CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 6 marzo 2026
Cassazione n. 11498/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 30100/25 Savona OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che l'unico motivo del ricorso, avente a oggetto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della penale responsabilità, è totalmente generico, là dove si limita a mere enunciazioni apodittiche senza indicare gli elementi, asseritamente pretermessi dal giudice del merito, utili al fine di addivenire a una differente pronuncia favorevole all'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONE SETTIMA SEZIONE PENALE Composta da: 11498- 26 [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Ord. n. sez. 3800/2026 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - CC - 06/03/2026 [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 30100/2025 [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 10/04/2025 della CORTE APPELLO di BOLOGNA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];N. 30100/25 Savona OSSERVA Visti gli atti e la sentenza impugnata (condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. e altro); Esaminato il motivo di ricorso; Considerato che l'unico motivo del ricorso, avente a oggetto violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della penale responsabilità, è totalmente generico, là dove si limita a mere enunciazioni apodittiche senza indicare gli elementi, asseritamente pretermessi dal giudice del merito, utili al fine di addivenire a una differente pronuncia favorevole all'imputato; Rilevato, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MP.Q.M