CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 39849/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 28/05/2025 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Catanzaro ha confermato la sentenza del Tribunale di Crotone del 24 novembre 2022, che aveva affermato la penale responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all'art. 95 d.P.R. n. 115 del 2002 e lo aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia; - l'unico motivo di ricorso, con il quale l'imputato lamenta la mancanza e manifesta illogicità della motivazione per travisamento dei fatti e delle risultanze processuali in ordine ai reati contestati, non è consentito dalla legge in sede di legittimità poiché prospetta deduzioni generiche e prive delle ragioni di diritto e dei dati di fatto che sorreggono le richieste, non indicando quali fatti e quali prove si ritengono travisati; all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento in favore della Cassa delle ammende di una somma che si reputa equo fissare in euro 3.000,00; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11