CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 febbraio 2026
Cassazione n. 15202/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2025 della CORTE APPELLO di BRESCIA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];35971/25 Ritenuto che con sentenza dell'8 maggio 2025 la Corte di appello di Brescia, in riforma della sentenza del GUP del Tribunale di Brescia del 3 dicembre 2024 pronunciata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha applicato, in accoglimento dell'appello del Procuratore generale presso la suindicata Corte, nei confronti dell'imputato la misura di sicurezza dell'espulsione dal territorio dello Stato a pena espiata ai sensi dell'art. 86 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 e, inoltre, ha confermato la pena di anni due, mesi due di reclusione ed euro 10.000,00 di multa inflitta all'imputato per il reato di cui all'art. 73, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione di 8 kg di marijuana); commesso in Bologna il 22 maggio 2024; che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato articolando i seguenti due motivi di impugnazione: violazione di legge penale in relazione agli artt. 62-bis cod. pen. e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990; contraddittorietà e illogicità della motivazione sui punti dell'esercizio del diritto al silenzio e delle circostanze attenuanti generiche; ripetuta qualificazione del quantitativo di stupefacente come "decisamente elevato", nonostante la determinazione della pena nel medio edittale; violazione dell'art. 86 d.P.R. 309 del 1990 sul giudizio di pericolosità e omessa valutazione della motivazione del giudice di primo grado. Considerato che il ricorso è inammissibile; che il primo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata riduzione della pena e il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, è manifestamente infondato. Quanto al primo profilo, deve rammentarsi il fermo orientamento di legittimità, in forza del quale la graduazione del trattamento sanzionatorio rientra nel potere discrezionale del giudice di merito, che lo esercita, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen., sicché nel giudizio di cassazione è comunque inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena, la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 2, n. 39716 del 12/07/2018, Cicciù, Rv. 273819, in motivazione; Sez. 2, n. 36104 del 27/04/2017, Mastro, Rv. 271243; Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142; Sez. 1, n. 24213 del 13/03/2013, Pacchiarotti, Rv. 255825; da ultimo v. Sez. 2, n. 1929 del 16/12/2020, dep. 2021, Cipollini, non mass.), evenienza questa non ricorrente nel caso di specie in cui il Tribunale ha giustificato l'entità della pena evidenziando non solo l'assenza di revisione critica del proprio agire dopo il fatto da parte dell'imputato ma, soprattutto, il dato ponderale dello stupefacente del tipo marijuana, da cui erano ricavabili 64.442 dosi singole medie, da ritenersi 235971/25 decisamente elevato, in considerazione della sua attitudine a soddisfare un vastissimo numero di consumatori, e il grado di purezza non minimale dello stupefacente, con conseguente lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice ossia la salute pubblica. Quanto all'ulteriore doglianza, deve rammentarsi che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62-bis cod. pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione sicché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, a rigore non può essere neppure sindacata nella presente sede di legittimità, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (ex multis, Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 6, n. 7707 del 04/12/2003, dep. 2004, Anaclerio, Rv. 229768; nello stesso senso, più di recente, Sez. 5, n. 30177 del 09/07/2025, M., Rv. 288615, non massimata sul punto). Nel caso concreto la Corte, con motivazione priva di illogicità, ha negato le circostanze attenuanti generiche in considerazione dell'irrilevanza dell'incensuratezza e della gravità del fatto, come sopra delineata e, pertanto, non rileva che sia stato considerato anche l'atteggiamento processuale dell'imputato; che è manifestamente infondato anche il secondo motivo di ricorso relativo alla misura di sicurezza avendo la Corte territoriale ordinato l'espulsione nei confronti del ricorrente, non solo in ragione dell'atteggiamento da lui serbato dopo l'arresto, ma sulla base delle modalità del fatto e, segnatamente, della capacità dimostrata dall'imputato di procacciarsi un elevato quantitativo di stupefacente e il suo inserimento in attività illecita di più ampie dimensioni; che il ricorso deve perciò essere dichiarato inammissibile e, tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte Costituzionale nonché rilevato che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che nella fattispecie non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità del ricorso consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché della somma equitativamente fissata in euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara ina P.Q.M.35971/25 processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 27 febbraio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] o [OSCURATO:PERSONA] A dreaGpntili /CA r DEPOSITATA oN---102,3..JAA il