CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 giugno 2022
Cassazione n. 21050/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 17996/2015r.g. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. [OSCURATO:PERSONA],con sede in Pordenone, al viale Zanussi n. 11, in persona del commissario straordinario Avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procuraspeciale allegata in calce a l la memoria di costituzione di nuovo difensore del 26 settembre 2016, dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilia in Roma, alla via Tevere n. 48, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. INC.), con sede in Levent 199, [OSCURATO:PERSONA]. No. 199 34394 ŞiŞli/Istanbul,in persona dei [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e [OSCURATO:PERSONA] B.V., con sede in 3001 GD Rotterdam ([OSCURATO:PERSONA]),[OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore [OSCURATO:PERSONA], entrambe rappresentate e difese, giusta procura speciale allegata in calce al controricorsoe munita di apostille, dall’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] e dall’[OSCURATO:PERSONA], con cui elettivamente domicilianoin Roma, al [OSCURATO:PERSONA] n. 11, presso lo studio dell’[OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. controricorrente avversola sentenza, n. cron. 505/2015, del la [OSCURATO:PERSONA], depositata in data 30 gennaio 2015; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/06/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 7 febbraio 2012, il Tribunale di Monza respinse la domanda della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione ed in amministrazione straordinaria volta ad ottenere la declaratoria di inefficacia, ex art. 67, comma 2, l.fall., di alcuni pagamenti dalla stessa eseguiti in favore, rispettivamente, della società turca [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] (per il complessivo importo di € 2.476.272,52) e di quella olandese [OSCURATO:PERSONA] B.V. (per un totale di € 426.691,32), nell’anno anteriore alla sua dichiarazione di insolvenza (pronunciata il 29 dicembre 2004). 1.1. Il gravame della soccombente contro questa decisione è stato respinto dalla Corte d'appello di Milano che, per quanto qui ancora di interesse, ha ritenuto insussistente la prova della scientia decoctionis delle menzionate società. 2. Avverso detta sentenza, pubblicata il 30 gennaio 2015, l ’A.S. dell a [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, illustrato anche da memoria ex art. 380 - bis .1 cod. proc. civ. . Resistono, con unico controricorso, corredato anch’esso da memoria, la [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] e la [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.L’unico formulato motivo è rubricato «Violazione di norma di diritto in relazione agli artt. 2727 e 2729 cod. civ., art. 115 c.p.c. e art. 67, comma 2, legge fallimentare (art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.) e/o omesso esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti (art.360,comma 1, n. 5, c.p.c.)». Esso ascrive alla corte milanese di non aver fatto buon governo dei princìpi, in tema di prova della scientia decoctionis , ripetutamente sanciti dalla giurisprudenza di legittimità e richiamati dalla stessa corte. In particolare, si assume che, «alla formulazione del giudizio conclusivo nel senso del mancato conseguimento della prova di tale elemento soggettivo, la Corte di merito è pervenuta non già in base alla coordinata valutazione dei pur molteplici aspetti della vicenda, valorizzata nella sua intrinseca coerenza e, quindi, nella sua portata probatoria, non solo dalla pluralità ma anche - e soprattutto - dalla convergenza logica delle componenti in essa confluenti, bensì in esito alla atomistica dissociata considerazione solo di alcuni di essi. Inoltre, tutti i fatti noti indicati dalla procedura ricorrente erano tutti incontroversi ed incontestati, per cui l’omesso esame di alcuni di essi, emergenti dagli atti processuali e discussi tra le parti, non poteva e non può non avere carattere decisivo». 2. Una siffatta doglianza - cui non è applicabile l’art. 348 - ter , ultimo comma, cod. proc. civ. (che, nell’ipotesi di cd. “doppia conforme”, preclude la formulazione di motivi ex art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ.), perché, nella specie, il giudizio di appello fu introdotto con citazione di cui fu richiesta la notificazione anteriormente all’11 settembre 2012) -si rivela complessivamente inammissibile. 2.1. Lo è, innanzitutto, con riguardo al prospettato vizio motivazionale, perché, da un lato, mostra di non considerare che la corte distrettuale ha sostanzialmente esaminato quei “fatti”, asseritamente decisivi, descritti dalla ricorrente (cfr. pag. 3-5 della sentenza impugnata, da intendersi qui interamente richiamate); dall’altro, e soprattutto, in quanto oblitera completamente che l'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ. (ivi formalmente invocato), - nel testo, qui applicabile ratione temporis (risultando impugnata una sentenza resa il 30 gennaio 2015), modificato dal d.l. n. 83 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134 del 2012 - riguarda un vizio specifico denunciabile per cassazione relativo all'omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, da intendersi riferito ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico-naturalistico, come tale non ricomprendente questioni o argomentazioni, sicché sono inammissibili le censure che, come nella specie, irritualmente, estendano il paradigma normativo a quest'ultimo profilo (cfr., ex aliis, anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 15237 del 2022; Cass. n. 5494 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 595 del 2022; Cass. n. 4477 del 2021; Cass. n. 395 del 2021, Cass. n. 22397 del 2019; Cass. n. 26305 del 2018; Cass. n. 14802 del 2017). 2.2. Miglior sorte, poi, nemmeno merita il dedotto vizio di violazione di norme di diritto. 2.2.1. Infatti, è opportuno ricordare che questa Corte, ancora recentemente (cfr. Cass. n. 17681 del 2022; Cass. n. 13408 del 2022; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 3246 del 2022; Cass. n. 596 del 2022; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 28462 del 2021; Cass. n. 25343 del 2021; Cass. n. 4226 del 2021; Cass. n. 395 del 2021; Cass. n. 27909 del 2020; Cass.n. 4343 del 2020; Cass. n. 27686 del 2018), ha chiarito che: a) il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. può rivestire la forma della violazione di legge (intesa come errata negazione o affermazione dell'esistenza o inesistenza di una norma, ovvero attribuzione alla stessa di un significato inappropriato) e della falsa applicazione di norme di diritto (intesa come sussunzione della fattispecie concreta in una disposizione non pertinente perché, ove propriamente individuata ed interpretata, riferita ad altro, ovvero deduzione da una norma di conseguenze giuridiche che, in relazione alla fattispecie concreta, contraddicono la sua, pur corretta, interpretazione. Cfr. Cass. n. 8782 del 2005); b) non integra invece violazione, né falsa applicazione di norme di diritto, la denuncia di una erronea ricognizione della fattispecie concreta in funzione delle risultanze di causa, poiché essa si colloca al di fuori dell'ambito interpretative ed applicativo della norma di legge; c) il discrimine tra violazione di legge in senso proprio (per erronea ricognizione dell'astratta fattispecie normativa) ed erronea applicazione della legge (in ragione della carente o contraddittoria ricostruzione della fattispecie concreta) è segnato dal fatto che solo quest'ultima censura, diversamente dalla prima, è mediata dalla contestata valutazione delle risultanze di causa (cfr. Cass. n. 10313 del 2006; Cass. n. 195 del 2016; Cass.n. 26110 del 2015; Cass. n. 8315 del 2013; Cass. n. 16698 del 2010; Cass. n. 7394 del 2010); d) le doglianze attinenti non già all'erronea ricognizione della fattispecie astratta recata dalle norme di legge, bensì all'erronea ricognizione della fattispecie concreta alla luce delle risultanze di causa, ineriscono tipicamente alla valutazione del giudice di merito Cass. n. 13238 del 2017; Cass. n. 26110 del 2015) 2.3. Nella specie, la corte distrettuale è giunta alla conclusione che il quadro indiziario desumibile dalle risultanze istruttorie fosse inidoneo a far ritenere raggiunta la prova dellasussistenza del predetto requisito soggettivo in capo alle odierne controricorrenti; né potrebbe sostenersi, fondatamente, che l'argomentare del giudice d'appello abbia trascurato alcuni dati dedotti dall’appellante per la semplice ragione di averli ritenuti, esplicitamente o implicitamente, irrilevanti. 2.4. In particolare, quella corte, come già il tribunale, ha ritenuto insufficienti, ai fini del raggiungimento della prova della scientia decoctionis in capo alle società controricorrenti, gli elementi indiziari (pluralità di decreti ingiuntivi emessi e precettati, in danno della [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., nel periodo sospetto; difficoltà di quest’ultima ampiamente diffuse da quotidiani e riviste a tiratura nazionale; plurime manifestazioni dei lavoratori e crisi dell’intero settore produttivo note ai suoi operatori; risultanze di bilanci da cui emergevano ingenti perdite fin dal 1999; escussione della fideiussione rilasciata in favore della [OSCURATO:PERSONA]. [[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]. Ndr] a UBS; carenza di liquidità e difficoltà di far fronte a pagamenti; blocco della produzione nello stabilimento di [OSCURATO:PERSONA]) prospettati dall’appellante, oggi ricorrente. 2.5. E’ noto che la scelta degli elementi che costituiscono la base della presunzione ed il giudizio logico con cui dagli stessi si deduce l'esistenza del fatto ignoto costituiscono un apprezzamento di fatto che, se, come nella specie, adeguatamente motivato, sfugge al controllo di legittimità (cfr., Cass. n. 17681 del 2022; Cass. n. 22698 del 2021; Cass. n. 28792 del 2020; Cass. n. 3336 del 2015; Cass. n. 27457 del 2019), ed altrettanto dicasi quanto all'apprezzamento del giudice di merito circa il ricorso a tale mezzo di prova ed alla valutazione della ricorrenza dei requisiti di precisione, gravità e concordanza richiesti dalla legge per valorizzare elementi di fatto come fonti di produzione (cfr. Cass. n. 17681 del 2022, Cass. n. 22698 del 2021 e Cass. n. 3845 del 2018,): invero, l'unico sindacato in proposito riservato al giudice di legittimità investe la coerenza della relativa motivazione (cfr. Cass. n. 17681 del 2022; Cass. n. 22698 del 2021; Cass. n. 2431 del 2004). 2.5.1. Si aggiunga, poi, che, come ribadito da Cass. n. 17681 del 2022, Cass. n. 22698 del 2021 e da Cass. n. 3845 del 2018 (cfr. le rispettive motivazioni), al fine di controllare la validità del ragionamento presuntivo, da un lato, non è necessario che tutti gli elementi noti siano convergenti verso un unico risultato, in quanto il giudice deve svolgere una valutazione globale degli indizi, alla luce del complessivo contesto sostanziale e processuale (cfr. Cass. n. 26022 del 2011); dall’altro, in tale tipo di prova, non occorre che tra il fatto noto e quello ignoto sussista un legame di assoluta ed esclusiva necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto come conseguenza ragionevolmente possibile, secondo un criterio di normalità: occorre, al riguardo, che il rapporto di dipendenza logica tra il fatto noto e quello ignoto sia accertato alla stregua di canoni di probabilità, con riferimento ad una connessione possibile e verosimile di accadimenti, la cui sequenza e ricorrenza possono verificarsi secondo regole di esperienza (cfr. Cass. n. 22698 del 2021, in motivazione; Cass. n. 3845 del 2018; Cass. n. 22656 del 2011). 2.5.2. La ricorrente, invece, incorre nell'equivoco di ritenere che la violazione o la falsa applicazione di norme di legge processuale dipendano o siano ad ogni modo dimostrate dall'erronea valutazione del materiale istruttorio, laddove, al contrario, un'autonoma questione di malgoverno dell’art.115 cod. proc. civ. può porsi solo allorché si alleghi che il giudice di merito abbia posto a base della decisioneprove non dedotte dalle parti ovvero disposte d'ufficio al di fuori o al di là dei limiti in cui ciò è consentito dalla legge (cfr. Cass. n. 6774 del 2022; Cass., SU, n. 20867 del 2020, che ha pure precisato che «è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.»). Del resto, affinché sia rispettata la prescrizione desumibile dal combinato disposto dell'art. 132 n. 4 e degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., non si richiede al giudice del merito di dar conto dell'esito dell'avvenuto esame di tutte le prove prodotte o comunque acquisite e di tutte le tesi prospettategli, ma di fornire una motivazione logica ed adeguata all'adottata decisione, evidenziando le prove ritenute idonee e sufficienti a suffragarla ovvero la carenza di esse (cfr. Cass. 24434 del 2016). 2.6. Posto, dunque, che l'accertamento di fatto circa la sussistenza, o meno, del requisito della scientia decoctioniscompete al giudice del merito, cui spetta, peraltro, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di controllarne l'attendibilità e la concludenza e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge (cfr.Cass. n. 22698 del 2021, Cass. n. 8976 del 2019 e Cass. n. 27457 del 2019), gli odierni assunti della ricorrente si risolvono, essenzialmente, nel tentativo, da parte sua, di opporre alla ricostruzione dei fatti definitivamente sancita nella decisione impugnata una propria alternativa loro interpretazione, sebbene sotto la formale rubrica di vizio di violazione di legge: ciò non è ammesso, però, nel giudizio di legittimità, che non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass., SU, n. 34476 del 2019;Cass. n. 21381 del 2006, nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017; Cass. n. 7119 del 2020; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 3156 del 2022; Cass. n. 13408 del 2022; Cass. n. 15869 del 2022; Cass. n. 17681 del 2022; Cass. n. 17739 del 2022). 3. Il ricorso, dunque, va dichiarato inammissibile, restando le spese di questo giudizio di legittimità regolate dal principio di soccombenza, altresì, dandosi atto -in assenza di ogni discre zionalità al riguardo ( cfr. Cass. n. 5955 del 2014; Cass., S.U., n. 24245 del 2015; Cass., S.U., n. 15279 del 2017) e giusta quanto recentemente precisato da Cass., SU, n. 4315 del 2020 - che, stante il tenore della pronuncia adottata, sussistono, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1- bis dello stesso art. 13, se dovuto, mentre « spetterà all'amministrazione giudiziaria verificare la debenza in concreto del contributo, per la inesistenza di cause originarie o sopravvenute di esenzione dal suo pagamento». [OSCURATO:PERSONA] La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. in liquidazione ed in amministrazione straordinaria al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità sostenute dalle controricorrenti [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA].) e [OSCURATO:PERSONA] B.V., che si liquidano in € 10.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in € 200,00, ed agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quaterdel d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17, della leggen. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della menzionata ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a que