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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 06995/2022

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27110-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 567/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 13/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che la Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Calabria -LCole-- -n-a che ha confermato la pronuncia della C FP di Cosenza, ove erano state accolte le ragioni del contribuente avverso gli atti impositivi di ripresa a tassazione per mancato riconoscimento di coni e di perdite di e,se/d2i0; che la parte contribuente è rimasta intimata; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza; che con l'unico motivo di profila censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 53, secondo comma, d.lgs. n. 546/1992, in combinato disposto con l'art. 22 stesso testo e l'art. 156 c.p.c., nonché l'art. 2699 c.c.; che, con riguardo all'unico motivo: nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto di appello è validamente fornita dal notificante mediante la produzione dell'elenco delle raccomandate recante il timbro delle poste, poiché la veridicità dell'apposizione della data mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all'attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell'esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d'identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge ad substantiam (da ultime: Cass.19547/2019; Cass. 4742/2021; Cass. 8401/2021; Cass. 9285/2021; in generale, Cass.

S.U. n. 13452/2017); Ric. 2020 n. 27110 sez.

MT - ud. 26-01-2022 -2- che, nella specie, la CTR si è discostata da tale principio, avendo escluso a priori che tale formalità fosse sufficiente a provare la tempestività dell'appello; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Calabria LETQS-enza.)in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso 27110-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimato - avverso la sentenza n. 567/4/2020 della [OSCURATO:PERSONA] della CALABRIA, depositata il 13/02/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 26/01/2022 dal Co: [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che la Agenzia delle entrate ricorre avverso la sentenza della CTR per la Calabria -LCole-- -n-a che ha confermato la pronuncia della C FP di Cosenza, ove erano state accolte le ragioni del contribuente avverso gli atti impositivi di ripresa a tassazione per mancato riconoscimento di coni e di perdite di e,se/d2i0; che la parte contribuente è rimasta intimata; CONSIDERATO che il ricorso è affidato ad unico motivo di doglianza; che con l'unico motivo di profila censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione dell'art. 53, secondo comma, d.lgs. n. 546/1992, in combinato disposto con l'art. 22 stesso testo e l'art. 156 c.p.c., nonché l'art. 2699 c.c.; che, con riguardo all'unico motivo: nel processo tributario, la prova del perfezionamento della notifica a mezzo posta dell'atto di appello è validamente fornita dal notificante mediante la produzione dell'elenco delle raccomandate recante il timbro delle poste, poiché la veridicità dell'apposizione della data mediante lo stesso è presidiata dal reato di falso ideologico in atto pubblico, riferendosi all'attestazione di attività compiute da un pubblico agente nell'esercizio delle sue funzioni di ricezione, senza che assuma rilevanza la mancanza di sottoscrizione, che non fa venir meno la qualificazione di atto pubblico del detto timbro, stante la possibilità d'identificarne la provenienza e non essendo la stessa richiesta dalla legge ad substantiam (da ultime: Cass.19547/2019; Cass. 4742/2021; Cass. 8401/2021; Cass. 9285/2021; in generale, Cass. S.U. n. 13452/2017); Ric. 2020 n. 27110 sez. MT - ud. 26-01-2022 -2- che, nella specie, la CTR si è discostata da tale principio, avendo escluso a priori che tale formalità fosse sufficiente a provare la tempestività dell'appello; che, pertanto, il ricorso è fondato e merita accoglimento; PQM La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CTR per la Calabria LETQS-enza.)in diversa composizione, cui demanda altresì la regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.
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