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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 23001/2025

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ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13345/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente principale- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] N. 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende , con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- nonché sul ricorso successivo proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende, con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitaleex lege -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 737/2023depositata il 24/04/2023.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 27/11/2015 [OSCURATO:PERSONA], conveniva innanzi il Tribunale di Ragusa lo [OSCURATO:PERSONA] (di seguito indicato anche come [OSCURATO:PERSONA], per brevità), in persona del r.l.p.t., chiedendo l’accertamento della responsabilità professionale per i danni derivatigli dall’esclusione della graduatoria relativa al bando pubblicato in G.U.R.S. n. 12 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] relativo ad un invito alla presentazione delle domande per l’ammissione ai finanziamenti previsti nella misura “Investimenti” per aiuti comunitari ex art. 103 septdecies, Reg.

UE n. 1234/2007 e s.m.i. (investimenti in impianti di trattamento ed infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino) - e la condanna al pagamento della somma di € 326.824,50, a titolo risarcitorio, corrispondente al 50% delle somme che gli sarebbero state erogate se fosse stato utilmente inserito nella predetta graduatoria.

Deduceva che, nella qualità d’imprenditore agricolo e titolare di ditta individuale, aveva incaricato lo [OSCURATO:PERSONA] della prestazione d’opera professionale avente ad oggetto la redazione di un progetto aziendale (business plan, relazione tecnica e computo metrico) per un importo complessivo di € 653.649,00 finalizzato ad un contributo pubblico nella misura del 50%.

Aggiungeva che la ditta Angileri era stata inserita nella graduatoria provvisoria al 24° posto su 44, per i progetti ammissibili alle misure di sostegno al comparto e che era stata successivamente esclusa poiché «la relazione tecnica allegata allo stesso progetto a firma del tecnico incaricato [OSCURATO:PERSONA] Ventura, risulta non esaustiva ed incoerente rispetto aquanto previsto dal Bando ed in alcune parti si fa riferimento ad un settore produttivo diverso da quello oggetto di finanziamento».

Lamentava di aver sostenuto, nel periodo tra l’inserimento nella graduatoria provvisoria ed il provvedimento di esclusione, spese per circa € 50.000,00 a scopo d’investimenti aziendali ed ulteriori spese, successivamente alla notizia dell’esclusione dalla graduatoria, per € 177.021,96 e di aver acceso un mutuo presso la banca [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di € 250.000,00, sempre per investimenti aziendali.

Angileri evidenziava che l’Ente aveva dato corso allo scorrimento delle graduatorie comunicando che eventuali altre risorse disponibili sarebbero state destinate a scorrere ulteriormente la graduatoria relativa alle aziende private e che ciò si era concretamente verificato per altre 98 aziende private che inizialmente erano state estromesse.

Il convenuto, costituitosi, contestava quanto dedotto e otteneva di chiamare in garanzia il terzo [OSCURATO:PERSONA].

Chiedeva il rigetto delle domande dell’Angileri, la condanna di questi alle spese del giudizio ed al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c.

Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che concludeva per il rigetto delle domande dell’attore nei confronti del convenuto principale e della domanda di manleva spiegata, da quest'ultimo, nei suoi confronti.

Deduceva l’inoperatività della copertura assicurativa richiesta dallo [OSCURATO:PERSONA].

Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - cui pure era stata notificata dallo [OSCURATO:PERSONA] la citazione ex art. 269 c.p.c. - che eccepiva il difetto di legittimazione passiva e chiedeva , quindi, l’estromissione dal giudizio; nel merito chiedeva il rigetto di ogni domanda formulata nei suoi confronti in ragione della sua estraneità ai fatti di causa.

Il Tribunale di Ragusa con la sentenza del 21/06/2021, in parziale accoglimento delle domande di [OSCURATO:PERSONA], condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in suo favore, della somma di € 29.000,00 a titolo di risarcimento dei danni causatigli dallo [OSCURATO:PERSONA] “al netto della franchigia dovuta da parte convenuta” ; condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali sostenute dall’Angileri; dichiarava il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] e condannava lo [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali da quest’ultima sostenute.

Avverso tale decisione Angileri proponeva appello principale con citazione notificata il 30/11/2021.

Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per ribadire la propria estraneità ai fatti di causa.

Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che chiedeva, in via principale, il rigetto dell’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] e, ove confermata la responsabilità dell’assicurato ([OSCURATO:PERSONA]), di limitare la condanna al pagamento della somma di € 2.126,01.

Si costituiva in giudizio lo [OSCURATO:PERSONA] spiegando appello incidentale.

Chiedeva il rigetto dell’appello principale e, in accoglimento dell’appello incidentale,accertarsi l’assenza di ogni sua responsabilità professionale ed il conseguente rigetto della domanda risarcitoria richiestaex adverso proposta.

La Corte d’Appello di Catania, con la sentenza pubblicata in data 24/04/2023 rigettava l’appello principale dell’Angileri e, in accoglimento degli appelli incidentali, previo annullamento della condanna di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A.

“al netto della franchigia dovuta da parte della convenuta … al risarcimento dei danni in favore di parte attrice che si quantificano in € 29.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al soddisfo”, condannava lo [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore dell’Angileri della minor somma di € 1.180,15, oltre interessi con obbligo alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. di rifondere allo [OSCURATO:PERSONA], l’importo di € 180,15 oltre interessi; condannava l’Angileri alla restituzione , in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. , delle maggiori somme corrispostegli in ottemperanza della sentenza di primo grado, oltre interessi come specificato nella motivazione della sentenza di appello; compensava per intero tra [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e lo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., dall’altro lato, le spese del doppio grado di giudizio.

Avverso tale sentenza pubblicata il 24/04/ 2023 e notificata il 5/05/2023 [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidandosi a sei motivi.

Resistono con distinti controricors i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] propone successivoricorso per cassazione sulla base di due motivi.

Angileri deposita controricorso avverso il ricorso di [OSCURATO:PERSONA].

Il PG dott. [OSCURATO:PERSONA] deposita conclusioni scritte insistendo per il rigetto e l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale.

Angileri e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1. Rileva il Collegio che i ricorsi sopra indicati, relativi alla medesima sentenza, già aventi il medesimo numero di ruolo generale, vanno trattati unitariamente; quello notificato e depositato successivamente a quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] si converte in ricorso incidentale; ed invero va osservato che il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso; tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, come nella specie, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale (Cass. 4/05/1988, n. 3318; Cass. 20/03/2015, n. 5695; Cass. 14/01/2020, n. 448).

Ricorso principale

2. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 325, 326, 327, 333, 334 e 343 c.p.c. ex art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c., perché la Corte d’Appello di Catania avrebbe dovuto dichiarare inammissibili gli appelli incidentali tardivi di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e dello [OSCURATO:PERSONA] in quanto proposti oltre il termine ex artt. 325 e ss. c.p.c. in virtù del principio di equipollenza della notifica dell’atto di impugnazione a quella della sentenza, secondo l’orientamento espressa da Cass. Sez.

Unite 9/12/2019, n. 32114.

In particolare, Angileri quale appellante principale, ha notificato il proprio appello il 30/11/2021 a mezzo pec.

In virtù del principio di equipollenza della notifica dell’atto di impugnazione alla notifica del provvedimento impugnato le controparti avrebbero dovuto proporre, ciascuno, il proprio appello incidentale entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dell’impugnazione principale, ovvero entro il 30/12/2021.

Di contro l’impugnazione è stata proposta il 7/4/2022 per [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per lo [OSCURATO:PERSONA] con il deposito contenente anche l’appello incidentale.

2.1. Il motivo è infondato.

Come rilevato anche dal Procuratore generale, la parte nei cui confronti è proposto appello può proporre appello incidentale costituendosi nel giudizio di appello entro il termine di decadenza di cui all’art. 166, c.p.c., ovvero di 20 giorni prima della prima udienza (art. 343, c.p.c.).

Se tale costituzione avviene in un momento in cui è già decorso il termine per la proposizione dell’appello ai sensi degli artt. 325 e 327, c.c., l’appello incidentale deve considerarsi “tardivo”,sicché troverà applicazione il secondo comma dell’art. 334, c.p.c. e, se l’appello principale dovesse essere dichiarato inammissibile, l’impugnazione incidentale perderebbe ogni efficacia.

La giurisprudenza di legittimità richiamata dal ricorrente si riferisce ad impugnazioni diverse dall’appello.

Trova, pertanto, applicazione, nella specie, la disposizione dell’art.343 cod. proc. civ., secondo cui l’appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta all’atto della costituzione nel giudizio di secondo grado, da depositare in cancelleria almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione (art. 166 cod. proc. civ.).

Orbene, l’appello incidentale tardivo è stato proposto dallo [OSCURATO:PERSONA] con la comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente nel giudizio di appello in data 08.04.2022 e, pertanto, nei venti giorni prima della data di citazione del 29.04.2022 indicata dall’appellante nell’atto di appello. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita nel giudizio di Appello in data 7 aprile 2022, ovvero nel rispetto del suddetto termine, posto che l’udienza nell’atto di appello era quella del 29 aprile 2022

3. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. ex art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c. perché la Corte d’Appello avrebbe omesso di pronunziarsi sull’eccezione d’inammissibilità nei confronti dell’appello incidentale tardivo dello [OSCURATO:PERSONA] nonostante Angileri, quale appellante principale, avesse tempestivamente eccepito la tardività.

3.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.

Sulla questione questa Corte ha affermato che «nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi.

Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del “fatto processuale”, intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi» (Cass. 14 ottobre 2021, n. 28072 e Cass. 13 giugno 2023, n. 16899).

Il motivo difetta della allegazione e trascrizione delle eccezioni in questione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto.

A prescindere da ciò, la censura è comunque infondata poiché la Corte territoriale ha implicitamente preso in esame la questione per quanto si è detto in precedenza.

Opera il principio secondo cui dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., “l’omessa pronunzia deve sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudice, il quale manchi completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito di accoglimento o di rigetto” (Cass, 4 aprile 2021, n. 22204).

La Corte d’Appello di Catania, rigettando l’appello principale e accogliendo gli appelli incidentali tardivi, ha implicitamente rigettato l’eccezione d’inammissibilità dell’appello incidentale tardivo. 4.Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 345 c.p.c. ex art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c., perché la Corte d’Appello di Catania avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dei documenti prodotti dallo [OSCURATO:PERSONA] con la comparsa di costituzione d’appello, questione tempestivamente eccepita dall’appellante principale, Angileri, e, poi, reiterata in conclusionale.

In particolare, Angileri avrebbe sollevato l’eccezione nel primo atto difensivo successivo a quella produzione, ovvero con le note scritte di trattazione della prima udienza del 2/5/2022 e reiterata sia con comparsa conclusionale, sia in memoria di replica.

4.1. Il motivo è inammissibile per genericità e per difetto di interesse.

Sotto il primo profilo il ricorrente non ha riportato i l contenuto specifico degli atti che sarebbero stati depositati nel giudizio di appello.

Sotto il secondo profilo ha omesso di allegare la rilevanza degli atti ai fini della decisione.

In ogni caso, quei documenti non sono stati posti a fondamento della decisione, sicché difetta del tutto l’interesse a porre la questione.

5. Con il quarto motivo si lamenta la violazione degli artt. 325, 326, 327, 333 e 343 c.p.c. ex art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c., perché la Corte d’Appello avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello incidentale tardivo dello [OSCURATO:PERSONA] - come eccepito dall’appellante principale -sul rilievo che l’interesse alla proposizione di quell’impugnazione, avendo ad oggetto l’integrale censura della sentenza di primo grado, non scaturiva dall’appello principale, secondo l’orientamento di Cass. civ. Sez.

III, o rd., 21/10/2022, n. 31135.

6. Con il quinto motivo si deduce la violazione degli artt. 325, 327, 333, 343 c.p.c., in relazione all’art. 348 bis c.p.c., ex art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c, perché la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità, d’ufficio, dell’appello incidentale tardivo di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sul rilievo che l’interesse alla proposizione di quest’impugnazione, avendo ad oggetto l’integrale censura della sentenza di primo grado, non scaturiva dall’appello principale, secondo l’orientamento di Cass. civ. Sez.

III, o rd., 21/10/2022, n. 31135.

Nei due motivi si denunzia l’error in procedendo in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale per non avere dichiarato l’inammissibilità dell’appello incidentale tardivo sul rilievo che, censurando per intero la sentenza di primo grado, l’interesse alla sua proposizione non sarebbe dipeso dalla proposizione dell’appello principale.

Pertanto, l’impugnazione avrebbe dovuto essere proposta nel termine ex art.325 e ss. c.p.c. -piuttosto che nella comparsa di costituzione e risposta d’appello depositata nel termine ex art 343 c.p.c. - come, da ultimo, affermato da Cass. civ. Sez.

III, ord., 21/10/2022, n. 31135 secondo cui “l'impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale".

7. I due motivi vanno trattati congiuntamente, perché strettamente connessi,e sono infondati.

La questione dagli stessi proposta è superata dal pronunciamento delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui “l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva” (Sez.

U -, sentenza n. 8486 del 28/03/2024, Rv. 670662 –01; v. anche Cass., Sez. 3, ord., n. 15100 del 29/05/2024, Rv 671180-02).

8. Con il sesto motivo si lamenta la violazione degli artt. 1176, c. 2, 1218 e1227, c. 1, c.c. ex art. 360 c. 1, n. 3, c.p.c. , poiché la Corte Territoriale avrebbe escluso la sussistenza del nesso causale tra le condotte dello [OSCURATO:PERSONA] ed i danni patiti dal Angileri, affermando, per converso, che talune condotte di quest’ultimo, successive all’inadempimento dello [OSCURATO:PERSONA] e non collegate, siano state di per sé sufficienti all’elisione del nesso di causalità in ordine alla verificazione del danno.

Angileri lamenta di aver sostenuto delle spese per investimenti, seppure successivamente alla notizia dell’esclusione definitiva dalla graduatoria, ma nessuna di quelle somme è stata oggetto di domanda giudiziale.

La Corte avrebbe errato sulla considerazione che le condotte dell’appellante principale sarebbero state idonee, in via esclusiva e diretta, ad aggravare il danno lamentato ai sensi del primo comma dell’art. 1227 c.c.

8.1. La censura è infondata perché indipendentemente dalle argomentazioni poste a sostegno della decisione il dispositivo è conforme al diritto.

In tal senso la decisione va corretta ai sensi dell’art. 384 ultimo comma. c.p.c.

Come è noto, l'ipotesi prevista dall'art. 1227, comma 1, c.c., riguardando il contributo eziologico del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, va distinta da quella disciplinata dal comma 2 dello stesso articolo la quale, riferendosi al comportamento, successivo all'evento, con il quale il medesimo danneggiato abbia prodotto un aggravamento del danno ovvero non ne abbia ridotto l'entità, attiene al danno-conseguenza (Cass. Sez. 3 -, sentenza n. 1165 del 21/01/2020, Rv. 656688 -01).

L’art. 1227 c.c. al secondo comma precisa, altresì, che “Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”.

La Corte territoriale osserva che l’odierno appellante “…avrebbe dovuto astenersi dall’affrontare ulteriori esborsi: mentre, avendoli affrontati, sapeva già che nulla gli sarebbe stato rimborsato dalla mano pubblica e nulla, consecutivamente, può oggi reclamare a titolo di risarcimento di un danno che, sub species juris, si procurava con le sue mani…” (cfr. pag. 22 della sentenza impugnata).

Pertanto, l’argomentazione della Corte territoriale va correttamente riferita alla fattispecie prevista dal secondo comma dell’articolo 1227 c.c. poiché nel caso di specie non è in discussione l’esistenza dell’evento dannoso, ma la quantificazione del danno rispetto alla quale la Corte territoriale correttamente osserva che non sono risarcibili civilmente tutti danni rappresentati dai costi sopportati dall’odierno ricorrente dopo aver appreso dell’esito negativo della domanda.

Ricorso incidentale

9. Quanto al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va esaminata l’eccezione di inammissibilità di tale ricorso per violazione dell’art.371 c.p.c., proposta da [OSCURATO:PERSONA].

Si assume che il ricorso per cassazione proposto e notificato da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] sarebbe inammissibile, poiché la predetta parte in data 24.07.2023 avrebbe, poi, proposto controricorso per cassazione avverso il ricorso principale per cassazione introdotto dal ricorrente principale di [OSCURATO:PERSONA], che era stato già depositato in data 23.06.2023.

In ossequio, al disposto di cui all’art. 371 c.p.c. ed in conformità al principio generale dell'unicità del processo di impugnazione, dopo il deposito del ricorso, ogni altra impugnazione avrebbe dovuto essere proposta con ricorso incidentale inserito nel controricorso.

Secondo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in particolare, dopo la prima notificazione dell’impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso.

9.1. La censura è infondata.

Come già evidenziato al § 1., questa Corte ha affermato il condivisibile principio secondo cui quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'ordinario) di impugnazione in astratto operativi (Cass. Sez. 3 -, ordinanza n. 36057 del 23/11/2021, Rv. 663183 -01).

E tale termine nella specie è stato rispettato, essendo stato il ricorso principale notificato il 16/06/2023 e il ricorso successivo depositato il 10/07/2023.

10. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e falsa applicazione ex art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c. dell’art. 115 c.p.c.”.

Si eccepisce l’erroneità della sentenza di secondo grado nella parte in cui ha omesso di considerare che la domanda di restituzione ed il pagamento dell’importo di euro 28.000,00 da parte di [OSCURATO:PERSONA] in favore di Angileri non sono stati oggetto di contestazione.

Conseguentemente, avrebbe erroneamente condannato Angileri alla restituzione in favore di [OSCURATO:PERSONA] della differenza tra euro 16.058,79 ed il minor importo rideterminato, anziché tra euro 44.058,79 e tale minor importo come rideterminato.

A tale errata conclusione la Corte sarebbe giunta in ragione della mancata produzione nel giudizio di appello da parte dell’odierna ricorrente della prova dell’intervenuto pagamento in favore di Angileri dell’importo di euro 28.000,00 a titolo risarcitorio, e ciò in violazione dell’art. 115 c.p.c.

Con la sentenza di [OSCURATO:PERSONA] si è affermato che la domanda di restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado è stata “ritualmente formulata” e che [OSCURATO:PERSONA] ha debitamente “addotto di avere ... versato la complessiva somma di € 44.058,79”.

Tuttavia, nonostante il pagamento, non contestato, di tale “complessiva somma di € 44.058,79” da parte di [OSCURATO:PERSONA] in favore di Angileri, la Corte avrebbe erroneamente ritenuto indimostrato il pagamento di euro 28.000,00.

Secondo la ricostruzione della Corte territoriale, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fornito la prova del pagamento della minore somma di euro 16.058,79 (e non anche di euro 28.000,00), senza considerare che l’intervenuto pagamento dell’intero importo di euro 44.058,79 non era in contestazione.

Secondo la ricorrente, in assenza di “chiare ed analitiche” contestazioni da parte di Angileri la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere la relativa circostanza non contestata.

10.1. Il motivo è inammissibile perché dedotto in violazione l’articolo 366 n. 6 c.p.c.

La parte che intenda sostenere l’esistenza di un fatto provato sulla base del principio di non contestazione ex articolo 115 c.p.c. ha l’onere, in sede di ricorso per cassazione, di trascrivere la parte dei documenti che attesterebbero il fatto costitutivo della pretesa e trascrivere le parti essenziali degli atti di controparte dai quali emergerebbe la non contestazione.

Oltre a ciò, grava sulla parte l’onere di allegare e documentare il tempestivo deposito di tali atti e documentane la localizzazione all’interno del fascicolo di ufficio.

Tali elementi sono del tutto mancanti nel caso di specie.

11. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza ex art. 360, co. 1, n. 4) c.p.c. per contraddittorietà.

La decisione della Corte territoriale sarebbe errata nella parte in cui, pur riconoscendo l’applicabilità di una franchigia di euro 1.000,00 a carico dell’Assicurato e l’obbligo di [OSCURATO:PERSONA] di tenere quest’ultimo indenne per il complessivo importo di euro 180,00, condanna Angileri alla restituzione di quanto corrispostogli da [OSCURATO:PERSONA] “previa detrazione dell’importo di Euro 1.180,00” (senza, quindi, tener conto della suddetta franchigia).

12. Il motivo è infondato, non sussistendo il denunciato contrasto irriducibile tra la motivazione e il dispositivo della sentenza impugnata in questa sede, come pure evidenziato dal P.G..

La Corte territoriale,in ragione della esistenza di una franchigia di euro 1.000 prevista nel contratto con [OSCURATO:PERSONA], ha indicato, in motivazione, che in assenza di azione diretta, la compagnia dovrà rifondere al proprio assicurato [OSCURATO:PERSONA], solo l’importo di euro 180,15 che costituisce la somma residua rispetto all’intero pregiudizio di euro 1.180,15, al netto della franchigia di euro

1.000. Conseguentemente la Corte ha implicitamente riconosciuto che il danneggiato Angileri ha beneficiato della somma complessiva di euro 1.180,15direttamente versata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] dispositivo ha escluso dalla restituzione (da parte di Angileri ed in favore di [OSCURATO:PERSONA]) la somma di euro 1.180,15 oltre interessi.

In sostanza, al danneggiato è stata riconosciuta la somma di euro 1.180,15 oltre interessi, il cui versa men t o è dovuto dallo [OSCURATO:PERSONA], il quale dovrà essere garan tito d a ll’assicu ratore [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all’importo di euro 180,15, in virtù della franchigia di euro 1.000 prevista in contratto, che opera nei rapporti tra assicurato e assicuratore e non nei rapporti tra assicuratore e terzo danneggiato.

12. Il ricorso principale e quello incidentale devono essere, pertanto, rigettati.

13. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, vanno compensate nei rapporti tra il ricorrente principale e quello incidentale, mentre nei rapporti tra questi e [OSCURATO:PERSONA] seguono la soccombenza.

14. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315).

P.Q.M La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale.

Compensa le spese del presente giudizio nei rapporti tra ricorrente principale ed incidentale e condanna questi ultimi al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore del controricorrente in € 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, oltre esborsi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.13345/2023 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente principale- contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliatain [OSCURATO:PERSONA] N. 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende , con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitale ex lege -controricorrente- nonché sul ricorso successivo proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] N. 66, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) che la rappresenta e difende, con domiciliazione digitale ex lege -ricorrente incidentale- contro [OSCURATO:PERSONA],rappresentato e difeso d a ll’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domiciliazione digitaleex lege -controricorrente- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di CATANIA n. 737/2023depositata il 24/04/2023. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/11/2024dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Svolgimento del processo Con atto di citazione notificato il 27/11/2015 [OSCURATO:PERSONA], conveniva innanzi il Tribunale di Ragusa lo [OSCURATO:PERSONA] (di seguito indicato anche come [OSCURATO:PERSONA], per brevità), in persona del r.l.p.t., chiedendo l’accertamento della responsabilità professionale per i danni derivatigli dall’esclusione della graduatoria relativa al bando pubblicato in G.U.R.S. n. 12 dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA] relativo ad un invito alla presentazione delle domande per l’ammissione ai finanziamenti previsti nella misura “Investimenti” per aiuti comunitari ex art. 103 septdecies, Reg. UE n. 1234/2007 e s.m.i. (investimenti in impianti di trattamento ed infrastrutture vinicole e nella commercializzazione del vino) - e la condanna al pagamento della somma di € 326.824,50, a titolo risarcitorio, corrispondente al 50% delle somme che gli sarebbero state erogate se fosse stato utilmente inserito nella predetta graduatoria. Deduceva che, nella qualità d’imprenditore agricolo e titolare di ditta individuale, aveva incaricato lo [OSCURATO:PERSONA] della prestazione d’opera professionale avente ad oggetto la redazione di un progetto aziendale (business plan, relazione tecnica e computo metrico) per un importo complessivo di € 653.649,00 finalizzato ad un contributo pubblico nella misura del 50%. Aggiungeva che la ditta Angileri era stata inserita nella graduatoria provvisoria al 24° posto su 44, per i progetti ammissibili alle misure di sostegno al comparto e che era stata successivamente esclusa poiché «la relazione tecnica allegata allo stesso progetto a firma del tecnico incaricato [OSCURATO:PERSONA] Ventura, risulta non esaustiva ed incoerente rispetto aquanto previsto dal Bando ed in alcune parti si fa riferimento ad un settore produttivo diverso da quello oggetto di finanziamento». Lamentava di aver sostenuto, nel periodo tra l’inserimento nella graduatoria provvisoria ed il provvedimento di esclusione, spese per circa € 50.000,00 a scopo d’investimenti aziendali ed ulteriori spese, successivamente alla notizia dell’esclusione dalla graduatoria, per € 177.021,96 e di aver acceso un mutuo presso la banca [OSCURATO:PERSONA] per l’importo di € 250.000,00, sempre per investimenti aziendali. Angileri evidenziava che l’Ente aveva dato corso allo scorrimento delle graduatorie comunicando che eventuali altre risorse disponibili sarebbero state destinate a scorrere ulteriormente la graduatoria relativa alle aziende private e che ciò si era concretamente verificato per altre 98 aziende private che inizialmente erano state estromesse. Il convenuto, costituitosi, contestava quanto dedotto e otteneva di chiamare in garanzia il terzo [OSCURATO:PERSONA]. Chiedeva il rigetto delle domande dell’Angileri, la condanna di questi alle spese del giudizio ed al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che concludeva per il rigetto delle domande dell’attore nei confronti del convenuto principale e della domanda di manleva spiegata, da quest'ultimo, nei suoi confronti. Deduceva l’inoperatività della copertura assicurativa richiesta dallo [OSCURATO:PERSONA]. Si costituiva in giudizio [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. - cui pure era stata notificata dallo [OSCURATO:PERSONA] la citazione ex art. 269 c.p.c. - che eccepiva il difetto di legittimazione passiva e chiedeva , quindi, l’estromissione dal giudizio; nel merito chiedeva il rigetto di ogni domanda formulata nei suoi confronti in ragione della sua estraneità ai fatti di causa. Il Tribunale di Ragusa con la sentenza del 21/06/2021, in parziale accoglimento delle domande di [OSCURATO:PERSONA], condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento, in suo favore, della somma di € 29.000,00 a titolo di risarcimento dei danni causatigli dallo [OSCURATO:PERSONA] “al netto della franchigia dovuta da parte convenuta” ; condannava [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali sostenute dall’Angileri; dichiarava il difetto di legittimazione passiva di [OSCURATO:PERSONA] e condannava lo [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali da quest’ultima sostenute. Avverso tale decisione Angileri proponeva appello principale con citazione notificata il 30/11/2021. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. per ribadire la propria estraneità ai fatti di causa. Si costituiva [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. che chiedeva, in via principale, il rigetto dell’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] e, ove confermata la responsabilità dell’assicurato ([OSCURATO:PERSONA]), di limitare la condanna al pagamento della somma di € 2.126,01. Si costituiva in giudizio lo [OSCURATO:PERSONA] spiegando appello incidentale. Chiedeva il rigetto dell’appello principale e, in accoglimento dell’appello incidentale,accertarsi l’assenza di ogni sua responsabilità professionale ed il conseguente rigetto della domanda risarcitoria richiestaex adverso proposta. La Corte d’Appello di Catania, con la sentenza pubblicata in data 24/04/2023 rigettava l’appello principale dell’Angileri e, in accoglimento degli appelli incidentali, previo annullamento della condanna di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. “al netto della franchigia dovuta da parte della convenuta … al risarcimento dei danni in favore di parte attrice che si quantificano in € 29.000,00 oltre interessi al tasso legale dalla sentenza al soddisfo”, condannava lo [OSCURATO:PERSONA] al pagamento in favore dell’Angileri della minor somma di € 1.180,15, oltre interessi con obbligo alla [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. di rifondere allo [OSCURATO:PERSONA], l’importo di € 180,15 oltre interessi; condannava l’Angileri alla restituzione , in favore di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. , delle maggiori somme corrispostegli in ottemperanza della sentenza di primo grado, oltre interessi come specificato nella motivazione della sentenza di appello; compensava per intero tra [OSCURATO:PERSONA], da un lato, e lo [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., dall’altro lato, le spese del doppio grado di giudizio. Avverso tale sentenza pubblicata il 24/04/ 2023 e notificata il 5/05/2023 [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione affidandosi a sei motivi. Resistono con distinti controricors i [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] propone successivoricorso per cassazione sulla base di due motivi. Angileri deposita controricorso avverso il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]. Il PG dott. [OSCURATO:PERSONA] deposita conclusioni scritte insistendo per il rigetto e l’inammissibilità del ricorso principale e di quello incidentale. Angileri e [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. hanno depositato memorie. Motivi della decisione 1. Rileva il Collegio che i ricorsi sopra indicati, relativi alla medesima sentenza, già aventi il medesimo numero di ruolo generale, vanno trattati unitariamente; quello notificato e depositato successivamente a quello proposto da [OSCURATO:PERSONA] si converte in ricorso incidentale; ed invero va osservato che il principio dell'unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza comporta che, una volta avvenuta la notificazione della prima impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso; tuttavia quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, come nella specie, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale (Cass. 4/05/1988, n. 3318; Cass. 20/03/2015, n. 5695; Cass. 14/01/2020, n. 448). Ricorso principale 2. Con il primo motivo si deduce la violazione degli artt. 325, 326, 327, 333, 334 e 343 c.p.c. ex art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c., perché la Corte d’Appello di Catania avrebbe dovuto dichiarare inammissibili gli appelli incidentali tardivi di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e dello [OSCURATO:PERSONA] in quanto proposti oltre il termine ex artt. 325 e ss. c.p.c. in virtù del principio di equipollenza della notifica dell’atto di impugnazione a quella della sentenza, secondo l’orientamento espressa da Cass. Sez. Unite 9/12/2019, n. 32114. In particolare, Angileri quale appellante principale, ha notificato il proprio appello il 30/11/2021 a mezzo pec. In virtù del principio di equipollenza della notifica dell’atto di impugnazione alla notifica del provvedimento impugnato le controparti avrebbero dovuto proporre, ciascuno, il proprio appello incidentale entro il termine di trenta giorni dalla ricezione dell’impugnazione principale, ovvero entro il 30/12/2021. Di contro l’impugnazione è stata proposta il 7/4/2022 per [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e l’[OSCURATO:DATA_NASCITA] per lo [OSCURATO:PERSONA] con il deposito contenente anche l’appello incidentale. 2.1. Il motivo è infondato. Come rilevato anche dal Procuratore generale, la parte nei cui confronti è proposto appello può proporre appello incidentale costituendosi nel giudizio di appello entro il termine di decadenza di cui all’art. 166, c.p.c., ovvero di 20 giorni prima della prima udienza (art. 343, c.p.c.). Se tale costituzione avviene in un momento in cui è già decorso il termine per la proposizione dell’appello ai sensi degli artt. 325 e 327, c.c., l’appello incidentale deve considerarsi “tardivo”,sicché troverà applicazione il secondo comma dell’art. 334, c.p.c. e, se l’appello principale dovesse essere dichiarato inammissibile, l’impugnazione incidentale perderebbe ogni efficacia. La giurisprudenza di legittimità richiamata dal ricorrente si riferisce ad impugnazioni diverse dall’appello. Trova, pertanto, applicazione, nella specie, la disposizione dell’art.343 cod. proc. civ., secondo cui l’appello incidentale deve essere proposto, a pena di decadenza, nella comparsa di risposta all’atto della costituzione nel giudizio di secondo grado, da depositare in cancelleria almeno venti giorni prima dell’udienza di comparizione fissata nell’atto di citazione (art. 166 cod. proc. civ.). Orbene, l’appello incidentale tardivo è stato proposto dallo [OSCURATO:PERSONA] con la comparsa di costituzione e risposta, depositata telematicamente nel giudizio di appello in data 08.04.2022 e, pertanto, nei venti giorni prima della data di citazione del 29.04.2022 indicata dall’appellante nell’atto di appello. [OSCURATO:PERSONA] si è costituita nel giudizio di Appello in data 7 aprile 2022, ovvero nel rispetto del suddetto termine, posto che l’udienza nell’atto di appello era quella del 29 aprile 2022 3. Con il secondo motivo si lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c. ex art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c. perché la Corte d’Appello avrebbe omesso di pronunziarsi sull’eccezione d’inammissibilità nei confronti dell’appello incidentale tardivo dello [OSCURATO:PERSONA] nonostante Angileri, quale appellante principale, avesse tempestivamente eccepito la tardività. 3.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità. Sulla questione questa Corte ha affermato che «nel giudizio di legittimità, la deduzione del vizio di omessa pronuncia, ai sensi dell’art. 112 c.p.c., postula, per un verso, che il giudice di merito sia stato investito di una domanda o eccezione autonomamente apprezzabili e ritualmente e inequivocabilmente formulate e, per altro verso, che tali istanze siano puntualmente riportate nel ricorso per cassazione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto, con l’indicazione specifica, altresì, dell’atto difensivo e/o del verbale di udienza nei quali l’una o l’altra erano state proposte, onde consentire la verifica, innanzitutto, della ritualità e della tempestività e, in secondo luogo, della decisività delle questioni prospettatevi. Pertanto, non essendo detto vizio rilevabile d’ufficio, la Corte di cassazione, quale giudice del “fatto processuale”, intanto può esaminare direttamente gli atti processuali in quanto, in ottemperanza al principio di autosufficienza del ricorso, il ricorrente abbia, a pena di inammissibilità, ottemperato all’onere di indicarli compiutamente, non essendo essa legittimata a procedere ad un’autonoma ricerca, ma solo alla verifica degli stessi» (Cass. 14 ottobre 2021, n. 28072 e Cass. 13 giugno 2023, n. 16899). Il motivo difetta della allegazione e trascrizione delle eccezioni in questione nei loro esatti termini e non genericamente o per riassunto del relativo contenuto. A prescindere da ciò, la censura è comunque infondata poiché la Corte territoriale ha implicitamente preso in esame la questione per quanto si è detto in precedenza. Opera il principio secondo cui dopo la riformulazione dell’art. 360, comma 1 n. 5 c.p.c., “l’omessa pronunzia deve sostanziarsi nella totale carenza di considerazione della domanda e dell’eccezione sottoposta all’esame del giudice, il quale manchi completamente di adottare un qualsiasi provvedimento, quand’anche solo implicito di accoglimento o di rigetto” (Cass, 4 aprile 2021, n. 22204). La Corte d’Appello di Catania, rigettando l’appello principale e accogliendo gli appelli incidentali tardivi, ha implicitamente rigettato l’eccezione d’inammissibilità dell’appello incidentale tardivo. 4.Con il terzo motivo si deduce la violazione dell’art. 345 c.p.c. ex art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c., perché la Corte d’Appello di Catania avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dei documenti prodotti dallo [OSCURATO:PERSONA] con la comparsa di costituzione d’appello, questione tempestivamente eccepita dall’appellante principale, Angileri, e, poi, reiterata in conclusionale. In particolare, Angileri avrebbe sollevato l’eccezione nel primo atto difensivo successivo a quella produzione, ovvero con le note scritte di trattazione della prima udienza del 2/5/2022 e reiterata sia con comparsa conclusionale, sia in memoria di replica. 4.1. Il motivo è inammissibile per genericità e per difetto di interesse. Sotto il primo profilo il ricorrente non ha riportato i l contenuto specifico degli atti che sarebbero stati depositati nel giudizio di appello. Sotto il secondo profilo ha omesso di allegare la rilevanza degli atti ai fini della decisione. In ogni caso, quei documenti non sono stati posti a fondamento della decisione, sicché difetta del tutto l’interesse a porre la questione. 5. Con il quarto motivo si lamenta la violazione degli artt. 325, 326, 327, 333 e 343 c.p.c. ex art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c., perché la Corte d’Appello avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità dell’appello incidentale tardivo dello [OSCURATO:PERSONA] - come eccepito dall’appellante principale -sul rilievo che l’interesse alla proposizione di quell’impugnazione, avendo ad oggetto l’integrale censura della sentenza di primo grado, non scaturiva dall’appello principale, secondo l’orientamento di Cass. civ. Sez. III, o rd., 21/10/2022, n. 31135. 6. Con il quinto motivo si deduce la violazione degli artt. 325, 327, 333, 343 c.p.c., in relazione all’art. 348 bis c.p.c., ex art. 360, c. 1, n. 4 c.p.c, perché la Corte territoriale avrebbe dovuto dichiarare l’inammissibilità, d’ufficio, dell’appello incidentale tardivo di [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. sul rilievo che l’interesse alla proposizione di quest’impugnazione, avendo ad oggetto l’integrale censura della sentenza di primo grado, non scaturiva dall’appello principale, secondo l’orientamento di Cass. civ. Sez. III, o rd., 21/10/2022, n. 31135. Nei due motivi si denunzia l’error in procedendo in cui sarebbe incorsa la Corte territoriale per non avere dichiarato l’inammissibilità dell’appello incidentale tardivo sul rilievo che, censurando per intero la sentenza di primo grado, l’interesse alla sua proposizione non sarebbe dipeso dalla proposizione dell’appello principale. Pertanto, l’impugnazione avrebbe dovuto essere proposta nel termine ex art.325 e ss. c.p.c. -piuttosto che nella comparsa di costituzione e risposta d’appello depositata nel termine ex art 343 c.p.c. - come, da ultimo, affermato da Cass. civ. Sez. III, ord., 21/10/2022, n. 31135 secondo cui “l'impugnazione incidentale tardiva, da qualunque parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l'interesse alla sua proposizione non possa ritenersi insorto per effetto dell'impugnazione principale". 7. I due motivi vanno trattati congiuntamente, perché strettamente connessi,e sono infondati. La questione dagli stessi proposta è superata dal pronunciamento delle Sezioni Unite di questa Corte secondo cui “l'impugnazione incidentale tardiva è ammissibile anche quando riveste le forme dell'impugnazione adesiva rivolta contro la parte destinataria dell'impugnazione principale, in ragione del fatto che l'interesse alla sua proposizione può sorgere dall'impugnazione principale o da un'impugnazione incidentale tardiva” (Sez. U -, sentenza n. 8486 del 28/03/2024, Rv. 670662 –01; v. anche Cass., Sez. 3, ord., n. 15100 del 29/05/2024, Rv 671180-02). 8. Con il sesto motivo si lamenta la violazione degli artt. 1176, c. 2, 1218 e1227, c. 1, c.c. ex art. 360 c. 1, n. 3, c.p.c. , poiché la Corte Territoriale avrebbe escluso la sussistenza del nesso causale tra le condotte dello [OSCURATO:PERSONA] ed i danni patiti dal Angileri, affermando, per converso, che talune condotte di quest’ultimo, successive all’inadempimento dello [OSCURATO:PERSONA] e non collegate, siano state di per sé sufficienti all’elisione del nesso di causalità in ordine alla verificazione del danno. Angileri lamenta di aver sostenuto delle spese per investimenti, seppure successivamente alla notizia dell’esclusione definitiva dalla graduatoria, ma nessuna di quelle somme è stata oggetto di domanda giudiziale. La Corte avrebbe errato sulla considerazione che le condotte dell’appellante principale sarebbero state idonee, in via esclusiva e diretta, ad aggravare il danno lamentato ai sensi del primo comma dell’art. 1227 c.c. 8.1. La censura è infondata perché indipendentemente dalle argomentazioni poste a sostegno della decisione il dispositivo è conforme al diritto. In tal senso la decisione va corretta ai sensi dell’art. 384 ultimo comma. c.p.c. Come è noto, l'ipotesi prevista dall'art. 1227, comma 1, c.c., riguardando il contributo eziologico del danneggiato nella produzione dell'evento dannoso, va distinta da quella disciplinata dal comma 2 dello stesso articolo la quale, riferendosi al comportamento, successivo all'evento, con il quale il medesimo danneggiato abbia prodotto un aggravamento del danno ovvero non ne abbia ridotto l'entità, attiene al danno-conseguenza (Cass. Sez. 3 -, sentenza n. 1165 del 21/01/2020, Rv. 656688 -01). L’art. 1227 c.c. al secondo comma precisa, altresì, che “Il risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore avrebbe potuto evitare usando l’ordinaria diligenza”. La Corte territoriale osserva che l’odierno appellante “…avrebbe dovuto astenersi dall’affrontare ulteriori esborsi: mentre, avendoli affrontati, sapeva già che nulla gli sarebbe stato rimborsato dalla mano pubblica e nulla, consecutivamente, può oggi reclamare a titolo di risarcimento di un danno che, sub species juris, si procurava con le sue mani…” (cfr. pag. 22 della sentenza impugnata). Pertanto, l’argomentazione della Corte territoriale va correttamente riferita alla fattispecie prevista dal secondo comma dell’articolo 1227 c.c. poiché nel caso di specie non è in discussione l’esistenza dell’evento dannoso, ma la quantificazione del danno rispetto alla quale la Corte territoriale correttamente osserva che non sono risarcibili civilmente tutti danni rappresentati dai costi sopportati dall’odierno ricorrente dopo aver appreso dell’esito negativo della domanda. Ricorso incidentale 9. Quanto al ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] va esaminata l’eccezione di inammissibilità di tale ricorso per violazione dell’art.371 c.p.c., proposta da [OSCURATO:PERSONA]. Si assume che il ricorso per cassazione proposto e notificato da [OSCURATO:PERSONA] S.p.a. in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] sarebbe inammissibile, poiché la predetta parte in data 24.07.2023 avrebbe, poi, proposto controricorso per cassazione avverso il ricorso principale per cassazione introdotto dal ricorrente principale di [OSCURATO:PERSONA], che era stato già depositato in data 23.06.2023. In ossequio, al disposto di cui all’art. 371 c.p.c. ed in conformità al principio generale dell'unicità del processo di impugnazione, dopo il deposito del ricorso, ogni altra impugnazione avrebbe dovuto essere proposta con ricorso incidentale inserito nel controricorso. Secondo il ricorrente [OSCURATO:PERSONA], in particolare, dopo la prima notificazione dell’impugnazione, tutte le altre debbono essere proposte in via incidentale nello stesso processo e perciò, nel caso di ricorso per cassazione, con l'atto contenente il controricorso. 9.1. La censura è infondata. Come già evidenziato al § 1., questa Corte ha affermato il condivisibile principio secondo cui quest'ultima modalità non può considerarsi essenziale, per cui ogni ricorso successivo al primo si converte, indipendentemente dalla forma assunta e ancorché proposto con atto a sé stante, in ricorso incidentale, la cui ammissibilità è condizionata al rispetto del termine di quaranta giorni risultante dal combinato disposto degli artt. 370 e 371 c.p.c., indipendentemente dai termini (l'abbreviato e l'ordinario) di impugnazione in astratto operativi (Cass. Sez. 3 -, ordinanza n. 36057 del 23/11/2021, Rv. 663183 -01). E tale termine nella specie è stato rispettato, essendo stato il ricorso principale notificato il 16/06/2023 e il ricorso successivo depositato il 10/07/2023. 10. Con il primo motivo [OSCURATO:PERSONA] deduce la violazione e falsa applicazione ex art. 360, co. 1, n. 3) c.p.c. dell’art. 115 c.p.c.”. Si eccepisce l’erroneità della sentenza di secondo grado nella parte in cui ha omesso di considerare che la domanda di restituzione ed il pagamento dell’importo di euro 28.000,00 da parte di [OSCURATO:PERSONA] in favore di Angileri non sono stati oggetto di contestazione. Conseguentemente, avrebbe erroneamente condannato Angileri alla restituzione in favore di [OSCURATO:PERSONA] della differenza tra euro 16.058,79 ed il minor importo rideterminato, anziché tra euro 44.058,79 e tale minor importo come rideterminato. A tale errata conclusione la Corte sarebbe giunta in ragione della mancata produzione nel giudizio di appello da parte dell’odierna ricorrente della prova dell’intervenuto pagamento in favore di Angileri dell’importo di euro 28.000,00 a titolo risarcitorio, e ciò in violazione dell’art. 115 c.p.c. Con la sentenza di [OSCURATO:PERSONA] si è affermato che la domanda di restituzione di quanto pagato in esecuzione della sentenza di primo grado è stata “ritualmente formulata” e che [OSCURATO:PERSONA] ha debitamente “addotto di avere ... versato la complessiva somma di € 44.058,79”. Tuttavia, nonostante il pagamento, non contestato, di tale “complessiva somma di € 44.058,79” da parte di [OSCURATO:PERSONA] in favore di Angileri, la Corte avrebbe erroneamente ritenuto indimostrato il pagamento di euro 28.000,00. Secondo la ricostruzione della Corte territoriale, [OSCURATO:PERSONA] avrebbe fornito la prova del pagamento della minore somma di euro 16.058,79 (e non anche di euro 28.000,00), senza considerare che l’intervenuto pagamento dell’intero importo di euro 44.058,79 non era in contestazione. Secondo la ricorrente, in assenza di “chiare ed analitiche” contestazioni da parte di Angileri la Corte territoriale avrebbe dovuto ritenere la relativa circostanza non contestata. 10.1. Il motivo è inammissibile perché dedotto in violazione l’articolo 366 n. 6 c.p.c. La parte che intenda sostenere l’esistenza di un fatto provato sulla base del principio di non contestazione ex articolo 115 c.p.c. ha l’onere, in sede di ricorso per cassazione, di trascrivere la parte dei documenti che attesterebbero il fatto costitutivo della pretesa e trascrivere le parti essenziali degli atti di controparte dai quali emergerebbe la non contestazione. Oltre a ciò, grava sulla parte l’onere di allegare e documentare il tempestivo deposito di tali atti e documentane la localizzazione all’interno del fascicolo di ufficio. Tali elementi sono del tutto mancanti nel caso di specie. 11. Con il secondo motivo si deduce la nullità della sentenza ex art. 360, co. 1, n. 4) c.p.c. per contraddittorietà. La decisione della Corte territoriale sarebbe errata nella parte in cui, pur riconoscendo l’applicabilità di una franchigia di euro 1.000,00 a carico dell’Assicurato e l’obbligo di [OSCURATO:PERSONA] di tenere quest’ultimo indenne per il complessivo importo di euro 180,00, condanna Angileri alla restituzione di quanto corrispostogli da [OSCURATO:PERSONA] “previa detrazione dell’importo di Euro 1.180,00” (senza, quindi, tener conto della suddetta franchigia). 12. Il motivo è infondato, non sussistendo il denunciato contrasto irriducibile tra la motivazione e il dispositivo della sentenza impugnata in questa sede, come pure evidenziato dal P.G.. La Corte territoriale,in ragione della esistenza di una franchigia di euro 1.000 prevista nel contratto con [OSCURATO:PERSONA], ha indicato, in motivazione, che in assenza di azione diretta, la compagnia dovrà rifondere al proprio assicurato [OSCURATO:PERSONA], solo l’importo di euro 180,15 che costituisce la somma residua rispetto all’intero pregiudizio di euro 1.180,15, al netto della franchigia di euro 1.000. Conseguentemente la Corte ha implicitamente riconosciuto che il danneggiato Angileri ha beneficiato della somma complessiva di euro 1.180,15direttamente versata da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] dispositivo ha escluso dalla restituzione (da parte di Angileri ed in favore di [OSCURATO:PERSONA]) la somma di euro 1.180,15 oltre interessi. In sostanza, al danneggiato è stata riconosciuta la somma di euro 1.180,15 oltre interessi, il cui versa men t o è dovuto dallo [OSCURATO:PERSONA], il quale dovrà essere garan tito d a ll’assicu ratore [OSCURATO:PERSONA] limitatamente all’importo di euro 180,15, in virtù della franchigia di euro 1.000 prevista in contratto, che opera nei rapporti tra assicurato e assicuratore e non nei rapporti tra assicuratore e terzo danneggiato. 12. Il ricorso principale e quello incidentale devono essere, pertanto, rigettati. 13. Le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, vanno compensate nei rapporti tra il ricorrente principale e quello incidentale, mentre nei rapporti tra questi e [OSCURATO:PERSONA] seguono la soccombenza. 14. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente principale e di quello incidentale, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, se dovuto (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315). P.Q.M La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale. Compensa le spese del presente giudizio nei rapporti tra ricorrente principale ed incidentale e condanna questi ultimi al pagamento, in solido, delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in favore del controricorrente in € 5.000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, oltre esborsi
Sentenza Cassazione n. 23001/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris