CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 maggio 2023
Cassazione n. 28724/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 14/11/2022 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Corte d'appello di Napoli indicata in epigrafe, con la quale ne è stata ribadita la responsabilità per i reati di cui agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, lamentando la mancata valutazione della prova indiziaria rispetto a quanto accertato dalla Agenzia delle Entrate e un vizio della motivazione nella parte relativa alla valutazione delle fatture oggetto delle contestazioni, sottolineando l'incongruenza tra le fatture riportate nel capo di imputazione e quelle rinvenibili all'interno del verbale di constatazione dell'Agenzia delle Entrate del 28/7/2016, come riconosciuto anche dalla Corte d'appello, che, però, pur avendo rilevato l'inattendibilità dell'accertamento tributario (tra l'altro eseguito con metodo induttivo) non ne aveva tratto le necessarie conseguenze quanto all'accertamento della responsabilità penale della ricorrente, con la conseguente sussistenza di un vizio della motivazione sul punto. Esaminata la memoria depositata dalla ricorrente in data 11 maggio 2023, con la quale ha ribadito la decisività del rilievo relativo alla incongruenza tra le fatture indicate nella imputazione e quelle indicate nell'accertamento compiuto dalla Agenzia delle Entrate e anche l'insufficienza di tale accertamento ai fini della affermazione della propria responsabilità. Osservato che tali motivi di ricorso sono volti, peraltro in modo generico, in quanto disgiunto da un reale confronto critico con la vicenda, le condotte contestate e la motivazione della sentenza impugnata, a conseguire una riconsiderazione delle prove acquisite e una loro rivalutazione, allo scopo di escludere la responsabilità della ricorrente, che, però, è stata ribadita dalla Corte territoriale con motivazione idonea, evidenziando che comunque risulta provata l'emissione di fatture per operazioni inesistenti sia nei confronti della associazione ANC (sia pure in numero inferiore, 11 e non 19, e per un imponibile minore rispetto a quanto ritenuto dal primo giudice), sia nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (tra l'altro per un imponibile maggiore rispetto a quanto ritenuto dal Tribunale di Avellino), nonché l'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, non essendone stato provato il pagamento: si tratta di motivazione sufficiente e non manifestamente illogica, che la ricorrente ha censurato in modo generico ed esclusivamente sul piano della valutazione degli elementi di prova e della ricostruzione delle condotte, dunque in modo non consentito nel giudizio di legittimità, nel quale il controllo sui vizi della motivazione è circoscritto alla coerenza strutturale della decisione di cui si saggia l'oggettiva tenuta sotto il profilo logico-argomentativo, restando invece preclusa la rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (tra le varie, Sez. 6, n. 47204 del 7/10/2015, Musso, Rv. 265482; Sez. 3, n. 12110 del 19/3/2009, Campanella, n. 12110, Rv. 243247). Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, stante la genericità e il contenuto non consentito delle censure alle quali è stato affidato. Considerato che l'inammissibilità originaria del ricorso esclude il rilievo della eventuale prescrizione verificatasi successivamente alla sentenza di secondo grado, giacché detta inammissibilità impedisce la costituzione di un valido rapporto processuale di impugnazione innanzi al giudice di legittimità, e preclude l'apprezzamento di una eventuale causa di estinzione del reato intervenuta successivamente alla decisione impugnata (Sez. un., 22 novembre 2000, n. 32, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266; conformi, Sez. un., 2/3/2005, n. 23428, Bracale, Rv. 231164, e Sez. un., 28/2/2008, n. 19601, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 del 8.5.2013, Rv. 256463; Sez. 2, n. 53663 del 20/11/2014, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 261616; nonché Sez. U, n. 6903 del 27/05/2016, dep. 14/02/2017, Aiello, Rv. 268966). Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 26 maggio 2023 [OSCURATO:PERSONA]