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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 marzo 2024

Cassazione n. 31221/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore di ufficio avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 21 marzo 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha respinto la sua richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, perché egli, già indicato come irreperibile di fatto dal difensore, non si è reso reperibile né rintracciabile dall'UEPE, tanto che veniva dichiarato formalmente irreperibile, e non allegava, pertanto, alla sua richiesta alcun programma risocializzante, non indicando neppure un domicilio ove poter svolgere il trattamento risocializzante; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto l'irreperibilità del condannato un requisito sufficiente per respingere la richiesta, mentre essa deve essere valutata e ritenuta sintomatica di disinteresse all'attività risocializzante, e tale da rendere impossibile la verifica della sussistenza dei requisiti per la concessione del beneficio, condizione insussistente nel presente caso, in cui il soggetto è rimasto irreperibile per l'intero procedimento; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, avendo il Tribunale valutato in modo non illogico e non contraddittorio l'inidoneità della misura alternativa richiesta per svolgere il necessario scopo rieducativo, non essendo stato prospettato alcun trattamento risocializzante, e non potendo questo essere predisposto a causa del mancato rintraccio dell'interessato, il cui stato di irreperibilità, a detta del difensore protrattosi per l'intero procedimento, dimostra ampiamente il suo totale disinteresse anche per la procedura esecutiva; ritenuto che l'ordinanza, che ha valutato l'istanza nel merito, ritenendola ammissibile, applichi correttamente i principi giurisprudenziali, secondo cui la misura richiesta necessita di un contatto diretto con l'UEPE, sia per raccogliere le informazioni indispensabili e predisporre il programma risocializzante, sia per controllarne l'esecuzione, per cui l'irreperibilità dell'istante, al momento della decisione, può legittimamente portare al rigetto dell'istanza, se tale condizione, come nel presente caso, impedisca la verifica dei presupposti per il suo accoglinnento (vedi Sez. 1, n. 2242 del 17/01/2019, Rv. 276191, e la stessa Sez. 1, n. 23236 del 08/06/2021, n.nn., citata dal ricorrente); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della 2 t( sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 01 luglio 2024 Il Consigliere es

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore di ufficio avv. [OSCURATO:PERSONA], ha proposto ricorso contro l'ordinanza emessa in data 21 marzo 2024 con cui il Tribunale di sorveglianza di Perugia ha respinto la sua richiesta di affidamento in prova al servizio sociale, perché egli, già indicato come irreperibile di fatto dal difensore, non si è reso reperibile né rintracciabile dall'UEPE, tanto che veniva dichiarato formalmente irreperibile, e non allegava, pertanto, alla sua richiesta alcun programma risocializzante, non indicando neppure un domicilio ove poter svolgere il trattamento risocializzante; rilevato che il ricorrente deduce la violazione di legge, per avere il Tribunale erroneamente ritenuto l'irreperibilità del condannato un requisito sufficiente per respingere la richiesta, mentre essa deve essere valutata e ritenuta sintomatica di disinteresse all'attività risocializzante, e tale da rendere impossibile la verifica della sussistenza dei requisiti per la concessione del beneficio, condizione insussistente nel presente caso, in cui il soggetto è rimasto irreperibile per l'intero procedimento; ritenuto che il ricorso sia manifestamente infondato, avendo il Tribunale valutato in modo non illogico e non contraddittorio l'inidoneità della misura alternativa richiesta per svolgere il necessario scopo rieducativo, non essendo stato prospettato alcun trattamento risocializzante, e non potendo questo essere predisposto a causa del mancato rintraccio dell'interessato, il cui stato di irreperibilità, a detta del difensore protrattosi per l'intero procedimento, dimostra ampiamente il suo totale disinteresse anche per la procedura esecutiva; ritenuto che l'ordinanza, che ha valutato l'istanza nel merito, ritenendola ammissibile, applichi correttamente i principi giurisprudenziali, secondo cui la misura richiesta necessita di un contatto diretto con l'UEPE, sia per raccogliere le informazioni indispensabili e predisporre il programma risocializzante, sia per controllarne l'esecuzione, per cui l'irreperibilità dell'istante, al momento della decisione, può legittimamente portare al rigetto dell'istanza, se tale condizione, come nel presente caso, impedisca la verifica dei presupposti per il suo accoglinnento (vedi Sez. 1, n. 2242 del 17/01/2019, Rv. 276191, e la stessa Sez. 1, n. 23236 del 08/06/2021, n.nn., citata dal ricorrente); ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, alla luce della 2 t( sentenza 13 giugno 2000, n. 186 della Corte costituzionale e in mancanza di elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende nella misura che si stima equo determinare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 01 luglio 2024 Il Consigliere es
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