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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 35780/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 477 - 482 cod. pen. e 100, comma 14, C.d.S.; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contestano, rispettivamente, l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 - bis cod. pen., sono aspecifici, in quanto prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richiese, e non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 07/03/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l'imputato [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Napoli che ne ha confermato la condanna per i reati di cui agli artt. 477 - 482 cod. pen. e 100, comma 14, C.d.S.; Ritenuto che il primo e il secondo motivo di ricorso, che contestano, rispettivamente, l'affermazione di penale responsabilità dell'imputato e il mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131 - bis cod. pen., sono aspecifici, in quanto prospettano deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richiese, e non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, in quanto riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dal giudice di merito con corretti argomenti giuridici e non scanditi da specifica critica delle argomentazioni a base della sentenza impugnata (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il
Sentenza Cassazione n. 35780/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris