CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2024
Cassazione n. 24861/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 13 aprile 2023 la Corte di appello di Genova, decidendo in sede di rinvio a seguito di precedente pronuncia di annullamento di questa Corte di Cassazione, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA], riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata recidiva, nella misura di anni due, mesi sei di reclusione ed euro 600,00 di multa in ordine al reato di cui agli artt. 110, 99, comma 4, 56 e 629 cod. pen. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, mancanza di motivazione in ordine all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche in termini di prevalenza sulla contestata recidiva. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non deducibile in questa sede di legittimità. [OSCURATO:PERSONA] rileva, infatti, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazione immune da vizi logico-giuridici, le ragioni di determinazione dell'effettuato giudizio di bilanciamento tra circostanze. Il motivo proposto dal ricorrente è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico ed aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 20 marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Il P e