CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 18 marzo 2024
Cassazione n. 19417/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iere ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 26376/2020r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Milano, al [OSCURATO:PERSONA] n. 1, in persona del legale rappresentante pro temporedott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al ricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], presso il cui studio elettivamente domicilia in Torino, al [OSCURATO:PERSONA] n. 32. - r icorrent e - contro [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. (incorporante per fusione Unione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.),con sede in Torino, alla P iaz za [OSCURATO:PERSONA] n. 156, in persona del procuratore dott. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata alla “Comparsa in prosecuzioneex art. 302 c.p.c. ” del 18 marzo 2024,dagli [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] , con cui elettivamente domicilia presso lo studio del primo inRoma, alla via Cicerone n. 49. - controricorrente - e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A., con sede in Siena, alla [OSCURATO:PERSONA] n. 3, in persona del procuratore Avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Milano, alla via E. [OSCURATO:PERSONA] n. 47. - controricorrente - avverso l a sentenza, n. cron. 1289 /20 1 9 , del [OSCURATO:PERSONA] , pubblicata il giorno [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del giorno 10/07/2024dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con atto ritualmente notificato, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. convenne [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]. (d’ora in avanti anche, breviter, MPS) innanzi al Giudice di Pace di Siena, chiedendone, previa declaratoria di responsabilità, la condanna al pagamento della somma di € 2.677,00, oltre interessi e rivalutazione, oggetto di un assegno di traenza, munito di clausola di intrasferibilità, tratto su un conto corrente intrattenuto dalla prima presso [OSCURATO:SOCIETA]. e pagato a persona (tale [OSCURATO:PERSONA]) diversa dal legittimo beneficiario ([OSCURATO:PERSONA]), attraverso un’asserita condotta negligente, in violazione dell'art. 43 legge ass. 1.1. Si costituì MPS, che contestò l’avversa pretesa, altresì chiedendo ed ottenendo di chiamare in causa [OSCURATO:SOCIETA]. al fine di essere manlevata in caso di eventuale condanna. 1.2. Costituitasi anche quest’ultima, l’adito Giudice di Pace accolse la descritta domanda dell’attrice e condannò MPS, di cui riconobbe la responsabilità ex art. 43 della legge assegni, al pagamento, in favore della prima, della somma di € 2.677,00, oltrerivalutazione ed interessi. Respinse, invece, la domanda della convenuta verso la terza chiamata in causa, considerando quest’ultima esente da ogni responsabilità.2. Il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso tale decisione fu accolto dal Tribunale di Siena, con sentenza del 30 dicembre 2019, n. 1289, pronunciata nel contraddittorio con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ed Unione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA]), che, in totale riforma della sentenza di primo grado, respinse l’originaria domanda dell’attrice, condannandola alla restituzione, in favore di MPS, di quanto versatole da detta banca in forza della riformata sentenza. 2.1. Per quanto qui di specifico interesse, quel tribunale, richiamati i principi sanciti da Cass., SU, n. 12477 del 2018, escluse qualsivoglia responsabilità – che qualificò come contrattuale ex art. 1218 cod. civ. – di MPS nella causazione del danno lamentato da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., osservando, tra l’altro, che:i) «[…] nella fattispecie in esame, il pagamento in contesa è stato effettuato non a favore di un prenditore diverso da quello indicato nel titolo (e quindi con violazione delle regole che disciplinano la circolazione degli assegni), bensì a favore di un prenditore apparentemente legittimato…»; ii) «Nel caso di specie, del tutto corretta, ad un attento e completo esame della documentazione, per vero, già dimessa nel giudizio di primo grado, appare la condotta dell’Istituto odierno appellante. Rammentando come la prova di un fatto storico, al fine della liberazione dal regime di responsabilità, può (e ottimamente deve) certamente darsi per via documentale, risultano prodotti in atti: il contratto di conto corrente intestato a [OSCURATO:PERSONA] […] nonché copia della carta d’identità […] e del tesserino di attribuzione del codice fiscale di [OSCURATO:PERSONA] […], oltre ancora a tutti gli estratti conto dall’apertura in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del conto intestato alla cliente con il n. 6412.77 e sino alla sua chiusura in data 19/3/2014 […]. In altri termini, non vi erano, né vi sono, elementi che autorizzassero a ritenere illegittimo l’operato del cassiere dell’istituto di credito, il quale al momento della negoziazione dell’assegno ha provveduto al suo pagamento al soggetto che in quel momento appariva legittimo prenditore ed intestatario dell’assegno” né nel caso di specie ricorrevano elementi per far ritenere “sospetto” l’incasso »; iii ) « Si deve concludere, pertanto, che l’Istituto, nell'esaminare il titolo e nell’identificare il prenditore, abbia adoperato la diligenza richiesta, con conseguente esclusione di ogni responsabilità, anche concorsuale, rispetto al pagamento (indebito) dell’assegno emesso, avvenuto dopo aver ottenuto autorizzazione dalla banca trattaria per conto della compagnia assicuratrice: il che, evidentemente, avviene senza monitorare la corretta ricezione del titolo da parte del reale destinatario, seppure spedito a mezzo di posta ordinaria. Diversamente da quanto sostenuto dall’appellata, non può ritenersi che, in assenza di qualsiasi elemento che possa indurre ragioni di sospetto determinate dal modus operandi del soggetto presentatosi allo sportello o legate ai documenti dal medesimo presentati, rientri nell'onere di diligenza, pur qualificato, del buon banchiere di effettuare in ogni caso delle indagini mediante strumenti di verifica della contraffazione, presso l'ufficio anagrafe o la Banca emittente, al fine di riscontrare i dati forniti dalla persona che è entrata in contatto con la Banca. Si tratta, infatti, di misure straordinarie non esigibili quale prassi abituale di diligenza ed attraverso le quali, nel caso in esame, [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. vorrebbe spostare "a valle" le cautele, da essa completamente omesse nell'invio dell'assegno; assegno che è risultato essere stato spedito tramite servizio postale, del cui percorso è quindi esclusa qualsiasi tracciabilità (se sia stato effettivamente spedito, se sia pervenuto all'ufficio postale che avrebbe dovuto curarne il recapito, se sia stato recapitato a chicchessia)»; iv) «In definitiva, deve affermarsi che l'evento dannoso, per le modalità di verificazione come sopra descritte, è ascrivibile a causa non imputabile alla banca girataria. Per tutte le suesposte considerazioni l’appello viene accolto con integrale riforma della sentenza impugnata. Risulta assorbita ogni ulteriore questione». 3. Per la cassazione di questa sentenza ha promosso ricorso [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., affidandosi a cinque motivi, illustrati anche da memoria exart. 380-bis.1 cod. proc. civ. Hanno resistito, con separati controricorsi, [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., che ha depositato anche analoga memoria, ed Unione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (già [OSCURATO:SOCIETA].) s.p.a., poi incorporata, per fusione, da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], si osserva che lo scrutinio della eccepita inammissibilità del ricorso exart. 360-bis, n. 1, cod. proc. civ. deve svolgersi relativamente ad ogni singolo motivo e con riferimento al momento della decisione, alla luce della funzione di filtro della disposizione che consiste nell'esonerare la Suprema Corte dall'esprimere compiutamente la sua adesione al persistente orientamento di legittimità, così consentendo una più rapida delibazione dei ricorsi "inconsistenti". Invero, detta inammissibilità attiene al merito degli argomenti svolti nel motivo e ricorre nel caso in cui tali argomenti risultino manifestamente infondati (cfr. Cass., SU, n. 7155 del 2017; Cass. nn. 17309 e 17291 del 2024, queste ultime due rese in fattispecie assolutamente identiche a quella odierna). L’eccezione di inammissibilità del ricorso di [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:SOCIETA]., pertanto, sarà esaminata con riferimento alle singole doglianze prospettate dalla ricorrente. 2. I formulati motivi denunciano, rispettivamente: I) «Violazione dell’art. 43 L.A., dell’art. 1176 comma 2 c.c. e dell’art.1189 c.c. e dell’art. 1218 c.c. Rilevanzaex art. 360, comma 1, n. 3, e, inoltre, ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., difettando la decisione impugnata, per via del cumulo dei predetti errori, del cd. “minimo costituzionale” dovuto, avendo reso una sentenza affetta da nullitàex art. 132, n. 4, c.p.c.». Si censurano come «totalmente inconferenti con il merito» alcuni passaggi motivazionali della sentenza impugnata specificamente riguardanti l’individuazione e la identificazione del beneficiario del pagamento di un assegno. Si assume, inoltre, che né l’art. 1189 cod. civ., né l’art. 1992, comma 2, del medesimo codice sono applicabili nella specie e si contestano gli assunti con cui il tribunale ha ritenuto diligente l’operato della banca ex art. 1176, comma 2, cod. civ.; II) «La violazione dell’art. 1256 c.c. e rilevanza ex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.», ascrivendosi al tribunale di avere opinato, nel valutare la diligenza della banca ai sensi dell’art. 1218 cod. civ., che quest’ultima non avrebbe avuto alcuno strumento, rispetto a quelli concretamente adoperati, per accorgersi del raggiro posto in esse dal prenditore, avendo tenuto una condotta idonea e confacente all’adempimento degli obblighi di cui all’art. 43 della legge assegni; III) «La violazione dell’art. 1218 c.c. e dell’art. 1992, comma 2, c.c., rilevanteex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.». Si deduce che «le riflessioni del Tribunale giungono, in diritto, a violare l’art. 1218 c.c., il quale pone a carico del debitore danneggiato la prova della mancanza di un profilo di colpa che, invece, il Tribunale esclude in forza di semplici operazioni, compiute da MPS, collegabili – però – alla diligenza nella sola fase dell’identificazione di colei che richiese il pagamento del titolo;e senza il cui compimento, appunto, MPS sarebbe persino versata in colpa grave. Come se nelle obbligazioni contrattuali la prova della mera ordinaria diligenza servisse ad elidere la responsabilità per inadempimento. Ma così non è[…]»; IV) «La violazione degli artt. 40/41 c.p.c. (rilevanteex art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) e la conseguente mancanza di motivazione concernente il nesso causale tra inadempimento e danno, da cui la nullità della sentenzaex art. 132, n. 4, c.p.c., –per motivazione apparente – e la sua rilevanza ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.». Si afferma che manca, nella sentenza impugnata, «una qualunque –anche minima –concreta valutazione del nesso di causa tra inadempimento (certo, anche per il Tribunale l’assegnoè stato pagato a soggetto non legittimato) e danno (indebito disposizione della provvista accantonata); sicché anche la ritenuta incidenza della spedizione postale sul finale abusivo pagamento è totalmente priva di congruità, perché quell’incidenza –a torto o a ragione – implica l’esatta rappresentazione di ciò che ha determinato l’inadempimento (qui la falsificazione del titolo) senza la quale non si può affermare nulla circa l’asserita idoneità della spedizione in raccomandazione a scongiurare l’illecito. Spedizione in raccomandazione, poi, che non è affatto mancata[…]»; V) «Le spese di lite». Si assume che «in caso di accoglimento del presente gravame, la finale statuizione di condanna che dovesse impartirsi a [OSCURATO:PERSONA] sarebbe di fatto incompatibile con l’art. 91 cod. proc. civ., con violazione rilevante ai fini e per gli effetti di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c., e vanificherebbe l’esito finale della lite che fosse favorevole a TUA Assicurazioni ove non riformata anche la statuizione circa le spese di lite. Anche di tale capo della sentenza si chiede dunque la cassazione». 3. I primi quattro dei descritti motivi –pure volendosene sottacere i profili di loro non conformità alla previsione di cui all’art. 366, comma 1, n. 4, cod. proc. civ. (il relativo svolgimento argomentativo constando di un coacervo confuso di deduzioni che non sempre sono distintamente riferibili ai singoli mezzi di censura, né si raccordano, in modo univoco, alle parti della sentenza che si intende sottoporre a critica) – si rivelano complessivamente inammissibili alla stregua delle dirimenti considerazioni tutte di cui appresso. 3.1. In primo luogo, quanto agli invocati vizi motivazionali in essi rinvenibili, è doveroso premettere che l'attuale testo dell'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., come modificato dall'art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 e qui applicabile, ratione temporis, risultando impugnata una sentenza pubblicata il 30 dicembre 2019, ha ormai ridotto al “minimo costituzionale” il sindacato di legittimità sulla motivazione, sicché si è chiarito (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 14677, 9807 e 6127 del 2024; Cass.nn. 35947, 28390, 26704 e 956 del 2023; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. nn. 26199 e 395 del 2021; Cass. n. 9017 del 2018) che è oggi denunciabile in Cassazione solo l'anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all'esistenza della motivazione in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali; questa anomalia si esaurisce nella "mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico", nella "motivazione apparente", nel "contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili" e nella "motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile", – tutte fattispecie assolutamente inconfigurabili nella motivazione della sentenza del tribunale senese impugnata in questa sede –esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di "sufficienza" della motivazione (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014; Cass. n. 7472 del 2017. Nello stesso senso anche le più recenti; Cass. nn. 20042 e 23620 del 2020; Cass. nn. 395, 1522 e 26199 del 2021; Cass. nn.27501 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023; Cass. n. 14677 del 2024) o di sua “contraddittorietà” (cfr.Cass. nn. 7090 e 33961 del 2022; Cass. n. 28390 del 2023; Cass. n. 14677 del 2024). Cass., SU, n. 32000 del 2022, ha puntualizzato, altresì, che, a seguito della riforma dell’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., l’unica contraddittorietà della motivazione che può rendere nulla una sentenza è quella “insanabile” e l’unica insufficienza scrittoria che può condurre allo stesso esito è quella “insuperabile”; 3.2. Va ricordato, poi, che la motivazione assume carattere solo apparente, e la sentenza è nulla perché inficiata da error in procedendo, quando, benché graficamente esistente, non renda percepibile, tuttavia, il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (cfr.sostanzialmente, in tal senso, ex aliis, Cass. nn. 16448, 13621, 9807 e 6127 del 2024; Cass. nn. 33961 e 27501 del 2022; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 26893 del 2020; Cass. n. 22598 del 2018; Cass. n. 23940 del 2017). Un simile vizio, inoltre, deve apprezzarsi non rispetto alla correttezza della soluzione adottata o alla sufficienza della motivazione offerta, bensì unicamente sotto il profilo dell'esistenza di una motivazione effettiva. 3.2.1. Le doglianze in esame, nelle parti in cui lamentano la mera apparenza e/o inesistenza della motivazione della sentenza impugnata, non adducono, però, che le argomentazioni offerte dal giudice di merito non fossero idonee a rappresentare l’iter logico intellettivo seguito dal giudice per arrivare alla decisione, ma intendono confutarne la fondatezza, ripercorrendole in ciascuno dei suoi passaggi e muovendo critiche agli argomenti sviluppati sui singoli punti oggetto di censura. 3.2.2. Simili doglianze non evidenziano, quindi, alcuna criticità della motivazione della decisione impugnata nei descritti limiti attualmente ammissibili (cfr. Cass., SU, n. 8053 del 2014), ma si rivelano essere espressione di un mero dissenso motivazionale rispetto ad un apprezzamento di fatto che, essendo frutto di una determinazione discrezionale del giudice di merito, non è sindacabile da questa Corte, dovendo qui solo ribadirsi che l’art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ, riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 14677, 9807 e 6127 del 2024; Cass. nn. 28390, 27505, 4528 e 2413 del 2023; Cass. n. 31999 del 2022; Cass., SU, n. 23650 del 2022; Cass. nn. 9351, 2195 e 595 del 2022; Cass. nn. 4477 e 395 del 2021; Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass., SU, n. 16303 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017; Cass. n. 21152 del 2015). 3.3. Laddove, poi, le censure intendono contestare l’accertamento, compiuto dal tribunale, dell’assenza di qualsivoglia responsabilità di MPS nella produzione del danno lamentato dalla odierna ricorrente, rileva il Collegio, innanzitutto, che: i) è incontroverso che l’odierna vicenda ha riguardato la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. di condanna di MPS al pagamento della somma di € 2.677,00, oggetto di un assegno di traenza emesso, su disposizione della menzionata compagnia assicuratrice, da [OSCURATO:SOCIETA]. (poi Unione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) in favore di [OSCURATO:PERSONA], che fu negoziato dalla banca convenuta pagandolo a [OSCURATO:PERSONA], persona priva di legittimazione, attraverso una pretesa condotta negligente, in violazione dell'art. 43 legge ass.; ii) l'art. 43, comma 2, del r.d. n. 1736 del 1933 (cd. legge assegni) sancisce che “Colui che paga un assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore o dal banchiere giratario per l’incasso, risponde del pagamento”. 3.4. Rileva il Collegio, poi, che le Sezioni Unite di questa Corte, intervenute per dirimere un contrasto insorto tra le sezioni semplici in ordine alla interpretazione di detta norma, con le sentenze del 21 maggio 2018, n. 12477 e 12478, hanno ribadito o pronunciato i seguenti principi di diritto: a) la menzionata norma si applica anche all'assegno circolare, all'assegno bancario libero della Banca d'Italia ed all'assegno di traenza (usualmente utilizzato, in luogo del bonifico bancario, per il pagamento di un soggetto che non sia titolare di un conto corrente o di cui non si conoscono le coordinate bancarie) munito della clausola di intrasferibilità; b) l'espressione «colui che paga», adoperata dall'art. 43, comma 2, l.ass., si riferisce non solo alla banca trattaria (o all'emittente, nel caso di assegno circolare), ma anche alla banca negoziatrice, che è l'unica concretamente in grado di operare controlli sull'autenticità dell'assegno e sull'identità del soggetto che, girandolo per l'incasso, lo immette nel circuito di pagamento; c) ha natura contrattuale la responsabilità cui si espone il banchiere che abbia negoziato un assegno munito della clausola di non trasferibilità in favore di persona non legittimata; d) specificamente: «Ai sensi dell'art. 43, comma 2, legge assegni (r.d. 21 dicembre 1933, n. 1736), la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - p er errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo -dal pagamento di assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola di non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto alla propria obbligazione con la diligenza richiesta dall'art. 1176, comma 2, c.c.» (cfr. Cass., SU, n. 12477 del 2018). 3.4.1. A sostegno di tale conclusione, è stata richiamata la precedente sentenza delle stesse Sezioni Unite che, risolvendo il contrasto di giurisprudenza riguardante la responsabilità della banca, ne aveva escluso la natura extracontrattuale, ravvisandovi, invece, un'ipotesi di responsabilità contrattuale cd. da contatto sociale, fondata sull'obbligo professionale di protezione (preesistente, specifico e volontariamente assunto), posto a carico della banca nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine della sottostante operazione, di far sì che il titolo sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità delle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso (cfr.Cass., SU, n. 14712 del 2007). Nel ribadire tale principio, la nuova pronuncia ne ha evidenziato l'incompatibilità con la natura oggettiva della responsabilità, predicabile soltanto in riferimento a fattispecie d'illecito extracontrattuale, precisando che, al fine di sottrarsi alla responsabilità, la banca è tenuta a provare di aver assolto alla propria obbligazione con la diligenza dovuta, che è quella nascente, ai sensi dell'art. 1176, comma 2, cod. civ., dalla sua qualità di operatore professionale, tenuto a rispondere anche in ipotesi di colpa lieve. È stato chiarito, inoltre, che lo scopo della clausola di intrasferibilità consiste non solo nell'assicurare all'effettivo prenditore il conseguimento della prestazione dovuta, ma anche e soprattutto nell'impedire la circolazione del titolo: ed a conferma di tale assunto è stato richiamato l'art. 73 del r.d. n. 1736 del 1933, il quale esclude l'ammortamento dell'assegno non trasferibile proprio perché lo stesso non può essere azionato da un portatore di buona fede, conferendo nel contempo al prenditore, ma solo come conseguenza indiretta, la maggior sicurezza di poterne ottenere un duplicato denunciandone lo smarrimento, la distruzione o la sottrazione al trattario o al traente. 3.5. Alla stregua di tali dicta (peraltro ribaditi dalla successiva giurisprudenza di legittimità. Cfr. pure nelle rispettive motivazioni, ex aliis, Cass. n. 25581 del 2018; Cass. n. 34107 del 2019; Cass., SU, n. 9769 del 2020; Cass. n. 9842 del 2021; Cass. nn. 15638, 15642, 15643, 15651, 15818, 6781 e 16782 del 2022; Cass. nn. 12861 e 35755 del 2023, tutte rese in controversie assolutamente analoghe a quella odierna), che il Collegio condivide pienamente (ed alle cui ulteriori argomentazioni giustificativepuò qui farsi rinvio exart. 118 disp. att. cod. proc. civ.), le censure in esame si rivelano infondate nella misura in cui il giudice di secondo grado ha ritenuto insussistente il profilo della colpa di MPS, sul rilievo che la prova fornita da quest’ultima - consistita nell'ave r documentato di aver identificato il prenditore del titolo previa esibizione della carta di identità e del tesserino attributivo del codice fiscale (secondo quanto si legge nella sentenza oggi impugnata) - sarebbe stata idonea alla liberazione del debitore malgrado quanto osservato, in contrario, dall’appellata/odierna ricorrente fondato, sostanzialmente, sulle raccomandazioni rinvenibili anche nella circolare del 7 maggio 2001, adottata dall’[OSCURATO:PERSONA], in ordine alle modalità di identificazione del prenditore di un assegno.3.6. In proposito, va osservato che questa Corte ha già affermato, nella sentenza n. 34107/2019, che, avuto riguardo alla natura di clausola generale dell'art. 1176, comma 2, cod. civ., il giudizio di diligenza professionale, riferito alla banca negoziatrice di un assegno di traenza, compiuto dal giudice di merito per integrare il parametro generale contenuto nella predetta "norma elastica", costituisca una vera e propria attività di interpretazione della norma -e non meramente fattuale, limitandosi tale profilo alla ricostruzione del fatto -dando concretezza a quella "parte mobile" della stessa che il legislatore ha voluto tale per adeguarla ad un determinato contesto storico-sociale, ovvero a determinate situazioni non esattamente ed efficacemente specificabili a priori (cfr. Cass. n. 8047 del 2019. In senso sostanzialmente conforme si vedano, pure nelle rispettive motivazioni, le più recenti, e già citate, Cass.nn. 15638, 15643, 15651, 15818, 16781 e 16782 del 2022; Cass. nn. 12861, 24905 del 2023 e 35755 del 2023; Cass. nn. 209, 10711 e 12802 del 2024). Proprio perché si tratta di giudizio di diritto, tale valutazione è censurabile in sede di legittimità, ai sensi dell'articolo 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ., quando si ponga in contrasto con i principi dell'ordinamento e con quegli standards valutativi esistenti nella realtà sociale che concorrono con detti principi a comporre il diritto vivente (cfr. Cass. n. 3645 del 1999), sempre che la contestazione non si limiti ad una censura generica e meramente contrappositiva, ma contenga, invece, una specifica denuncia di incoerenza rispetto a quegli standards, conformi ai valori dell'ordinamento (cfr. Cass. n. 5095 del 2011, nonché ancora le predette Cass. nn. 15638, 15643, 15651, 15818, 16781 e 16782 del 2022, e Cass. nn. 12861 e 35755 del 2023). 3.7. Nel caso di specie, la contestazione con cui [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. ha censurato il contrasto dell'interpretazione del tribunale (riguardo alla diligenza richiesta, exart. 1176, comma 2, cod. civ., nella identificazione del prenditore dell’assegno) con le norme del nostro ordinamento, non merita seguito. 3.7.1. In particolare, deve evidenziarsi che la carta d'identità costituisce nel nostro ordinamento il fondamentale strumento di identificazione personale (come si evince dagli artt. 3 e 4 e ss. del r.d. n. 773/1931; dall’art.1, lett. c) e d), del d.P.R. n. 445/2000; dall’art. 292 del r.d. n. 635/40). Pertanto, come opinato dal giudice d'appello, l'istituto bancario non è tenuto, nella identificazione del portatore del titolo, al compimento di attività ulteriori non previste dalla legge, comesi evince anche dalla normativa antiriciclaggio exd.lgs. n. 231 del 2007, la quale stabilisce le modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso "ad ogni possibile mezzo", né alcuna indagine presso il comune di nascita. 3.8. [OSCURATO:PERSONA] condivide tale impostazione. 3.8.1. Va premesso che la giurisprudenza di legittimità, nella citata sentenza n. 34107 del 2019, ha già rilevato che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale (carta d'identità, passaporto ovvero patente di guida), sia nell'ambito delle attività aventi rilevanza pubblicistica (come l'attività di identificazione svolta dagli organi di polizia giudiziaria), sia nell'ambito dell'attività negoziale tra privati (come le attività collegate a scambi commerciali, ovvero quelle, più in generale, di natura contrattuale che presuppongano la corretta identificazione dei soggetti contraenti). Ne consegue che una regola di condotta, che imponga prudenzialmente ulteriori accertamenti, non è rintracciabile neanche negli standards valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili all'interno dell'ordinamento positivo. Resta da dire che, come già specificamente sancito da questa Corte, tra i parametri di valutazione della diligenza dell’intermediario non rientra la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché a tale prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva, e tale regola prudenziale di condotta non si rinviene negli standards valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale (cfr. Cass. n. 35755 del 2023; Cass. nn. 38110 e 35821 del 2022; Cass. n. 34107 del 2019).3.8.2. Deve osservarsi, altresì, che proprio nei rapporti tra intermediari e clientela - e non vi è dubbio che quello in esame rientri proprio in questa tipologia, essendo pacifico in causa che l’abusivo prenditore del titolo, prima di provvedere al suo incasso, aveva aperto un libretto di risparmio postale su cui poi aveva versato l'assegno -l'art. 19 del d.lgs. n. 231 del 2007 (cd. legge antiriciclaggio), avente ad oggetto le modalità di adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela, prevede, al comma 1, lett. a), che l'identificazione e la verifica della clientela debbano essere svolte, in presenza del cliente, con il semplice controllo del documento di identità non scaduto prima della instaurazione del rapporto continuativo. È imposto, invece, alla lett. b), che l'identificazione e verifica dell'identità del cliente avvengano mediante l'adozione di misure adeguate e commisurate di rischio, anche attraverso il ricorso a pubblici registri, elenchi, etc., solo se la clientela sia costituita da persone giuridiche, trust o soggetti analoghi, al fine di individuare i soggetti dotati di poteri rappresentativi. 3.8.3. Dunque, anche la legge antiriciclaggio, che si occupa della disciplina dei rapporti degli istituti di credito con i clienti, non ha stabilito modalità più rigorose nella identificazione dei correntisti. 3.8.4. Ne consegue che l'impostazione del tribunale senese di ritenere liberatoria la prova dell'avvenuta identificazione con il solo documento di identità – tenuto conto, peraltro, che dalla sentenza impugnata non risulta che il titolo presentasse alcun segno di alterazione o contraffazione –si rivela perfettamente coerente con i principi dell'ordinamento e con gli standards valutativi esistenti nella realtà sociale (cfr. in tal senso, sebbene argomentando a contrario, Cass. nn. 3649 e 12573 del 2021; Cass. nn. 3078, 6356, 15638, 15643, 15651, 15818, 16781 e 16782 del 2022; Cass. nn. 12861 e 35755 del 2023; Cass. nn. 209, 10711 e 12802 del 2024). Né, in contrario, potrebbero assumere valore decisivo circostanzi quali l’essere il portatore dell’assegno sconosciuto alla banca oppure l’avere aperto appositamente un libretto di deposito, che si rivelano, invece, del tutto “neutre”. Infatti: i) l’essere il portatore del titolo sconosciuto alla banca è proprio la ragione che per cui è necessaria la sua identificazione (se fosse un cliente, il problema dell’identificazione neppure si porrebbe); ii) l’apertura di uno specifico deposito, poi, è una cautela adottata proprio dalle banche, per prassi, al fine di evitare il pagamento immediato in modo da disporre del tempo necessario alla verifica della bontà del titolo da parte della banca trattaria nella stanza di compensazione (il deposito sul libretto venendo svincolato, usualmente, solo dopo il placet della banca trattaria). 3.8.5. Non resta, dunque, che prendere atto dei relativi accertamenti compiuti dal tribunale predetto, chiaramente di natura fattuali ed evidentemente già sufficienti, da soli, a privare di rilevanza ogni altra considerazione in ordine ad eventuali responsabilità concorrenti della danneggiata o di terzi, ex art. 1227 comma 1 cod. civ., rispetto ai quali le argomentazioni delle censure in esame appaiono volte, sostanzialmente, ad ottenerne un riesame, così dimenticando che: i) il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. deve essere dedotto, a pena di inammissibilità del motivo giusta la disposizione dell'art. 366, n. 4, cod. proc. civ., non solo con la indicazione delle norme assuntivamente violate, ma anche, e soprattutto, mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti intese a motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l'interpretazione delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità, diversamente impedendosi alla Corte regolatrice di adempiere al suo istituzionale compito di verificare il fondamento della lamentata violazione (cfr. tra le più recenti, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. nn. 18002, 16448 e 15033 del 2024; Cass. nn. 13408, 10033 e 9014 del 2023; Cass. n. 31071 del 2022; Cass. nn. 28462 e 25343 del 2021; Cass. n. 16700 del 2020. Si veda pure Cass., SU, n. 23745 del 2020, a tenore della quale, «In tema di ricorso per cassazione, l'onere di specificità dei motivi, sancito dall'art. 366, comma 1, n. 4), c.p.c., impone al ricorrente che denunci il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3], c.p.c., a pena d'inammissibilità della censura, di indicare le norme di legge di cui intende lamentare la violazione, di esaminarne il contenuto precettivo e di raffrontarlo con le affermazioni in diritto contenute nella sentenza impugnata, che è tenuto espressamente a richiamare, al fine di dimostrare che queste ultime contrastano col precetto normativo, non potendosi demandare alla Corte il compito di individuare - con una ricerca esplorativa ufficiosa, che trascende le sue funzioni – la no rma violata o i punti della sentenza che si pongono in contrasto con essa»); ii) il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass. n. 21381 del 2006, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8758 del 2017; Cass., SU, n. 34476 del 2019; Cass. nn. 32026 e 40493 del 2021; Cass. nn. 1822, 2195, 3250, 5490, 9352, 13408, 5237, 21424, 30435, 35041 e 35870 del 2022; Cass. nn. 1015, 7993, 11299, 13787, 14595, 17578, 27522, 30878 e 35782 del 2023; Cass. nn. 4582, 4979, 5043, 6257, 9429, 10712, 15033, 16448 e 18002 del 2024). 4. Il quinto motivo di ricorso è parimenti inammissibile, in quanto privo di qualsivoglia autonomia ed argomentato soltanto come effetto dell’invocato –ma non ottenuto per effetto di tutto quanto si è già detto – accoglimento delle precedenti censure. 5. In conclusione, l’odierno ricorso promosso da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. deve essere dichiarato inammissibile, restando a suo carico le spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalle costituitesi controricorrenti. 5.1.Infine, va osservato che la sola Unione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (poi incorporata per fusione da [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.) ha chiesto la condanna della ricorrente per lite temerariaex art. 96, comma 3, cod. proc. civ. 5.1.1. Orbene, considerata la manifesta inammissibilità, per le ragioni esposte, di tutti i formulati motivi di ricorso, il Collegio ritiene che la condotta processuale di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.sia connotata da colpa grave, tale da integrare un "abuso del processo" (secondo la nozione enucleata da Cass., SU, n. 22405 del 2018. Si vedano anche Cass. n. 10712 del 2024; Cass. n. 30564 del 2023; Cass., SU, n. 4315 del 2020; Cass. n. 29462 del 2018; Cass.n. 10327 del 2018; Cass. n. 19285 del 2016), per il quale va comminata la sanzione prevista dall'appena richiamata disposizione del codice di rito, applicabile ratione temporis , mediante la condanna de lla menzionata compagnia assicuratrice al pagamento della somma di € 3.000 ,00, equitativamente determinata in favore della sola [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.(che, medio tempore, ha incorporato per fusione l’originaria controricorrente Unione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), che ne ha fatto specifica richiesta (cfr. conclusioni del controricorso). 5.2. Va dato atto, da ultimo, – in assenza di ogni discrezionalità al riguardo (cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 – che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della medesima ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto, mentre «spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] inammissibile il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. e la condanna al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalle costituitesi parti controricorrent i , liquidate, per ciascuna di esse, in complessivi € 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. al pagamento, in favore di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. (incorporante Unione di [OSCURATO:PERSONA] s.p.a.), ex art. 96, comma 3, cod. proc. civ., della somma di € 3.000,00. Ai sensi dell’art