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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 23108/2022

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to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2483/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla quale è rappresentatoe difeso in virtù di procura speciale in calce al ricorso introduttivo, - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA – sede di CATANZARO n. 10 42 /3/2014 , depositata il 20maggio 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2022dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che: 1.Con avviso di accertamento n.

TD3010601155/2010, notificato in data 21 giugno 2010, l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Cosenza IRPEF -ACCERTAMENTO 2005.

R.G.

N.2483/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] determinava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – ex art. 38, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 -un maggior imponibile, per l’anno 2005, di € 64.648,50, rideterminando una maggiore imposta IRPEF di € 18.682,00, maggiori addizionali regionali e comunali ed irrogando sanzioni per complessivi € 19.910,00.

L’accertamento del maggior reddito si fondava sull’effettuazione di alcuni investimenti, per i quali il contribuente non aveva dato idonea giustificazione.

In particolare, il Basile era risultato avente causa in una compravendita di terreno agricolo in data 1° giugno 2006, per l’importo di € 145.000,00, nonché in una compravendita di azioni in data 23 marzo 2007, per l’importo di € 100.000,00 ed in una ulteriore compravendita di azioni per €100.000,00 in pari data.

2. Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento in questione dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza la quale, con sentenza n. 439/3/2011, depositata l’8 giugno 2011, rigettava il ricorso.

3. Interposto gravame dal Basile, la Commissione tributaria regionale della Calabria – sede di Catanzaro, con sentenza n. 10 42 /3/2014, pronunciata il 24 ottobre 2013 e depositata in segreteria il 20 maggio 2014, rigettava l’appello, compensando integralmente le spese di lite.

4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi.

Resistecon controricorso l’Agenzia delle Entrate.

5. La discussione del ricorsoè stata fissat a per la c amera di consiglio del 17 maggio 2022, ai sensi degli artt. 375 , secondo comma , e 380 - bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge25 ottobre 2016, n. 197.

Il ricorrente ha depositato memoria. -Considerato che: R.G.

N.2483/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA]

6. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 156 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondata l’eccezione dell’appellante circa l’inesistenza dell’avviso di accertamento notificato a mezzo posta.

Rileva, in particolare, il ricorrente che, mancando la sottoscrizione dell’atto di notificazione, tale situazione configurava una inesistenza dell’atto stesso, come tale insuscettibile di sanatoria ai sensi dell’art.156 cod. proc. Civ.

Con il secondo motivo di ricorso il contribuente eccepisce, invece, violazione e falsa applicazione dell’art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per avere la C.T.R. esteso la valutazione circa la provenienza delle somme utilizzate per gli acquisti dei terreni e delle azioni anche ai familiari del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (ed in particolare il padre [OSCURATO:PERSONA] ed il fratello [OSCURATO:PERSONA]), che avevano fornito la provvista al loro congiunto per le operazioni in questione, ma che non erano soggetti a verifica fiscale.

7. Preliminarmente, deve essere esaminata – per il suo carattere assorbente - l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, per tardività dello stesso, sollevata dalla difesa dell’Agenzia delle Entrate.

Sul punto, va rilevato che la sentenza impugnata è stata depositata in segreteria il 20 maggio 2014, e non risulta notificata; conseguentemente, il termine “lungo” per impugnare (sei mesie 45 giorni, secondo la normativa vigente all’epoca), è scaduto il 5 gennaio 2015.

R.G.

N.2483/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], il ricorsorisulta notificato a mezzo [OSCURATO:PERSONA] in data 16 gennaio 2015, a mani di un incaricato dell’Agenzia addetto alla ricezione.

Sostiene il ricorrente, tuttavia, che il ricorso è stato preventivamente notificato a mezzo posta con raccomandata a/r inviata il giorno 5 gennaio 2015, e quindi, dal lato del soggetto notificante, tempestivamente.

Sul punto, deve tuttavia rilevarsi che l’invio di una semplice raccomandata conavviso di ricevimento non integra una notificazione ex artt. 137 ss. cod. proc. civ.

Nel caso di specie, peraltro, la raccomandataè stata inviata a mezzo di un servizio di poste private.

A tal proposito, va rilevato che, secondo l'orientamento di questa Corte, «in tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato deve ritenersi inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria, atteso che il d.lgs 22 luglio 1999, n. 261, art. 4, comma 1, lett. a), che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva alle [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla l. n. 890 del 1982, tra cui vanno annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali» (Cass.30 settembre 2016, n. 19467; v. anche Cass., Sez.

U., 29 maggio 2017, n. 13452; Cass. 21 luglio 2015, n. 15347).

Vero è, peraltro, che la l. 4 agosto 2017, n. 124, all’art. 1, comma 57, lett. b ), ha disposto, con decorrenza dal 10 settembre 2017, l'abrogazione dell’art. 4 d.lgs. n. 261/1999 cit.

Tale abrogazione espressa comporta, quindi, la soppressione dell'attribuzione in esclusiva alla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le R.G.

N.2483/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della l. n. 890 del 1982, nonchédei servizi inerenti alle notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi deld.lgs. n. 285 del 1992, art. 201.

Detta abrogazione, opera, tuttavia, come espressamente sancito dalla succitata norma, con decorrenza dal 10 settembre 2017.

Ciò comporta che alcuna efficacia retroattiva - dovendosi escludere natura interpretativa alla succitata disposizione - possa essere riconosciuta a detta abrogazione, secondo il principio generale di cui all'art. 11 preleggi, comma 1, in relazione al tempo in cui avvenne la notifica dell'avviso d'accertamento da parte dell'ente impositore avvalendosi di licenziatario privato per il relativo invio raccomandato (cfr., in tal senso, Cass. 8 gennaio 2018, n. 234).

Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che il procedimento di notificazione del ricorso per cassazione è stato eseguito tramite agenzia privata, quindi, con modalità non contemplate dall'ordinamento, al momento della notificazione, con conseguente inesistenza giuridica della relativa notifica (v. anche Cass., Sez.

U., 20 luglio 2016, n. 14916).

Da ciò deriva che l’unica notificazione da prendere in considerazione, ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio, è quella avvenuta a mezzo Ufficiale giudiziario in data 16 gennaio 2015, e quindi tardivamente.

8. Consegue l’inammissibilità del ricorso.

Ogni altra questione resta assorbita.

9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo.

Ricorrono le condizioni per il pagamento, da parte del ricorrente, di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115.

P.Q.M.

R.G.

N.2483/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 4.100,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A.

Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, di un importo pari al contributo

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 2483/2015R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] dalla quale è rappresentatoe difeso in virtù di procura speciale in calce al ricorso introduttivo, - ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato che la rappresenta e difende, –controricorrente – avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA – sede di CATANZARO n. 10 42 /3/2014 , depositata il 20maggio 2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 17 maggio 2022dal consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA] ; -Rilevato che: 1.Con avviso di accertamento n. TD3010601155/2010, notificato in data 21 giugno 2010, l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Cosenza IRPEF -ACCERTAMENTO 2005. R.G. N.2483/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] determinava nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – ex art. 38, quarto comma, d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 -un maggior imponibile, per l’anno 2005, di € 64.648,50, rideterminando una maggiore imposta IRPEF di € 18.682,00, maggiori addizionali regionali e comunali ed irrogando sanzioni per complessivi € 19.910,00. L’accertamento del maggior reddito si fondava sull’effettuazione di alcuni investimenti, per i quali il contribuente non aveva dato idonea giustificazione. In particolare, il Basile era risultato avente causa in una compravendita di terreno agricolo in data 1° giugno 2006, per l’importo di € 145.000,00, nonché in una compravendita di azioni in data 23 marzo 2007, per l’importo di € 100.000,00 ed in una ulteriore compravendita di azioni per €100.000,00 in pari data. 2. Il contribuente impugnava l’avviso di accertamento in questione dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Cosenza la quale, con sentenza n. 439/3/2011, depositata l’8 giugno 2011, rigettava il ricorso. 3. Interposto gravame dal Basile, la Commissione tributaria regionale della Calabria – sede di Catanzaro, con sentenza n. 10 42 /3/2014, pronunciata il 24 ottobre 2013 e depositata in segreteria il 20 maggio 2014, rigettava l’appello, compensando integralmente le spese di lite. 4. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di due motivi. Resistecon controricorso l’Agenzia delle Entrate. 5. La discussione del ricorsoè stata fissat a per la c amera di consiglio del 17 maggio 2022, ai sensi degli artt. 375 , secondo comma , e 380 - bis.1 cod. proc. civ., come introdotti dal d.l. 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge25 ottobre 2016, n. 197. Il ricorrente ha depositato memoria. -Considerato che: R.G. N.2483/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] 6. Con il primo motivo di ricorso il ricorrente deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 156 cod. proc. civ., in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., censurando la sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto infondata l’eccezione dell’appellante circa l’inesistenza dell’avviso di accertamento notificato a mezzo posta. Rileva, in particolare, il ricorrente che, mancando la sottoscrizione dell’atto di notificazione, tale situazione configurava una inesistenza dell’atto stesso, come tale insuscettibile di sanatoria ai sensi dell’art.156 cod. proc. Civ. Con il secondo motivo di ricorso il contribuente eccepisce, invece, violazione e falsa applicazione dell’art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973, in relazione all’art. 360, primo comma, num. 3), cod. proc. civ., per avere la C.T.R. esteso la valutazione circa la provenienza delle somme utilizzate per gli acquisti dei terreni e delle azioni anche ai familiari del ricorrente [OSCURATO:PERSONA] (ed in particolare il padre [OSCURATO:PERSONA] ed il fratello [OSCURATO:PERSONA]), che avevano fornito la provvista al loro congiunto per le operazioni in questione, ma che non erano soggetti a verifica fiscale. 7. Preliminarmente, deve essere esaminata – per il suo carattere assorbente - l’eccezione di inammissibilità del ricorso per cassazione, per tardività dello stesso, sollevata dalla difesa dell’Agenzia delle Entrate. Sul punto, va rilevato che la sentenza impugnata è stata depositata in segreteria il 20 maggio 2014, e non risulta notificata; conseguentemente, il termine “lungo” per impugnare (sei mesie 45 giorni, secondo la normativa vigente all’epoca), è scaduto il 5 gennaio 2015. R.G. N.2483/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA], il ricorsorisulta notificato a mezzo [OSCURATO:PERSONA] in data 16 gennaio 2015, a mani di un incaricato dell’Agenzia addetto alla ricezione. Sostiene il ricorrente, tuttavia, che il ricorso è stato preventivamente notificato a mezzo posta con raccomandata a/r inviata il giorno 5 gennaio 2015, e quindi, dal lato del soggetto notificante, tempestivamente. Sul punto, deve tuttavia rilevarsi che l’invio di una semplice raccomandata conavviso di ricevimento non integra una notificazione ex artt. 137 ss. cod. proc. civ. Nel caso di specie, peraltro, la raccomandataè stata inviata a mezzo di un servizio di poste private. A tal proposito, va rilevato che, secondo l'orientamento di questa Corte, «in tema di contenzioso tributario, la notifica a mezzo posta del ricorso introduttivo del giudizio tributario effettuata mediante un servizio gestito da un licenziatario privato deve ritenersi inesistente, e come tale non suscettibile di sanatoria, atteso che il d.lgs 22 luglio 1999, n. 261, art. 4, comma 1, lett. a), che ha liberalizzato i servizi postali, stabilisce che per esigenze di ordine pubblico sono comunque affidati in via esclusiva alle [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. le notificazioni a mezzo posta degli atti giudiziari di cui alla l. n. 890 del 1982, tra cui vanno annoverate quelle degli atti tributari sostanziali e processuali» (Cass.30 settembre 2016, n. 19467; v. anche Cass., Sez. U., 29 maggio 2017, n. 13452; Cass. 21 luglio 2015, n. 15347). Vero è, peraltro, che la l. 4 agosto 2017, n. 124, all’art. 1, comma 57, lett. b ), ha disposto, con decorrenza dal 10 settembre 2017, l'abrogazione dell’art. 4 d.lgs. n. 261/1999 cit. Tale abrogazione espressa comporta, quindi, la soppressione dell'attribuzione in esclusiva alla società [OSCURATO:PERSONA] S.p.A., quale fornitore del servizio postale universale, dei servizi inerenti le R.G. N.2483/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] notificazioni e comunicazioni di atti giudiziari, ai sensi della l. n. 890 del 1982, nonchédei servizi inerenti alle notificazioni delle violazioni al codice della strada ai sensi deld.lgs. n. 285 del 1992, art. 201. Detta abrogazione, opera, tuttavia, come espressamente sancito dalla succitata norma, con decorrenza dal 10 settembre 2017. Ciò comporta che alcuna efficacia retroattiva - dovendosi escludere natura interpretativa alla succitata disposizione - possa essere riconosciuta a detta abrogazione, secondo il principio generale di cui all'art. 11 preleggi, comma 1, in relazione al tempo in cui avvenne la notifica dell'avviso d'accertamento da parte dell'ente impositore avvalendosi di licenziatario privato per il relativo invio raccomandato (cfr., in tal senso, Cass. 8 gennaio 2018, n. 234). Nel caso di specie, è pacifico tra le parti che il procedimento di notificazione del ricorso per cassazione è stato eseguito tramite agenzia privata, quindi, con modalità non contemplate dall'ordinamento, al momento della notificazione, con conseguente inesistenza giuridica della relativa notifica (v. anche Cass., Sez. U., 20 luglio 2016, n. 14916). Da ciò deriva che l’unica notificazione da prendere in considerazione, ai fini della regolare instaurazione del contraddittorio, è quella avvenuta a mezzo Ufficiale giudiziario in data 16 gennaio 2015, e quindi tardivamente. 8. Consegue l’inammissibilità del ricorso. Ogni altra questione resta assorbita. 9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza del ricorrente, secondo la liquidazione di cui al dispositivo. Ricorrono le condizioni per il pagamento, da parte del ricorrente, di una somma pari al contributo unificato previsto per la presente impugnazione, se dovuto, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115. P.Q.M. R.G. N.2483/2015 Cons. est. [OSCURATO:PERSONA] dichiara inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione, in favore dell’Agenzia delle Entrate, delle spese del presente grado di giudizio, che si liquidano in € 4.100,00 per onorari, oltre 15% per rimborso spese generali, C.A.P. ed I.V.A. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento, da parte del ricorrente, di un importo pari al contributo