Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 6Decisione del 22 dicembre 2021

Cassazione n. 05615/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso 6590-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso il decreto N. R.G. 5464/2016 del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 13/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che il Tribunale di Lecce, con il decreto indicato in epigrafe, in accoglimento del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA], escludeva dal passivo del fallimento il credito già azionato dalla [OSCURATO:SOCIETA], in via riconvenzionale, nell'ambito di un giudizio anteriormente proposto dalla UNOESSE nei confronti della CEM; che la CEM ha proposto ricorso per cassazione, notificato alla [OSCURATO:SOCIETA] che non ha svolto attività difensiva; che la ricorrente ha depositato, in data 22 dicembre 2021, tempestivo e rituale atto di rinuncia al ricorso; che il processo è estinto, ex art. 391 c.p.c., senza necessità di provvedere sulle spese. dichiara estinto il processo.

Roma, 14 gennaio 2022 I PreIt ' [OSCURATO:PERSONA] 2 1 EB 2022 Ri

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso 6590-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 24, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - avverso il decreto N. R.G. 5464/2016 del TRIBUNALE di LECCE, depositato il 13/01/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14/01/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che il Tribunale di Lecce, con il decreto indicato in epigrafe, in accoglimento del ricorso della [OSCURATO:SOCIETA], escludeva dal passivo del fallimento il credito già azionato dalla [OSCURATO:SOCIETA], in via riconvenzionale, nell'ambito di un giudizio anteriormente proposto dalla UNOESSE nei confronti della CEM; che la CEM ha proposto ricorso per cassazione, notificato alla [OSCURATO:SOCIETA] che non ha svolto attività difensiva; che la ricorrente ha depositato, in data 22 dicembre 2021, tempestivo e rituale atto di rinuncia al ricorso; che il processo è estinto, ex art. 391 c.p.c., senza necessità di provvedere sulle spese. dichiara estinto il processo. Roma, 14 gennaio 2022 I PreIt ' [OSCURATO:PERSONA] 2 1 EB 2022 Ri
Decreto Cassazione n. 05615/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris