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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 settembre 2022

Cassazione n. 35583/2022

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo prospettato riproduce profili di censura, legati alla finalizzazione allo spaccio della sostanza detenuta, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 3, secondo capoverso), valorizzati in termini di puntuale linearità logica e inadeguatamente contrastati dalla difesa, che non mette in evidenza effettive fratture logiche del relativo argomentare e omette anche di confrontarsi con aspetti decisivi del motivare speso in sentenza ( in particolare con riguardo alla rilevata incompatibilità tra le spese affrontate dal ricorrente per procurarsi una "scorta" destinata a durare nel tempo in funzione del rivendicato uso personale della sostanza detenuta e la mai superata incapienza reddituale e finanziaria del prevenuto stesso messa in evidenza dai giudici del merito); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 9 settembre 2022

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/11/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unico motivo prospettato riproduce profili di censura, legati alla finalizzazione allo spaccio della sostanza detenuta, già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito (si veda pag. 3, secondo capoverso), valorizzati in termini di puntuale linearità logica e inadeguatamente contrastati dalla difesa, che non mette in evidenza effettive fratture logiche del relativo argomentare e omette anche di confrontarsi con aspetti decisivi del motivare speso in sentenza ( in particolare con riguardo alla rilevata incompatibilità tra le spese affrontate dal ricorrente per procurarsi una "scorta" destinata a durare nel tempo in funzione del rivendicato uso personale della sostanza detenuta e la mai superata incapienza reddituale e finanziaria del prevenuto stesso messa in evidenza dai giudici del merito); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 9 settembre 2022
Sentenza Cassazione n. 35583/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris