CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 18 maggio 2026
Cassazione n. 14831/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA];-ricorrente-contro[OSCURATO:PERSONA].GE.SAN. -[OSCURATO:PERSONA]- in persona del legalerappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]Pozzi;-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di Giustizia Tributaria II Grado del Lazio n.256/2024 depositata il 9/1/2024.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12/02/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA].1. [OSCURATO:PERSONA] di Roma accoglieva il ricorsodella CO.GE.SAN - [OSCURATO:PERSONA]-(di seguito piùbrevemente COGESAN) avverso l’avviso di accertamento IMU relativoall'anno di imposta 2016, di importo pari ad Euro 366.449,10, in relazionea n. 799 immobili, ritenendo fondata l'eccezione, avanzata dalla societàcontribuente, relativa al difetto di motivazione di siffatto avviso, posto che"a fronte di un così consistente e complesso compendio immobiliare e purNumero registro generale 15401/2024Numero sezionale 1439/2026Numero di raccolta generale 14831/2026Data pubblicazione 18/05/2026in presenza di dichiarazioni attestanti il diritto all'esenzione”, il Comunenon aveva "esattamente individuato lo stato giuridico dei singoli beni” néaveva "motivato le ragioni del preteso assoggettamento al tributo".2. Avverso tale pronuncia il Comune di Roma proponeva appello che laCorte di Giustizia Tributaria (CGT) di 2° grado del Lazio rigettava,ritenendo il mancato assolvimento dell’obbligo motivazionale dell’atto diaccertamento e, al contempo, sufficiente la dichiarazione di esenzione IMUper i beni merce relativa all’annualità 2013 anche per quella del 2016,oggetto dell’accertamento impugnato.3. [OSCURATO:PERSONA] ha impugnato la sentenza di appello in cassazioneaffidandosi a due motivi.4. La contribuente ha depositato controricorso.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo, la ricorrente lamenta l’erroneità della sentenzadi appello, per violazione dei principi generali in tema di motivazione degliall'art. 360 c.p.c., primo comma, n. 3. c.p.c., nella parte in cui ha ritenutoche l'avviso di accertamento originariamente impugnato fosse carente dimotivazione.1.1. Il motivo è fondato.1.2. Come già affermato da questa Corte (vedi Cass. n. 5509/2024;Cass. n.1694/2018) in tema di ICI, secondo principi applicabili ancheall'IMU, l'obbligo motivazionale dell'accertamento deve ritenersi adempiutotutte le volte in cui il contribuente sia stato posto in grado di conoscere lapretesa tributaria nei suoi elementi essenziali e, quindi, di contestareefficacemente l'an ed il quantum dell'imposta; ed in particolare, il requisitomotivazionale esige, oltre alla puntualizzazione degli estremi soggettivi edoggettivi della posizione creditoria dedotta, soltanto l'indicazione dei fattiastrattamente giustificativi di essa, che consentano di delimitare l'ambitodelle ragioni adducibili dall'ente impositore nell'eventuale successiva faseNumero registro generale 15401/2024Numero sezionale 1439/2026Numero di raccolta generale 14831/2026Data pubblicazione 18/05/2026contenziosa, restando, poi, affidate al giudizio di impugnazione dell'atto lequestioni riguardanti l'effettivo verificarsi dei fatti stessi e la loro idoneitàa dare sostegno alla pretesa impositiva (cfr. Cass. n. 26431 del08/11/2017).1.3. In altri termini, la necessità che gli avvisi di liquidazione eaccertamento siano motivati in relazione ai presupposti di fatto e alleragioni giuridiche che li hanno determinati non comporta l'obbligo diindicare anche l'esposizione delle ragioni giuridiche relative al mancatoriconoscimento di ogni possibile esenzione prevista dalla legge edastrattamente applicabile, poiché è onere del contribuente dedurre eprovare l'eventuale ricorrenza di una causa di esclusione dell'imposta(Cass. civ., sez. V, 24 gennaio 2018, n. 1694).1.4. Orbene, nel caso di specie, la CGT di 2° grado non ha fatto correttaapplicazione dei principi appena esposti, ritenendo che ai finidell’assolvimento dell’obbligo motivazionale dell’atto di accertamentoimpugnato dovessero essere indicate anche le ragioni giuridiche conrichiami alla normativa di riferimento, nonostante l’avviso (cfr. doc.9allegato al ricorso) contenesse gli elementi identificati della pretesa conriferimento ai dati catastali e toponomastici degli immobili, l’anno diimposta e i parametri per la determinazione dell’imposta (base imponibile,percentuale e mesi di possesso, aliquota applicata ecc.) nonché il quantumdella pretesa per differenza, così da porre la parte contribuente incondizione di comprendere gli elementi essenziali della pretesa impositiva.Il che esclude in radice il difetto motivazionale dell’atto di accertamentoimpugnato.2. Con il secondo motivo la ricorrente si duole della violazione e falsaapplicazione dell’artt 2 e 5 bis del d.l. n. 102 del 2013, nonche’ dell'art. 1,comma 769, della legge n. 160 del 2019 (rilevante ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 3 c.p.c.), sostenendo che il giudice d’appello abbiarigettato l’impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] ritenendo erroneamente che laNumero registro generale 15401/2024Numero sezionale 1439/2026Numero di raccolta generale 14831/2026Data pubblicazione 18/05/2026dichiarazione prevista obbligatoriamente dall’articolo 2 del d.lgs. n.102/2013, comma 5 bis, anziché costituire uno dei presupposti necessariper poter beneficiare dell’esenzione prevista per ciascun anno, potesseessere omessa facendo riferimento a pregresse dichiarazioni presentateper gli anni precedenti.2.1. Il motivo è fondato.2.2. In punto di fatto, occorre premettere che è pacifico in causa che nonè stata presentata alcuna dichiarazione di esenzione IMU per l’annualità2016 per i cosiddetti beni-merce di cui all’art.2 comma 5 bis del d.lgs.n.102/2013, in relazione agli immobili oggetto dell’avviso di accertamentoimpugnato nel presente giudizio.2.3. La questione di diritto che viene posta alla Corte consiste, quindi,nell’accertare se agli effetti dell’esenzione per i beni-merce prevista datale disposizione sia necessaria una specifica dichiarazione per ciascunaannualità di imposta oppure se tali effetti possano derivare, in caso diinvarianza della situazione dei beni-merce nell’annualità in contestazione,da pregresse dichiarazioni presentate per annualità pregresse.2.4. In relazione a tale questione questa Corte ha affermato (vedi Cass.n.8357/2025) che la legge 27 dicembre 2019 n. 160, all'art. 1, comma751, prevede, fino al 2021, per i cd. "beni merce", che non siano locati,l'applicazione dell'aliquota di base pari allo 0,1 per cento, consentendo aiComuni di aumentarla fino allo 0,25 per cento o diminuirla finoall'azzeramento, ed a decorrere dal 1° gennaio 2022, la norma, per imedesimi fabbricati costruiti e destinati dall' impresa costruttrice allavendita, finché permane tale destinazione e non siano in ogni caso locati,prevede invece l'esenzione dall'IMU.2.5. La norma appena citata non specifica se la dichiarazione IMU debbacomunque essere presentata "a pena di decadenza" dal beneficio, comeinvece previsto dall' articolo 2, comma 5-bis, del d.l. n. 102/2013 ("Ai finidell'applicazione dei benefici di cui al presente articolo, il soggetto passivoNumero registro generale 15401/2024Numero sezionale 1439/2026Numero di raccolta generale 14831/2026Data pubblicazione 18/05/2026presenta, a pena di decadenza entro il termine ordinario per lapresentazione delle dichiarazioni di variazione relative all' impostamunicipale propria, apposita dichiarazione, utilizzando il modelloministeriale predisposto per la presentazione delle suddette dichiarazioni,con la quale attesta il possesso dei requisiti e indica gli identificativicatastali degli immobili ai quali il beneficio si applica. Con decreto delMinistero dell'economia e delle finanze sono apportate al predetto modellole modifiche eventualmente necessarie per l'applicazione del presentecomma").2.6. Questa Corte ha tuttavia chiarito, con l'ordinanza n. 5191/2022,sulla scorta di principi che il Collegio condivide, che il summenzionato art.1, comma 769 della L. n. 160 del 2019 non ha abrogato l' art. 2, comma5-bis del d.l. n. 102 del 2013, al che consegue che l'esonero dall'IMU per ifabbricati-merce presuppone la presentazione della dichiarazione.2.7. È stato posto in rilievo che la disposizione normativa soprarichiamata evidenzia chiaramente che la presentazione della dichiarazioneè condizione necessaria per l'ottenimento del beneficio fiscale, obbligoprevisto a pena di decadenza, che non può essere sostituito dallacircostanza che il Comune sia a conoscenza dei fatti che comportanol'esenzione dall'imposta.2.8. Sulla scorta del consolidato orientamento di questa Corte, in base alquale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di strettainterpretazione e non sono suscettibili di interpretazione analogica oestensiva (cfr. Cass. nn. 12852/2021, 32635/2019, 695/2015,12495/2014; conf. Cass. nn. 1547/2017 in motiv, n. 4333/2016 inmotiv.), la specifica indicazione normativa, che subordina ilriconoscimento dell'esenzione alla presentazione della dichiarazione,impedisce quindi di considerare equivalente qualsiasi altro adempimento ealtresì di ritenere superflua la dichiarazione, pur se il Comune, quale enteche rilascia il permesso di costruire, sia a conoscenza sin dall'origineNumero registro generale 15401/2024Numero sezionale 1439/2026Numero di raccolta generale 14831/2026Data pubblicazione 18/05/2026dell'edificazione dei fabbricati.2.9. Le condizioni per l'esonero IMU, rappresentate, per un verso, dalladestinazione alla vendita delle unità in questione, e, per altro verso, dallostato di non locazione degli stessi, devono essere, dunque, oggetto dispecifica indicazione nella denuncia IMU, da presentare relativamente aciascuna annualità per le quali si chiede l'applicazione dell'esenzione indiscussione, trattandosi di fatti potenzialmente variabili da periodo aperiodo, e che vanno dunque portati a conoscenza dell'Ente impositorecirca la loro permanenza.2.10. Orbene, sulla scorta di quanto sin qui esposto, risulta, quindi,evidente che il giudice di appello non abbia fatto buon governo dei principiappena illustrati nel riconoscere alla contribuente l’esenzione IMU per ibeni-merce per l’annualità 2016, nonostante la pacifica mancanza diapposita dichiarazione di esenzione ai fini IMU per tale specifica annualitàin relazione agli immobili oggetto dell’accertamento impugnato.2.11. Ciò perchè, la pregressa dichiarazione di esenzione, presentata dallacontribuente in relazione all’annualità 2013, in riferimento ai medesimiimmobili, non è idonea a produrre effetti ultrattivi per le annualitàsuccessive, anche in caso di invarianza dello stato degli immobili, comeinvece erroneamente ritenuto dalla sentenza impugnata.2.12. In definitiva, il ricorso va accolto e, pertanto, la sentenza impugnatava cassata.3. Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa va,quindi, decisa nel merito con rigetto del ricorso originario, in difetto dispecifica dichiarazione di esenzione per l’annualità 2016.4. Le spese dei gradi di merito e di legittimità seguono la soccombenza. P.Q.MLa Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e,decidendo nel merito, rigetta l’originario ricorso.Numero registro generale 15401/2024Numero sezionale 1439/2026Numero di raccolta generale 14831/2026Data pubblicazione 18/05/2026Condanna la controricorrente al pagamento, in favore dellaricorrente, delle spese di entrambi i gradi di merito e del presente giudiziodi legittimità che così liquida: quanto al primo grado in Euro 11.000,00per compenso, oltre accessori, se dovuti; per il secondo, in Euro13.000,00 per compenso, oltre accessori, se dovuti; per il giudizio dilegittimità in Euro 8.000,00 per compenso, Euro 200,00 per esborsi, oltreal rimborso delle spese generali ed accessori come per legge.Così deciso nella camera di consiglio della Sezione Tributariadella Corte di cassazione in data 12/02/2026.Il PresidenteMILENA BALSAMO