile ai fini dello svolgimento di trattative finalizzate alla conclusione di un contratto come quello di permuta per cui vi è processo. Correttamente, pertanto, il giudice di primo grado ha ritenuto che le trattative finalizzate alla conclusione del contratto di permuta fossero state legittimamente poste in essere” (così a p. 8, 1° e 2° §, della sentenza). 2.1 In sostanza, il fatto che il contratto di permuta avrebbe dovuto, per la sua validità, essere accompagnato dall’autorizzazione dell’ordinario diocesano non escludeva l’obbligo dell’Istituto di comportarsi secondo i canoni della correttezza e buona fede previsti in via generale dagli artt. 1175 e 1375 c.c. 2.2.Trattasi all’evidenza di una valutazione del tutto conforme a diritto , espressa con motivazione congrua ed esente da vizi logico-giuridici, in quanto tale insindacabile in questa sede di legittimità. Il moti vo va, pertanto, rigettato. 3. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione, con riferimento all’art.360 comma 1 numero 3 cpc, degli artt. 1175 e 1337 c.c. con riferimento all’art.18 della legge nr.222/1985 in combinato disposto con i canoni 1281, 1292 e 638 del codice di diritto canonico”, per avere giudici di merito errato nel ritenere perfezionata la fattispecie risarcitoria da responsabilità precontrattuale in assenza del ragionevole legittimo affidamento di Five sulla conclusione del contratto, e ciò in quanto, in assenza dell’autorizzazione dell’ordinario diocesano, non era possibile riporre alcun affidamento in ordine alla conclusione del contratto. 4. Sul secondo motivo . L a C orte territo riale riporta in motivazione (p. 10 5° §), condividendole, le ragioni indicate dal giudice di primo grado a fondamento della propria decisione: «Premesso che ricorre la responsabilità precontrattuale nel caso di rottura ingiustificata delle trattative e che si verifica detta ipotesi quando ricorrono i requisiti dello stadio avanzato delle trattative, del ragionevole affidamento nella conclusione del contratto e della rottura delle trattative non sorretta da giusta causa, il Tribunale osservava che nel caso di specie che con lettera del 15 aprile 2009 l’ [OSCURATO:PERSONA] per il Sostentamento del Clero ricontattavala società Five informandola che l’impresa aggiudicataria dell’appalto non aveva provveduto alla formalizzazione degli atti per poter accedere alla edificazione e che pertanto “il consiglio di amministrazione di questo ente ha deliberato la revoca dell’assegnazione effettuata a suo tempo”. Nella medesima comunicazione, la società [OSCURATO:SOCIETA]. fu invitata a far conoscere nel termine di giorni sette dalla data di ricezione della missiva, se fosse ancora interessata alla eventuale permuta quale seconda in graduatoria in relazione alla gara innanzi richiamata si confermassein maniera integrale contenuto dell’offerta di cui alla nota del 2 novembre 2007». Prosegue la motivazione esponendo che,c on nota del 21 aprile 2009 la società [OSCURATO:SOCIETA].,confermò all’[OSCURATO:PERSONA] la propria offerta del 2 novembre 2007, ricevendo da parte dell’Ente la bozza del contratto di permuta. Sulla base di tale succedersi degli eventi, il Tribunale osservò che, dopo essere stata contattata a distanza di quasi un anno e mezzo dall’Istituto per la conferma dell’offerta originariamente presentata, avendo la società Five confermato la propria offerta e ricevuto la bozza del contratto di permuta da stipulare, le trattative tra le parti si trovavano ormai in stato avanzato,anche perché, sapendo la società Five di es sere seconda in graduatoria, e che l ’ Istituto D iocesano aveva già revocato l’aggiudicazione in favore della ditta prima in classifica, era ragionevole ritenere che avesse fatto affidamento circa la conclusione del contratto con l’istituto stesso. 4.1 La Corte territoriale ha condiviso tali argomentazioni, con motivazione articolata e fondata sulle emergenze probatorie. Ne consegue che anche il motivo in esame è finalizzato ad una rivalutazione in diritto dei fatti oggetto di causa, che sono stati, viceversa, correttamente ricostruiti, nel loro sviluppo diacronico, dalla Corte territoriale, ed altrettanto correttamente ricondotti alle fattispecie legali evocate dal ricorrente. 5. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 4, c.p.c., “Nullità della sentenza e del procedimento per errores in procedendo con riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 cpc: violazione dell’art.112 c.p.c. per avere la Corte d’appello omesso di pronunciare su specifici motivi di appello”. A detta del ricorrente, la Corte territoriale ha omesso di pronunciarsi in ordine ai motivi di appello con cui l’IDSC denunciava l ’ impossibilità di ritenere verificatosi un qualche affidamento degno di tutela in capo alla Fives.r.l., quale elemento costitutivo della fattispecie risarcitoria per responsabilità precontrattuale. La Corte si sarebbe limitata ad esaminare la normativa di controllo canonico soltanto al fine di escludere la nullità delle intese precontrattuali, ma non con riferimento alla dedotta ed eccepita carenza dell’elemento del “ragionevole affidamento circa la conclusione del contratto” e della interruzione ingiustificata delle trattative. Ne deriverebbe l’omessa pronuncia, con conseguente necessità di riforma della sentenza gravata. 6. Sul terz o motivo . I n primo luogo, va rilevato che, ad integrare gli estremi del denunciato vizio di omessa pronuncia, non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto. Ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass., 4 ottobre 2011, n. 20311; Cass., 13 ottobre 2017, n. 24155)(così Cass., Sez. V., ord. 03/04/2019, n. 9262). 6.1 La sentenza gravata motiva sul punto “ dalla documentazione prodotta in giudizio della società attrice si rileva in modo inequivocabile che la società Five aveva ben motivo di confidare sulla conclusione del contratto di permuta con l ’ Istituto D iocesano, tenendo conto che, quest’ultimo, aveva comunicato alla società attrice di avere deliberato la revoca dell’assegnazione effettuata in favore della società prima classificata. Inoltre, la società Five era stata informata della intenzione dell’[OSCURATO:PERSONA] di assumere ulteriori determinazioni circa l’operazione di permuta e che a tale scopo la stato concesso lo stringente termine di sette giorni per far conoscere se intendeva tener ferma l’offerta a suo tempo presentata, cosicché la nota dell’[OSCURATO:PERSONA] non altro significato poteva avere se non quello di concludere il contratto di permuta con la società seconda classificata essendo venuta meno la prima offerta” (così da p. 11, ultimo§, a p.12, fine 1° §, della sentenza) . 6.2 Emerge evidente, a tale stregua, come , lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i profilirubricati, le deduzioni del ricorrente si risolvono in realtà nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore ed un significato difformi dalle sue aspettative (v. già Cass., 20/10/2005, n. 20322), e nell’inammissibile pretesa di una lettura dell’asserto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (v. di recente Cass., Sez. Un., sent. 26/2/2021, n. 5442, in motivazione; Cass., Sez. II, 8/3/2022, n. 7523, in motivazione; Cass., Sez. 6-3, 1/7/2021, n. 18695, in motivazione). 6.3 Per tale via, il motivo in esame in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all’attenzione dei giudici della Corte Suprema di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici del merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi. Come ribadito di recente da Cass, Sez. II, 8/3/2022, n. 7523: “Compito della Corte di Cassazione non è quello di condividere o non condividere la ricostruzione dei fatti contenuta nella decisione impugnata, né quello di procedere a una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, al fine di sovrapporre la propria valutazione delle prove a quella compiuta dai giudici del merito, dovendo invece la Corte di legittimità limitarsi a controllare se costoro abbiano dato conto delle ragioni della loro decisione e se il ragionamento probatorio, da essi reso manifesto nella motivazione del provvedimento impugnato, si sia mantenuto entro i limiti del ragionevole e del plausibile”. 7. Con il quarto motivo il ricorrente denuncia, in relazione all ’ art. 360, 1° co., n. 3, c.p.c., “Violazione, conriferimento all’art.360 comma 1 numero 3. cpc, degli artt. 1226 e 2043 e ss. cod. civ ed in particolare dell’art. 2056”,per avere la C orte territoriale proceduto alla valutazione equitativa del danno nonostante la Five non abbia provato in alcun modo, come era suo onere, il danno subìto, non potendosi considerare sufficiente la consulenza tecnica di parte da essa allegata. 8. Sul quarto motivo . P remesso che , nell ’ ipotesi di responsabilità precontrattuale, il danno è costituito dal cosiddetto “ interesse contrattuale negativo”, e cioè delle spese inutilmente sopportate o dalle altre perdite subite a causa delle inutili trattative (danno emergente), nonché della perdita dei vantaggi per la mancata conclusionedi altre favorevoli occasioni contrattuali da cui il soggetto è stato distolto (lucro cessante), dalla sentenza gravata si ricava che la società Five ha dimostrato che , per dare esecuzione al contratto stipulando con l’[OSCURATO:PERSONA], aveva rinunciato ad un ’ altra favorevole occasione contrattuale medio tempore pervenuta le (il Tribunale citava i documenti nn. 8, 9 e 10 del fascicolo di primo grado). 8.1 La C orte territoriale motiva che , anche attraverso la prova testimoniale (oltre che per mezzo di quelle documentali), si è accertato che la società Fiveera in procinto, nel mese di aprile 2009, di concludere con la società [OSCURATO:PERSONA] un contratto di appalto per l’importo complessivo di euro 1.940.000,00, e che, a seguito della ripresa delle trattative con [OSCURATO:PERSONA], le quali erano cessate a seguito della lettera del 19 novembre 2007 con la quale l’Istituto aveva comunicato alla s ocietà l ’ esito negativo dell’offerta, non giunse a conclusione in quanto il 15 aprile 2009 l’Istituto aveva inaspettatamente creato ragionevole affidamento circa l’assegnazione del contratto di permuta da parte di IDSC (p . 16, 4° §, della sentenza). 8.2 Per quanto concerne la prova del pregiudiz io subito da Five , la Corte territoriale ha proceduto necessariamente in via equitativa, facendo riferimento alla perizia stragiudiziale prodotta da Five , che ha stimato l’utile minimo ricavabile dal contratto di appalto con la società [OSCURATO:PERSONA], del valore di 1.940.000,00, pari al 10%, così come condiviso dal giudice di primo grado. 8.3 In sostanza, la società Five ha fornito prova di essersi aggiudicata l’appalto con la [OSCURATO:PERSONA], nonché la prova del valore di tale appalto; ha documentato la contestualità dei due appalti, stante che l’aggiudicazione dell’appalto con la [OSCURATO:PERSONA] èdel mese di aprile 2009, allorquando erano pendenti le trattative con l’Istituto;ha provato di ave re rinunciato al l ’ appalto con la CostruzioniSan Francesco; ha provato ( con perizia di parte , il cui valore indiziario non è stato specificamente contestato da parte dell’[OSCURATO:PERSONA]) che l’utile che Fiveavrebbe conseguito dalla stipula del contratto con [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato di euro 194.000,00, ovveroil 10% del valore complessivo dell ’ appalto, pari ad euro 1.940.000,00. 9. Quan to appena riportato corrobora, alla stregua delle considerazioni che precedono, la conclusione che il motivo in esame è manifestamente infondato. 10. Le spese, liquidate in dispositivo in favore del controricorrente, seguono la soccombenza. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] per il Sostentamento del Clero della Diocesi di Molfetta al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in complessivi euro 5.200,00, oltre al rimborso spese generali 15% e accessori di legge, in favore della controricorrente, curatela del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]. Ai sensi dell’art. 13, 1° comma, quater del D.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della
Sentenza Cassazione n. 27109/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris