CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 03195/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente Ordinanza sul ricorso iscritto al n.14804/2024proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dagli Avv. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che hannoindicato recapito PEC, presso il cui studio elettivamente domicilia; -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. rappresentat a e difes a , ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliatapresso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrente - avversola sentenza n. 7319/2023, emessa il 12 settembre 2023 dalla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, Sezione n. 4, depositata il 19 dicembre 2023 e non notificata. Definizione agevolata ex l. n. 197 del 2022 - Sfavorevole sentenza di appello -Interesse a ricorrere per cassazione - Insussistenza. sentita la relazione in camera di consiglio del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva I fatti di causa 1. Dagli atti allegati al fascicolo (sentenza in epigrafe, ricorso per cassazione e controricorso) emerge che,con avviso n. TK3018102925, l’Ufficio contestava alla contribuente un maggior reddito IRPEF per l’anno 2013, pari ad euro 19.289,00, a causa di una locazione non dichiarata, con conseguente liquidazione di un’imposta pari ad euro 8.260,00 (oltre a sanzioni, in misura pari ad euro 7.434,00, nonché correlati interessi). [OSCURATO:PERSONA] di Roma, adita dalla Lucchiari, con sentenza n. 2170/2020 accoglieva integralmente le doglianze della contribuente e disponeva l’annullamento dell’avviso di accertamento, condannando l’Ufficio alle spese di lite. L’Ufficio proponeva atto di appello avverso la pronuncia di prime cure, chiedendone l’integrale riforma. La contribuente si costituiva e chiedeva il rigetto del gravame. La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 4, con la sentenza in epigrafe, pronunciata il 12 settembre 2023 e depositata il 19 dicembre 2023, accoglieva il gravame dell’Ufficio e confermava l’accertamento IRPEF 2013, con compensazione delle spesedel doppio grado. La contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di censura, chiedendo la cassazione della sentenza impugnata e la declaratoria di estinzione del giudizio in ragione del deposito, con notadel 28 settembre 2023 presso la CGT di secondo grado, di domanda di definizione agevolata della lite ex art. 1, comma 195, legge 29 dicembre 2022, n. 197, presentata in data 27 settembre 2023 con quietanza di pagamento in data 25 settembre 2023 della prima rata della definizione e richiesta di estinzione del procedimento di impugnazione dell’Accertamento IREPF 2013, ai sensi dell’art. 1, comma 198, Legge 197. L’Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso, eccependo l’inammissibilità del ricorso per difetto di interesse a ricorrere in capo alla contribuente, non risultando ella neppure soccombente in punto di spese di lite. La difesa della ricorrente ha depositato memoria ex art. 380-bis c.p.c.. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la violazione dell’art. 112 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360 n. 4 cod. proc. civ. per aver la Corte di secondo grado obliterato l’esame della richiesta processuale di controparte volta all’ottenimento dell’estinzione del procedimento, attesa l’intervenuta definizione agevolata della relativa lite ai sensi dell’art. 1, comma 186 e ss., legge n. 197 del 2022, n. 197 (art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.). 2.Con il secondo motivo censura la sentenza per violazione “dell’art. 197, comma 198”, legge 29 dicembre 2022, n. 197, in relazione all’art.360 n.3 cod. proc. civ.,per non aver la Corte di secondo grado dichiarato l’estinzione del giudizio a quo. 3. I motivi di ricorso, da esaminarsi congiuntamente in quanto volti al medesimo esito, sono inammissibiliper carenza dell’interesse ad impugnare in capo alla ricorrente. Dal quadro normativo delineato daicommi 235, 236, 241 e 244 dell’art.1 della l. n. 192 del 2022 (come modificato dall’art. 4 del d.l. n. 51 del 2023), emerge che l’istanza del contribuente dà avvio ad una procedura che si conclude con la comunicazione formale dell’agente della riscossione che essa è stataaccolta, con indicazioni dell’ammontare delle somme da versare (e/o con l’indicazione delle rate) per l’estinzione del debitoe che per poter accedere alla procedura il contribuente è tenuto ad assumere il formale impegno di rinunziare ai giudizi aventi ad oggetto i carichi per cui la domanda di definizione agevolata è stata presentata. I l comma 198 della predetta norma delinea una fattispecie di estinzione ex lege dei giudizi pendenti sul presupposto del perfezionamento della procedura amministrativa di rottamazione -in virtù della dichiarazione del contribuente di volersi avvalere della procedura rinunciando ai giudizi in corso, seguita dalla comunicazione dell'Agenzia su numero, ammontare delle rate e relative scadenze. Ciò premesso, questa Corte ha già condivisibilmente affermato, con riferimento alla analoga procedura cd. rottamazione-ter, che “Il contribuente che ricorre per cassazione avverso una sentenza sfavorevole d'appello - deliberata dopo la tempestiva e regolare proposizione di istanza di definizione agevolata ex art. 6 del d.l. n. 119 del 2018, conv. con modif. dalla l. n. 136 del 2018, con conseguente accettazione da parte dell'Amministrazione - difetta dell'interesse ad impugnare in ragione dell'estinzione ex lege del giudizio per effetto dell'intervenuto perfezionamento del suddetto beneficio, giusta la presentazione della relativa istanza seguita dall'eventuale pagamento della prima rata, non rilevando la mancata sospensione dell'atto impositivo (Cass. Sez. 5, 03/12/2024, n. 30910, Rv. 673054 -01). Si deve dare continuità al prefato precedente, vieppiù che nella specie si aggiunge l’ulteriore considerazione del fatto che la Corte di secondo grado ha riservato la causa in decisione all’udienza del 12 settembre 2023, in esito alla quale la causa è stata decisa, come previsto dall’art.35 del d.lgs. n. 546 del 1992, quindi prima dell’avvio della procedura di adesione alla definizione agevolata, sicchè la Corte non avrebbe potuto tenere conto della produzione depositata fuori udienza e senza contraddittorio oltre il momento della decisione della causa, quantunque la sentenza sia stata depositata il successivo 19.12.2013. 4.Ritiene il Collegio che proprio la ragione dell’inammissibilità, derivante, in definitiva, dal perfezionamento della definizione agevolata ex l. n. 197 del 2022, seguita dall’osservanza del piano rateale dei pagamenti, sia suscettibile di essere positivamente valutata ai fini dell’integrale compensazione, tra le parti, delle spese del grado. 5. La ricorrente è invece tenuta al pagamento del cd. doppio contributo unificato. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Compensa le spese. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, sideve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma pari a quella eventua