Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 2015/2013
ECLI:EU:C:2025:886
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Edizione provvisoria
CONCLUSIONI DELL’[OSCURATO:PERSONA]
presentate il 13 novembre 2025 (
1
)
Causa C
‑
298/23
Inter IKEA Systems BV
contro
[OSCURATO:PERSONA],
S,
T,
U,
V,
[OSCURATO:PERSONA] VZW
[domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale delle imprese di lingua neerlandese di Bruxelles, Belgio)]
« Rinvio pregiudiziale – Marchi – Effetti del marchio – Diritti conferiti dal marchio – Diritto di opporsi all’uso da parte di un terzo di un segno identico o simile – Giusto motivo – Uso di tale segno da parte di un terzo nell’ambito di una campagna politica »
I.
Introduzione
1.
Il libero gioco del dibattito politico è un elemento essenziale di qualsiasi società democratica. Gli attori della scena politica ricorrono a forme di espressione diverse, come l’esagerazione o l’umorismo, per raggiungere un elettorato il più ampio possibile, richiamare l’attenzione su problemi di interesse generale, valorizzare la loro capacità di risolverli o criticare i loro avversari. Tuttavia, tali discussioni conoscono dei limiti alla luce delle norme ad esse applicabili e dei diritti altrui. Orbene, come dimostra la presente causa, è talvolta arduo determinare tali limiti, in quanto essi derivano da un contemperamento tra vari diritti e interessi contrapposti. La presente domanda di pronuncia pregiudiziale verte sull’interpretazione di disposizioni della direttiva (UE) 2015/2436 (
2
) e del regolamento (UE) 2017/1001 (
3
) e offre quindi alla Corte l’occasione di precisare i criteri pertinenti per contemperare la libertà di espressione con i diritti conferiti ai titolari di marchi notori.
II.
Contesto normativo
A.
Diritto dell’Unione
1.
Direttiva 2015/2436
2.
L’articolo 10 della direttiva 2015/2436, intitolato «Diritti conferiti dal marchio d’impresa» è formulato come segue:
«1. La registrazione di un marchio d’impresa conferisce al titolare diritti esclusivi.
2. Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio registrato, il titolare di tale marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno che:
a) sia identico al marchio d’impresa ed è utilizzato per prodotti o servizi identici a quelli per cui è stato registrato;
b) sia identico o simile al marchio d'impresa ed è utilizzato in relazione a prodotti o servizi che sono identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio d’impresa è registrato, se può dare adito a un rischio di confusione per il pubblico, compreso il rischio che si proceda a un’associazione tra il segno e il marchio d’impresa;
c) sia identico o simile al marchio d'impresa a prescindere dal fatto che sia utilizzato per prodotti o servizi che sono identici, simili o non simili a quelli per cui esso è stato registrato, se il marchio d’impresa gode di notorietà nello Stato membro e se l’uso immotivato del segno consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d’impresa o reca pregiudizio agli stessi.
3. Si può in particolare vietare a norma del paragrafo 2:
a) di apporre il segno sui prodotti o sul loro imballaggio;
b) di offrire o immettere in commercio o stoccare a tali fini i prodotti ovvero offrire o fornire servizi contraddistinti dal segno;
c) di importare o esportare prodotti contraddistinti dal segno;
d) di utilizzare il segno come nome commerciale o denominazione sociale o come parte di essi;
e) di utilizzare il segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità;
f) di utilizzare il segno nella pubblicità comparativa secondo modalità contrarie alla direttiva 2006/114/CE [(
4
)].
(...)
6. I paragrafi 1, 2, 3 e 5 non pregiudicano le disposizioni applicabili in uno Stato membro per la tutela contro l’uso di un segno fatto a fini diversi da quello di contraddistinguere i prodotti o servizi, quando l’uso di tale segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d’impresa o reca pregiudizio agli stessi».
2.
Regolamento 2017/1001
3.
Ai sensi dell’articolo 9 del regolamento 2017/1001, intitolato «Diritti conferiti dal marchio UE»:
«1. La registrazione del marchio UE conferisce al titolare un diritto esclusivo.
2. Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio UE, il titolare del marchio UE ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare nel commercio, in relazione a prodotti o servizi, qualsiasi segno quando:
a) il segno è identico al marchio UE ed è usato in relazione a prodotti e servizi identici ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio UE è stato registrato;
b) il segno è identico o simile al marchio UE ed è usato in relazione a prodotti e a servizi identici o simili ai prodotti o ai servizi per i quali il marchio UE è stato registrato, se vi è rischio di confusione da parte del pubblico; il rischio di confusione comprende il rischio di associazione tra segno e marchio;
c) il segno è identico o simile al marchio UE, a prescindere dal fatto che sia usato per prodotti o servizi identici, simili o non simili a quelli per i quali il marchio UE è stato registrato, se il marchio UE gode di notorietà nell’Unione e se l’uso del segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio UE o reca pregiudizio agli stessi.
3. Possono essere in particolare vietati, a norma del paragrafo 2:
a) l’apposizione del segno sui prodotti o sul loro imballaggio;
b) l’offerta, l’immissione in commercio o lo stoccaggio dei prodotti a tali fini oppure l’offerta o la fornitura di servizi sotto la copertura del segno;
c) l’importazione o l’esportazione dei prodotti sotto la copertura del segno;
d) l’uso del segno come nome commerciale o denominazione sociale o come parte di essi;
e) l’uso del segno nella corrispondenza commerciale o nella pubblicità;
f) l’uso del segno nella pubblicità comparativa in una maniera contraria alla [direttiva 2006/114].
(...)»
B.
[OSCURATO:PERSONA]
4.
L’articolo 2.20 della [OSCURATO:PERSONA] sulla proprietà intellettuale (marchi e disegni o modelli) (
5
), (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»), intitolato «Diritti conferiti dal marchio d’impresa», prevede quanto segue:
«1. La registrazione di un marchio d’impresa di cui all’articolo 2.2 conferisce al titolare diritti esclusivi.
2. Fatti salvi i diritti dei titolari acquisiti prima della data di deposito o della data di priorità del marchio registrato e fatta salva l’eventuale applicazione del diritto comune in materia di responsabilità civile, il titolare di detto marchio registrato ha il diritto di vietare ai terzi, salvo proprio consenso, di usare un segno quando:
(...)
c. il segno è identico o simile al marchio d’impresa, indipendentemente dal fatto che sia utilizzato per prodotti o servizi identici, simili o non simili a quelli per cui il marchio d’impresa è stato registrato, se il marchio d’impresa gode di notorietà nel territorio del [OSCURATO:PERSONA] e se l’uso del segno nel commercio senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d’impresa o reca pregiudizio agli stessi;
d. il segno è utilizzato per fini diversi da quelli di contraddistinguere i prodotti o servizi, se l’uso di tale segno senza giusto motivo consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d’impresa o reca pregiudizio agli stessi».
(...)»
III.
Fatti del procedimento principale, questione pregiudiziale e procedimento dinanzi alla Corte
5.
L’Inter IKEA Systems BV (in prosieguo: l’«IKEA»), nota al pubblico per i suoi mobili da montare, forniti in kit con le istruzioni, è titolare di tre marchi [OSCURATO:PERSONA] e di un marchio dell’Unione, registrati per diverse classi di prodotti e servizi.
6.
Il 14 novembre 2022 il partito politico [OSCURATO:PERSONA] ha presentato pubblicamente, in occasione di una conferenza stampa, il suo programma di riforma della politica di asilo e di immigrazione in Belgio, dal titolo «IKEA‑PLAN – [OSCURATO:PERSONA]» («Piano‑IKEA – l’immigrazione può veramente cambiare), che comprendeva quindici proposte politiche descritte come «pronte per essere assemblate». Sulle illustrazioni che accompagnavano tale presentazione figuravano i marchi di cui l’IKEA è titolare nonché personaggi somiglianti a quelli che compaiono nelle istruzioni per il montaggio dei prodotti di tale società. Un documento contenente un piano politico più elaborato che menzionava tale presentazione è stato pubblicato su un sito Internet. Inoltre, tale conferenza stampa è stata menzionata nei canali dei social media del [OSCURATO:PERSONA] e poi trasmessa da persone interessate.
7.
Il 22 novembre 2022 l’IKEA ha esperito dinanzi al [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale delle imprese di lingua neerlandese di Bruxelles, Belgio), il giudice del rinvio, un’azione per contraffazione contro il [OSCURATO:PERSONA] e l’[OSCURATO:PERSONA], due associazioni senza scopo di lucro, nonché contro le persone fisiche che rappresentano il [OSCURATO:PERSONA] (
6
). Il giudice del rinvio ha dichiarato tale azione ricevibile unicamente nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], che ha svolto la campagna del [OSCURATO:PERSONA] in nome e per conto di tale partito politico o dei suoi dirigenti.
8.
Il giudice del rinvio spiega che il [OSCURATO:PERSONA] ha riconosciuto di aver utilizzato i marchi di cui l’IKEA è titolare senza il consenso di quest’ultima e si è impegnato a cessarne l’utilizzo fino alla decisione del giudice del rinvio che pone fine al procedimento principale. [OSCURATO:PERSONA] avrebbe utilizzato la notorietà di tali marchi al fine di rafforzare il suo messaggio e di aumentarne la diffusione, il che costituirebbe un «giusto motivo», ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001 nonché dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2015/2436.
9.
A tal riguardo, il giudice del rinvio considera che, sebbene il diritto esclusivo del titolare di un marchio sia un diritto di proprietà garantito dall’articolo 17, paragrafo 2, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea (in prosieguo: la «Carta»), esso non è tuttavia assoluto.
10.
Infatti, l’esercizio di tale diritto sarebbe limitato alle situazioni in cui l’uso del marchio da parte di un terzo, in particolare quando quest’ultimo gode di notorietà, arrechi pregiudizio alle sue funzioni. Inoltre, la funzione di origine del marchio, essendo legata al principio di specialità, potrebbe essere compromessa solo in presenza di un rischio di confusione nella mente del consumatore circa l’origine del prodotto recante il segno. Una violazione della funzione di investimento del marchio sarebbe ipotizzabile solo qualora l’uso, da parte di un terzo, di un segno identico al marchio per prodotti o servizi identici o simili a quelli per i quali tale marchio è stato registrato ostacoli in modo sostanziale l’uso del marchio da parte del titolare per acquisire o conservare una reputazione idonea ad attirare o fidelizzare consumatori. Analogamente, una violazione della funzione di pubblicità autorizzerebbe il titolare a vietare l’uso del marchio solo qualora tale uso leda il marchio in quanto elemento di promozione delle vendite o come strumento di strategia commerciale del suo titolare.
11.
Il giudice del rinvio rileva che la tutela contro l’uso fatto per altri tipi di prodotti e servizi è inoltre limitata dalla possibilità per il terzo di invocare un «giusto motivo».
12.
Tale giudice fa valere che la nozione di «giusto motivo» deve essere interpretata in modo conforme al principio fondamentale della libertà di espressione, tutelato dall’articolo 10 della [OSCURATO:PERSONA] europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950 (in prosieguo: la «CEDU») e dall’articolo 11 della Carta e che, di conseguenza, la presente causa riguarda un conflitto tra diritti fondamentali di pari rango, vale a dire la libertà di espressione e il diritto di proprietà.
13.
A tal riguardo, detto giudice rileva che, in occasione dei lavori preparatori della direttiva 2015/2436, il Parlamento europeo aveva previsto di includere l’uso parodistico di un marchio tra le eccezioni al diritto esclusivo (
7
), come previsto dalla legge federale che disciplina i marchi negli [OSCURATO:PERSONA] d’[OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] del 1946 (15 U.S.C.1125). Tale proposta non è stata tuttavia accolta e le circostanze che possono rientrare nella nozione di «giusto motivo» quando si tratta della parodia di un marchio non sarebbero ancora definite.
14.
Secondo lo stesso giudice, la Corte ha tuttavia abbandonato, nella sentenza
[OSCURATO:PERSONA] e de Vries
(
8
), l’interpretazione restrittiva di tale nozione e fornito precisazioni, dichiarando che essa «non può comprendere unicamente ragioni oggettivamente imperative, ma può anche collegarsi agli interessi soggettivi di un terzo che utilizza un segno identico o simile al marchio notorio».
15.
Il giudice del rinvio sottolinea altresì che la nozione di «giusto motivo» è oggetto di interpretazioni divergenti nei [OSCURATO:PERSONA] e in Belgio, in quanto i giudici belgi interpretano tale nozione in modo particolarmente restrittivo.
16.
Tale giudice osserva inoltre che la Corte di giustizia [OSCURATO:PERSONA], nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (
9
), ha dichiarato che «la libertà artistica costituisce un giusto motivo ai sensi [dell’articolo 2.20, paragrafo 2, lettera d), della [OSCURATO:PERSONA]] per l’uso di un segno identico o simile al marchio, a fini diversi da quelli di contraddistinguere prodotti o servizi, se l’espressione artistica è il risultato originale di un processo di messa in forma creativa che non è destinato ad arrecare pregiudizio al marchio o al suo titolare».
17.
La formulazione delle questioni interpretative all’origine di tale sentenza era quasi identica a quella della presente questione pregiudiziale. Senza pronunciarsi sulla pertinenza dei criteri specifici oggetto di tali questioni, la Corte di giustizia [OSCURATO:PERSONA] avrebbe accolto un’interpretazione estensiva della nozione di «giusto motivo», considerando che il motivo riconducibile alla libertà di espressione potrebbe essere escluso solo se il terzo avesse intenzione di nuocere al titolare del marchio.
18.
È in tale contesto che il [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale delle imprese di lingua neerlandese di Bruxelles), con decisione del 4 maggio 2023, pervenuta alla Corte l’8 maggio 2023, ha deciso di sospendere il procedimento e di sottoporre alla Corte la seguente questione pregiudiziale:
«Se la libertà di espressione, compresa la libertà di esprimere opinioni politiche e la parodia politica, quale sancita dall’articolo 10 della [CEDU] e dall’articolo 11 della [Carta], configuri un “giusto motivo” per usare un segno identico o simile a un marchio che gode di notorietà, ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del [regolamento 2017/1001] nonché dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 6, della [direttiva 2015/2436].
Quali criteri il giudice nazionale deve eventualmente prendere in considerazione per valutare l’equilibrio tra detti diritti fondamentali, e quale rilevanza debba essere attribuita a ciascuno di tali criteri.
In particolare, se il giudice nazionale possa tenere conto dei criteri seguenti, e/o se esistano criteri integrativi:
– o la misura in cui l’espressione abbia un carattere o un obiettivo commerciale;
– o la misura in cui tra le parti svolgano un ruolo motivi concorrenziali;
– o la misura in cui l’espressione abbia un interesse generale, sia socialmente rilevante o provochi una discussione;
– o il rapporto tra i criteri che precedono;
– o il grado di notorietà del marchio invocato;
– o l’entità dell’uso illecito, la sua intensità e sistematicità e la misura di diffusione territoriale, temporale e quantitativa, tenendo conto altresì della misura in cui essa è proporzionata al messaggio perseguito dall’espressione;
– o la misura in cui l’espressione, e le circostanze che la accompagnano, come il nome dell’espressione e la sua promozione, arrechino pregiudizio alla rinomanza, al carattere distintivo e all’immagine dei marchi invocati (la “funzione pubblicitaria”);
– o la misura in cui l’espressione presenti un proprio contributo originale e la misura in cui si sia cercato di evitare confusione o associazione con i marchi invocati, o l’impressione che esista un legame commerciale o di altro genere tra l’espressione e il titolare del marchio (la “funzione di indicazione di origine”), tenuto conto del modo in cui il titolare del marchio ha costruito una determinata immagine e reputazione mediante pubblicità e comunicazione».
19.
Hanno presentato osservazioni scritte l’IKEA, il [OSCURATO:PERSONA], nonché la Commissione europea. Gli stessi interessati sono stati rappresentati all’udienza che si è tenuta il 10 giugno 2025.
IV.
Analisi
20.
Con la sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede alla Corte, in sostanza, quali siano i criteri da prendere in considerazione per valutare l’esistenza di un «giusto motivo», ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001 nonché dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), e paragrafo 6, della direttiva 2015/2436, per quanto riguarda l’uso di un segno da parte di un’associazione che agisce in nome e per conto di un partito politico al fine di diffondere e promuovere il suo programma.
21.
Prima di iniziare l’analisi di tale questione, occorre esaminarne la ricevibilità, poiché quest’ultima è contestata dall’IKEA.
A.
Sulla ricevibilità
22.
Nelle sue osservazioni scritte l’IKEA fa valere di aver interposto appello avverso la sentenza che ha proposto la presente domanda di pronuncia pregiudiziale e che, pertanto, il giudice del rinvio deve dichiarare la propria incompetenza nel procedimento principale a causa dell’effetto devolutivo di tale appello e che, dunque, non vi sarebbe più luogo a statuire. Inoltre, l’IKEA sostiene, facendo riferimento all’ordinanza
[OSCURATO:PERSONA]
(
10
), che, anche in assenza del ritiro di tale domanda, non occorre rispondervi, dal momento che la giustificazione di un rinvio pregiudiziale non consiste nella formulazione di pareri consultivi su questioni generiche o ipotetiche, bensì nella necessità inerente all’effettiva soluzione del contenzioso.
23.
Secondo una giurisprudenza costante, la Corte deve attenersi al provvedimento di rinvio, che produrrà i suoi effetti finché non sarà stato revocato (
11
). Il giudice del rinvio, dichiarando che l’appello dell’IKEA è stato respinto in quanto irricevibile, ritiene che spetti alla Corte statuire sulla questione pregiudiziale e non ha revocato la decisione di rinvio.
24.
Peraltro, a differenza della causa che ha dato luogo all’ordinanza
[OSCURATO:PERSONA]
(
12
), che riguardava una controversia risolta da un giudice d’appello che aveva così assunto la responsabilità di garantire il rispetto del diritto dell’Unione (
13
), la controversia nella presente causa non è ancora risolta, in particolare per quanto riguarda gli aspetti oggetto della questione pregiudiziale.
25.
Ne consegue che la questione pregiudiziale è ricevibile e che occorre statuire sulla domanda.
B.
Nel merito
1.
Portata della questione pregiudiziale
26.
Il presente rinvio pregiudiziale verte sull’interpretazione di disposizioni della direttiva 2015/2436 e del regolamento 2017/1001. Infatti, da un lato, i marchi [OSCURATO:PERSONA] di cui l’IKEA è titolare rientrano nel sistema di tutela della [OSCURATO:PERSONA], adottato sulla base delle direttive sui marchi (
14
), cosicché la direttiva 2015/2436 determina il regime applicabile a tali marchi e, dall’altro, il marchio dell’Unione di cui l’IKEA è titolare rientra nell’ambito di applicazione del regolamento 2017/1001.
27.
Come risulta dall’articolo 10, paragrafo 1, della direttiva 2015/2436 e dall’articolo 9, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001, la registrazione di un marchio nazionale o dell’Unione conferisce al suo titolare un diritto esclusivo su quest’ultimo. Questi due strumenti giuridici prevedono tuttavia che l’esercizio di tale diritto sia soggetto a talune restrizioni.
28.
A tal riguardo, il diritto esclusivo consente al titolare del marchio di tutelare i propri interessi specifici in quanto titolare di quest’ultimo, ossia garantire che il marchio possa adempiere le proprie funzioni. Pertanto, l’esercizio di tale diritto deve essere riservato ai casi in cui l’uso del segno da parte di un terzo pregiudichi o possa pregiudicare una delle funzioni del marchio. Rientrano fra tali funzioni quella essenziale del marchio di garantire ai consumatori la provenienza del prodotto o del servizio in questione, nonché, in particolare, quella consistente nel garantire la qualità di tale prodotto o servizio, o quelle di comunicazione, investimento o pubblicità (
15
).
29.
Di conseguenza, in forza dell’articolo 10, paragrafo 2, lettere a) e b), della direttiva 2015/2436 e dell’articolo 9, paragrafo 2, lettere a) e b), del regolamento 2017/1001, il titolare di un marchio nazionale o dell’Unione può opporsi all’uso di un segno identico per prodotti o servizi identici a quelli per i quali il marchio è stato registrato e, qualora sussista un rischio di confusione, all’uso di un segno identico o simile al marchio per prodotti o servizi identici o simili a tali prodotti o servizi.
30.
Nel sistema del diritto dei marchi nazionali e dell’Unione europea, la tutela dei marchi notori è più estesa di quella dei marchi ordinari (
16
). Pertanto, in forza dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2015/2436 e dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001, il titolare di un marchio notorio può opporsi all’uso di un segno da parte di un terzo anche in mancanza di identità tra il segno e il marchio e di rischio di confusione. Tali disposizioni prevedono altresì che i titolari di marchi notori possano vietare l’uso, nel commercio, da parte di terzi, di segni identici o simili a tali marchi, qualora tale uso consenta di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà di tali marchi («parassitismo» o «free-riding») o arrechi pregiudizio a un siffatto carattere distintivo («diluizione», «corrosione» o «offuscamento») o a una siffatta notorietà («annacquamento» o «degradazione») (
17
).
31.
Tuttavia, sia la direttiva 2015/2436 che il regolamento 2017/1001 sono diretti, in maniera generale, a contemperare, da un lato, gli interessi del titolare di un marchio a salvaguardare la funzione essenziale di quest’ultimo e, dall’altro, l’interesse di altri operatori economici alla disponibilità di segni idonei a identificare i loro prodotti e servizi.
32.
L’interesse di un terzo ad usare nel commercio un segno simile ad un marchio notorio è preso in considerazione mediante la possibilità per l’utilizzatore di tale segno di addurre un «giusto motivo» (
18
). Infatti, quando il titolare del marchio notorio riesce a provare l’esistenza di una delle violazioni previste dall’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2015/2436 e dall’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001, spetta al terzo che ha usato un segno simile al marchio notorio dimostrare di avere un giusto motivo per l’uso di tale segno ai sensi di tali disposizioni (
19
).
33.
Pertanto, la nozione di «giusto motivo», con la quale il giudice del rinvio cerca di conciliare il diritto di proprietà e la libertà di espressione, è al centro della presente causa.
34.
Prima di procedere all’interpretazione di tale nozione, mi sembra utile fare un breve accenno alle condizioni generali di applicazione delle disposizioni del diritto dei marchi al fine – metaforicamente parlando – di «preparare il terreno» per l’analisi che seguirà.
35.
L’uso di un segno identico o simile a un marchio, in particolare un marchio notorio, al quale il titolare può opporsi ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2015/2436 e dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 deve, da un lato, avvenire «nel commercio» e, dall’altro, essere fatto per «prodotti o servizi». In tale contesto, occorre osservare che la distinzione tra queste due condizioni di applicazione non è chiara e che, come illustrerò in prosieguo (
20
), esse sembrano sovrapporsi parzialmente in taluni contesti.
36.
Sebbene la questione pregiudiziale non verta sulle condizioni generali di applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2015/2436 e dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, tali disposizioni non sono irrilevanti nell’ambito della ricerca di un giusto equilibrio tra i diritti conferiti da un marchio e la libertà di espressione. Infatti, gli autori della dottrina hanno osservato che, in talune situazioni che sembrano riguardare un conflitto tra il diritto di proprietà e la libertà di espressione, non esisteva conflitto, in quanto l’uso del segno non era fatto nel commercio (
21
) o per prodotti o servizi (
22
).
37.
Inoltre, l’esame di queste due condizioni generali potrebbe rivelarsi utile per il giudice del rinvio, in quanto l’azione di cui è investito è fondata tanto sulle disposizioni del diritto dei marchi relative al diritto esclusivo di un titolare quanto sull’articolo 2.20, paragrafo 2, lettera d), della [OSCURATO:PERSONA], relativo alle violazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2015/2436 e derivanti dall’uso di un segno fatto «a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi», che non richiede che tale uso avvenga nel commercio (
23
).
38.
A tal riguardo, le parti nel procedimento principale hanno dissentito, in udienza, sulla questione se le due condizioni di cui trattasi siano soddisfatte nel caso di specie. Secondo il [OSCURATO:PERSONA], l’uso in questione rientra non già nell’ambito privato, bensì nella normale prassi commerciale, in quanto tale uso aveva lo scopo di ottenere un vantaggio economico. Per contro, l’IKEA sostiene che i marchi di cui è titolare non sono stati utilizzati per distinguere beni e servizi, cosicché la sua azione dovrebbe essere valutata alla luce dell’articolo 2.20, paragrafo 2, lettera d), della [OSCURATO:PERSONA], il cui testo corrisponde a quello dell’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2015/2436.
39.
Occorre osservare che la questione pregiudiziale riguarda anche quest’ultima disposizione nonché la nozione di «giusto motivo» in essa contenuta.
40.
L’articolo 10 della direttiva 2015/2436 prevede, al paragrafo 6, in particolare, che i suoi paragrafi 1 e 2 non pregiudicano le disposizioni nazionali relative alla tutela di un segno contro un uso a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi, quando tale uso
senza giusto motivo
consente di trarre indebito vantaggio dal carattere distintivo o dalla notorietà del marchio d’impresa o arreca pregiudizio agli stessi.
41.
Il legislatore dell’Unione ha quindi inteso ricordare che la tutela di un marchio contro usi di un segno a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi non rientra nell’armonizzazione operata dal diritto dell’Unione. La lettura dell’articolo 10, paragrafo 6, della direttiva 2015/2436 alla luce del considerando 40 di quest’ultima (
24
) e della giurisprudenza relativa alla disposizione analoga del predecessore di tale direttiva conferma tale interpretazione (
25
).
42.
Pertanto, qualora il segno non sia utilizzato al fine di contraddistinguere prodotti o servizi, ci si deve riferire agli ordinamenti giuridici degli [OSCURATO:PERSONA] membri per determinare la portata e, se del caso, il contenuto della tutela concessa ai titolari di marchi d’impresa. In questa materia gli [OSCURATO:PERSONA] membri possono decidere se adottare o meno una normativa; qualora essi ne adottino una, alle condizioni da essi fissate, possono esigere l’esistenza o di un’identità tra il segno e il marchio d’impresa, o di una somiglianza o di un altro nesso (
26
) e parimenti decidere di riprendere o meno la nozione di «giusto motivo».
43.
In questa fase si impongono due osservazioni.
44.
In primo luogo, la direttiva 2015/2436 non attribuisce conseguenze giuridiche all’uso – con o senza giusto motivo – di un segno a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi. Inoltre, poiché, a priori, la nozione di «giusto motivo», di cui all’articolo 10, paragrafo 6, di tale direttiva, non ha un significato giuridico proprio, l’individuazione, mediante l’interpretazione del diritto dell’Unione, dei criteri di valutazione dell’esistenza di un «giusto motivo», ai sensi di tale disposizione, non sarebbe possibile. Propongo quindi di non interpretare detta disposizione.
45.
In secondo luogo, uno Stato membro può decidere di introdurre la nozione di «giusto motivo» nella propria normativa nazionale relativa alla tutela dei marchi d’impresa contro l’uso di un segno a fini diversi da quello di contraddistinguere prodotti o servizi e ritenere che tale nozione sia utilizzata ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2015/2436. In tal caso, l’interpretazione di tale disposizione potrebbe essere utile al giudice nazionale investito di un’azione fondata su tale normativa. Tuttavia, da un lato, detta normativa non rientrerebbe nell’ambito di applicazione di tale direttiva e, in mancanza di altre disposizioni applicabili del diritto dell’Unione, si inserirebbe al di fuori di tale diritto. In tale secondo caso, la Carta non sarebbe applicabile (
27
). D’altro lato, in sede di esame dell’esistenza di un «giusto motivo» basato sulla ponderazione della libertà di espressione con altri diritti, il giudice nazionale deve tener conto del fatto che tale ponderazione non viene effettuata in situazioni in cui il segno è utilizzato «nel commercio» e «per prodotti e servizi», ai sensi della direttiva 2015/2436. Il risultato di tale ponderazione può quindi non essere identico a quello risultante dalla ricerca di un giusto equilibrio tra la libertà di espressione e i diritti conferiti ai sensi di tale direttiva. Come illustrerò in prosieguo (
28
), conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo (in prosieguo: la «Corte EDU»), l’esercizio di tale libertà, che si basa sull’uso di un segno al di fuori dell’ambito commerciale, può beneficiare di una tutela più ampia di quella che opera in tale settore.
46.
Per completezza e al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, esaminerò se l’uso di un segno identico o simile a un marchio nell’ambito di una campagna politica condotta da un’associazione in nome e per conto di un partito politico e dei suoi dirigenti costituisca un uso fatto nel commercio e per prodotti o servizi, ai sensi delle disposizioni del diritto dei marchi.
2.
Uso di un segno nel commercio e per prodotti o servizi
47.
Dalla decisione di rinvio e dalle discussioni svolte in udienza risulta che lo scopo statutario del [OSCURATO:PERSONA] consiste nel sostegno finanziario e materiale del [OSCURATO:PERSONA] (
29
). È in tale veste che il [OSCURATO:PERSONA] ha condotto la campagna di cui trattasi, in nome e per conto di tale partito politico. Inoltre, le convenute nel procedimento principale sembrano concordare sul fatto che i marchi di cui trattasi sono stati utilizzati al fine di rafforzare il messaggio di detto partito politico, di «aumentarne l’eco» e di diffonderlo.
48.
Al fine di stabilire se l’uso di un segno identico o simile a un marchio, nell’ambito di una campagna politica, da parte di un’associazione che ha condotto tale campagna in nome e per conto di un partito politico costituisca un uso fatto nel commercio e per prodotti o servizi al quale il titolare di tale marchio può opporsi, ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2015/2436 e dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001, occorre esaminare le seguenti circostanze: in primo luogo, il fatto che il segno è utilizzato da un’associazione senza scopo di lucro, in secondo luogo, tale associazione agisce in nome e per conto di un terzo e, in terzo luogo, essa agisce al fine di promuovere un messaggio politico nell’interesse di tale terzo.
a)
Uso di un segno da parte di un ente senza scopo di lucro
49.
Secondo una giurisprudenza costante, l’uso di un segno ha luogo nel commercio se si colloca non nell’ambito privato, ma nel contesto di un’attività commerciale finalizzata a un vantaggio economico (
30
). In linea di principio, i diritti esclusivi conferiti da un marchio possono essere fatti valere dal titolare di tale marchio solo nei confronti degli operatori economici e, di conseguenza, solo nel contesto di un’attività commerciale (
31
). Laddove le operazioni effettuate superino, per il loro volume, per la loro frequenza o altre caratteristiche, la sfera di un’attività privata, colui che le compie si colloca nell’ambito del commercio (
32
).
50.
A tal riguardo, da un lato, per sua stessa natura, un’attività rientrante nell’ambito di una campagna politica non è condotta nel settore privato. Ciò è indubbio per quanto riguarda una conferenza stampa organizzata al fine di garantire la più ampia diffusione possibile dell’annuncio di un nuovo programma politico che viene poi reso accessibile online.
51.
D’altro lato, ci si potrebbe chiedere se una siffatta attività, pur travalicando la sfera di un’attività privata, presenti l’aspetto economico necessario per essere considerata rientrante nella normale prassi commerciale.
52.
Tuttavia, la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] non persegua fini di lucro non è determinante per stabilire se tale associazione abbia fatto uso dei marchi di cui trattasi nel commercio.
53.
Sebbene la Corte non abbia ancora avuto occasione di affrontare la questione dell’uso dei marchi da parte di enti senza scopo di lucro nel contesto del commercio, al quale un titolare può opporsi in forza delle disposizioni oggetto della presente questione pregiudiziale, essa ha fornito indicazioni utili al riguardo nella sentenza [OSCURATO:PERSONA]‑Orden (
33
), relativa alla nozione di uso effettivo.
54.
Per collocare le considerazioni relative a tale nozione nel loro contesto, occorre ricordare che il titolare di un marchio d’impresa può decadere dai suoi diritti se, entro un periodo ininterrotto di cinque anni, il marchio non ha formato oggetto di uso effettivo nello Stato membro interessato per i prodotti o servizi per i quali è stato registrato (
34
).
55.
A tal riguardo, da un lato, indipendentemente dall’eventuale aspetto finanziario dell’attività di un’associazione senza scopo di lucro, sul quale ritornerò più avanti (
35
), la Corte ha precisato che di un marchio viene fatto un uso effettivo qualora una siffatta associazione lo utilizzi, nei suoi rapporti con il pubblico, per annunciare delle manifestazioni, nella propria corrispondenza d’affari nonché nel proprio materiale pubblicitario, e i membri dell’associazione lo esibiscano su distintivi indossati in occasione della raccolta e della distribuzione di offerte (
36
). In tale contesto, la Corte ha sottolineato che il fatto di fornire prodotti o servizi senza scopo di lucro non è determinante. Infatti, la circostanza che un’associazione caritativa non persegua uno scopo di lucro non esclude che essa possa avere come obiettivo di creare e, successivamente, conservare uno sbocco per i propri prodotti o servizi per i quali il marchio è stato registrato (
37
). Non è neppure escluso, secondo la Corte, che i marchi registrati da un’associazione senza scopo di lucro abbiano una ragion d’essere nel fatto che sono idonei a tutelare l’associazione stessa dinanzi all’eventuale uso, nel mondo degli affari, di segni identici o simili da parte di terzi (
38
).
56.
Se, al fine di non perdere il diritto esclusivo che trae dal suo marchio, un’associazione senza scopo di lucro può avvalersi dell’uso fatto per identificare e promuovere i suoi prodotti o i suoi servizi, essa -e ogni altro titolare di un marchio - dovrebbe altresì potersi avvalere del suo diritto esclusivo per tutelarsi contro un uso del suo marchio fatto senza scopo di lucro da parte di un terzo al fine di identificare o promuovere i prodotti o i servizi di quest’ultimo. A tal fine, un siffatto uso di un segno da parte di detto terzo deve quindi, anch’esso, essere considerato come effettuato nel commercio.
57.
Tale interpretazione è corroborata dalla giurisprudenza più generale della Corte relativa alle condizioni di valutazione dell’effettività dell’uso di un marchio. Infatti, tale valutazione deve basarsi sull’insieme dei fatti e delle circostanze atti a provare che esso è oggetto di uno sfruttamento commerciale reale (
39
). Ricordo (
40
)che, secondo la Corte, un uso fatto da un’associazione senza scopo di lucro al fine di identificare o di promuovere i suoi prodotti o servizi presso il pubblico e di distinguerli dai prodotti o servizi di provenienza diversa costituisce un siffatto sfruttamento commerciale nell’ambito del commercio.
58.
Dalle considerazioni che precedono risulta che un’associazione senza scopo di lucro può altresì utilizzare un segno nel commercio qualora tale segno sia utilizzato pubblicamente e al fine di identificare e promuovere i suoi prodotti o i suoi servizi.
59.
Per essere completo e sempre per quanto riguarda il suo scopo non lucrativo, il [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato in udienza che il Parlamento belga concede ai partiti politici una dotazione in funzione del loro successo elettorale. Esiste quindi un nesso indiretto, ma individuabile, tra l’impegno destinato alle campagne politiche e i fondi messi a disposizione di un determinato partito politico o delle entità che lo sostengono. Ciò costituisce un ulteriore motivo per ritenere che il [OSCURATO:PERSONA] abbia utilizzato segni in un contesto assimilabile a quello della normale prassi commerciale. Infatti, trattandosi di una situazione analoga, nella sentenza
[OSCURATO:PERSONA] RadetzkyOrden
(
41
), la Corte ha richiamato l’attenzione sulla circostanza che diversi tipi di associazioni senza scopo di lucro che, a prima vista, forniscono gratuitamente i loro servizi sono in realtà finanziati mediante sovvenzioni o percepiscono compensi sotto varie forme.
60.
Tenuto conto del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] riconosce di aver condotto la campagna in nome e per conto del [OSCURATO:PERSONA], si pone ora la questione se un uso sia considerato come fatto nel commercio anche quando un terzo utilizza un segno identico o simile ad un marchio non nel suo interesse, ma nell’interesse di un’altra persona.
b)
Uso di un segno in nome e per conto di un terzo
61.
Per quanto attiene alla questione se si possa ritenere che l’interessato abbia esso stesso usato un segno identico a un marchio, sebbene agisse nell’interesse economico di un terzo, la Corte ha precisato che, per l’accertamento di un uso nel commercio, la proprietà dei prodotti sui cui è stato apposto il marchio è irrilevante (
42
).
62.
Sebbene, alla luce delle considerazioni che ho esposto al paragrafo 57 delle presenti conclusioni, l’interesse qualificato come «economico» di un terzo possa consistere nella creazione o nella conservazione di uno sbocco per prodotti o servizi senza scopo di lucro, la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] abbia utilizzato i segni in questione per rafforzare il messaggio di un partito politico e distinguerlo da quello di altri partiti non consente, di per sé, di ritenere che tale uso non sia stato fatto nel commercio.
63.
Osservo che la Corte ha seguito lo stesso ragionamento esposto al paragrafo 61 delle presenti conclusioni a sostegno dell’interpretazione secondo cui l’uso di un segno da parte di un terzo è fatto «per prodotti o servizi», ai sensi delle disposizioni del diritto dei marchi, anche quando il terzo agisce per conto di un’altra persona alla quale appartengono i prodotti o servizi interessati (
43
).
64.
Ciò mi porta ad esaminare la condizione di applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2015/2436 e dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, relativa all’uso di un segno per prodotti o servizi. Infatti, ci si potrebbe chiedere se l’uso di un segno per diffondere un messaggio politico sia fatto «per prodotti o servizi», ai sensi delle disposizioni del diritto dei marchi dell’Unione europea.
c)
Uso di un segno a fini politici
65.
L’uso al quale il titolare può opporsi ai sensi del diritto dei marchi deve essere fatto non solo nel commercio, ma anche per prodotti o servizi.
66.
La condizione relativa all’uso di un segno per prodotti o servizi è espressamente prevista nella parte introduttiva dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2015/2436 e dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 (
44
). Tenuto conto del suo carattere generale, tale condizione si applica anche ai marchi notori e la particolarità della tutela accordata a tali marchi risiede nel fatto che il titolare ha il diritto di vietare l’uso di un segno identico o simile al suo marchio anche per prodotti o servizi completamente diversi da quelli per i quali tale marchio è registrato. Inoltre, detta condizione risulta dal confronto degli ambiti di applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), e dell’articolo 10, paragrafo 6, di tale direttiva. Infatti, l’ambito di applicazione di queste due disposizioni dipende dalla questione se l’uso del marchio serva a contraddistinguere i prodotti o servizi di cui trattasi nel senso che provengono da un’impresa determinata, vale a dire in quanto marchio, o se l’uso persegua altri scopi (
45
).
67.
Inoltre, come ho già rilevato (
46
), un segno è parimenti utilizzato «nel commercio» quando è utilizzato pubblicamente da un’associazione senza scopo di lucro e al fine di creare o mantenere uno sbocco
per un prodotto o un servizio
di un terzo. Pertanto, quando si tratta di qualificare l’uso fatto da un ente senza scopo di lucro, le due condizioni di applicazione previste all’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2015/2436 e all’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 sembrano sovrapporsi in parte.
68.
Per quanto riguarda la valutazione se l’uso sia fatto «per prodotti o servizi», dalla giurisprudenza richiamata al paragrafo 63 delle presenti conclusioni risulta che l’uso di un segno identico o simile a un marchio per prodotti o servizi
di un terzo
o
della persona per conto della quale tale terzo agisce
costituisce un comportamento al quale il titolare del marchio può opporsi, in forza dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2015/2436 e dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001 (
47
).
69.
Inoltre, dalla sentenza
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
(
48
) risulta che gli usi, elencati all’articolo 10, paragrafo 3, della direttiva 2015/2436 e all’articolo 9, paragrafo 3, del regolamento 2017/1001, ai quali il titolare di un marchio può opporsi sono usi «per prodotti o servizi». Tale sentenza riguarda gli atti che hanno preceduto tale direttiva e tale regolamento che, tra gli usi ai quali il titolare può opporsi, menzionavano soltanto l’apposizione del segno sui prodotti o sul loro imballaggio, l’offerta in vendita dei prodotti o dei servizi contraddistinti dal segno, l’importazione o l’esportazione sotto la copertura del segno, l’uso del segno nella corrispondenza commerciale e nella pubblicità.
70.
Nella vigenza degli atti attualmente in vigore, l’elenco non esaustivo degli usi di un segno che il titolare può vietare comprende ormai anche, in particolare, l’uso «come nome commerciale o denominazione sociale». A prima vista, l’aggiunta di tale uso potrebbe far pensare che il legislatore abbia voluto limitare la rilevanza della condizione relativa all’uso di un segno «per prodotti o servizi». Tuttavia, dai considerando di tali atti (
49
) risulta che tale aggiunta sancisce la giurisprudenza della Corte secondo la quale l’uso di una denominazione sociale, di un nome commerciale o di un’insegna che si limiti a identificare una società o a segnalare un’azienda non può essere considerato come fatto «per prodotti o servizi». Per contro, si ha uso «per prodotti o servizi» quando il terzo impiega detto segno in modo da creare un nesso tra il segno che rappresenta la denominazione sociale, il nome commerciale o l’insegna del terzo e i prodotti commercializzati o i servizi forniti dal terzo (
50
). Il segno è quindi utilizzato «per prodotti o servizi» non solo quando è, direttamente e chiaramente, utilizzato per identificare o per promuovere i prodotti o i servizi di un terzo, ma anche quando è utilizzato creando un nesso indiretto con tali prodotti o servizi.
71.
Ne deduco che l’uso di un segno che non presenta alcun nesso con i prodotti o i servizi di una persona diversa dal titolare non può essere considerato come un uso «per un prodotto o un servizio» (
51
). Così, da un lato, quando un segno identico o simile ad un marchio è utilizzato esclusivamente in relazione ai prodotti o ai servizi del titolare di tale marchio, anche per criticare tale titolare o i suoi prodotti o servizi, tale uso non viene fatto in circostanze che consentano al titolare stesso di opporvisi in forza delle disposizioni del diritto dei marchi. D’altro lato, anche un uso parodistico di un segno identico o simile a un marchio viene fatto «per prodotti o servizi» purché sia fatto in relazione a prodotti o servizi di una persona diversa dal titolare.
72.
Nel caso di specie, ritengo, come ha osservato l’IKEA in udienza, che non esista alcun nesso tra il marchio di cui l’IKEA è titolare e l’uso che ne viene fatto. Inoltre, mi sembra indubbio che i segni di cui trattasi siano stati utilizzati non per avviare un dibattito riguardante l’IKEA o i suoi prodotti, bensì nell’interesse di un partito politico, al fine di promuovere il suo messaggio politico e di distinguerlo da quello di altri partiti belgi.
73.
Si pone allora la questione se il [OSCURATO:PERSONA] abbia utilizzato un segno per un prodotto o un servizio.
74.
A tal proposito, è vero che l’organizzazione di riunioni politiche, definita come «l’organizzazione di una manifestazione di persone a fini politici diversi o al fine di discutere questioni pertinenti», costituisce un servizio rientrante nella classe 45 ai sensi dell’Accordo di Nizza, elencato sotto la rubrica 450238, e le classi di tale accordo descrivono i prodotti e i servizi per i quali la tutela di un marchio può essere rivendicata nel commercio. Più in generale, la classe 45 comprende i servizi personali e sociali resi da terzi destinati a soddisfare le esigenze delle persone, cosicché la rubrica 450238 sembra riguardare un servizio relativo alla logistica di una riunione politica, fornito a una persona che desidera organizzarla o parteciparvi. Tuttavia, nel caso di specie, i marchi di cui l’IKEA è titolare sono stati utilizzati non per un servizio consistente nell’organizzare una conferenza stampa, bensì per il programma di un partito politico che, in occasione di una siffatta conferenza, è stato promosso con segni identici o simili a tali marchi.
75.
Un programma politico non costituisce di per sé né un prodotto né un servizio. Svolge un ruolo informativo, definendo gli obiettivi e il piano d’azione dell’entità che lo ha istituito o adottato. La circostanza che il segno con il quale tale programma è divulgato possa essere associato, nella mente del pubblico, a tale entità non implica che detto segno sia utilizzato «per prodotti o servizi» (
52
).
76.
Al contrario, quando l’uso di un segno avviene in circostanze che dimostrano un nesso con i prodotti o servizi di detta entità, occorre qualificarlo come uso «per prodotti o servizi». A titolo illustrativo, un uso per prodotti può consistere nell’apporre il segno con il quale un programma è diffuso su oggetti distribuiti ai sostenitori di un partito politico, e l’uso per servizi può tradursi nell’organizzazione di un evento sotto lo stesso segno. Anche l’uso di un segno nella pubblicità realizzata da o per un’entità che distribuisce tali oggetti o organizza siffatti eventi costituisce, a mio avviso, un uso «per prodotti o servizi».
77.
Spetta al giudice del rinvio verificare se il [OSCURATO:PERSONA] abbia utilizzato segni identici o simili ai marchi notori «nel commercio» e «per prodotti o servizi». In caso affermativo, ciò implicherebbe che l’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2015/2436 e l’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001 siano, in linea di principio, applicabili nel procedimento principale. Per contro, se detto giudice perviene alla conclusione che tale uso non soddisfa le condizioni generali di applicazione di tali disposizioni, esso dovrà esaminare l’azione di cui al procedimento principale alla luce, in particolare, della disposizione della [OSCURATO:PERSONA] relativa alle violazioni di cui all’articolo 10, paragrafo 6, di tale direttiva.
78.
Spetterebbe poi al giudice del rinvio verificare se l’IKEA riesca a dimostrare che l’uso senza il suo consenso, da parte del [OSCURATO:PERSONA], dei marchi di cui è titolare contribuisce alla loro diluizione, al loro annacquamento o costituisce un atto di parassitismo.
79.
A tal proposito, detto giudice non interroga la Corte sull’interpretazione dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2015/2436 e dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001, nei limiti in cui tali disposizioni precisano i tipi di violazione ai quali il titolare di un marchio notorio può opporsi. Inoltre, dalla decisione di rinvio e dalle sue osservazioni scritte risulta che il [OSCURATO:PERSONA], per giustificare l’uso dei marchi di cui l’IKEA è titolare, invoca la libertà di espressione come «giusto motivo», la cui sussistenza viene valutata dopo la constatazione di una delle violazioni previste da tali disposizioni. Tenuto conto del fatto che tale argomento non può influire su tale constatazione, concentrerò la mia analisi sull’interpretazione della nozione di «giusto motivo».
80.
Indipendentemente dalla conclusione cui perverrà il giudice del rinvio, l’interpretazione della nozione di «giusto motivo» gli sarà utile per risolvere la controversia di cui è investito, nozione utilizzata in tutte le disposizioni citate.
3.
Sull’esistenza di un «giusto motivo»
a)
Portata della questione pregiudiziale
81.
Per quanto riguarda la prima parte della questione pregiudiziale, vertente sulla libertà di espressione, l’IKEA fa valere che essa è formulata in modo molto generico e propone di riformularla in modo che si riferisca unicamente alla situazione in cui un terzo faccia uso di un marchio al solo scopo di utilizzare la sua notorietà per rafforzare un messaggio politico. Quanto alla seconda parte di tale questione, l’IKEA ritiene che anche questa debba essere riformulata per il motivo che riguarderebbe taluni criteri di valutazione dell’esistenza di un «giusto motivo» che sarebbero irrilevanti, mentre ometterebbe altri criteri pertinenti.
82.
A tal proposito, occorre ricordare che la facoltà di determinare le questioni da sottoporre alla Corte è riservata al giudice nazionale e le parti non possono modificarne il tenore (
53
).
83.
Inoltre, a prescindere dal suo carattere generale, la prima parte della questione pregiudiziale non è priva di interesse ai fini della risposta da dare alla seconda parte. Infatti, non è chiaro se – ed eventualmente in quale misura – gli argomenti fondati sull’esercizio della libertà di espressione debbano essere presi in considerazione nell’ambito della valutazione dell’esistenza di un «giusto motivo».
84.
Ciò premesso, tenuto conto della seconda parte della questione pregiudiziale, al fine di fornire una risposta utile al giudice del rinvio, concentrerò la mia analisi sull’uso di un segno fatto per diffondere e promuovere un programma politico. Infatti, tale giudice chiede quali siano i criteri pertinenti per conciliare – nell’ambito della valutazione dell’esistenza di un «giusto motivo» – il diritto di proprietà e la libertà di espressione e, inoltre, come dimostrerò, la circostanza che tale libertà sia esercitata in un contesto politico non è irrilevante ai fini della ponderazione dei diritti fondamentali in gioco.
b)
Il diritto dei marchi e la libertà di espressione
85.
Con la prima parte della sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio chiede se il ricorso alla nozione di «giusto motivo», ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2015/2436, possa fungere da meccanismo che consente di soddisfare i requisiti di tutela della libertà di espressione garantita dall’articolo 11 della Carta nel settore del diritto dei marchi.
86.
A tal riguardo, gli atti del diritto dell’Unione in materia di marchi non definiscono la nozione di «giusto motivo» e occorre, pertanto, interpretare quest’ultima in considerazione dell’economia generale e degli obiettivi del sistema del quale fa parte (
54
).
87.
La Corte ha considerato che tale nozione costituisce un’espressione dell’obiettivo generale degli atti giuridici in materia di marchi, che è quello di contemperare, da un lato, gli interessi del titolare di un marchio a salvaguardare la funzione essenziale di quest’ultimo e, dall’altro,
gli interessi di un terzo ad utilizzare, nel commercio, un siffatto segno al fine di identificare i prodotti e i servizi che esso commercializza
(
55
)
.
Di conseguenza, detta nozione non può comprendere unicamente ragioni oggettivamente imperative, ma può anche collegarsi
agli interessi soggettivi
di un terzo (
56
).
88.
La questione che si pone è se l’uso di un segno al fine di rafforzare un messaggio politico possa costituire un «giusto motivo» e se la libertà di espressione fornisca una griglia di analisi adeguata per constatare l’esistenza di un siffatto motivo.
89.
Tale questione attiene al fatto che tanto la tutela dei diritti connessi ad un marchio quanto la presa in considerazione, quale «giusto motivo», dell’interesse di un terzo hanno una dimensione commerciale. Si deve constatare che, a priori, il contesto normativo del settore dei marchi non è il più appropriato per risolvere le tensioni tra il libero gioco del dibattito politico e i diritti di un altro soggetto che non desidera essere coinvolto nel mercato delle idee. Tuttavia, tale contesto normativo deve essere applicato quando l’attività di un terzo si basa sull’uso di un segno corrispondente a un marchio notorio e gli arreca pregiudizio.
90.
A tal riguardo, i diritti del titolare di un marchio sono tutelati dall’articolo 17 della Carta, che menziona espressamente, al paragrafo 2, la proprietà intellettuale. Analogamente, l’articolo 1 del protocollo n. 1 della CEDU garantisce il diritto alla tutela della proprietà e tale tutela vale anche per i diritti di proprietà intellettuale, compresi i marchi (
57
).
91.
Inoltre, l’articolo 10 della CEDU e l’articolo 11 della Carta garantiscono la libertà di espressione a «ogni persona», senza operare distinzioni a seconda della natura, lucrativa o meno, dello scopo perseguito. Tali disposizioni operano quindi non solo per taluni tipi di informazioni, di idee o di modalità di espressione di natura politica, ma anche per informazioni di carattere commerciale (
58
). Indipendentemente dalla questione se il segno sia utilizzato in una campagna politica come marchio, non vedo alcun motivo per ritenere che un comportamento volto a diffondere e promuovere un messaggio politico non possa beneficiare della tutela garantita da tali disposizioni. Peraltro, per quanto riguarda le idee e le informazioni espresse, l’articolo 11 della Carta tutela anche, oltre alla loro sostanza, la loro modalità di espressione, cosicché la scelta di un determinato stile o simbolismo nella vita politica rientra nell’ambito di applicazione di tale disposizione.
92.
Quando sono in gioco diversi diritti fondamentali, è necessario procedere alla ponderazione degli stessi con i requisiti di cui all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta (
59
).
93.
La ricerca di un siffatto equilibrio è altresì inserita nel meccanismo di tutela della libertà di espressione previsto dalla CEDU, il cui articolo 10, paragrafo 2, dispone che l’esercizio di tale libertà può essere sottoposto alle limitazioni previste dalla legge che costituiscono misure necessarie, in una società democratica, in particolare «alla protezione della reputazione o dei diritti altrui». La Corte EDU riconosce che, nell’esaminare la necessità dell’ingerenza in una società democratica per la «protezione della reputazione o dei diritti altrui», essa può dover verificare se le autorità nazionali abbiano realizzato un giusto equilibrio nella tutela di due valori garantiti da tale convenzione, che in talune cause possono apparire in conflitto (
60
).
94.
Pertanto, al fine di soddisfare le esigenze di tutela dei diritti fondamentali, il diritto dell’Unione deve garantire un giusto equilibrio tra i diritti e le libertà in gioco. Tuttavia, il diritto dei marchi non prevede esplicitamente la possibilità di limitare i diritti conferiti da un marchio nell’interesse dei terzi che intendano esercitare la loro libertà di espressione.
95.
Infatti, in sostanza, descrivendo i comportamenti dei terzi ai quali il titolare di un marchio può opporsi, l’articolo 10 della direttiva 2015/2436 e l’articolo 9 del regolamento 2017/1001 delineano i contorni del diritto esclusivo del titolare, mentre i loro articoli 14 enunciano le limitazioni degli effetti del marchio d’impresa.
96.
L’idea di completare l’elenco delle limitazioni degli effetti del marchio prevedendo una limitazione a favore di talune forme di esercizio della libertà di espressione è stata proposta durante i lavori preparatori della direttiva 2015/2436 (
61
)e del regolamento 2017/1001 (
62
), ma tale proposta non è stata accolta. Pertanto, contrariamente al diritto d’autore, settore nel quale l’articolo 5, paragrafo 3, lettera k), della direttiva 2001/29/CE (
63
) prevede un’eccezione al principio della tutela dell’opera per motivi di caricatura, parodia e pastiche, il quadro normativo applicabile ai marchi non contiene, allo stato attuale del diritto dell’Unione, una disposizione analoga.
97.
Anzitutto, occorre osservare che il fatto stesso di delimitare, attraverso le condizioni generali di applicazione dell’articolo 10, paragrafo 2, della direttiva 2015/2436 e dell’articolo 9, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001, la portata del diritto esclusivo conferito da un marchio, in particolare un marchio notorio, deriva dalla ricerca di un giusto equilibrio tra i diritti dei titolari di marchi e i diritti altrui, compresa la libertà di espressione. Viste in quest’ottica, le condizioni generali che prevedono che il monopolio del titolare copra unicamente l’uso di un segno «nel commercio» e «per prodotti e servizi» consentono di escludere dall’ambito di applicazione del diritto dei marchi taluni usi di un segno nell’ambito dei quali è in gioco la libertà di espressione. Tuttavia, tenuto conto della tendenza ad interpretare tali condizioni in modo funzionale (
64
), esistono numerose situazioni in cui è in gioco la libertà di espressione e che rientrano in tale ambito di applicazione.
98.
A priori, si potrebbe anche sostenere che gli argomenti relativi all’esercizio della libertà di espressione non possono essere invocati per giustificare l’uso di marchi notori poiché, accordando a questi ultimi una tutela rafforzata e strettamente limitata ai tre tipi di violazione di cui trattasi, il legislatore dell’Unione ha già ponderato i diritti dei titolari di tali marchi con la libertà di espressione.
99.
Tuttavia, in primo luogo, è giocoforza constatare che così non è, poiché la nozione di «giusto motivo» consente di rispondere agli interessi soggettivi di terzi caso per caso, il che rafforza a maggior ragione la sua vocazione a tutelare i diritti fondamentali.
100.
In secondo luogo, la direttiva 2015/2436 e il regolamento 2017/1001 riconoscono la necessità di ponderare, al momento della loro applicazione, i diritti conferiti dal marchio d’impresa con i diritti e le libertà fondamentali, in particolare la libertà di espressione (
65
). In tale ottica, la Corte ha espressamente respinto l’idea che «nel settore dell’arte, della cultura e della letteratura esiste una costante preoccupazione di preservare la libertà di espressione che non esiste nel settore dei marchi»(
66
) e ha considerato che la libertà di espressione deve essere presa in considerazione in sede di applicazione di uno degli impedimenti alla registrazione di un marchio» .
101.
In terzo luogo, a parte la nozione di «giusto motivo», il diritto dei marchi dell’Unione europea non prevede un meccanismo che consenta di rispondere alla necessità di contemperare i diritti conferiti da un marchio notorio con la libertà di espressione.
102.
Infatti, gli articoli 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2015/2436 e del regolamento 2017/1001 menzionano, tra le limitazioni degli effetti del marchio, quella concernente l’uso del marchio, nel commercio, per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare di tale marchio. Risulta inoltre dal paragrafo 2 di tali articoli che il titolare non può vietare tale uso, purché esso sia conforme alle consuetudini (o pratiche) di lealtà in campo industriale o commerciale.
103.
Occorre osservare, al riguardo, che, secondo gli autori della dottrina, talune forme di esercizio della libertà di espressione possono rientrare in tale limitazione (
67
). A prima vista, poiché gli argomenti connessi all’esercizio di tale libertà possono essere invocati per far valere detta limitazione, non è necessario autorizzare i terzi a invocare questi stessi argomenti come «giusto motivo».
104.
A tal riguardo, gli articoli 14, paragrafo 1, lettera c), della direttiva 2015/2436 e del regolamento 2017/1001 riguardano l’uso referenziale del marchio («identificare o fare riferimento a prodotti o servizi come propri»), senza tuttavia coprire una gamma più ampia di altri tipi di comportamenti consistenti nell’uso di un segno fatto esclusivamente in relazione a prodotti o servizi di un terzo.
105.
Per quanto riguarda tali comportamenti, la mancanza di una clausola che limiti i diritti conferiti da un marchio al fine di garantire il rispetto della libertà di espressione non sembra sollevare dubbi particolari quando si tratta di marchi ordinari la cui tutela dipende, in particolare, dalla doppia identità o dal rischio di confusione, in quanto tali requisiti circoscrivono la portata del diritto esclusivo del titolare e lasciano un margine di manovra sufficiente per conciliare i diritti in conflitto. Tuttavia, tali requisiti sono irrilevanti alla luce della tutela rafforzata dei marchi notori. Pertanto, respingere l’interpretazione secondo cui gli argomenti relativi all’esercizio della libertà di espressione possono costituire un «giusto motivo» eliminerebbe qualsiasi possibilità di contemperare tale libertà con i diritti dei titolari di marchi notori.
106.
Così, in mancanza di altre disposizioni che consentano di conciliare i diritti conferiti da un marchio notorio con la libertà di espressione quando il marchio non è utilizzato per identificare prodotti o servizi del suo titolare, il ricorso alla nozione di «giusto motivo» deve fungere da meccanismo che consente di soddisfare le esigenze di tutela dei diritti fondamentali in gioco.
107.
A tal riguardo, tengo a precisare che l’esercizio della libertà di espressione non costituisce di per sé un «giusto motivo». Per contro, le stesse ragioni che portano a dare priorità alla tutela di tale libertà al momento della sua ponderazione con i diritti altrui possono essere validamente considerate come un siffatto motivo.
108.
Propongo pertanto di rispondere alla prima parte della questione pregiudiziale dichiarando che il ricorso alla nozione di «giusto motivo», ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2015/2436, può fungere da meccanismo che consente di soddisfare le esigenze di tutela della libertà di espressione garantita dall’articolo 11 della Carta nel settore del diritto dei marchi.
109.
Tale considerazione mi porta ad esaminare i criteri di valutazione dell’esistenza di un «giusto motivo» fondato sulla libertà di espressione.
c)
Criteri di valutazione dell’esistenza di un «giusto motivo»
110.
Con la seconda parte della sua questione pregiudiziale, il giudice del rinvio interroga la Corte, in sostanza, sui criteri che consentono di constatare l’esistenza di un «giusto motivo», ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento 2017/1001 e dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva 2015/2436, che potrebbe costringere il titolare di un marchio notorio a tollerare l’uso non autorizzato, che ne fa un terzo, per diffondere e promuovere un programma politico.
111.
Gli otto criteri di valutazione dell’esistenza di un «giusto motivo» elencati nella questione pregiudiziale sembrano essere forniti a titolo esemplificativo, in quanto alcuni di essi non corrispondono ai fatti di cui al procedimento principale (
68
) e la questione pregiudiziale ha una formulazione aperta («se esistano criteri integrativi»). Mi concentrerò quindi sui criteri più pertinenti e necessari per risolvere il dilemma che il giudice del rinvio è tenuto ad affrontare.
112.
Anzitutto, la giurisprudenza della Corte fornisce utili indicazioni riguardo ai criteri di valutazione dell’esistenza di un «giusto motivo».
113.
Nella sentenza
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
(
69
) la Corte ha dichiarato, a seguito dell’esame sull’utilizzo di parole chiave per un posizionamento su Internet, che, qualora l’annuncio pubblicitario che è mostrato su Internet a partire da una parola chiave corrispondente ad un marchio notorio, senza offrire una semplice imitazione dei prodotti o dei servizi del titolare di tale marchio, senza pregiudicare la notorietà del marchio né il suo carattere distintivo e senza nemmeno arrecare pregiudizio alle funzioni di detto marchio, proponga un’alternativa rispetto ai prodotti o ai servizi del titolare del marchio notorio, un uso siffatto rientra, in linea di principio,
in una concorrenza sana e leale nel settore dei prodotti o dei servizi considerati
e ha quindi luogo per un «giusto motivo».
114.
In tale contesto, la Corte ha sottolineato, nella sentenza
[OSCURATO:PERSONA] e de Vries
, che, per determinare se un utilizzo, da parte di un terzo, anteriore alla registrazione di un marchio notorio, di un segno simile a tale marchio possa essere qualificato come un «giusto motivo», si deve tener conto, in particolare, dell’
intenzione dell’utilizzatore
di detto segno e stabilire se il segno è stato utilizzato
in buona fede
(
70
). A tal riguardo, la Corte ha considerato che occorreva stabilire se l’uso di un segno non costituisse un tentativo di trarre vantaggio dalla notorietà del marchio in questione, ma
fosse necessario nell’ambito di una vera e propria estensione della gamma di prodotti di un terzo
che utilizzava già tale segno in precedenza (
71
).
115.
Da tali considerazioni giurisprudenziali si possono trarre due conclusioni.
116.
In primo luogo, l’intenzione di un terzo di conseguire il risultato che le disposizioni di cui il giudice del rinvio chiede l’interpretazione mirano a vietare, vale a dire l’uso di un segno al fine di «trarre indebito vantaggio» dal carattere distintivo del marchio o dalla sua notorietà o di «arrecare loro pregiudizio», non può costituire un «giusto motivo». Infatti, la constatazione dell’esistenza di una di tali violazioni condiziona l’applicabilità di dette disposizioni e non può quindi consentire a un terzo di escludere la tutela da esse prevista. Pertanto, l’uso di un segno con l’intenzione di porsi nel solco tracciato da un marchio notorio non può costituire, senza altra valida giustificazione, un giusto motivo.
117.
In secondo luogo, l’esistenza di una siffatta valida giustificazione può essere ammessa, in particolare, quando l’uso di un segno è necessario in ragione di considerazioni oggettivamente imperative o di interessi soggettivi di un terzo, compresa la rilevanza economica e commerciale di tale uso. Tuttavia, non deve trattarsi di una necessità assoluta, bensì di un motivo che,
di fronte all’interesse del titolare
e tenuto conto
degli standard di comportamento generalmente ammessi nel settore in cui opera il terzo
, giustifica il fatto che tale titolare sia costretto a tollerare l’uso di un segno identico o simile al suo marchio.
118.
Analogamente, come ho dichiarato (
72
), la valutazione dell’esistenza di un «giusto motivo», che si basa anch’essa sull’esercizio della libertà di espressione, equivale a trovare un equilibrio tra tale libertà e i diritti del titolare di un marchio notorio.
119.
Secondo la giurisprudenza della Corte EDU relativa alla ponderazione del diritto di proprietà con la libertà di espressione, un criterio particolarmente pertinente è se, e in quale misura, l’espressione di cui trattasi contribuisca a un dibattito di interesse generale (
73
). Nella sua giurisprudenza relativa al tema del discorso e del dibattito politico, la Corte EDU richiama l’attenzione anche sulla forma dell’espressione e sul suo eventuale carattere satirico (
74
).
120.
A tal riguardo, la questione pregiudiziale menziona, in particolare, la libertà di esprimere opinioni politiche nonché la parodia politica, il che può suggerire che il [OSCURATO:PERSONA] si sia avvalso di tali forme di espressione.
121.
Dalla giurisprudenza costante della Corte EDU risulta che, sebbene l’articolo 10, paragrafo 2, della CEDU non lasci spazio a restrizioni alla libertà di espressione nel settore del discorso politico e in quello delle questioni di interesse generale, gli [OSCURATO:PERSONA] contraenti dispongono di un ampio margine di discrezionalità nel disciplinare la libertà di espressione nel settore commerciale, fermo restando che la portata di quest’ultima deve essere relativizzata quando è in gioco non l’espressione strettamente «commerciale» di un individuo, bensì la sua partecipazione a un dibattito riguardante l’interesse generale (
75
).
122.
A tal riguardo, è vero che il programma politico diffuso utilizzando i marchi di cui l’IKEA è titolare riguarda un tema estremamente delicato, vale a dire la politica di asilo e di immigrazione in uno degli [OSCURATO:PERSONA] membri, che interessa legittimamente il pubblico.
123.
Tuttavia, l’azione dell’IKEA non verte sul contenuto di un programma politico, bensì sulla diffusione di tale programma con i suoi marchi. Pertanto, la valutazione che il giudice nazionale deve effettuare per accertare l’esistenza di un «giusto motivo» nel procedimento principale verte non già sul programma politico in quanto tale, bensì sull’uso di un segno corrispondente ai marchi notori per aumentare la visibilità di tale programma e del partito politico che lo propone.
124.
Da questo punto di vista e fatte salve le verifiche che il giudice del rinvio deve effettuare, l’uso dei marchi di cui l’IKEA è titolare non era giustificato dal suo contributo a un dibattito di interesse generale. Infatti, il dibattito sulla politica di asilo e di immigrazione non riguarda affatto i marchi di cui trattasi, il loro titolare o i suoi prodotti. Inoltre, tale discussione sembra vertere su un argomento che, come sostenuto dall’IKEA in udienza, è contrario alla sua neutralità politica. A tal riguardo, occorre sottolineare che spetta a un terzo che intenda avvalersi di un «giusto motivo» dimostrare che l’espressione che si basa sull’uso di un segno nell’ambito del discorso e del dibattito politico mira al marchio, al titolare o ai suoi prodotti o servizi, o che il titolare stesso, con il suo comportamento anteriore, si è impegnato nel dibattito di interesse generale in questione.
125.
Per quanto riguarda il rapporto di concorrenza tra il titolare di un marchio notorio e il terzo che utilizza un segno identico o simile a quest’ultimo, che figura tra i criteri menzionati dal giudice del rinvio, ritengo che le limitazioni della libertà di espressione nel contesto del dibattito tra i diversi attori della scena politica debbano essere considerate con la massima riserva. Infatti, la concorrenza tra i partiti politici è naturale e implica la critica delle affermazioni presentate dagli avversari. Per contro, mi sembra più difficile accordare lo stesso livello di tutela ai comportamenti di un attore politico volti a coinvolgere un’entità politicamente neutra in un dibattito al fine di rafforzare il proprio messaggio.
126.
La notorietà del marchio invocata, anch’essa menzionata dal giudice del rinvio, non può rimettere in discussione tale considerazione. È vero che, secondo la giurisprudenza della Corte EDU, cui fa riferimento il [OSCURATO:PERSONA], le grandi imprese si espongono inevitabilmente e consapevolmente ad un attento esame dei loro atti e i limiti della critica ammissibile sono più ampi per quanto le riguarda. Tuttavia, da un lato, tale giurisprudenza riguarda la situazione in cui talune affermazioni sono dirette verso una grande impresa. D’altro lato, la Corte EDU riconosce altresì l’esistenza di un interesse concorrente alla tutela del successo commerciale e della redditività delle imprese a vantaggio degli individui e del bene economico in senso lato (
76
). La notorietà di un marchio, derivante dall’impegno commerciale profuso dal titolare, non può quindi essere utilizzata come argomento per indebolire la tutela concessa a tale marchio.
127.
In tali circostanze, un eventuale contributo al dibattito di interesse pubblico dell’espressione basata sull’uso di segni corrispondenti a marchi notori al fine di diffondere un programma politico che non riguarda tali marchi, il loro titolare o i suoi prodotti e servizi non può, tenuto conto dell’interesse di tale titolare, prevalere sul fatto che tale uso debba essere inteso come un tentativo di porsi nel solco tracciato da un marchio notorio al fine di promuovere i propri interessi. Una siffatta forma di espressione non può beneficiare della tutela rafforzata accordata all’esercizio della libertà che contribuisce al dibattito di interesse generale e, in mancanza di altre valide giustificazioni, non può essere considerata come un uso per un «giusto motivo».
128.
Infine, tornando alla nozione di «parodia politica» e sulla rilevanza del carattere potenzialmente satirico dell’uso di un segno, occorre precisare che tale nozione ha carattere descrittivo e non ha un significato giuridico proprio. Infatti, la nozione di «parodia politica» sembra riferirsi all’uso di un segno, da un lato, sotto forma di parodia e, dall’altro, nel contesto di un dibattito politico.
129.
A tal riguardo, in primo luogo, dalla giurisprudenza della Corte EDU in materia di libertà di espressione (
77
) e da quella della Corte in materia di diritto d’autore (
78
) risulta che una parodia presenta due caratteristiche essenziali: da un lato, essa richiama un’opera esistente, pur presentando percettibili differenze rispetto a quest’ultima, e, dall’altro, essa costituisce un atto umoristico o canzonatorio. Spetterebbe quindi al giudice del rinvio verificare se i segni utilizzati dal [OSCURATO:PERSONA] presentino differenze percettibili rispetto ai marchi dell’IKEA e se il loro carattere umoristico attenga all’impegno di tale associazione o del contesto in cui essa li ha collocati, oppure se il [OSCURATO:PERSONA] abbia formulato un’opinione satirica su tale società o sui suoi prodotti.
130.
In secondo luogo, occorre tener conto del fatto che, alla luce dei diritti concorrenti in gioco, anche le dichiarazioni che contribuiscono a un dibattito di interesse pubblico devono rispettare il requisito di una giusta moderazione. Tuttavia, il carattere parodistico di tali affermazioni può giustificare il ricorso all’esagerazione o alla deformazione della realtà. In tale prospettiva, il criterio collegato al carattere potenzialmente satirico dell’uso di un segno è subordinato al criterio relativo al contributo al dibattito di interesse pubblico: la forma parodistica dell’espressione che si basa sull’uso di un segno che contribuisce a un tale dibattito può legittimare una certa eccessività di tale espressione.
131.
Per completezza, desidero osservare che gli altri criteri menzionati dal giudice del rinvio, vale a dire la portata dell’uso di un segno e il grado della sua nocività, non riguardano l’esistenza di un «giusto motivo», bensì l’esistenza della violazione del marchio e sono quindi presi in considerazione nelle fasi precedenti dell’analisi.
132.
Alla luce di quanto precede, propongo di rispondere alla seconda parte della questione pregiudiziale dichiarando che il titolare di un marchio notorio non può vedersi costretto, in forza di un «giusto motivo», a tollerare, in mancanza di altre valide giustificazioni, l’uso da parte di un terzo di un segno identico o simile al suo marchio qualora l’eventuale contributo del marchio al dibattito di interesse pubblico non prevalga sul fatto che tale uso debba essere inteso come un tentativo di porsi nel solco tracciato da un marchio notorio al fine di diffondere e promuovere un programma politico. Ciò si verifica quando tale programma non richiama questioni relative a tale marchio, al suo titolare o ai suoi prodotti o servizi.
V.
Conclusione
133.
Alla luce delle considerazioni che precedono, propongo alla Corte di rispondere alla questione pregiudiziale sollevata dal [OSCURATO:PERSONA] (Tribunale delle imprese di lingua neerlandese di Bruxelles, Belgio) nei seguenti termini:
Il ricorso alla nozione di «giusto motivo», ai sensi dell’articolo 10, paragrafo 2, lettera c), della direttiva (UE) 2015/2436 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di marchi d’impresa, nonché dell’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), del regolamento (UE) 2017/1001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea può fungere da meccanismo che consente di soddisfare le esigenze di tutela della libertà di espressione garantita dall’articolo 11 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea nel settore del diritto dei marchi.
Il titolare di un marchio notorio non può vedersi costretto, in forza di un «giusto motivo», a tollerare, in mancanza di altre valide giustificazioni, l’uso da parte di un terzo di un segno identico o simile al suo marchio qualora l’eventuale contributo di quest’ultimo al dibattito di interesse pubblico non prevalga sul fatto che tale uso debba essere inteso come un tentativo di porsi nel solco tracciato da un marchio notorio al fine di diffondere e promuovere un programma politico. Ciò si verifica quando tale programma non richiama questioni relative a tale marchio, al suo titolare o ai suoi prodotti o servizi.
1
Lingua originale: il francese.
2
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2015, sul ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di marchi d’impresa (GU 2015, L 336, pag. 1).
3
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, sul marchio dell’Unione europea (GU 2017, L 154, pag. 1).
4
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, concernente la pubblicità ingannevole e comparativa (GU 2006, L 376, pag. 21)
5
[OSCURATO:PERSONA] del 25 febbraio 2005, firmata all’Aja dal [OSCURATO:PERSONA] del Belgio, dal Granducato di Lussemburgo e dal [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA].
6
Dalle osservazioni scritte del [OSCURATO:PERSONA] risulta che tale partito politico costituisce un’associazione di fatto priva di personalità giuridica, ragion per cui l’azione di cui al procedimento principale è stata proposta, in particolare, contro le persone fisiche che rappresentano tutti i membri di tale associazione di fatto.
7
Sebbene il giudice del rinvio non abbia indicato il riferimento al documento che menziona tale proposta, rilevo tuttavia che dalla risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio sul ravvicinamento delle legislazioni degli [OSCURATO:PERSONA] membri in materia di marchi d’impresa (GU 2017, C 285, pag. 262) risulta che il Parlamento, al termine della sua prima lettura, aveva proposto di modificare l’articolo 14, intitolato «Limitazione degli effetti del marchio d’impresa», al fine di includere, tra le eccezioni al diritto esclusivo del titolare del marchio, il suo uso da parte di un terzo «per fini parodistici, di espressione artistica, critica o commento».
8
Sentenza del 6 febbraio 2014,
[OSCURATO:PERSONA] e de Vries
(C‑65/12, EU:C:2014:49, punti 45 e 46).
9
Sentenza del 14 ottobre 2019 (causa A 2018/1).
10
Ordinanza del 24 marzo 2009 (C‑525/06, EU:C:2009:179, punti 10 e 11).
11
V., in particolare, sentenza del 16 dicembre 2008,
Cartesio
(C‑210/06, EU:C:2008:723, punto 89 e giurisprudenza ivi citata).
12
Ordinanza del 24 marzo 2009 (C‑525/06, EU:C:2009:179, punti 10 e 11).
13
Ordinanza del 24 marzo 2009,
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑525/06, EU:C:2009:179, punti 8 et 9).
14
V., in tal senso, sentenza del 6 febbraio 2014,
[OSCURATO:PERSONA] e de Vries
(C‑65/12, EU:C:2014:49, punto 43).
15
V., in tal senso, sentenza del 22 settembre 2011,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
, C‑323/09, EU:C:2011:604, punti 37 e 38).
16
V. sentenza del 6 febbraio 2014,
[OSCURATO:PERSONA] e de Vries
(C‑65/12, EU:C:2014:49, punto 39).
17
V., in tal senso, sentenza del 18 giugno 2009,
L’Oréal e a.
(C‑487/07, EU:C:2009:378), punti da 39 a 41).
18
V., in tal senso, sentenza del 6 febbraio 2014,
[OSCURATO:PERSONA] e de Vries
(C‑65/12, EU:C:2014:49, punti da 41 a 43).
19
V. sentenza del 6 febbraio 2014,
[OSCURATO:PERSONA] e de Vries
(C‑-65/12, EU:C:2014:49, punto 44).
20
V. paragrafi 63 e 67 delle presenti conclusioni.
21
V. Bochaczewski, M., «[OSCURATO:PERSONA] and Freedom of [OSCURATO:PERSONA] EU [OSCURATO:PERSONA]: Reality or Illusion?»,
[OSCURATO:PERSONA] of [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA]
, 2020, pag. 858. V. anche, in tal senso, Todorski, T., «[OSCURATO:PERSONA] of “due Cause” and its Role in [OSCURATO:PERSONA] under EU [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] the CJEU rule in IKEA, C‑298/23?»,
Journal of [OSCURATO:PERSONA] and Practice
, 2024, vol. 19, n. 11, pag. 814. Tale autore, senza rimettere in discussione il fatto che la condizione di applicazione relativa all’uso di un segno nel commercio possa contribuire alla ponderazione del diritto di proprietà e della libertà di espressione, ritiene che tale contributo sia insufficiente per risolvere tutti i problemi in questa materia.
22
V. Bochaczewski, M., «[OSCURATO:PERSONA] and Freedom of [OSCURATO:PERSONA] EU [OSCURATO:PERSONA]: Reality or Illusion?», op. cit., pagg. da 861 a 867, e Jacques, S., «The EU [OSCURATO:PERSONA] lost Sense of Humour»,
[OSCURATO:PERSONA]
, 2024, n. 1, pag. 20.
23
Dalla decisione di rinvio risulta che tale azione è fondata anche su disposizioni nazionali relative alla responsabilità civile e alla concorrenza sleale nonché sull’articolo 9, paragrafo 2, lettera c), e sull’articolo 17, paragrafo 2, del regolamento 2017/1001. In forza di quest’ultima disposizione, detto regolamento non esclude che si possano intentare azioni inerenti a un marchio dell’Unione fondate sul diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri relativo, in particolare, alla responsabilità civile e alla concorrenza sleale.
24
Secondo tale considerando, «[la direttiva 2015/2436] non dovrebbe escludere che siano applicate ai marchi d’impresa norme del diritto degli [OSCURATO:PERSONA] membri diverse dalle norme del diritto dei marchi d’impresa, come le disposizioni sulla concorrenza sleale, sulla responsabilità civile o sulla tutela dei consumatori».
25
V., in tal senso, sentenza del 21 novembre 2002,
Robelco
(C‑23/01, EU:C:2002:706, punto 31). V. anche conclusioni dell’avvocato generale Ruiz‑[OSCURATO:PERSONA] nella causa
Robelco
(C‑23/01, EU:C:2002:212, paragrafo 34).
26
V., in tal senso, sentenza del 21 novembre 2002,
Robelco
(C‑23/01, EU:C:2002:706, punti 34 e 35).
27
V., in tal senso, sentenza del 19 novembre 2019,
TSN e AKT
(C‑609/17 e C‑610/17, EU:C:2019:981, punto 53).
28
V. paragrafo 121 delle presenti conclusioni.
29
V. altresì, per quanto riguarda tale associazione e tale partito politico, sentenza del 3 settembre 2014,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
(C‑201/13, EU:C:2014:2132, punto 7).
30
Sentenza del 16 luglio 2015,
TOP Logistics e a.
(C‑379/14, EU:C:2015:497, punto 43).
31
Sentenza del 30 aprile 2020,
A (Contraffazione mediante importazione di cuscinetti a sfera)
(C‑772/18, EU:C:2020:341, punto 23).
32
Sentenza del 12 luglio 2011,
L’Oréal e a.
(C‑324/09, EU:C:2011:474, punto 54), nonché del 30 aprile 2020,
A (Contraffazione mediante importazione di cuscinetti a sfera)
(C‑772/18, EU:C:2020:341, punto 23).
33
Sentenza del 9 dicembre 2008 (C‑442/07, EU:C:2008:696).
34
V. articolo 19, paragrafo 1, della direttiva 2015/2436 e articolo 18, paragrafo 1, del regolamento 2017/1001.
35
V. paragrafo 59 delle presenti conclusioni.
36
Sentenza del 9 dicembre 2008,
[OSCURATO:PERSONA] RadetzkyOrden
(C‑442/07, EU:C:2008:696, punto 24).
37
Sentenza del 9 dicembre 2008,
[OSCURATO:PERSONA] RadetzkyOrden
(C‑442/07, EU:C:2008:696, punti 16 e 17).
38
Sentenza del 9 dicembre 2008,
[OSCURATO:PERSONA] RadetzkyOrden
(C‑442/07, EU:C:2008:696, punto 19).
39
V., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2012,
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑149/11, EU:C:2012:816, punto 29).
40
V. paragrafo 55 delle presenti conclusioni.
41
V., in tal senso, sentenza del 9 dicembre 2008,
[OSCURATO:PERSONA] RadetzkyOrden
(C‑442/07, EU:C:2008:696, punto 18).
42
V. sentenza del 30 aprile 2020,
A (Contraffazione mediante importazione di cuscinetti a sfera)
(C‑772/18, EU:C:2020:341, punto 27).
43
V. ordinanza del 19 febbraio 2009,
UDV [OSCURATO:PERSONA]
(C‑62/08, EU:C:2009:111, punti da 47 a 51), nonché sentenze del 12 luglio 2011,
L’Oréal e a.
(C‑324/09, EU:C:2011:474, punto 91), e del 15 dicembre 2011,
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑119/10, EU:C:2011:837, punto 32).
44
Sebbene tale condizione non sia stata espressamente prevista dagli atti che hanno preceduto la direttiva 2015/2436 e il regolamento 2017/1001 e sia stata introdotta, nella sua forma attuale, dal regolamento 2015/2424, essa era applicabile anche in vigenza di tali atti. A tal proposito, v. in particolare ordinanza del 19 febbraio 2009,
UDV [OSCURATO:PERSONA]
(C‑62/08, EU:C:2009:111, punto 42).
45
Sentenza del 23 febbraio 1999,
BMW
(C‑63/97, EU:C:1999:82, punto 20).
46
V. paragrafo 58 delle presenti conclusioni.
47
V. anche, in tal senso, sentenza del 12 giugno 2008,
O2 Holdings e O2 (UK)
(C‑533/06, EU:C:2008:339, punto 34).
48
V. sentenza del 23 marzo 2010 (da C‑236/08 a C‑238/08, EU:C:2010:159, punti 61 e 65).
49
V. considerando 19 della direttiva 2015/2436 e considerando 13 del regolamento 2017/1001.
50
V., in particolare, sentenza dell’11 settembre 2007,
Céline
(C‑17/06, EU:C:2007:497, punto 22 e 23).
51
Una situazione del genere non può essere assimilata a quella in cui un operatore pubblicitario utilizzi, in una pubblicità comparativa volta a promuovere i propri prodotti o servizi, un segno identico o simile al marchio di un concorrente al fine di identificare i prodotti o i servizi offerti da quest’ultimo. Infatti, tale situazione va considerata come un uso per i prodotti o i servizi stessi dell’operatore pubblicitario. V. sentenza del 12 giugno 2008,
O2 Holdings e O2 (UK)
(C‑533/06, EU:C:2008:339, punti 35 e 36).
52
V. paragrafo 70 delle presenti conclusioni.
53
V., in tal senso, sentenza del 6 ottobre 2015,
T-[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
(C‑508/14, EU:C:2015:657, punto 28).
54
V. sentenza del 6 febbraio 2014,
[OSCURATO:PERSONA] e de Vries
(C‑-65/12, EU:C:2014:49, punto 28).
55
V. sentenza del 30 maggio 2018,
Tsujimoto/EUIPO
(C‑85/16 P e C‑86/16 P, EU:C:2018:349, punto 90).
56
V. sentenza del 6 febbraio 2014,
[OSCURATO:PERSONA] e de Vries
(C‑-65/12, EU:C:2014:49, punto 45).
57
Corte EDU, 11 gennaio 2007, Anheuser‑[OSCURATO:PERSONA]. c. Portogallo (CE:ECHR:2007:0111JUD007304901).
58
V., in particolare, Corte EDU, 24 febbraio 1994, Coca c. Spagna (CE:ECHR:1994:0224JUD001545089, § 35).
59
V., in tal senso, sentenza del 19 dicembre 2019,
[OSCURATO:PERSONA]
(C‑752/18, EU:C:2019:1114, punto 45). Non è chiaro se, oltre al nesso tra il titolare e il suo marchio, anche la notorietà di un marchio e il suo carattere distintivo siano tutelati dall’articolo 17, paragrafo 2, della Carta. Tuttavia, dall’articolo 10, paragrafo 2, della CEDU risulta che, in sede di ponderazione degli interessi in gioco, occorre conciliare la libertà di espressione con i «diritti altrui» che non devono essere necessariamente tutelati in quanto diritti fondamentali.
60
V. in particolare, Corte EDU, 7 febbraio 2012, [OSCURATO:PERSONA] AG c. Germania (CE:ECHR:2012:0207JUD003995408, §§ da 78 a 84).
61
Dalla risoluzione legislativa del 25 febbraio 2014 risulta che il Parlamento, al termine della sua prima lettura, ha proposto di modificare l’articolo 14, intitolato «Limitazione degli effetti del marchio di impresa», al fine di includere, tra le eccezioni al diritto esclusivo del titolare del marchio, il suo uso da parte di un terzo «per fini parodistici, di espressione artistica, critica o commento».
62
V. risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 25 febbraio 2014 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 207/2009 del Consiglio sul marchio comunitario [COM(2013)161 – C7‑0087/2013 – 2013/0088(COD)]. Tale limitazione riguardava l’uso del marchio per identificare o fare riferimento a prodotti o servizi come prodotti o servizi del titolare del marchio, in particolare quando tale uso «avviene per fini parodistici, di espressione artistica, critica o commento».
63
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 maggio 2001, sull’armonizzazione di taluni aspetti del diritto d’autore e dei diritti connessi nella società dell’informazione (GU 2001, L 167, pag. 1).
64
V. paragrafi 58 e 70 delle presenti conclusioni.
65
V. considerando 21 del regolamento 2017/1001 e considerando 27 della direttiva 2015/2436
66
V. sentenza del 27 febbraio 2020, [OSCURATO:PERSONA]/EUIPO (C-240/18 P, EU:C:2020:118, punto 56).
67
V., in particolare, Sosnitza, O., in Hildebrandt, U., Sosnitza, O. (a cura di),
EU [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA]
‑
by
‑
[OSCURATO:PERSONA]
, [OSCURATO:PERSONA], 2023, Beck - Hart, pag. 316.
68
A titolo illustrativo, per quanto riguarda il criterio relativo all’«apporto originale proprio», i segni utilizzati dal [OSCURATO:PERSONA] non presentavano differenze percettibili rispetto ai marchi di cui l’IKEA è titolare.
69
Sentenza del 22 settembre 2011,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
(C‑323/09, EU:C:2011:604, punto 91).
70
V. sentenza del 6 febbraio 2014,
[OSCURATO:PERSONA] e de Vries
(C‑65/12, EU:C:2014:49, punti da 53 a 56 e 60).
71
V., in tal senso, sentenza del 6 febbraio 2014,
[OSCURATO:PERSONA] e de Vries
(C‑65/12, EU:C:2014:49, punti 58 e 59).
72
V. paragrafo 92 delle presenti conclusioni.
73
V. Corte EDU, 10 gennaio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e altri c. Francia (CE:ECHR:2013:0110JUD003676908, §§ da 39 a 42), e Corte EDU, 19 febbraio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] c. Svezia (CE:ECHR:2013:0219DEC004039712). V., in tal senso, per quanto riguarda tale giurisprudenza, Spielmann, D., «Copyright in a ‘human rights context’», in D. Edward, A. Komninos e J. MacLennan, Ian S. Forrester – A Scot without Borders – [OSCURATO:PERSONA], vol. 1, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], 2015, pagg. da 264 a 267 e 269.
74
La classificazione di una forma di espressione come parodia svolge un ruolo importante nella giurisprudenza della Corte EDU relativa alle limitazioni accettabili della libertà di espressione. Secondo tale Corte, la caricatura e la parodia costituiscono forme di espressione artistica e di commento sociale che, con l’esagerazione e la deformazione della realtà, mirano naturalmente a provocare e ad agitare. Occorre pertanto esaminare con particolare attenzione qualsiasi ingerenza nel diritto di un artista – o di qualsiasi altra persona – di esprimersi tramite le stesse. V., in tal senso, Corte EDU, 14 marzo 2013, Eon c. Francia (ECLI:CE:ECHR:2013:0314JUD002611810, §§ da 58 a 60), e Corte EDU, 22 novembre 2016, Grebneva and Alisimchik c. Russia (CE:ECHR:2016:1122JUD000891805, § 64).
75
V. Corte EDU, 10 gennaio 2013, [OSCURATO:PERSONA] e altri c. Francia (CE:ECHR:2013:0110JUD003676908, § 39).
76
V. Corte EDU, 15 febbraio 2005, Steel e Morris c. [OSCURATO:PERSONA] (CE:ECHR:2005:0215JUD006841601, § 94).
77
A titolo illustrativo, nella sua sentenza del 3 dicembre 2024, Yevstifeyev c. Russia (CE:ECHR:2024:1203JUD000022618, §§ 55 e 56), la Corte EDU ha qualificato come «parodia» una forma di espressione che riprendeva componenti importanti di un video e, mediante la satira, derideva il messaggio di tale video.
78
V. sentenza del 3 settembre 2014,
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
(C‑201/13, EU:C:2014:2132, punto 20).