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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 43930/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, pronunciandosi in sede di rinvio dopo l'annullamento disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 21698 del 2021, confermava la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Piacenza il 13 maggio 2014, per il reato di bancarotta preferenziale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA].

1.1. La vicenda processuale può essere riassunta nei termini che seguono.

Il Tribunale collegiale di Piacenza con sentenza n. 412 del 13/5/2014 ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta preferenziale (così riqualificata l'originaria imputazione) prevista dagli artt. 216, comma 3, e 223, comma 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, relativamente alle somme di euro 90.800 per pagamento di fatture per operazioni inesistenti e di euro 77.072 per rimborsi, alla pena di anni due e mesi tre di reclusione, oltre alle pene accessorie per la stessa durata e al risarcimento dei danni civili a favore della curatela del fallimento costituitasi parte civile.

La Corte di appello di Bologna con la sentenza n. 2382/20 del 11/6/2020 ha confermato tale condanna.

Proposto ricorso per cassazione, questa Corte, con sentenza Sez. 5, n. 21698 del 20/4/2021, ha annullato con rinvio ad altra !:;ezione la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 2382/2020, rilevando un vizio motivazionale sulla dedotta impossibilità per [OSCURATO:PERSONA] di operare sui conti correnti bancari intestati alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dichiarata fallita il 17/9/2010, come affermato dalla difesa che, al fine di dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto facoltà di operare solo successivamente al pagamento delle somme oggetto di bancarotta, aveva depositato documentazione rilasciata dalle banche presso le quali la società dichiarata fallita aveva i conti correnti, oltre ad essere stati inclusi anche due bonifici bancari per i quali il predetto era stato già assolto in primo grado.

La Corte di appello di Bologna, decidendo sul rinvio con sentenza n. i;( 7223/2021 del 2/12/2021, ha confermato la sentenza di primo grado.

1.2. La vicenda relativa alla contestata bancarotta, come ricostruita dalle precedenti sentenze, è la seguente: - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si trovava nel 2009 in crisi di liquidità per cui l'amministratore [OSCURATO:PERSONA] effettuava in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la vendita dell'ottanta per cento delle quote in favore di Concrete immobiliare s.r.l. (società riferibile a [OSCURATO:PERSONA] che aveva preposto [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore unico, vedi pag. 12-13 della sentenza di primo grado), con patto di ricapitalizzazione poi non effettuato, benché il collegio sindacale avesse segnalato perdite superiori ai due milioni di euro; il nuovo consiglio di amministrazione era formato dalla presidente [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] quale consigliere e amministratore delegato e dallo stesso [OSCURATO:SOCIETA] quale vice presidente; - le operazioni distrattive, effettuate tra il dicembre 2009 e l'aprile 2010, erano consistite nel pagamento di tre fatture alla IFIM advisor corporate finance di [OSCURATO:PERSONA] (co-indagato) per euro 90.800, a titolo di prestazioni di consulenza in realtà inesistenti, e nel pagamento di rimborsi e compensi autoliquidati da [OSCURATO:PERSONA] a sé stesso (e alla [OSCURATO:PERSONA]) per euro 77.072 complessivi.

L'assunto accusatorio ha individuato in [OSCURATO:PERSONA] l'amministratore, nominato il 26/11/2009, che aveva firmato gli assegni e disposto i bonifici con cui erano state pagate le tre fatture, risultate emesse per operazioni inesistenti, e il soggetto che aveva liquidato a sé stesso i compensi e rimborsi che il consiglio di amministrazione, con verbale di assemblea del 26/11/2009, aveva stabilito in euro 11.000 lordi mensili per ciascun amministratore.

1.3. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza qui impugnata, ha considerato quali pagamenti preferenziali quelli relativi alle fatture emesse da IFIM, per un totale di euro 90.800, effettuati con atti dispositivi del patrimonio di [OSCURATO:SOCIETA]., firmati da [OSCURATO:PERSONA], e in particolare: - per la fattura n. 258/2009, era stata pagata la somma di euro 74.000 con prelievi tratti sul c/c della Banca popolare di Lodi tramite tre assegni e due bonifici, nel dettaglio con 1) un assegno firmato da [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] per euro 10.000 a favore di [OSCURATO:PERSONA]; 2) un secondo assegno datato 30/11/09 firmato da [OSCURATO:PERSONA] per conto di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a favore della sorella [OSCURATO:PERSONA] per euro 12.000; 3) un assegno di euro 20.000 intestato a [OSCURATO:PERSONA]; 4) un bonifico di euro 8.000 in data 9/4/10 in favore del conto personale di [OSCURATO:PERSONA]; 5) un bonifico di euro 24.000 in data 26/4/10 in favore del conto personale di [OSCURATO:PERSONA]; - per le fatture emesse da IFIM n. 8 e 19 del 2010 di euro 8.400 ciascuna la relativa somma di euro 16.800, proveniente dal c/c del Monte dei Paschi di Siena, era stata pagata con un bonifico unico in data 11/02/2010 a favore del conto personale di [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello con la sentenza impugnata ha disatteso l'assunto difensivo secondo il quale i pagamenti, di cui al capo d'imputazione, non potevano essere stati effettuati da [OSCURATO:PERSONA] poiché egli non aveva la delega per effettuare operazioni sui conti correnti di [OSCURATO:SOCIETA]. e anche perché [OSCURATO:PERSONA] aveva mantenuto la titolarità dei conti presso varie banche; [OSCURATO:PERSONA] aveva, invece, acquisito la delega a operare sul c/c della Banca popolare di Sondrio soltanto in data 22/02/2010 e sul c/c della Banca popolare di Lodi (poi [OSCURATO:PERSONA]) soltanto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], e non aveva mai avuto una delega a operare presso altri istituti bancari su cui [OSCURATO:SOCIETA]. aveva i propri conti.

La Corte di appello, richiamate le precedenti sentenze a integrazione della propria, ha riconosciuto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per tali pagamenti preferenziali, rilevando, in particolare, che: - i pagamenti del 9 e 24/4/2010 (n. 4 e 5 del sopraindicato elenco) erano stati disposti a sua firma, in costanza del relativo potere; - quanto agli assegni (n. 1, 2 e 3 del sopraindicato elenco), il primo era stato firmato anche dal titolare del conto "per avallo" e il secondo e il terzo erano stati firmati, a nome della società, da parte di [OSCURATO:PERSONA], quale consigliere delegato di [OSCURATO:SOCIETA]..

Egli, spendendo il nome della società, ne assumeva la rappresentanza e, in tal modo, appariva autorizzato a farlo sulla base della nomina ad amministratore delegato del 26/11/2009, benché non avesse formalmente la delega a operare sul conto e disporre i pagamenti; - per il bonifico di euro 16.800, effettuato dal c/c di [OSCURATO:SOCIETA]. presso il Monte dei Paschi di Siena - sul quale [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai avuto delega - la Corte di appello ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] potesse operare sui conti intestati a [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base della sua nomina ad amministratore delegato del 26/11/2009, tanto che la Banca aveva effettivamente disposto i pagamenti.

Dal verbale del 26/11/2009, era, infatti, emerso dall'istruttoria del giudizio di primo grado che il consiglio di amministrazione aveva conferito a [OSCURATO:PERSONA] «in via esclusiva tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, delega per gestione e sviluppo rapporti con la clientela, delega per gestione e sviluppo nuovi incarichi di lavoro».

Inoltre, inoltre, la moglie di [OSCURATO:SOCIETA] aveva affermato che i conti del marito erano formalmente rimasti intestati allo stesso (il quale, come vice presidente, aveva comunque mantenuto l'operatività su alcuni conti correnti societari assistiti da garanzie personali, secondo quanto previsto nel contratto di cessione delle azioni, vedi pag. 5, 6 e 12 della sentenza di primo grado), rappresentando che egli agiva per conto degli amministratori che erano stati nominati (verbale d'udienza del 27/2/2014).

Il curatore [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 22 ottobre 2013 aveva riferito che alla fine del 2009 era avvenuto il passaggio di consegne anche rispetto alle banche e che l'amministratore delegato non doveva avere necessariamente la firma depositata presso le banche, poiché la sua carica gli permetteva di agire sui conti societari.

Il curatore aveva così confermato che in base a tale delibera del 26/11/2009 [OSCURATO:PERSONA], presidente, e [OSCURATO:PERSONA], amministratore, avevano assunto la gestione in via del tutto esclusiva della società con la possibilità di operare sui conti correnti societari, anche se, a domanda del difensore, aveva dichiarato di non ricordare se avesse controllato se e su quali banche vi fosse la firma depositata dei nuovi amministratori.

Richiamate, quindi, le norme del codice civile che attribuiscono agli amministratori i poteri di rappresentanza, ai sensi degli artt. 2380-bis e 2384 cod. civ., i giudici di secondo grado hanno ritenuto che la carica di amministratore delegato avesse autorizzato [OSCURATO:PERSONA] alla gestione la società, in essa compresi i pagamenti dai conti correnti intestati, e che, comunque, l'eventuale illegittimità del potere di firma non potesse avere alcun rilievo sul procedimento, poiché le banche avevano effettivamente disposto i pagamenti a firma del [OSCURATO:PERSONA] e attraverso gli stessi si era verificato il pagamento preferenziale - rispetto alla futura massa fallimentare - a favore di determinati soggetti.

Su tali basi è stata affermata la sua responsabilità penale per bancarotta preferenziale.

Rispetto ai rimborsi e ai compensi, la Corte di appello ha considerato che da gennaio ad aprile [OSCURATO:PERSONA] si era autoliquidato (e aveva liquidato anche a favore del presidente [OSCURATO:PERSONA]) compensi che erano stati stabiliti e deliberati dal consiglio di amministrazione, come da verbale del 26/11/2009, in euro 11.500 lordi mensili (nonostante il dissenso del collegio sindacale), per l'importo totale di euro

77.072. Tali compensi sono stati ritenuti oggetto di firma da parte di [OSCURATO:PERSONA] che li aveva tratti dal conto corrente societario della Banca popolare di Lodi (poi [OSCURATO:PERSONA]), spesso con "l'avallo di [OSCURATO:SOCIETA]".

Gli atti dispositivi delle somme, pur in mancanza di delega depositata presso l'istituto bancario di Lodi per alcuni mesi (gennaio e febbraio), sono stati a lui attribuiti, come già detto, per la carica da lui rivestita; il pagamento di marzo era stato, invece, disposto in presenza di regolare delega a operare su quel conto, intervenuta il 5/3/2010; il pagamento di aprile, effettuato il 24/4/2010, quando [OSCURATO:PERSONA] si era dimesso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consiglio di amministrazione (senza che la nomina dei nuovi amministratori fosse stata iscritta nel Registro delle imprese, pag. 8 della sentenza di primo grado), è stato a lui attribuito nella permanenza della regolare delega a operare su quel conto, considerando il fatto che non gli era stata revocata.

In conclusione, la sentenza impugnata ha dato conto che, nel periodo novembre 2009-aprile 2010, [OSCURATO:PERSONA] conosceva certamente lo stato di decozione di [OSCURATO:SOCIETA]. e aveva, tuttavia, deliberato con il nuovo consiglio di amministrazione il proprio compenso nella misura elevata di 11.000 euro lordi mensili, nonostante il parere contrario del collegio sindacale e l'elevato importo dei debiti in un momento in cui avrebbe dovuto cercare di risanare la situazione di crisi e non già appropriarsi del denaro di cui disponeva, agendo su conti correnti della società, facendolo confluire nelle casse del complice Valenti (nell'operazione non andata a buon finetra [OSCURATO:SOCIETA]. e Concrete immobiliare s.r.I., tramite la IFIM che era una "scatola vuota" riferibile a Valenti), con il quale aveva elaborato l'operazione.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con il ministero del difensore di ufficio, affidandosi a un unico motivo.

2.1. Con tale motivo, si denunciano violazione di legge e vizi di motivazione sull'impossibilità da parte di [OSCURATO:PERSONA] di operare sui conti della società per assenza di delega sui conti correnti riferibili ad [OSCURATO:PERSONA].

La Corte di merito avrebbe errato nel ritenere che gli istituti di credito fossero a conoscenza dei poteri di delega in capo a [OSCURATO:PERSONA].

Tale circostanza non poteva essere considerata "scontata e deducibile" dal verbale del consiglio di amministrazione della società che aveva conferito i poteri di amministrazione al ricorrente e perché sarebbe irragionevole ritenere presunta una simile conoscenza in capo agli istituti bancari, in assenza di una comunicazione specifica.

La prova dell'autorizzazione in capo a [OSCURATO:PERSONA] a operare sui conti correnti della società, come emerge dalle dichiarazioni dei funzionari degli istituti di credito, si riferiva esclusivamente al conto della Banca popolare di Sondrio dal 22/02/2010 e a quello del Banco popolare dal 5/3/2010.

Ciò posto, le fatture IFIM n. 258 del 16/12/2009, n. 8 del 801/2010 e n. 9 del 8/02/2010 sono riferibili a periodi precedenti quando egli non aveva ancora alcuna delega.

Inoltre, ad avviso del ricorrente, poiché i bonifici del 9 e del 26 aprile del 2010, sarebbero stati eseguiti con homebanking, a differenza di quanto sostenuto in sentenza, non sarebbero attribuibili certamente a lui, essendo sufficiente conoscere i codici per operare sul conto, anche in considerazione che egli, già dal 14 aprile 2010, era dimissionario ed era stato sostituito da [OSCURATO:PERSONA].

3. Con successiva memoria si ribadiscono le medesime argomentazioni.

4. Il Procuratore generale presso questa Corte chiede dichiararsi 'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso svolge censure generiche, aspecifiche ovvero manifestamente infondate.2.

La sentenza di appello qui impugnata, infatti, ha colmato la lacuna motivazionale indicata nella sentenza di questa Corte che aveva disposto l'annullamento con rinvio.

In particolare, nella motivazione, come sopra riportata, la Certe di appello ha specificato, con riguardo a tutti i "pagamenti preferenziali" contestati, che [OSCURATO:PERSONA] aveva firmato gli assegni o disposto i bonifici per le fatture IFIM (pag. 2 e 3 della sentenza d'appello qui impugnata) e per rimborsi e compensi a sé stesso come amministratore delegato (pag. 3 e 4 della sentenza d'appello qui impugnata), avvalendosi dei propri poteri di amministratore delegato, in alcuni casi con "l'avallo" (da intendersi a-tecnicamente, quale adesione o conferma) sui conti - comunque societari - garantiti dal vice-presidente [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva mantenuto la delega a operare.

3. La deduzione difensiva secondo la quale i bonifici del 9 e del 26 aprile 2010, sarebbero stati eseguiti con homebanking, a differenza di quanto affermato in sentenza, e non sarebbero attribuibili certamente a [OSCURATO:PERSONA], essendo sufficiente conoscere i codici per operare sul conto, anche in considerazione che il medesimo [OSCURATO:PERSONA], già dal 14 aprile 2010, era dimissionario ed era stato sostituito da [OSCURATO:PERSONA] (nomina comunque non iscritta nel registro delle imprese e alla quale non è seguito alcun atto di gestione, pag. 8 della sentenza di primo grado), è inammissibile per non avere il ricorrente allegato alcun documento (né si ricava da alcuna delle precedenti sentenze tale asserito dato di fatto), in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, da cui desumere che si sia trattato di disposizioni effettuate da remoto con gestione informatica del conto corrente bancario.

4. Da questi rilievi deriva la genericità del ricorso corredato da motivi aspecifici, che non si sono confrontati con la dovuta specificità rispetto alle rationes decidendi della motivazione (artt. 2380-bis cod. civ. sull'amministrazione della società e 2384 cod. civ. sul potere generale di rappresentanza attribuito agli amministratori), rispetto alle quali, invece, risultano essere meramente reiterativi e manifestamente infondati.

Risulta, invece, dalla sentenza impugnata la diretta riferibilità dei pagamenti delle fatture e dei compensi - autoliquidati dal medesimo ricorrente - quando la Società già versava in stato di decozione, per cui la motivazione appare logica, congrua e insindacabile in questa sede.

5. In definitiva, sulla base delle espresse considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, nonché, per i profili di colpa connessi alla proposta impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000), al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo liquidare in euro tre

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2021 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Bologna, pronunciandosi in sede di rinvio dopo l'annullamento disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 21698 del 2021, confermava la sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Piacenza il 13 maggio 2014, per il reato di bancarotta preferenziale, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA]. 1.1. La vicenda processuale può essere riassunta nei termini che seguono. Il Tribunale collegiale di Piacenza con sentenza n. 412 del 13/5/2014 ha condannato [OSCURATO:PERSONA] per bancarotta preferenziale (così riqualificata l'originaria imputazione) prevista dagli artt. 216, comma 3, e 223, comma 1, R.D. 16 marzo 1942, n. 267, relativamente alle somme di euro 90.800 per pagamento di fatture per operazioni inesistenti e di euro 77.072 per rimborsi, alla pena di anni due e mesi tre di reclusione, oltre alle pene accessorie per la stessa durata e al risarcimento dei danni civili a favore della curatela del fallimento costituitasi parte civile. La Corte di appello di Bologna con la sentenza n. 2382/20 del 11/6/2020 ha confermato tale condanna. Proposto ricorso per cassazione, questa Corte, con sentenza Sez. 5, n. 21698 del 20/4/2021, ha annullato con rinvio ad altra !:;ezione la sentenza della Corte di appello di Bologna n. 2382/2020, rilevando un vizio motivazionale sulla dedotta impossibilità per [OSCURATO:PERSONA] di operare sui conti correnti bancari intestati alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., dichiarata fallita il 17/9/2010, come affermato dalla difesa che, al fine di dimostrare che [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto facoltà di operare solo successivamente al pagamento delle somme oggetto di bancarotta, aveva depositato documentazione rilasciata dalle banche presso le quali la società dichiarata fallita aveva i conti correnti, oltre ad essere stati inclusi anche due bonifici bancari per i quali il predetto era stato già assolto in primo grado. La Corte di appello di Bologna, decidendo sul rinvio con sentenza n. i;( 7223/2021 del 2/12/2021, ha confermato la sentenza di primo grado. 1.2. La vicenda relativa alla contestata bancarotta, come ricostruita dalle precedenti sentenze, è la seguente: - [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. si trovava nel 2009 in crisi di liquidità per cui l'amministratore [OSCURATO:PERSONA] effettuava in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la vendita dell'ottanta per cento delle quote in favore di Concrete immobiliare s.r.l. (società riferibile a [OSCURATO:PERSONA] che aveva preposto [OSCURATO:PERSONA] quale amministratore unico, vedi pag. 12-13 della sentenza di primo grado), con patto di ricapitalizzazione poi non effettuato, benché il collegio sindacale avesse segnalato perdite superiori ai due milioni di euro; il nuovo consiglio di amministrazione era formato dalla presidente [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA] quale consigliere e amministratore delegato e dallo stesso [OSCURATO:SOCIETA] quale vice presidente; - le operazioni distrattive, effettuate tra il dicembre 2009 e l'aprile 2010, erano consistite nel pagamento di tre fatture alla IFIM advisor corporate finance di [OSCURATO:PERSONA] (co-indagato) per euro 90.800, a titolo di prestazioni di consulenza in realtà inesistenti, e nel pagamento di rimborsi e compensi autoliquidati da [OSCURATO:PERSONA] a sé stesso (e alla [OSCURATO:PERSONA]) per euro 77.072 complessivi. L'assunto accusatorio ha individuato in [OSCURATO:PERSONA] l'amministratore, nominato il 26/11/2009, che aveva firmato gli assegni e disposto i bonifici con cui erano state pagate le tre fatture, risultate emesse per operazioni inesistenti, e il soggetto che aveva liquidato a sé stesso i compensi e rimborsi che il consiglio di amministrazione, con verbale di assemblea del 26/11/2009, aveva stabilito in euro 11.000 lordi mensili per ciascun amministratore. 1.3. La Corte di appello di Bologna, con la sentenza qui impugnata, ha considerato quali pagamenti preferenziali quelli relativi alle fatture emesse da IFIM, per un totale di euro 90.800, effettuati con atti dispositivi del patrimonio di [OSCURATO:SOCIETA]., firmati da [OSCURATO:PERSONA], e in particolare: - per la fattura n. 258/2009, era stata pagata la somma di euro 74.000 con prelievi tratti sul c/c della Banca popolare di Lodi tramite tre assegni e due bonifici, nel dettaglio con 1) un assegno firmato da [OSCURATO:SOCIETA] e [OSCURATO:PERSONA] per euro 10.000 a favore di [OSCURATO:PERSONA]; 2) un secondo assegno datato 30/11/09 firmato da [OSCURATO:PERSONA] per conto di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. a favore della sorella [OSCURATO:PERSONA] per euro 12.000; 3) un assegno di euro 20.000 intestato a [OSCURATO:PERSONA]; 4) un bonifico di euro 8.000 in data 9/4/10 in favore del conto personale di [OSCURATO:PERSONA]; 5) un bonifico di euro 24.000 in data 26/4/10 in favore del conto personale di [OSCURATO:PERSONA]; - per le fatture emesse da IFIM n. 8 e 19 del 2010 di euro 8.400 ciascuna la relativa somma di euro 16.800, proveniente dal c/c del Monte dei Paschi di Siena, era stata pagata con un bonifico unico in data 11/02/2010 a favore del conto personale di [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello con la sentenza impugnata ha disatteso l'assunto difensivo secondo il quale i pagamenti, di cui al capo d'imputazione, non potevano essere stati effettuati da [OSCURATO:PERSONA] poiché egli non aveva la delega per effettuare operazioni sui conti correnti di [OSCURATO:SOCIETA]. e anche perché [OSCURATO:PERSONA] aveva mantenuto la titolarità dei conti presso varie banche; [OSCURATO:PERSONA] aveva, invece, acquisito la delega a operare sul c/c della Banca popolare di Sondrio soltanto in data 22/02/2010 e sul c/c della Banca popolare di Lodi (poi [OSCURATO:PERSONA]) soltanto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], e non aveva mai avuto una delega a operare presso altri istituti bancari su cui [OSCURATO:SOCIETA]. aveva i propri conti. La Corte di appello, richiamate le precedenti sentenze a integrazione della propria, ha riconosciuto la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per tali pagamenti preferenziali, rilevando, in particolare, che: - i pagamenti del 9 e 24/4/2010 (n. 4 e 5 del sopraindicato elenco) erano stati disposti a sua firma, in costanza del relativo potere; - quanto agli assegni (n. 1, 2 e 3 del sopraindicato elenco), il primo era stato firmato anche dal titolare del conto "per avallo" e il secondo e il terzo erano stati firmati, a nome della società, da parte di [OSCURATO:PERSONA], quale consigliere delegato di [OSCURATO:SOCIETA].. Egli, spendendo il nome della società, ne assumeva la rappresentanza e, in tal modo, appariva autorizzato a farlo sulla base della nomina ad amministratore delegato del 26/11/2009, benché non avesse formalmente la delega a operare sul conto e disporre i pagamenti; - per il bonifico di euro 16.800, effettuato dal c/c di [OSCURATO:SOCIETA]. presso il Monte dei Paschi di Siena - sul quale [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai avuto delega - la Corte di appello ha ritenuto che [OSCURATO:PERSONA] potesse operare sui conti intestati a [OSCURATO:SOCIETA]., sulla base della sua nomina ad amministratore delegato del 26/11/2009, tanto che la Banca aveva effettivamente disposto i pagamenti. Dal verbale del 26/11/2009, era, infatti, emerso dall'istruttoria del giudizio di primo grado che il consiglio di amministrazione aveva conferito a [OSCURATO:PERSONA] «in via esclusiva tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, delega per gestione e sviluppo rapporti con la clientela, delega per gestione e sviluppo nuovi incarichi di lavoro». Inoltre, inoltre, la moglie di [OSCURATO:SOCIETA] aveva affermato che i conti del marito erano formalmente rimasti intestati allo stesso (il quale, come vice presidente, aveva comunque mantenuto l'operatività su alcuni conti correnti societari assistiti da garanzie personali, secondo quanto previsto nel contratto di cessione delle azioni, vedi pag. 5, 6 e 12 della sentenza di primo grado), rappresentando che egli agiva per conto degli amministratori che erano stati nominati (verbale d'udienza del 27/2/2014). Il curatore [OSCURATO:PERSONA] all'udienza del 22 ottobre 2013 aveva riferito che alla fine del 2009 era avvenuto il passaggio di consegne anche rispetto alle banche e che l'amministratore delegato non doveva avere necessariamente la firma depositata presso le banche, poiché la sua carica gli permetteva di agire sui conti societari. Il curatore aveva così confermato che in base a tale delibera del 26/11/2009 [OSCURATO:PERSONA], presidente, e [OSCURATO:PERSONA], amministratore, avevano assunto la gestione in via del tutto esclusiva della società con la possibilità di operare sui conti correnti societari, anche se, a domanda del difensore, aveva dichiarato di non ricordare se avesse controllato se e su quali banche vi fosse la firma depositata dei nuovi amministratori. Richiamate, quindi, le norme del codice civile che attribuiscono agli amministratori i poteri di rappresentanza, ai sensi degli artt. 2380-bis e 2384 cod. civ., i giudici di secondo grado hanno ritenuto che la carica di amministratore delegato avesse autorizzato [OSCURATO:PERSONA] alla gestione la società, in essa compresi i pagamenti dai conti correnti intestati, e che, comunque, l'eventuale illegittimità del potere di firma non potesse avere alcun rilievo sul procedimento, poiché le banche avevano effettivamente disposto i pagamenti a firma del [OSCURATO:PERSONA] e attraverso gli stessi si era verificato il pagamento preferenziale - rispetto alla futura massa fallimentare - a favore di determinati soggetti. Su tali basi è stata affermata la sua responsabilità penale per bancarotta preferenziale. Rispetto ai rimborsi e ai compensi, la Corte di appello ha considerato che da gennaio ad aprile [OSCURATO:PERSONA] si era autoliquidato (e aveva liquidato anche a favore del presidente [OSCURATO:PERSONA]) compensi che erano stati stabiliti e deliberati dal consiglio di amministrazione, come da verbale del 26/11/2009, in euro 11.500 lordi mensili (nonostante il dissenso del collegio sindacale), per l'importo totale di euro 77.072. Tali compensi sono stati ritenuti oggetto di firma da parte di [OSCURATO:PERSONA] che li aveva tratti dal conto corrente societario della Banca popolare di Lodi (poi [OSCURATO:PERSONA]), spesso con "l'avallo di [OSCURATO:SOCIETA]". Gli atti dispositivi delle somme, pur in mancanza di delega depositata presso l'istituto bancario di Lodi per alcuni mesi (gennaio e febbraio), sono stati a lui attribuiti, come già detto, per la carica da lui rivestita; il pagamento di marzo era stato, invece, disposto in presenza di regolare delega a operare su quel conto, intervenuta il 5/3/2010; il pagamento di aprile, effettuato il 24/4/2010, quando [OSCURATO:PERSONA] si era dimesso il [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal consiglio di amministrazione (senza che la nomina dei nuovi amministratori fosse stata iscritta nel Registro delle imprese, pag. 8 della sentenza di primo grado), è stato a lui attribuito nella permanenza della regolare delega a operare su quel conto, considerando il fatto che non gli era stata revocata. In conclusione, la sentenza impugnata ha dato conto che, nel periodo novembre 2009-aprile 2010, [OSCURATO:PERSONA] conosceva certamente lo stato di decozione di [OSCURATO:SOCIETA]. e aveva, tuttavia, deliberato con il nuovo consiglio di amministrazione il proprio compenso nella misura elevata di 11.000 euro lordi mensili, nonostante il parere contrario del collegio sindacale e l'elevato importo dei debiti in un momento in cui avrebbe dovuto cercare di risanare la situazione di crisi e non già appropriarsi del denaro di cui disponeva, agendo su conti correnti della società, facendolo confluire nelle casse del complice Valenti (nell'operazione non andata a buon finetra [OSCURATO:SOCIETA]. e Concrete immobiliare s.r.I., tramite la IFIM che era una "scatola vuota" riferibile a Valenti), con il quale aveva elaborato l'operazione. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, con il ministero del difensore di ufficio, affidandosi a un unico motivo. 2.1. Con tale motivo, si denunciano violazione di legge e vizi di motivazione sull'impossibilità da parte di [OSCURATO:PERSONA] di operare sui conti della società per assenza di delega sui conti correnti riferibili ad [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di merito avrebbe errato nel ritenere che gli istituti di credito fossero a conoscenza dei poteri di delega in capo a [OSCURATO:PERSONA]. Tale circostanza non poteva essere considerata "scontata e deducibile" dal verbale del consiglio di amministrazione della società che aveva conferito i poteri di amministrazione al ricorrente e perché sarebbe irragionevole ritenere presunta una simile conoscenza in capo agli istituti bancari, in assenza di una comunicazione specifica. La prova dell'autorizzazione in capo a [OSCURATO:PERSONA] a operare sui conti correnti della società, come emerge dalle dichiarazioni dei funzionari degli istituti di credito, si riferiva esclusivamente al conto della Banca popolare di Sondrio dal 22/02/2010 e a quello del Banco popolare dal 5/3/2010. Ciò posto, le fatture IFIM n. 258 del 16/12/2009, n. 8 del 801/2010 e n. 9 del 8/02/2010 sono riferibili a periodi precedenti quando egli non aveva ancora alcuna delega. Inoltre, ad avviso del ricorrente, poiché i bonifici del 9 e del 26 aprile del 2010, sarebbero stati eseguiti con homebanking, a differenza di quanto sostenuto in sentenza, non sarebbero attribuibili certamente a lui, essendo sufficiente conoscere i codici per operare sul conto, anche in considerazione che egli, già dal 14 aprile 2010, era dimissionario ed era stato sostituito da [OSCURATO:PERSONA]. 3. Con successiva memoria si ribadiscono le medesime argomentazioni. 4. Il Procuratore generale presso questa Corte chiede dichiararsi 'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso svolge censure generiche, aspecifiche ovvero manifestamente infondate.2. La sentenza di appello qui impugnata, infatti, ha colmato la lacuna motivazionale indicata nella sentenza di questa Corte che aveva disposto l'annullamento con rinvio. In particolare, nella motivazione, come sopra riportata, la Certe di appello ha specificato, con riguardo a tutti i "pagamenti preferenziali" contestati, che [OSCURATO:PERSONA] aveva firmato gli assegni o disposto i bonifici per le fatture IFIM (pag. 2 e 3 della sentenza d'appello qui impugnata) e per rimborsi e compensi a sé stesso come amministratore delegato (pag. 3 e 4 della sentenza d'appello qui impugnata), avvalendosi dei propri poteri di amministratore delegato, in alcuni casi con "l'avallo" (da intendersi a-tecnicamente, quale adesione o conferma) sui conti - comunque societari - garantiti dal vice-presidente [OSCURATO:PERSONA], il quale aveva mantenuto la delega a operare. 3. La deduzione difensiva secondo la quale i bonifici del 9 e del 26 aprile 2010, sarebbero stati eseguiti con homebanking, a differenza di quanto affermato in sentenza, e non sarebbero attribuibili certamente a [OSCURATO:PERSONA], essendo sufficiente conoscere i codici per operare sul conto, anche in considerazione che il medesimo [OSCURATO:PERSONA], già dal 14 aprile 2010, era dimissionario ed era stato sostituito da [OSCURATO:PERSONA] (nomina comunque non iscritta nel registro delle imprese e alla quale non è seguito alcun atto di gestione, pag. 8 della sentenza di primo grado), è inammissibile per non avere il ricorrente allegato alcun documento (né si ricava da alcuna delle precedenti sentenze tale asserito dato di fatto), in violazione del principio di autosufficienza del ricorso, da cui desumere che si sia trattato di disposizioni effettuate da remoto con gestione informatica del conto corrente bancario. 4. Da questi rilievi deriva la genericità del ricorso corredato da motivi aspecifici, che non si sono confrontati con la dovuta specificità rispetto alle rationes decidendi della motivazione (artt. 2380-bis cod. civ. sull'amministrazione della società e 2384 cod. civ. sul potere generale di rappresentanza attribuito agli amministratori), rispetto alle quali, invece, risultano essere meramente reiterativi e manifestamente infondati. Risulta, invece, dalla sentenza impugnata la diretta riferibilità dei pagamenti delle fatture e dei compensi - autoliquidati dal medesimo ricorrente - quando la Società già versava in stato di decozione, per cui la motivazione appare logica, congrua e insindacabile in questa sede. 5. In definitiva, sulla base delle espresse considerazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese, nonché, per i profili di colpa connessi alla proposta impugnazione (Corte cost. n. 186 del 2000), al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si stima equo liquidare in euro tre
Sentenza Cassazione n. 43930/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris