CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 10719/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Esaminato il ricorso presentato dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] avverso l'ordinanza con cui in data 26.6.2025 il Tribunale di sorveglianza di Genova ha rigettato un'istanza di misure alternative alla detenzione; [OSCURATO:PERSONA] che il ricorso consista nella mera riproposizione di alcuni elementi di fatto (età, lavoro, domicilio idoneo, avvio di revisione critica) già opportunamente vagliati dal Tribunale di sorveglianza, che, di contro, non ha rinvenuto un solo dato favorevolmente valutabile per la concessione di una misura alternativa con motivazione nient'affatto contraddittoria o illogica; Rilevato, infatti, che l'ordinanza impugnata ha dato atto che l'attività lavorativa non è stata documentata, che il domicilio è inidoneo in quanto privo di citofono e campanello e che il condannato ammette solo parzialmente le sue responsabilità; Considerati che tali elementi, uniti alla circostanza che risultino a carico di [OSCURATO:PERSONA] ulteriori carichi pendenti per reati della stessa indole di quello in esecuzione e che non siano state assunte iniziative dal condannato per il ristoro dei danni cagionati dai suoi reati contro il patrimonio, sono stati adeguatamente posti alla base di una decisione provvista di motivazione del tutto immune da vizi, che il ricorso avversa muovendo censure manifestamente contrastate dagli atti processuali; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende di una somma di euro tremila; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d