CassazionedecretoSezione LDecisione del 13 aprile 2023
Cassazione n. 24635/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
425-2017proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, per procura conferita in calce al ricorso per cassazione , dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 1, presso lo studio delprimo difensore – ricorrent e – contro [OSCURATO:PERSONA] (INPS), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di procura conferita in calce al controricorso , dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CARLA D’ALOISIO, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], 29, presso l’Avvocatura centrale dell’Istituto – controricorrente – e [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. R.G.N.16425/2017 Cron. Rep. C.C. 13/04/2023 giurisdizione Contratti di riallineamento retributivo e contribuzione dovuta -2 - –intimata – per la cassazione della sentenza n. 2265 del 201 6 della C ORTE D’[OSCURATO:PERSONA] , depositata il 2 0 dicembre 201 6 (R.G.N. 145/2014). Udita la relazione della causa,sv olta nell a camera di consiglio del 13 aprile2023 dal Consigliere A ngelo Cerulo. [OSCURATO:PERSONA] 1.– Il signor [OSCURATO:PERSONA], imprenditore agricolo che aveva aderito «al contratto provinciale di riallineamento retributivo», ha contestato la pretesa dell’INPS di commisurare la contribuzione dovuta al salario medio convenzionale (art. 28 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488) e, peraltro, a un salario medio convenzionale superiore «rispetto al minimale contributivo», in contrasto con l’art. 1, comma 1, del decreto-legge 9 ottobre 1989, n. 338, convertito, con modificazioni, nella legge 7 dicembre 1989, n. 389. Sulla scorta di tali premesse, il signor Petruzzi, con ricorso del 19 agosto 2008, ha impugnato il verbale di accertamento INPS, notificato il 29 febbraio 2008, e, con ricorso del 17 luglio 2009, ha proposto opposizione contro la cartella esattoriale fondata sul medesimo accertamento ispettivo. Il Tribunale di Brindisi, riuniti i giudizi, ha accolto il ricorso. 2.– La sentenza è stata appellata dall’INPS, sul presupposto dell’erronea applicazione dell’art. 5, comma 5, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che consentirebbe una sola variazione del contratto di riallineamento retributivo. 3.– Con sentenza n. 2265 del 2016, depositata il 20 dicembre 2016, la Corte d’appello di Lecce ha accolto il gravame dell’INPS e, in -3 - riforma della pronuncia del Tribunale di Brindisi del 7 febbraio 2013, ha respintola domanda del signor Petruzzi. 3.1.– A fondamento della decisione, la Corte territoriale ha argomentato che l’art. 5, comma 5, del d.l. n. 510 del 1996 consente «una sola variazione ai programmi di graduale riallineamento dei trattamenti economici dei lavoratori ai livelli previsti nei corrispondenti contratti collettivi nazionali di lavoro […], limitatamente ai tempi ed alle percentuali fissati dagli accordi provinciali» e subordina tale “aggiustamento” a «eventi non prevedibili e che incidano sostanzialmente sulle valutazioni effettuate al momento della stipulazione dell’accordo territoriale». L’interpretazione più rigorosa s’impone alla luce del carattere eccezionale dei vantaggi correlati agli accordi di riallineamento graduale, che rappresentano «una significativa deroga alla generale obbligatorietà di corrispondere ai lavoratori dipendenti trattamenti retributivi conformi ai minimi salariali previsti da ccnl». Sono nulli, in quanto confliggono con le norm e imperativ e , i contratti che dispongano «una seconda variazione dei tempi di riallineamento programmati dall’accordo originario». 3.2.–L’accordo sindacale del 2004, invocato dall’imprenditore, si configura come «una seconda ed ulteriore variazione, rispetto alla prima», attuata con l’accordo provinciale del 18 dicembre 2000 con riferimento all’accordo di riallineamento del 1996. Non è condivisibile l’assunto che l’accordo del 18 dicembre 2000 sia autonomo e non costituisca una «prima variazione» rispetto all’accordo del 22 novembre 1996. Anche a volere reputare valida, sotto il profilo retributivo, la deroga racchiusa nell’accordo del 2004, essa non avrebbe alcuna incidenza sul distinto rapporto contributivo. 3.3.– Correttamente, infine, l’ammontare dei contributi è stato parametrato al salario medio convenzionale, criterio vincolante alla -4 - stregua dell’art. 4 del decreto legislativo 16 aprile 1997, n. 146, «fino a quando il suo importo non fosse stato superato dal c.d. salario reale di cui all’art. 1 del d.l. 338/1989». 4.–Il signor [OSCURATO:PERSONA] impugna per cassazione la sentenza della Corte d’appello di Lecce, con ricorso notificato il 20 giugno 2017. 5.–L’INPS resiste con controricorso, notificato il 28 luglio 2017. 6.– [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. non ha svolto in questa se de attività difensiva. 7.–La trattazione del ricorso è stata fissata in camera di consiglio dinanzi a questa sezione ai sensi dell’art. 380-bis.1, primo comma, cod. proc. civ., nel testo modificato dal decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149. 8.–Il pubblico ministero non ha depositato conclusioni scritte. 9.–Il collegio si è riservato il deposito dell’ordinanza nei sessanta giorni successivi alla camera di consiglio (art. 380-bis.1., secondo comma, cod. proc. civ.). [OSCURATO:PERSONA] 1.–Il ricorso del signor [OSCURATO:PERSONA] procede per quattro motivi. 1.1.–Con il primo mezzo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente deduce la violazionee/o la falsa applicazione dell’art.2909 cod. civ., degli artt. 382, 327 e 324 cod. proc. civ. e assume che la declaratoria di nullità della cartella esattoriale sia passata in giudicato, in quanto il ricorso introduttivo è stato depositatoil 17 luglio 2009, dopo l’entrata in vigore della legge 18 giugno 2009, n. 69, e l’impugnazione nonè stata propost a nel termine perentorio di sei mesi dalla pubblicazione, applicabile ratione temporis . L a tardività dell’appello, pur non eccepitanel giudizio di secondo grado, potrebbe essere rilevata d’ufficio in sede di legittimità. 1.2.–Con il secondo motivo (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 5, comma 5, del d.l. n. 510 del 1996, dell’art. 20 del decreto -5 - legislativo 11 agosto 1993, n. 375, dell’art. 63, comma 3,della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dell’art. 116 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, degli artt. 1362 e seguenti cod.civ. , dell’art. 2697 cod. civ. e dell’art. 1175 cod. civ. La sentenza impugnata avrebbe errato nelqualificare l’accordo del 2000 come prima variazione del precedente contratto di gradualità del 1996 e nel disconoscere la validità del programma di riallineamento contributivo del 2004, in quanto seconda e dunque illegittima variazione. Non sarebbe conforme a buona fede il comportamento dell’INPS, che, solo a distanza di anni , avrebbe contestato la rimodulazione del precedente contratto di riallineamento. 1.3.–Con la terza censura (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente si duole della violazione e/o della falsa applicazione dell’art. 1175 cod. civ. e dell’art. 6, comma 1, del d.lgs. n. 375 del 1993. Il ricorrente asserisce d’aver corrisposto l’importo liquidato e richiesto dall’INPS, obbligato a compiere in via preventiva verifiche e controlli. L’Istituto non potrebbe, pertanto, «rimettere in discussione i suoi stessi accertamenti (le verifiche ed i controlli effettuati prima di predisporre e trasmettere alle aziende i modelli trimestrali di pagamento deicontributi)» 1.4.–Con la quarta critica (art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.), il ricorrente prospetta la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 116 della legge n. 388 del 2000 e dell’art. 6 del d.l. n. 338 del 1989. Erroneamente la Corte d’appello di Lecce avrebbe ravvisato gli estremi dell’evasione. Nessuna sanzione civile, peraltro, potrebbe essere addebitata al ricorrente, a fronte di un contegno colposo dell’Istituto, e sarebbe arbitraria la revoca dei benefici contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali. 2.–Il primo mezzo è infondato. -6 - 2.1.– Analoga eccezione è stata già scrutinata e disattesa da questa Corte (Cass., sez. lav., 9 ottobre 2019, n. 25367, punti 6 e 7 del “Considerato”),in una controversia sovrapponibile a quella odierna e attinente agli obblighi contributivi e ai contratti di riallineamento. Anche in quel frangente, l’obbligato aveva eccepito la definitività della sentenza riguardante l’opposizione a cartella esattoriale, in quanto,«proposti originariamente due giudizi, di opposizione a verbale di accertamento (con ricorso del 16 settembre 2008) e di opposizione a cartella (con ricorso del 23 aprile 2010), il provvedimento di riunione avrebbe lasciato immutate natura e autonomia delle domande svolte» e l’impugnazione della sentenza in tema di opposizione a cartella esattorialesarebbe assoggettata al termine semestrale sancito dall’art. 46, comma 17, della legge n. 69 del 2009 (ordinanza n. 25367 del 2019, punto 6). 2.2.– Questa Corte, nel respingere l’eccezione, ha rilevato che «l’impugnazione dell’unica sentenza non è assoggettabile a termini diversi per il principio dell’unicità del processo di impugnazione contro una stessa sentenza» (ordinanza n. 25367 del 2019, punto 7) e ha escluso dunque l’applicazione del più breve termine semestrale fissato dal vigente art. 327 cod. proc. civ., a fronte di una sentenza che ha definito anche un giudizio instaurato prima dell’entrata in vigore delle modifiche recate dalla legge n. 69 del 2009. 2.3.– Né la parte ricorrente enuncia argomenti che induc ano a rimeditare le conclusioni cui questa Corte è giunta, in un giudizio in larga misura affine a quello presente. 3.– Il secondo e il terzo me zz o possono essere esaminati congiuntamente, per l’intima connessione che li avvince. Essi sono infondati. 3.1.– Nell’ambito nei contratti di riallineamento, la legge è inequivocabile nel consentire una sola variazione ai tempi e alle percentuali fissate dagli accordi provinciali(art. 5, comma 5, del d.l. n. -7 - 510 del 1996) e nel condizionarla a eventi non prevedibili, idonei a incidere sulle valutazioni effettuate al momento della stipulazione dell’accordo territoriale. Come questa Corte ha rilevato in numerosi altri giudizi, non può essere condivisa la prospettazione propugnata anche nel presente ricorso, che fa leva sulla natura della clausola di cui all’art. 19 del contratto provinciale del 2004, per escluderne la qualificazione in termini di nuovo accordo: si tratterebbe di « una mera estensione dell’accordo di gradualità salariale, già previsto dal contratto provinciale di lavoro scaduto il 31 dicembre 2003, oggetto di sospensione applicativa nel marzo del 2002» (Cass., sez. lav., 26 novembre 2019, n. 30868). A tali considerazioni questa Corte ha replicato che la variazione, qualunque contenuto essa racchiuda, non può intervenire per più di una volta e che tale regola rispecchia la «indisponibilità del minimale contributivo previsto dalla speciale disciplina del riallineamento» (Cass., sez. VI-L, 31 agosto 2021, n. 23613). È esente da censure, pertanto, l’accertamento della Corte di merito, che ha «ben chiarito che la variazione, pur di qualunque contenuto, poteva intervenire non più di una volta» (Cass., sez. lav., 8 febbraio 2019, n. 3798, punto 6 delle “Ragioni della decisione”; negli stessi termini, Cass., sez. lav., 8 marzo 2019, n. 6868, punto 22 delle “Ragioni della decisione”). 3.2.–Quanto all’accordo provinciale del 20 settembre 2004, che all’art. 19 contempla il programma di riallineamento, questa Corte ha osservato che «detto accordo era stato sottoscritto tre anni dopo il termine ultimo di efficacia dell’istituto del riallineamento invocato ai fini dei pretesi sgravi contributivi» (Cass., sez. lav., 22 ottobre 2019, n. 26959, e 15 ottobre 2019, n. 26028, punto 14 del “Considerato in diritto”) e ha escluso la validità di tale accordo, che attuerebbe « la prima ed unica rimodulazione al programma di riallineamento già -8 - definito dal precedente contratto provinciale di lavoro 2000 - 2003 »: una siffatta interpretazione « trascura il dato normativo rilev ante dell’osservanza del termine di un anno (scadente il 17.10.2001), di cui alla leggen. 388 del 2000, art. 116, comma 1, per il recepimento, da parte delle imprese, dei contratti di riallineamento, regolati ai sensi e alle condizioni del d.l. 1° ottobre 1996, n. 510, art. 5 » (ordinanze n. 26959 e n. 26028 del 2019, cit., punto 15 del “Considerato in diritto”). Pertanto, «l’applicazione, ai fini dei relativi sgravi, del contratto provinciale di riallineamento sottoscritto il 20.9.2004, ovverosia a circa tre anni di distanza dalla predetta scadenza del 17.10.2001, è da ritenere eseguita in evidente violazione di quanto previsto dal combinato disposto di cui al d.l. 1°ottobre 1996, n. 510, art. 5, comma 5, convertito con leggen. 608 del 1996, e della legge n. 388 del 2000, art. 116, comma 1» (ordinanze n. 26959 e n. 26028 del 2019, cit., punto 16 del “Considerato in diritto”). Alla luce di tale decisivo dato temporale, evidenziato anche nel controricorso, il contratto in esame, pertanto, non potrebbe comunque supportare la prospettazione difensiva della parte ricorrente. 3.3.–Né la parte ricorrente illustra ragioni che possano indurre a riconsiderarel’orientamento richiamato, che tiene conto della specialità della normativa derogatoria in esame, di stretta interpretazione, e dell’indisponibilità dell’obbligazione contributiva, elementi valorizzati anche dalla pronuncia d’appello. 3.4.–Quanto alle notazioni sul comportamento dell’INPS, che non sarebbe improntato al canone di buona fede, la parte ricorrente non ha ottemperato all’onere di dimostrare la rituale devoluzione di tale tema anche ai giudici del gravame. Peraltro,come evidenzia l’INPS nel controricorso (pagina 10), un elemento di tal fatta non sarebbe comunque sufficiente a fondare il diritto all’esenzione dall’obbligo contributivo, ispirato a finalità eminentemente pubblicistiche e, conseguentemente, indisponibile. -9 - 4.–In parte inammissibile e in parte infondata, infine, è la quarta censura. 4.1.–Alle doglianze illustrate dall’odierno ricorrente questa Corte ha già dato esaustiva risposta, reputandoleanzitutto inammissibili, in quanto sottendono un tema d’indagine nuovo, che non si dimostra sia stato specificamente introdotto nel contraddittorio processuale in sede di gravame (in analoga controversia, Cass., sez. lav., 4 novembre 2019, n. 28292, punto 21 del “Considerato”). Le doglianze, inoltre, sono infondate , « sia perch é l ’ accertata illegittimità dell’applicazione di un contratto di riallineamento retributivo ai fini del conseguimento di sgravi contributivi integra un’ipotesi di evasione del pagamento dei contributi dovuti, in assenza di una prova della sussistenza del diritto alla fruizione dei suddetti sgravi da parte del soggetto interessato ad avvalersene, sia perchéla rilevata insussistenza del diritto al conseguimento di tali sgravi legittimava la revoca del relativo beneficio indebitamente usufruito» (ordinanza n. 28292 del 2019, cit.). 4.2.–Da tali enunciazioni non vi sono ragioni di discostarsi. 5.–Il ricorso, pertanto, dev’essere nel suo complesso respinto. 6.–Il ricorrente dev’essere condannato al pagamento delle spese a favore dell’INPS (art. 385, primo comma, cod. proc. civ.), nella misura liquidata in dispositivo. Nessuna statuizione si deve adottare sulle spese, nel rapporto processuale con [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che non ha svolto in questa sede attività difensiva. 7.– L’integrale rigetto del ricorso impone di dare atto dei presupposti per il sorgere dell’obbligo del ricorrente di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove sia dovuto (Cass., S.U., 20 febbraio 2020, n. 4315). P.Q.M. -10 - rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente a rifondere alla parte controricorrente le spese del giudizio, che liquida in Euro 200,00 per esborsi, in Euro 3.000,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali nella misura del 15% e agli accessori di legge. Dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore imp