CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 19064/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ano [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Caporrimo [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Vitamia [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Cusimano [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]L'[OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Adelfio [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Billeci [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Taormina [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Palumeri [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]Rizzuto [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA]avverso la sentenza del 18/12/2024 della Corte d'appello di Palermovisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale LuigiGiordano, che si è riportato alla requisitoria depositata e ha concluso perl'accoglimento del terzo motivo di ricorso di [OSCURATO:PERSONA], con conseguenteannullamento senza rinvio sul punto della decisione impugnata e rideterminazionedella pena, con inammissibilità nel resto, mentre ha concluso per l'inammissibilità ditutti gli altri ricorsi;udita per le parti civili costituite: l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], che si è riportata alleconclusioni rassegnate e alle memorie depositate ed ha depositato conclusioni e notaspese per le parti civili: [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; ha depositatoinoltre conclusioni e nota spese, in veste di sostituto processuale per delegadepositata, per le altre parti civili: [OSCURATO:PERSONA]Rete per la legalità - SiciliaAssociazione di promozione sociale, Cooperativa sociale antiracket e antiusura,[OSCURATO:PERSONA] onlus, Confederazione italiana imprese commerciali turistiche e deiservizi-provinciale di Palermo, Federazione provinciale del commercio, del turismo,dei servizi delle professioni e delle piccole e medie imprese di Palermo, [OSCURATO:PERSONA] studiPio [OSCURATO:PERSONA], Comune di Palermo; l'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Antoni per F.A.I.,memorie e alle conclusioni depositate, anche in sostituzione dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con deposito anche in sostituzione dello stesso delle relative conclusioni enote spese;udita l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol'accoglimento dei motivi di ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata, conogni conseguente statuizione;udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA] anche quale sostituto processuale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA]Bonanno, per [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso, conogni conseguente statuizione;udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimentodel ricorso, con ogni conseguente statuizione;udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]', per [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento deimotivi di ricorso, con ogni conseguente statuizione;udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], nonché quale sostitutoprocessuale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha chiestol'accoglimento dei motivi di ricorso, con ogni conseguente statuizione;udita l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto processuale dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA],per [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento dei motividi ricorso, con ogni conseguente statuizione;udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto processuale degli Avv.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e RizzutoGiuseppe, che ha chiesto l'accoglimento dei motivi di ricorso, con ogni conseguentestatuizione;udito l'Avv. [OSCURATO:PERSONA], anche quale sostituto processuale dell'Avv.[OSCURATO:PERSONA], per [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimentodei motivi di ricorso, anche nuovi, presentati con memoria di replica alle conclusionidel Procuratore generale, con ogni conseguente statuizione.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. La Corte di appello di Palermo, con sentenza del 18/12/2024, per quantoqui di interesse, in parziale riforma della sentenza del Gup di Palermo del 11/10/2022ad esito di rito abbreviato, ha:- rideterminato la pena inflitta ad [OSCURATO:PERSONA] (a seguito della assoluzionedello stesso dal capo d) in relazione alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA] e j) inrelazione alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA]), confermando per le residue ipotesisub d) e j) nonché per i reati di cui ai capi n) e r);- rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] - a seguito della assoluzionedello stesso dal capo d), in relazione alla persona offesa [OSCURATO:PERSONA],nonché dai capi k) ed n) - applicando la pena in continuazione rispetto al reato piùgrave già giudicato con sentenza della Corte di appello di Palermo del 16/05/2023,irrevocabile il 23/04/2024, quanto ai capi d) b) e r);- rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] a seguito della esclusionedella contestata recidiva;- rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] a seguito della concessionedelle circostanze attenuanti generiche ritenute equivalenti alle contestate aggravanti;- rideterminato la pena inflitta a titolo di continuazione a [OSCURATO:PERSONA], inconsiderazione della riconosciuta continuazione tra il più grave reato, già giudicatocon sentenza della Corte di appello di Palermo del 16/05/2023, irrevocabile il23/04/2024, ed i reati di cui ai capi k), b), s) e t);- rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] in considerazione dellariconosciuta continuazione tra il reato sub a), giudicato nel presente procedimento,ritenuto più grave, e i reati già giudicati con sentenza della Corte di appello di Palermodel 16/05/2023, irrevocabile il 17/10/2023, nonché con sentenza della Corte diappello di Palermo del 20/03/2015, irrevocabile in data 08/07/2016, quest’ultimo giàunificato per continuazione ai reati giudicati con sentenze della Corte di appello diPalermo del 15/03/2002, irrevocabile il 07/10/2003, e della Corte di appello di Palermodel 02/07/2004, irrevocabile in data 11/07/2005 (anni trenta di reclusione di cui annisedici di reclusione, già ridotta per il rito, per il reato oggetto del presente giudizio edanni quattordici di reclusione per i reati come sopra riuniti per continuazione);- ridotto la pena inflitta a L’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], RizzutoGiuseppe, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA];- confermato la sentenza impugnata per [OSCURATO:PERSONA], Palumeri2. Avverso la predetta sentenza hanno proposto ricorso per cassazione, permezzo dei rispettivi difensori, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],L’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], proponendo motivi di ricorso che qui siriportano nei limiti strettamente necessari per la motivazione ai sensi dell’art. 173 disp.3. [OSCURATO:PERSONA].3.1. Violazione di legge e vizio della motivazione perché carente,illogica e contraddittoria in ordine alla ritenuta ricorrenza della aggravante di cui all’art.416-bis, comma quarto, cod. pen.; la Corte di appello ha omesso di valutareautonomamente la censura della difesa appiattendosi sulla valutazione del primogiudice, che ha sostenuto la ricorrenza di una fattispecie naturalmente aggravata,richiamando una sorta di automatismo nella applicazione del dato circostanziale,basato sulla mera notorietà della consorteria criminale di riferimento; nessun reato èstato commesso con uso di armi ed anzi la minaccia agita escludeva tale uso; èmancata qualsiasi considerazione in ordine ad una disponibilità in concreto dell’armaai sensi del comma quinto dell’art. 416-bis cod. pen.3.2. Violazione di legge, con conseguente nullità della decisioneimpugnata, e vizio della motivazione in ordine alla recidiva per come applicata; laCorte di appello ha omesso di motivare sui riflessi che l’unicità della condotta,nell’ambito di un reato a struttura permanente, determina sulla eventualecontestazione della recidiva; la Corte di appello si è limitata a ratificare l’operato delprimo giudice senza realizzare una propria e autonoma valutazione; è statoautomaticamente applicato l’aumento per la recidiva, nonostante si fosse in presenzadi una mero aumento facoltativo senza alcuna spiegazione; sul punto la motivazionesi deve ritenere omessa; la sentenza di primo grado determina la interruzione e non lacessazione della permanenza, con quello che ne consegue in tema di recidiva.3.3. Violazione di legge e vizio della motivazione perché incongruentee contraddittoria per avere ritenuto la sussistenza del delitto di cui all’art. 416-bis,comma primo, cod. pen.; la Corte di appello non ha affrontato le censure introdottedalla difesa che, quanto alla posizione del ricorrente e al suo legame con il VitamiaAntonino, aveva rilevato la presenza di scarsi elementi indiziari di portata nonrisolutiva, mancando qualsiasi riscontro alle caratteristiche di continuità e assiduitàche devono ricorrere per ritenere integrata la partecipazione alla associazione ex art.416-bis cod. pen.; manca la descrizione di un ruolo dinamico e funzionale, mentre èstata provata esclusivamente la ricorrenza di un rapporto di lavoro con il [OSCURATO:PERSONA]; atale fine sono state ampiamente richiamate le emergenze dibattimentali(documentazione prodotta, captazioni rare e diluite e assenza di dichiarazioni a caricodello [OSCURATO:PERSONA] da parte dei collaboratori, caratteristiche e risalenza della azienda riferibile alricorrente) ed è stata sostenuta la assoluta erroneità della ricostruzione accusatoriacondivisa dai giudici di merito.3.4. Vizio della motivazione perché incongruente e contraddittoriaquanto al reato di cui al capo j) in relazione agli artt. 110, 81, 629 e 628 cod. pen.; laCorte di appello ha reso sul punto considerazioni confuse ed ha omesso di motivarerichiamando per la posizione dello [OSCURATO:PERSONA] la motivazione resa per il coimputato [OSCURATO:PERSONA],mentre è stata omessa la considerazione della documentazione prodotta dalla difesa,dalla quale emergeva anche che il coimputato [OSCURATO:PERSONA] non aveva fatto alcunriferimento alla ditta dello [OSCURATO:PERSONA], mentre aveva semplicemente consigliato al [OSCURATO:PERSONA] dirifornirsi per il materiale edile presso la ditta Caronia. Sono stati richiamati a sostegnodi tale conclusioni alcuni dati e in particolare:- la conversazione del 28/05/2018; -l’incontro casuale del [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] presso un bar, in assenza di altriincontri tra gli stessi; - la provata assenza di qualsiasi intimidazione, attese le rispostedel [OSCURATO:PERSONA], che richiamava l’educato comportamento dello [OSCURATO:PERSONA]; - l’intervenutaassoluzione dell’[OSCURATO:PERSONA] per non avere commesso il fatto; - la contraddittorietà di taleconclusione che invece portava alla condanna del ricorrente in presenza di un identicocompendio probatorio.3.5. Vizio della motivazione perché incongruente e contraddittoria alcapo k) della rubrica in relazione agli artt. 81, 110, 629, comma secondo, in relazioneal n. 3), art. 628, comma secondo, cod. pen.; la affermazione di responsabilità delricorrente si è basata esclusivamente sulle captazioni e sui servizi di osservazione econtrollo, elementi di indagine del tutto lacunosi, che non hanno tenuto conto delleallegazioni della difesa con particolare riferimento: - alla collocazione del cantiere invia dell’Arancio a Carini, che non può essere identificato con il cantiere del [OSCURATO:PERSONA]; -all’erronea interpretazione della conversazione intervenuta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] inrelazione al numero di unità abitative ed al cantiere erroneamente identificato nelcantiere della [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. di [OSCURATO:PERSONA]; - alla erroneità dellecoordinate richiamate per identificare la presenza di [OSCURATO:PERSONA] in cantiere, comeevidenziato dalle memorie aggiuntive; - alla mancata risposta quanto alladocumentazione sul punto prodotta dalla difesa (fatturazioni della ditta [OSCURATO:PERSONA] in viaPalazzotto); - alla erronea valutazione dell’atto estorsivo consistito nella collocazionedi un lucchetto nel cancello del cantiere, collocato da [OSCURATO:PERSONA] in via dell’Aranciosebbene il cantiere del [OSCURATO:PERSONA] non sia ivi presente, ma si trovi in via Palazzotto; - allainsufficienza a connotare la condotta come estorsiva sulla base delle conversazionitra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], volte solo ad uno scambio di numeri e alla realizzazione di unpreventivo di lavori; - alla fatturazione di tali lavori senza alcuna ingerenza del [OSCURATO:PERSONA];- alla rilevanza della intervenuta assoluzione del [OSCURATO:PERSONA] dal capo k).4. [OSCURATO:PERSONA].4.1. Violazione di legge e vizio della motivazione perché generica edassertiva in relazione agli artt. 424 e 635 cod. pen. con riferimento al delitto didanneggiamento seguito da incendio contestato al capo s); la difesa ha ritenutoingiustificato il rigetto della doglianza difensiva che aveva chiesto la riqualificazionedella condotta ascritta ai sensi dell’art. 635 cod. pen., essendo del tutto mancata unachiara prova quanto al pericolo di incendio e non avendo la Corte di appello motivatoquanto alla effettiva diffusività, vastità e violenza delle fiamme, non apparendosufficiente il richiamo alla presunta presenza di carburante o all'intervento dei vigili delfuoco.4.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in ordine allaricorrenza della aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. in relazione al capo s)della rubrica; la difesa ha richiamato la motivazione della Corte di appello a pag. 90 eha sottolineato come gli elementi ritenuti significativi dal giudice di merito erano invecesintomatici della insussistenza della aggravante, non essendo affatto emerso l’utilizzodel metodo mafioso, contrariamente a quanto ritenuto ed esplicato a pag. 184; laCorte di appello si è limitata ad un mero richiamo al modus operandi della famigliamafiosa di [OSCURATO:PERSONA] quanto alla c.d. “messa a posto” degli imprenditori,senza alcuna analisi del caso di specie imputato al ricorrente.4.3. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 99cod. pen.; la Corte di appello ha motivato usando una formula di stile e dunque inmodo sostanzialmente apparente, essendosi limitata a dare atto dei precedenti penaliriferibili al ricorrente.4.4. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 81cod. pen.; la difesa con specifico motivo aveva censurato la determinazione dellapena base per il capo k) in misura assai superiore al minimo edittale; la Corte diappello ha ridotto la pena base, livellandola con quella inflitta al [OSCURATO:PERSONA], senza tuttaviafornire specifica motivazione sulla scelta sanzionatoria quanto al discostamento dalminimo edittale ed agli aumenti in continuazione.5. [OSCURATO:PERSONA].5.1. Violazione di legge e vizio della motivazione perchémanifestamente illogica e lacunosa in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. quanto allaaffermata responsabilità per il delitto di cui all’art. 416-bis cod. pen. di cui al capo b)della rubrica; gli argomenti della Corte di appello sono resi in manifesta violazionedello statuto partecipativo alla associazione per delinquere ex art. 416-bis cod. pen.ed in parte omessi quanto alle specifiche deduzioni difensive relative alla oggettivamancanza di prova di alcuno dei concreti indici fattuali necessari al fine di giungerealla affermazione di responsabilità; la difesa ha osservato come nel caso di specienon fosse stato accertato alcun reato fine, mentre era stata del tutto svalutata laallegazione difensiva quanto ad una pregressa conoscenza tra i diversi imputati. Gliimputati erano stati tutti ritenuti responsabili solo perché gravitanti territorialmente, inquanto ivi residenti, nello stesso quartiere o nella stessa borgata, come quella diMarinella posta tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello si è sulpunto limitata a condividere il teorema della Procura, nonostante la difesa avesse sindal primo grado evidenziato l’eccessiva genericità del capo di imputazione, senzaalcuna specificazione del contributo associativo, anche quanto al tempus commissideliciti, indicato per tutti nella data del 2017, mentre, con specifico riferimento alricorrente era emerso un primo incontro di asserita valenza probatoria solo nel 2019(pag. 151 del provvedimento impugnato), per un periodo di tempo assai esiguo (finoad aprile 2020), con servizi di osservazione e controllo e captazioni non significative(con particolare riferimento alla ampia captazione ambientale del 20/02/2020,14/04/2020, 24/11/2020), senza ulteriori riscontri che possano far assurgere le stesseconversazioni ad elemento di prova sufficiente al fine di condanna. La difesa haquindi rilevato che non è stato concesso alcun margine ad una interpretazionedifferente delle conversazioni versate in atti, soprattutto quanto agli esigui e del tuttocasuali incontri con esponenti di spicco della famiglia di [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:DATA_NASCITA],25/02/2019, 19/03/2019, 14/12/2019, 15/1/2020, presso bar, centri scommesse,distributori di benzina ubicati tra Sferracavallo e Isola delle femmine) tutti gravitantinello stesso quartiere del ricorrente, attese le verosimili spiegazioni alternative fornite.È mancato un accertamento scrupoloso da parte dei giudici di merito proprio quanto alruolo svolto dal ricorrente, in presenza di incontri del tutto fortuiti. Infine, la difesa hasostenuto che è da ritenere inverosimile la ricostruzione del ruolo del ricorrente,considerato l’unico incontro riscontrato dello stesso con il capo mandamento diriferimento. [OSCURATO:PERSONA], era stata omessa qualsiasi considerazione quanto alla assenza diprova della commissione di reati fine, anche tenuto conto della intervenutaassoluzione in primo grado del Ciaramitaro; né sono emerse le modalità esecutivedegli eventuali lavori da realizzare e del pagamento e imposizione del “pizzo”, cosìcome l’eventuale ripartizione dei proventi. In conclusione, non poteva poi essereaccettata la motivazione cumulativa resa dalla Corte di appello da pag. 12 a pag. 26.5.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art.416-bis, comma quarto, cod. pen. per avere la Corte di appello ritenuto la ricorrenzadella aggravante della associazione armata sulla base di una mera petizione diprincipio, con riferimento alla associazione mafiosa nel suo complesso e non conriferimento alla singola famiglia mafiosa, senza verificare in concreto se le armifossero effettivamente a disposizione dei singoli coinvolti nel presente procedimento.5.3. Violazione di legge e vizio della motivazione quanto alladeterminazione della pena, non apparendo sufficiente la motivazione resa dalla Cortedi appello per discostarsi dal minimo edittale, senza tener conto che il ricorrente, adun anno dalla scarcerazione, ha pienamente rispettato le prescrizioni imposte, senzacommettere ulteriori reati.6. [OSCURATO:PERSONA].6.1. Vizio della motivazione in relazione all’art. 416-bis, comma quartoe quinto, cod. pen.; la motivazione sul punto è apparente e dunque omessa essendosibasata su una mera considerazione delle caratteristiche della associazione perdelinquere quale mafia storica, in contrasto con decisioni più recenti della Corte dicassazione, che hanno ritenuto non sufficiente il solo riferimento alla notaria dotazionedi armi in capo al sodalizio storico; è mancata qualsiasi indagine nel caso di speciequanto alla disponibilità di armi, in assenza di un'attività di indagine o sequestro sulpunto.6.2. Vizio della motivazione in relazione all’art. 125, comma 3, cod.proc. pen. e art. 62-bis cod. pen. per avere la Corte di appello omesso di concedere alricorrente in misura prevalente le circostanze attenuanti generiche con motivazionecontraddittoria e sostanzialmente apparente, senza avere preso in esplicitaconsiderazione la portata delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] in quanto indicative di unainevitabile rottura e rescissione del legame con la associazione per delinquereimputata.7. [OSCURATO:PERSONA].7.1. Ricorso Avv.ti [OSCURATO:PERSONA] e D’[OSCURATO:PERSONA]. Violazione di normeprocessuali e vizio della motivazione quanto alla determinazione della pena base, conparticolare riferimento a due diversi profili: - quanto alla individuazione della penabase; - quanto alla determinazione della pena in esito al riconoscimento del vincolodella continuazione esterna con due pronunce definitive. Quanto al primo profilo la difesa ha ritenuto errata la statuizione con la quale èstata individuata quale pena più grave quella irrogata nel presente procedimento inconsiderazione delle pronunce poste in continuazione. In tal senso ha osservato che,con la pronuncia della Corte di appello di Palermo del 20/03/2015 è stata affermata laresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA] per il delitto di cui all’art. 416-bis, comma secondo,aggravato ai sensi del quarto e quinto comma della stessa disposizione, mentre nelpresente procedimento il ricorrente è stato ritenuto responsabile del delitto di cuiall’art. 416-bis cod. pen. con riferimento al comma secondo e quarto. Il delitto piùgrave doveva quindi essere identificato in quello oggetto della pronuncia della Corte diappello di Palermo del 20/03/2015, atteso il riconoscimento in quella sede anche dellaaggravante di cui al comma sesto dell’art. 416-bis cod. pen., e ciò anche per ladiversa forbice edittale di riferimento, essendo stata applicata la disciplina anteriorealla novella del 2015, sì che, comunque, la condotta precedentemente accertatadoveva ritenersi più grave. La difesa aveva sul punto depositato memoria, anchedescrivendo la diversa portata e durata della condotta imputata nelle tre decisioniposte in continuazione (ruolo direttivo del ricorrente non solo quanto alla famiglia diTommaso [OSCURATO:PERSONA], ma anche quanto al mandamento di Resuttana); la Corte di appelloha privilegiato, invece, la pena irroganda soltanto perché di maggiore entità inconcreto rispetto a quella irrogata con le sentenze definitive poste in continuazione.Quanto al secondo profilo, la difesa ha censurato la decisione della Corte diappello circa la determinazione finale della pena posta in continuazione. Dopo averrichiamato analiticamente le decisioni in relazione alle quali è stato riconosciuto ilvincolo della continuazione e le pene irrogate (pag. 6 del ricorso con riferimento allasentenza Corte di appello di Palermo del 20/03/2015, irrevocabile il 08/07/2016 ed allasentenza Corte di appello di Palermo 16/05/2023, irrevocabile il 17/10/2023) la partericorrente ha contestato il ragionamento seguito nella determinazione della dosimetriadella pena alle pagg. 133 e 134, con particolare riferimento alla affermazione secondola quale nel caso di specie non potrebbe operare il criterio moderatore di cui all’art. 78cod. pen. La difesa ha osservato che la modalità di calcolo concretamente adottatadalla Corte di appello, così come il criterio seguito, per come richiamato a pag. 134,determinano una sostanziale illegalità della pena in violazione dei principi ermeneuticisanciti dalle Sez. U Volpe (Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007) che hanno chiarito comela riduzione prevista dall’art. 442, comma 2, cod. proc. pen. in osservanza deldisposto degli artt. 71 e 78 cod. pen. deve essere effettuata come ultima operazioneper giungere alla pena finale da irrogare, sicché la pena la pena da irrogare dovevaessere identificata nella misura di anni venti (e non trenta) di reclusione, atteso ilriconoscimento della continuazione tra i reati giudicati in questa sede e quelli oggettodi precedente giudicato e la necessità di applicare correttamente la disciplina delcumulo ex art. 78 cod. pen., mentre la Corte di appello aveva erroneamente ritenutoche il criterio moderatore in questione non potesse operare nel caso di specie.7.2. Ricorso Avv.to D’[OSCURATO:PERSONA].7.2.1. Violazione dell’art. 606, comma primo, lett. d) ed e) cod. proc. pen. inrelazione alla richiesta di riapertura della istruttoria dibattimentale per acquisire ladomanda di cambio di residenza, avanzata dal ricorrente quando era detenuto pressola casa circondariale di Spoleto, nel maggio del 2019; la difesa ha richiamato l’iterprocessuale sul punto e l’erroneità richiesta di documentazione inoltrata dalla Corte diappello alla casa circondariale di Sassari, contenuta nella ordinanza del 07/05/2024,che aveva avuto esito negativo. L’accertamento che era stato richiesto con riferimentoalla Casa circondariale di Spoleto sarebbe stato necessario e risolutivo, in quantoindicativo della volontà del ricorrente, già dai primi mesi del 2019, di allontanarsi dalcontesto territoriale di riferimento, elemento di sicura rilevanza quanto allaaffermazione di responsabilità, intervenuta nel presente procedimento.7.2.2. Violazione dell’art. 606, comma primo, lett. d) ed e) cod. proc. pen. inrelazione alla richiesta di riapertura della istruttoria dibattimentale per acquisire la“posizione giuridica” di [OSCURATO:PERSONA], stralciato nel presente procedimento. Ladifesa ha richiamato le ragioni della richiesta, originariamente proposta dinnanzi allaCorte di appello (pag. 5 del ricorso quanto alla intervenuta scarcerazione del Vassalloin fase cautelare per comprendere le sorti del compiuto stralcio) ed ha rilevato come,nonostante l’ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il documento poi acquisito, ovverol’accertamento presso il Dipartimento della amministrazione penitenziaria, nonpresentasse alcun tipo di pertinenza rispetto a ciò che era stato originariamenterichiesto. La Corte di appello ha travisato la richiesta della difesa, omettendo diacquisire un documento decisivo, atteso il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] e la sua affermata equalificata interrelazione con l’attività del [OSCURATO:PERSONA].7.2.3. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 111 Cost.e 192 cod. proc. pen e 416-bis, comma secondo, cod. pen.; la Corte di appello ègiunta a ritenere la responsabilità del ricorrente con argomentazioni illogiche,contraddittorie e manifestamente infondate, con percepibile violazione dei parametri divalutazione e giudizio, oltre che manifesto travisamento della prova, da riferire allaritenuta ricorrenza di un ruolo apicale, soprattutto considerato l’esito del giudiziocautelare dinnanzi al Tribunale del riesame, la cui decisione non era stata impugnatadalla Procura, che pur tuttavia manteneva la sua originaria impostazione accusatoria.La difesa ha riportato la giurisprudenza di legittimità sul tema del riconoscimento delruolo apicale e ha ritenuto disattesi i principi di diritto richiamati, con particolareriferimento a quanto esplicato da pag. 121 a pag. 129, attesa l’irrilevanza dellecaptazioni, anche tra terzi, valorizzate dalla Corte di appello, così come l’attività diosservazione e controllo. Ricorre, a parere della difesa, un evidente travisamentodella prova, anche atteso che la Corte di appello non ha tenuto in alcunaconsiderazione il tema della contemporanea presenza all’interno della stessa famigliamafiosa di ulteriori soggetti, tutti con ruoli di vertice o direttivi (con riferimento aPalumeri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]). Dunque, in modo del tutto erroneo emanifestamente illogico, la Corte di appello ha sostenuto che il mandamentoTommaso [OSCURATO:PERSONA]/ [OSCURATO:PERSONA] sarebbe stato retto nel medesimo arco temporale datre diversi soggetti ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]) così realizzandosi una storturain punto di fatto che avrebbe dovuto portare ad una adeguata spiegazione, soprattuttoconsiderati i contrasti emersi dalla attività di indagine tra tali soggetti. Nell’ambito dellostesso motivo di ricorso la difesa ha poi sostenuto, articolando una censura diversa,che la Corte di appello avesse omesso di motivare quanto al tempus commissi delictirichiamato dal capo di imputazione (novembre 2017/giugno 2020) atteso che ilricorrente era stato tratto in arresto in data settembre 2017 e scarcerato nel maggio2019, per essere poi nuovamente arrestato in data 23/06/2020 e da alloraininterrottamente detenuto. Rispetto all'imputazione elevata, sarebbe stato libero soloper tredici mesi, periodo in parte trascorso a Firenze, con presenza nel territorio diPalermo per appena tre mesi, dal maggio 2019. Tale situazione di fatto, illogicamentevalutata dalla Corte di appello, doveva ritenersi in antitesi con la posizione apicale delricorrente (pag. 122 della sentenza impugnata) per come ricostruita, anche tenutoconto dei rapporti con il [OSCURATO:PERSONA] e della asserita possibilità dello stesso di gestire irapporti e le relazioni della famiglia mafiosa tramite il [OSCURATO:PERSONA], estraneo allacompagine mafiosa. Infine la difesa ha sottolineato la erronea e illogica valorizzazionedelle captazioni, in assenza di elementi a carattere oggettivo al fine di connotare laportata degli incontri in termini di effettiva direzione della associazione mafiosa, inassenza di qualsiasi prova in ordine all’apporto in favore della stessa e a riscontrodello stabile inserimento nella stessa (con richiamo in tal senso anche alla riunionetenutasi il 30/08/2019 nonché alla asserita risoluzione di controversie insorte nellazona dello Zen e dello Sperone).7.2.4. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 111 Cost.e 192 cod. proc. pen e 416-bis, comma primo, cod. pen.; nella prospettazione delladifesa, la Corte di appello ha del tutto omesso di evidenziare l’effettiva ricorrenza dielementi validi a configurare la partecipazione alla associazione, facendo riferimento aconversazioni tra terzi e ad incontri monitorati del tutto privi di valenza probatoria,mancando qualsiasi riscontro al ruolo verticistico, svolto con controllo capillare delterritorio; manca qualsiasi elemento valido a connotare la condotta partecipativa, e ciòcon particolare riferimento alle conversazioni tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ma anche traTaormina e [OSCURATO:PERSONA].7.2.5. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 416-bis,comma quarto, cod. pen.; la aggravante della associazione armata è stata contestatain modo del tutto generico e la motivazione sul punto risulta sostanzialmente omessa,essendo di fatto mancato un accertamento in ordine alla concreta disponibilità di taliarmi in capo al ricorrente ed alla associazione oggetto di accertamento.8. [OSCURATO:PERSONA].8.1. Violazione di norme processuali e violazione di legge, nonchévizio della motivazione, perché omessa, in ordine ai capi di imputazione a), j) e k); ladifesa ha contestato l’intervenuta violazione degli art. 405 e 407 cod. proc. pen. el’omessa motivazione in relazione alla deduzione tempestivamente introdotta in ordineai vizi patologici denunciati con l’atto di impugnazione; la difesa ha richiamato lamemoria difensiva depositata in data 11/01/2022 e la sequenza procedimentale cheaveva interessato il ricorrente e in particolare: - l’iscrizione nel registro delle notizie direato ai sensi dell’art. 335 cod. proc. pen. rgnr 9870/2015 per il delitto di cui all’art.416-bis cod. pen. in data 21/04/2017, con successive proroghe sino al 20/09/2016; - lariunione disposta dal Pubblico ministero in data 27/05/2019 del procedimento 9870con quello rgnr 7596/2017, mentre in data 24/12/2020 veniva effettuata una iscrizioneretrodatata al 21/04/2019, con ulteriore iscrizione del ricorrente “per diversi addebitiprovvisori”. Si è sottolineato che alla data della riunione erano ampiamente decorsi itermini massimi per lo svolgimento delle indagini preliminari stabiliti dall’art. 407,comma 3, cod. proc. pen. decorrenti dalla prima iscrizione, con termine ultimo daindividuare nella data del 19/04/2019 e conseguente inutilizzabilità patologica degli atticompiuti in epoca successiva, atteso che in assenza di provvedimento di archiviazioneo di riapertura indagini, e nonostante il diverso numero di rgnr, il procedimento eracomunque da considerarsi unico e il dies a quo per lo svolgimento delle indaginipreliminari doveva essere individuato nel 21/04/2017. La difesa nella stessa sedeaveva anche contestato la possibile applicazione nel caso di specie dell’art. 407,comma 3-bis, cod. proc. pen. perché riferibile solo a procedimenti iscritti dopo il03/08/2017, circostanza estranea al caso di specie. Nonostante la tempestiva epuntuale proposizione della eccezione di inutilizzabilità patologica, il primo giudiceaveva di fatto omesso di provvedere sul punto e si era attestato su una valutazioneformalistica, collegata all’accesso al rito abbreviato, così come il giudice di appello siera limitato a richiamare la motivazione del primo giudice senza effettuare unaspecifica valutazione sul punto, pregiudicando in tal modo il diritto della parte ad unascelta consapevole quanto al rito da prescegliere per il giudizio (pag. 13 del ricorso).8.2. Vizio della motivazione per contraddittorietà processuale econseguente nullità della sentenza, oltre che travisamento della prova con riferimentoal capo a) della rubrica; la Corte di appello ha affermato la ricorrenza del ruoloverticistico del ricorrente in modo apodittico e basandosi essenzialmente sulledichiarazioni rese dal collaboratore [OSCURATO:PERSONA]. ritenute credibili anche perchéconfermate dalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA]; da qui l’evidente travisamento dell’esitodel giudizio e delle prove acquisite, atteso che il [OSCURATO:PERSONA] era soggetto ritenutooggettivamente non credibile. Nello stesso senso erano state apertamente travisate ledichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA] nell’interrogatorio del [OSCURATO:DATA_NASCITA] non potendosi ritenererisolutivo il riferimento al ruolo di factotum attribuito al ricorrente, ruolo evidentementeincompatibile con la asserita funzione apicale. Nello stesso senso sono stati richiamatigli interrogatori del 15/04/2019 e del 07/05/2019 riferiti a periodi successivi o a fattidiversi rispetto a quelli di cui al capo a). La difesa ha, quindi, richiamato lagiurisprudenza di legittimità, con particolare riferimento alle Sez. U Marino, perritenere violati i canoni di valutazione delle dichiarazioni rese da collaboratore digiustizia ed ha sostenuto una chiara svalutazione di quanto riferito da Collettisummit del 29/05/2018, elemento che dimostrava la scarsa credibilità del [OSCURATO:PERSONA],mentre la Corte di appello aveva svalutato tale circostanza con una mera petizione diprincipio. La difesa ha inoltre richiamato a sostegno delle sue conclusioni l’incontro del[OSCURATO:DATA_NASCITA], il ruolo e la relazione con il [OSCURATO:PERSONA], come asserito canale di contatto conil [OSCURATO:PERSONA], nonostante l’esito del giudizio cautelare a suo carico (in assenza diconfronto con le censure difensive sul punto); l’ordinarietà dell’ascolto valorizzatoall’allegato 115, nonostante i contenuti del tutto comuni e non significativi quanto allaimputazione ascritta; la conversazione del 07/11/2019 del tutto neutra ed interpretatain modo suggestivo. Sono state poi richiamate: - le attività captative, interpretatesecondo la difesa in modo parziale e senza tenere conto della documentazioneprodotta (anche quanto ai rapporti con lo [OSCURATO:PERSONA] e alla attività della ditta dello stesso,operativa sin dal 2014, ed ai rapporti a carattere paritario intercorsi con il [OSCURATO:PERSONA]); -diciannove atti (pag. 24 del ricorso) allegati al fascicolo che escludono lapartecipazione del ricorrente ad attività estorsive o un suo qualsiasi ruolo direttivo,trattandosi di contatti e incontri del tutto occasionali, anche con lo [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA].8.3. Vizio della motivazione perché omessa in relazione all’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., attesa la ritenuta sussistenza della associazione armatasulla base di una mera petizione di principio, in assenza di qualsiasi accertamentoconcreto sul punto e in mancanza di adeguati riscontri probatori.8.4. Vizio della motivazione per contraddittorietà processuale etravisamento della prova in relazione al capo j) della rubrica; la difesa ha richiamato lamotivazione a pag. 271-273 sottolineando l’evidente contraddittorietà della decisionerispetto alla intervenuta assoluzione dell’[OSCURATO:PERSONA] per la stessa condotta, atteso che ladescrizione degli esiti di indagine postulava necessariamente un concorso tra gliimputati; non risultava in alcun modo posta in essere una condotta intimidatoria, comeemergeva dalle stesse dichiarazioni rese in fase di indagine dal [OSCURATO:PERSONA].8.5. Vizio della motivazione per contraddittorietà processuale etravisamento della prova in relazione al capo K) della rubrica; la difesa ha richiamatola vicenda che vedeva come parte offesa il [OSCURATO:PERSONA] ed ha richiamato laconversazione del 21/06/2019 tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (pag. 274 della sentenza impugnata)sostenendo la non condivisibilità della interpretazione della Corte di appello,contrastante con il portato letterale della captazione, emergendo esclusivamente una8.6. Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penalecon riferimento al capo k) della rubrica; la difesa ha censurato la scelta decisoria dellaCorte di appello e la mancata riqualificazione della condotta estorsiva ascritta comeviolenza privata, per la mancanza di un atto intimidatorio e la prova del perseguimentodi un ingiusto profitto.9. [OSCURATO:PERSONA].9.1. Violazione di norme processuali in relazione agli artt. 266, 267,268 comma 3, 271, comma 1, cod. proc. pen. per avere la Corte di appello rigettatol’eccezione relativa alla inutilizzabilità delle captazioni poste in essere tramitecaptatore informatico con decreto n. 2694/2019 rit; la difesa ha contestato leconclusioni della Corte di appello in presenza di una evidente carenza motivazionaledel provvedimento autorizzativo, anche quanto alle modalità esecutive dellacaptazione; richiamato l’andamento delle attività di indagine (pag. 2 e seg. conparticolare riferimento al dispositivo cellulare in uso al ricorrente e alle attività poste inessere dal personale operante in attuazione del decreto del G.i.p. n. 2694/2019,decreto esecutivo del Pubblico ministero del 12/11/2019, verbale di inizio delleoperazioni di captazione del 05/02/2020, verbali del 17/02/2019, 08/04/2020, note19/01/2021 e 29/01/2021, nonché nota di chiusura del 30/08/2021 quanto allaconclusione delle operazioni di intercettazione) la difesa ha sostenuto che il materialecaptativo è stato acquisito in palese violazione della disciplina processuale diriferimento, richiamando il tema dell’effettivo incameramento dati e memorizzazionedegli stessi presso i locali della Procura della Repubblica, tra l’altro in attuazione di undecreto autorizzativo del tutto privo della indicazione delle necessarie modalitàesecutive ed in ragione della omessa indicazione dei motivi che rendevano necessariol’utilizzo di captatore informatico. È stata sostenuta l’irregolarità della attività dicaptazione perché realizzata mediante gli impianti della società [OSCURATO:PERSONA] SicurezzaS.p.a., esterni ai locali della Procura della Repubblica, con conseguente inutilizzabilitàdelle captazioni così realizzate. La difesa ha richiamato, a sostegno della propriadoglianza, la sentenza Sez. U, Aguneche, evocando la violazione del disposto di cuiall’art. 267, comma 1, cod. proc. pen., come novellato dal d.lgs. n. 216 del 2017,nonché art. 271, comma 1, cod. proc. pen., nell’impossibilità di ritenere sanata taleinutilizzabilità dalla richiesta di accedere al rito abbreviato.9.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma inrelazione all’art. 416-bis cod. pen. quanto alla affermazione di responsabilità per ilcapo a) della rubrica, la motivazione è solo apparente e supinamente ripiegata sulloschema accusatorio; gli elementi asseritamente posti a base della affermazione diresponsabilità sono del tutto congetturali, in presenza di un capo di imputazione deltutto generico, con richiamo al suo ruolo di vertice nell’ambito della famiglia Zen ePallavicino, con imputazioni per detenzione di armi e ricettazione delle stesse che,tuttavia, in modo contraddittorio non risultano aggravate ai sensi dell’art. 416-bis.1cod. pen.; la difesa ha sottolineato, quanto alla carenza istruttoria come il ricorrentenon avesse mai riportato condanna per alcuno dei reati fine della associazione perdelinquere imputata, con erroneo riferimento allo stesso di elementi e valutazioniespresse solo quanto alla posizione del coimputato ed in assenza di qualsiasi effettivaricostruzione in ordine alla sussistenza di una famiglia mafiosa presso lo Zen, qualearticolazione della famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. Lamotivazione resa sul punto dalla Corte di appello era da ritenere in partecontraddittoria e in parte apodittica (quanto alle caratteristiche e all'autonomia di talearticolazione territoriale nonché alla sua rinomata esistenza, sulla base di altrasentenza della Corte di appello di Palermo del 2015), in assenza di qualsiasi effettivocoinvolgimento del ricorrente nella condotte riferibili a tale associazione per delinquerenella sua specifica articolazione, attesa anche la mancanza di prova dellapartecipazione di altri soggetti ai quali riferire tali attività oltre al [OSCURATO:PERSONA] e alconcorrente nel reato e coimputato. [OSCURATO:PERSONA], la difesa ha rilevato l’inconferenza, al finedi ritenere provata la condotta ascritta al [OSCURATO:PERSONA], delle vicende successiveall’arresto di [OSCURATO:PERSONA] e dell’intenzione del [OSCURATO:PERSONA] di trovare unsostituto, in quanto circostanze del tutto estranee al contesto territoriale di riferimentoe incidenti sul mandamento [OSCURATO:PERSONA]; sul punto era stataintrodotta una specifica doglianza del tutto pretermessa dalla Corte di appello. Ladifesa ha ancora osservato come entrambe le sentenze avessero ritenuto il ricorrente responsabile sulla base dell'attività di osservazione e controllo che attestava alcuniincontri del [OSCURATO:PERSONA] con altri soggetti, sebbene tali incontri avessero una valenzaneutra, eccessivamente enfatizzata, in assenza di qualsiasi considerazione evalutazione in ordine alla qualità contenutistica di tali incontri, ricorrendo al massimonel caso di specie una ipotesi di contiguità compiacente, o una mera frequentazione,dettata dalla conoscenza risalente e legata alla comune residenza nella borgata diriferimento, mentre la Corte di appello si era limitata ad esprimere valutazionipresuntive, frutto di pregiudizio. Nello stesso senso è stata contestata la ricostruzionedella posizione apicale del ricorrente, desunta sulla base di captazioni poco chiare,spesso incomprensibili e suscettibili di diverse e alternative interpretazioni; nonemerge alcun contenuto univoco, invece desunto in modo erroneo dal giudice dimerito mediante il richiamo al diverso episodio contestato al capo m) della rubrica, inalcun modo imputabile al ricorrente, così come per il richiamo ai capi l) ed n) dellarubrica; né alcuna rilevanza in ordine alla sua posizione apicale potevano assurgere lecircostanze richiamate a pag. 144 della motivazione, in relazione alle quali nessunaimputazione era stata elevata nei confronti del [OSCURATO:PERSONA]. Sono state, quindi,richiamate plurime vicende in fatto (a mero titolo esemplificativo, la questione deldebito vantato da Alamia, l’apertura del distributore di carburanti - pag. 27 del ricorso)contestando la lettura delle captazioni sul punto effettuata dai giudici di merito, conparticolare riferimento ai dialoghi intercorsi con lo Scrima. Nel complesso, i giudici dimerito avevano tratto il convincimento della colpevolezza del ricorrente sulla base diuna erronea interpretazione delle captazioni, senza tra l’altro tener conto che nessunodei collaboratori aveva mai fatto cenno alla sua figura o posizione.9.3. Violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma pernon avere la Corte di appello riqualificato la condotta ascritta al capo a) della rubrica aisensi dell’art. 416-bis, comma primo, cod. pen.; con i motivi di appello era stataproposta una critica serrata quanto alla ritenuta prova della sussistenza di un ruoloapicale del [OSCURATO:PERSONA], con malgoverno dei principi sul punto affermati dallagiurisprudenza di legittimità; la difesa ha richiamato gli elementi già evidenziati nelmotivo precedente ed ha sottolineato la presenza di un lacunoso iter argomentativodella Corte di appello, in mancanza di qualsiasi prova in ordine al concreto esercizioda parte del ricorrente di attività organizzative o di direzione della attività illecite delsodalizio mafioso.9.4. Violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua formaquanto alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis,comma quarto, cod. pen.; la motivazione unica adottata sul punto è da ritenersimeramente apparente e basata su di un vero e proprio pregiudizio argomentativo, inmancanza di qualsiasi riscontro o iter logico valido, anche tenuto conto dellacontraddittoria contestazione delle condotte di cui ai capi I e II, in assenza didell’aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen.9.5. Violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua formaquanto alla affermazione di responsabilità per i capi I e II della rubrica; la Corte diappello aveva travisato la attività di indagine espletata, con particolare riferimento alrinvenimento dell’arma, atteso che dalla stessa comunicazione della notizia di reatoda parte della Polizia giudiziaria, che aveva riscontrato la possibilità di libero accessoal capannone in assenza di limitazioni, era emersa l’impossibilità di riferire il possessodell’arma direttamente al [OSCURATO:PERSONA]; non si potevano in tal senso ritenere risolutive lacaptazione del 29/09/2020, quanto alla disponibilità di armi, o ancora la precedenteconversazione del 24/09/2020, o ancora le circostanze del rinvenimento e le modalitàdi occultamento.9.6. Violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua formaquanto alla dosimetria della pena per avere la Corte di appello escluso la possibilità diconcedere le circostanze attenuanti generiche ex art. 62-bis cod. pen. irrogando, inmancanza di qualsiasi motivazione, una pena superiore al minimo edittale (lecaratteristiche della condotta e l’ottimo comportamento processuale rappresentavanodifatti elementi positivamente valorizzabili).9.7. Violazione di legge e vizio della motivazione non megliospecificato per avere la Corte di appello confermato la misura di sicurezza, che nondoveva essere applicata o, in subordine, contenuta nel minimo edittale, in mancanzadegli accertamenti previsti dalla disciplina normativa di riferimento.9.8. Illegittimità della condanna del [OSCURATO:PERSONA] al risarcimento deldanno in favore delle costituite parti civili, in assenza di qualsiasi motivazione sulpunto, in assenza di qualunque prova in ordine alla effettiva lesione degli interessiprotetti dagli enti costituiti parte civile.10. Ricorso L’[OSCURATO:PERSONA].10.1. Vizio della motivazione e violazione di legge in relazione all’art.416-bis cod. pen. per avere la Corte di appello confermato la qualifica dirigenzialedella famiglia Zen-Pallavicino, unitamente a [OSCURATO:PERSONA], in assenza dielementi di prova a supporto della contestazione elevata, con particolare riferimento alruolo di direzione della consorteria criminale indagata, con capacità di imporredirettive e esplicare potere decisionale. Il ruolo svolto era stato erroneamenteinquadrato quale posizione apicale, mentre poteva essere ritenuto al massimo unpartecipante qualificato. La difesa ha inoltre inserito nell’ambito di tale motivo unaconsiderazione finale quanto alla erronea applicazione dell’art. 416-bis, comma terzo,cod. pen.10.2. Vizio della motivazione perché carente e contraddittoria, conevocazione, tuttavia, del parametro normativo di cui all’art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc. pen.; quanto al capo a) la Corte di appello ha ritenuto il ruolo dirigenziale sullabase di una serie di indizi, in mancanza di una spiegazione analitica e non equivoca,senza alcuna argomentazione a sostegno del ritenuto ruolo dirigenziale piuttosto chepartecipativo; quanto al capo m) ha ritenuto la responsabilità solo ed esclusivamentesulla base delle dichiarazioni della persona offesa, non apparendo la condottaimputata tipica delle azioni estorsive di stampo mafioso, in mancanza di qualsiasiriscontro documentale o contabile e di una adeguata valutazione delle possibiliversioni alternative.10.3. Omessa e insufficiente motivazione sugli elementi a discaricoprospettati dalla difesa; nell’ambito di tale motivo la difesa ha poi introdotto unaconsiderazione in tema di recidiva, applicata nella forma semplice, in assenza diadeguata motivazione; ha poi proseguito richiamando prove “a disparaggio” erilevando che è stato attribuito peso decisivo alle captazioni ed alla testimonianza diD’Angelo, senza considerare l’ambiguità del captato e l’assenza di elementi ariscontro delle dichiarazioni della persona offesa, con motivazione omessa in ordinealla corretta valutazione degli elementi a carico del ricorrente ai sensi dell’art. 495,comma 2, cod. proc. pen.10.4. Eccesso di potere deliberante e violazione dell’art. 533 cod. proc.pen.; ad avviso della difesa, manca totalmente il necessario grado di certezza pergiungere ad una statuizione di condanna, in presenza di prove indiziarie dal caratterefragile sia quanto al capo a) che quanto al capo m), con non consentita applicazionedel principio del "più probabile che non" e con violazione del principio in dubio pro reo.11. [OSCURATO:PERSONA].11.1. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli att.56, comma terzo, e 629 cod. pen. quanto al capo r) della rubrica; la difesa harichiamato il motivo di appello con il quale era stata richiesta la assoluzione del proprioassistito per aver desistito dall’azione imputata, avendo costui effettuato un soloaccesso presso il cantiere del [OSCURATO:PERSONA] e avendo intimato allo stesso di limitarsi ailavori di scavo, senza più fare ritorno sul luogo, soprattutto tenuto conto dell’esito dellecaptazioni e delle dichiarazioni della persona offesa. La motivazione della Corte diappello, con richiamo al tentativo incompiuto, non poteva essere condivisa ed eraerronea in diritto, mancando qualsiasi elemento per ritenere la condotta così descrittacome un tentativo compiuto (attesa la minima portata della interlocuzione con lapersona offesa).11.2. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione agli artt.81 e 133 cod. pen.; la Corte di appello non aveva adeguatamente motivato quanto altrattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alla determinazione della penabase per il delitto di cui al capo d), in misura assai superiore al minimo edittale, ancheassoluzioni intervenute per i capi d) e j) (solo parzialmente); in termini sovrapponibili, èstata sostenuta la assenza di una adeguata motivazione quanto agli aumenti irrogatiin sede di continuazione, che, nonostante le parziali assoluzioni, erano rimastisostanzialmente identici nel loro ammontare.11.3. Violazione di legge in relazione all’art. 442 cod. proc. pen. attesoche la riduzione di un terzo risultava posta in essere su di una pena erroneamentedeterminata, con conseguente irrogazione di una pena illegittima; ricorre nel caso dispecie un vero e proprio errore materiale di calcolo quanto alla pena finale di anni 17ed euro 9000,00 di multa, piuttosto che di anni 16 e mesi 10 di reclusione ed euro9000,00 di multa sulla cui base effettuare la riduzione, come emergente dalla sommadelle pene singolarmente inflitte.12. [OSCURATO:PERSONA].12.1. Violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio dellamotivazione in relazione agli artt. 192, comma 1 e 2, cod. proc. pen., 416-bis, commaprimo, terzo quarto e quinto, cod. pen. e art. 61 n. 6, cod. pen. in ordine al capo b)della rubrica; la difesa ha censurato come erroneo il convincimento espresso daigiudici di merito perché basato su materiale probatorio del tutto generico e sfornito diidonei riscontri, in assenza di valenza indiziaria, tanto da suggerire una differenteinterpretazione del fatto ascritto. In tal senso, la difesa ha osservato come lecaptazioni ambientali e telefoniche si dovessero ritenere materiale insufficiente adelineare il ruolo del ricorrente quale partecipe della famiglia [OSCURATO:PERSONA], inassenza di precisa collocazione temporale della condotta ascritta e di riscontro inordine al ruolo di intraneo, non essendo stata ricostruita alcuna forma di affiliazione eaccettazione dello stesso nella compagine criminale indagata. Richiamata lagiurisprudenza di legittimità sul tema, si è sottolineata l’irrilevanza a tal fine dellaintervenuta partecipazione del ricorrente ad alcuni incontri con soggetti indagati nelpresente procedimento, attesa la natura criptica delle conversazioni captate, che tral’altro affrontavano argomenti vari, con conseguente violazione degli artt. 192, comma1 e 2, cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen. [OSCURATO:PERSONA] non aveva mai avuto contatti conesponenti di rilievo della cosca, mentre i contatti erano intercorsi solo edesclusivamente con i soggetti imputati con lo stesso a titolo di concorso per alcunireati satellite, potendosi al massimo ipotizzare una forma di contiguità compiacente, inmancanza tra l’altro di qualsiasi dichiarazione da parte dei collaboratori. La difesa hasostenuto che il [OSCURATO:PERSONA] aveva tenuto un atteggiamento del tutto passivo, inidoneo adintegrare la condotta allo stesso ascritta.12.2. Violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio dellamotivazione in relazione agli art. 192, comma 1 e 2, cod. proc. pen. ed art. 416-bis,comma quarto e sesto, cod. pen. per avere la Corte di appello riconosciuto leaggravanti in assenza di effettivo riscontro probatorio, sulla base di una merapetizione di principio, in mancanza di qualsiasi effettiva attività di indagine che abbiariscontrato la disponibilità di armi e di contestazione di alcuna fattispecie delittuosa,strumentale al rafforzamento anche di natura economica della associazione(mancanza di prova, anche indiziaria, quanto al reinvestimento di eventuali proventiilleciti ottenuti dal sodalizio criminale). Nell’ambito di questo motivo, la difesa ha poiosservato che era incomprensibile l'inasprimento del trattamento sanzionatorio.12.3. Violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio dellamotivazione in relazione agli art. 192, comma 1 e 2, cod. proc. pen. ed art. 110, 629,628, 416-bis.1 cod. pen. con riferimento al capo k) della rubrica, attesa la omessaderubricazione da parte della Corte di appello della condotta estorsiva ai sensi dell’art.610 cod. pen.; anche in questo caso la difesa ha richiamato la assenza di validielementi probatori a supporto della affermazione di responsabilità per il delitto diestorsione pluriaggravata; la stessa documentazione acquisita dal Pubblico ministeroera indicativa della estraneità del ricorrente alla condotta ascritta per la estorsioneasseritamente posta in essere sul cantiere di via dell’Arancio, in mancanza di qualsiasidenuncia o dichiarazione a carico dello stesso da parte dei soggetti titolari delcantiere; non è stato in alcun modo riscontrato il metus tipico della fattispecieimputata, né alcun contatto tra la persona offesa e il ricorrente, in assenza di effettivaindividuazione di un atto di intimidatorio, mentre non poteva ritenersi tale l’imposizionedi un determinato collaboratore nelle attività della azienda in alcun modo riferibile alBilleci; né alcuna rilevanza poteva avere il richiamo alla consegna di una somma didenaro pari a 1500 euro, in assenza di qualsiasi evidenza probatoria in tal senso,tanto da essere stata esclusa dai giudici di appello quale elemento di valutazione acarattere risolutivo. Non emerge in concreto quale sarebbe stato il vantaggio ingiustoottenuto dal [OSCURATO:PERSONA]; la condotta avrebbe potuto semmai essere riqualificata comeviolenza privata, non bastando quale elemento probatorio il richiamo all’incontroavvenuto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] tra il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]. In questa occasionenessun dialogo veniva captato, né poteva essere ritenuta elemento effettivo perprovare la condotta ascritta la considerazione del tutto atecnica, in assenza diqualsiasi effettivo riscontro, quanto al rumore del conteggio di banconote (all.68). Ladifesa ha inoltre osservato come l’asserito conteggio di tali banconote, per comeevocato dalla Corte di appello, fosse da riferire a periodo precedente rispetto alpresunto atto intimidatorio. Si è ancora osservato che le dichiarazioni di [OSCURATO:PERSONA] state pretermesse e definite senza alcuna reale motivazione come reticenti dalG.u.p., nonostante questi avesse esplicitamente escluso di avere mai avuto contatticon il ricorrente. La responsabilità era dunque stata ritenuta sulla base di due soleconversazioni (del 04/04/2019 e del 18/05/2019), tra l’altro molto distantitemporalmente tra loro e dalla condotta estorsiva imputata, da riferire alla data del21/06/2019. La Corte di appello aveva omesso di pronunciarsi sull’elemento decisivodell’ingiusto profitto anche con riferimento alla dazione della somma di denaro, cheera stata esplicitamente esclusa dal giudice di primo grado.12.4. Violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio dellamotivazione in relazione agli art. 192, comma 1 e 2, cod. proc. pen. ed art. 110, 81,424, 416-bis.1 cod. pen. con riferimento al capo s) della rubrica; la Corte di appello hareso sul punto telegrafiche valutazioni, sulla base di limitate captazioni dal contenutocriptico, ritenendo elemento risolutivo solo ed esclusivamente la presenza dell’auto delBilleci nelle vicinanze del luogo ove si trovava il mezzo della ditta [OSCURATO:PERSONA],successivamente interessata da un incendio, in mancanza di qualsiasi immagine chepossa riscontrare l’imputazione ascritta, sottolineando che, a prescindere dalla data incui era stato appiccato l’incendio, il ricorrente non era mai stato geolocalizzato neipressi o nelle vicinanze di quella ditta, con pretermissione della portata delledichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], che aveva escluso la finalità estorsiva ,finalizzataalla riscossione del pizzo, dell’incendio del mezzo.12.5. Violazione di legge, violazione di norme processuali e vizio dellamotivazione in relazione agli art. 192, comma 1 e 2, cod. proc. pen. ed art. 110, 81,612, 416-bis.1 cod. pen. in relazione al capo t) della rubrica così come derubricata inviolenza privata; anche in questo caso la difesa ha sostenuto la genericità einconducenza del materiale probatorio acquisito e la insufficienza della motivazionesul punto, in assenza di qualsiasi immagine delle telecamere di videosorveglianza chepotesse riferire al ricorrente la condotta di apposizione di un lucchetto e di una catenanelle prime ore del 19/05/2019. L’unico dato certo era che si trattasse di un uomo,senza alcuna possibilità di identificarlo nel ricorrente e senza che fosse stata in alcunmodo considerata la possibilità, quale versione alternativa, che la vettura del [OSCURATO:PERSONA],ripresa nei pressi del cantiere di via del Cedro, potesse essere condotta da altrosoggetto.13. [OSCURATO:PERSONA].13.1. Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale intema di reato continuato ai sensi dell’art. 81 cod. pen., nonché vizio della motivazioneperché contraddittoria ed illogica sul punto; non sono state specificate le ragionirelative all’aumento di pena in continuazione per i reati satellite, anche considerate lediverse valutazioni rese nel precedente procedimento, conclusosi con sentenza dellaCorte di appello di Palermo del 16/05/2023, irrevocabile il 23/04/2024. La difesa harichiamato la pena, per come rideterminata dalla Corte di appello a seguito delleassoluzioni intervenute in favore del ricorrente - da applicarsi in continuazione (annicinque e mesi otto di reclusione, così determinata: anni sei per il reato di cui al capod), ai quali si aggiunge la pena di anni uno e mesi sei per il reato di cui al capo b) e lapena di anni uno e mesi sei per il reato di cui al capo r) sulla pena base rappresentatadal reato più grave, identificato in quello già oggetto di sentenza definitiva in data23/04/2024) – ed ha rilevato come sia stata omessa qualsiasi considerazione quantoal diverso valore attribuito a ciascun reato satellite, mancando una realegiustificazione per misura di pena diversa in relazione a fattispecie oggetto dicontestazioni omologhe. In tal senso ha anche richiamato la diversa determinazionedella pena nella precedente decisione, con una chiara e consistente difformità divalutazione quanto agli aumenti per i reati satellite nei due giudizi. Mancherebbeall’evidenza una proporzione nel calcolo della pena tra i diversi reati unificati dalvincolo della continuazione. Il principio delle Sez. U Pizzone non è stato rispettato, siaquanto alla continuazione esterna, che quanto alla continuazione interna, conparticolare riferimento ai reati di cui ai capi d) e r).14. [OSCURATO:PERSONA].Ricorso Avv. [OSCURATO:PERSONA].1. Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale in relazioneagli artt. 110, 629 cod. pen., nonché artt. 192 e 546 cod. proc. pen. quanto al capo d)della rubrica; la difesa ha richiamato le argomentazioni critiche spese negli atti diappello ed ha ritenuto del tutto omessa, apparente, gravemente insufficiente, oltre cheillogica la motivazione che aveva portato alla affermazione di responsabilità delricorrente. In tal senso, è stata ampiamente contestata la portata e la valutazione delledichiarazioni della persona offesa [OSCURATO:PERSONA], da ritenere inattendibile econtrointeressata, come era emerso, senza alcun dubbio, dalle dichiarazioni rese insede di interrogatorio dal [OSCURATO:PERSONA], che avevano superato ampiamente le generichedichiarazioni del collaboratore di giustizia [OSCURATO:PERSONA]. La difesa ha ricostruito lecaratteristiche della azione imputata, il suo essersi svolta in un ampio lasso temporalee in particolare in un primo periodo, quale attività posta in essere dal [OSCURATO:PERSONA] e, inseguito, sempre asseritamente, nell’interesse e su incarico dello stesso, dall’[OSCURATO:PERSONA],rilevando l’omessa e non convincente risposta della Corte di appello quanto allededuzioni difensive, che avevano materialmente evidenziato come l’estromissione delTestaverde fosse conseguenza della sua incapacità di affrontare gli impegni assunti.La Corte di appello non ha mai descritto una condotta a carattere intimidatorio. Si èosservato che la motivazione si caratterizzava per illogicità nell’aver attribuito laseconda parte della condotta al [OSCURATO:PERSONA] come mandante, atteso che l’[OSCURATO:PERSONA] si erapresentato in compagnia del [OSCURATO:PERSONA], mentre la Corte di appello aveva sostenutoche [OSCURATO:PERSONA] era uomo di fiducia del [OSCURATO:PERSONA]. Tale affermazione era rimasta del tuttopriva di riscontro e basata esclusivamente sulle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA]. Talidichiarazioni erano poi da ritenere in contrasto con la notoria rivalità tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]. Sono stati elencati una serie di elementi di fatto (con particolareriferimento alla trattativa tra il [OSCURATO:PERSONA] e il D’Angelo per la compravendita di unimmobile pag. 13 del ricorso) validi a ricostruire una versione alternativa in ordine allarichiesta di denaro e si è osservato che la Corte di appello non li aveva in alcun modoconsiderati. Nessun rilievo era stato attribuito all’andamento dei rapporti tra le parti,affatto connotati da natura intimidatoria, tanto che non avevano portato ad alcunadenuncia in epoca 2016, mentre la denuncia querela era stata presentata in modosospetto solo nel 2019.2. Violazione di legge ed erronea applicazione dell’art. 416-bis cod. pen.,nonché vizio della motivazione perché mancante e manifestamente illogica ai sensidell’art. 192 e 546 cod. proc. pen.; la difesa ha contestato la ricostruzione dei giudicidel merito quanto al ruolo apicale asseritamente ricoperto dal ricorrente, rilevando: - lanon risolutività della precedente condanna, che poteva al massimo assumere valoreindiziante, occorrendo invece l’effettiva prova di elementi fattuali a supporto dellaaffermata prosecuzione della condotta già oggetto di accertamento, nell’impossibilitàdi utilizzare a tal fine mere presunzioni; - l’irrilevanza delle captazioni, che erano stateerroneamente interpretate dalla Corte di appello (con particolare riferimento alcontrasto tra le famiglie di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] per i lavori di PiazzaBolivar) che non aveva colto la portata delle censure difensive quanto al ruolomeramente passivo del ricorrente; - la chiara incompatibilità delle intenzioni del Ligacon l’asserito ruolo del ricorrente; - la scarsa rilevanza degli incontri, richiamati a pag.205, ai quali avrebbe partecipato l'imputato. Risultava assente, nella ricostruzionedella Corte di appello, qualsiasi effettivo elemento probatorio a riscontro dellarilevanza causale della condotta alla associazione per delinquere, in carenza di dati ariscontro del concreto esercizio del ruolo di vertice allo stesso attribuito, nonapparendo a tal fine sufficientemente univoca: - la captazione e il dialogo intercorsotra il [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; - la conseguente e contraddittoria ricostruzione dei rapporti trail [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]; - la conversazione captata il 21/02/2020 nella quale ilricorrente avrebbe anticipato come si sarebbe comportato con il [OSCURATO:PERSONA]; - ledichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] (anche considerata la loro collocazione temporale). Alcontrario, era stata inopinatamente svalutata la conversazione del 24/10/2016 dallaquale emergeva che l’eventuale attivismo del ricorrente doveva piuttosto essereriferito alla volontà di lavorare per conto suo, con conseguente erronea valutazionedelle dichiarazioni intercettate, interpretate quale volontà di affermarsi, senzariconoscere i precedenti capi della associazione. Il ricorrente aveva semplicementecercato di far valere i suoi diritti nell’ambito lavorativo. Le vicende del [OSCURATO:PERSONA] e delDi Maria non potevano ritenersi significative dello svolgimento del ruolo apicale. Lasentenza si mostrava poi in tutta la sua contraddittorietà nell’aver ritenuto tale ruoloapicale, nonostante la riconosciuta posizione del [OSCURATO:PERSONA], che dal mese di aprile2020 era rientrato in Sicilia ed aveva ripreso a svolgere una funzione di vertice acarattere apicale nella associazione per delinquere.3. Violazione di legge in relazione all’art. 416-bis.1 e art. 629 cod. pen.,nonché vizio della motivazione perché mancante e manifestamente illogica quantoalla riconosciuta aggravante per il capo d) della rubrica. La motivazione è del tuttoomessa, non viene in alcun modo descritta, nel rispetto dei principi sanciti dallagiurisprudenza di legittimità né la prova dell’utilizzo del metodo mafioso, né la finalitàagevolatrice, mentre viene semplicemente riportata la fattispecie imputata, conriferimento ai suoi elementi costitutivi, tra i quali rientra proprio la minaccia e/o laviolenza, mentre era emerso chiaramente come nel caso di specie, anche nella ipotesiaccusatoria, comunque il [OSCURATO:PERSONA] avesse agito per il proprio interesse personale.4. Violazione di legge ed erronea applicazione della legge penale in relazionealla circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., nonchévizio della motivazione perché mancante e manifestamente illogica, in mancanza diqualsiasi specifico accertamento e riscontro in atti, non potendosi ritenere rilevante laconversazione tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Brusa; non era altresì sufficiente a tale fine unavalorizzazione delle connotazioni storiche della consorteria, complessivamente intesa.5. Violazione di legge ed erronea applicazione degli art. 81, 99, 62-bis cod.pen., nonché vizio della motivazione resa a pag. 220 quanto alla recidiva e alladosimetria della pena con mancato riconoscimento delle circostanze attenuantigeneriche; la motivazione, pur evitando una motivazione cumulativa, come quellarealizzata dal giudice di primo grado, è apparente e contraddittoria e tra l’altro utilizzai precedenti penali sia per giustificare l'applicazione della recidiva sia per escludere lapossibilità di concedere le circostanze attenuanti generiche.Ricorso Avv. [OSCURATO:PERSONA].1. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art. 416-bis,comma secondo, cod. pen.; la difesa ha affermato che la soluzione della Corte diappello è stata resa in violazione dei principi affermati della giurisprudenza dilegittimità e risulta omessa quanto alle specifiche censure sollevate con gli atti diappello e manifestamente illogica nelle sue conclusioni. Sono state richiamate levicende di cui ai capi d) ed n) della rubrica, le captazioni e i lavori da svolgere aPiazza [OSCURATO:PERSONA], le conversazioni captate in data 6/13/17 novembre 2017 e in data 24ottobre 2016, per sostenerne la non univocità e inconducenza anche a livellomeramente indiziario, mentre era emersa la reale posizione del ricorrente qualesoggetto vessato nella realizzazione della propria attività lavorativa. Sono poi statirichiamati altri elementi, quale la conversazione e l’atteggiamento nei confronti di LoCascio [OSCURATO:PERSONA] e se ne è rilevata la genericità al fine di giungere ad affermare lanatura apicale del ruolo asseritamente svolto nella associazione. È stato contestato ilportato delle conversazioni tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e 17/12/2016,chiaramente indicative della volontà di sottrarre i lavori in corso al ricorrente, perpoterli riassegnare al [OSCURATO:PERSONA], tutti elementi che portavano ad escludere quellaautorevolezza necessaria a ricoprire e svolgere un ruolo apicale. Ugualmenteirrilevanti gli incontri con altri soggetti appartenenti al sodalizio, alcuni dei quali ritenutidalla Corte di appello di elevato spessore criminale, attesa l’impossibilità di conoscereil contenuto di tali incontri, emergendo in generale dalle conversazioni citate l'oppostavolontà di allontanarsi dalla associazione e non prendervi più parte (29/12/2016 e06/11/2017), nell’impossibilità di svolgere tale ruolo congiuntamente a CaporrimoGiulio, sì da risultare del tutto apodittica la condanna di entrambi gli imputati sul punto.2. Vizio della motivazione in relazione agli art. 110 e 629 cod. pen. quanto alcapo d) della rubrica; la motivazione resa a pag. 213 e seg. è apparente emanifestamente illogica, con particolare riferimento alla ricostruzione della condotta indue fasi che sarebbero state abilmente orchestrate dal ricorrente, in assenza diriscontri quanto alle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] (con particolare riferimento allainconciliabilità temporale tra quanto denunciato e la tempistica di lavorazione nelcantiere del [OSCURATO:PERSONA], atteso l’arresto del Chianciano, socio finanziatore occultodello stesso) ed avendo la Corte di appello omesso del tutto di considerare ledichiarazioni rese dal [OSCURATO:PERSONA], che aveva contraddetto la ricostruzione delTestaverde. La Corte di appello aveva omesso di considerare la tempistica dipresentazione della denuncia querela. [OSCURATO:PERSONA], infatti, si era determinato, inmodo anomalo, a presentare denuncia a distanza di tre anni dalla estorsioneasseritamente subita. Profili di contraddittorietà e apoditticità della motivazioneemergono, secondo la prospettazione della difesa, anche quanto alla seconda fasedella estorsione, considerata la presenza in cantiere del anche del [OSCURATO:PERSONA],soggetto notoriamente in rapporto di contrapposizione con il [OSCURATO:PERSONA].L’Avv. [OSCURATO:PERSONA] ha depositato memoria, con motivi nuovi, in replica alleconclusioni del Procuratore generale, con i quali ha ribadito le proprie doglianze inordine alla violazione di legge e al vizio della motivazione quanto al ruolo direttivoasseritamente svolto dal ricorrente nell’ambito della associazione per delinquere distampo mafioso oggetto di contestazione; ha confermato altresì le proprie conclusioniquanto all’erroneo riconoscimento della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis,comma quarto, cod. pen., richiamando, a puntualizzazione del quarto motivo diricorso, la violazione dell’art. 63, comma quarto, cod. pen., così sostenendo laricorrenza di violazione di legge e vizio della motivazione in ogni sua forma, per averela Corte di appello errato nel calcolo della dosimetria della pena non avendoconsiderato incluso nella pena base l’aumento per la aggravante di cui all’art. 416-bis,comma quarto, cod. pen., ed avendo provveduto, invece, ad un autonomo aumento,successivo a quello per la recidiva.15. [OSCURATO:PERSONA].15.1. Violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all’art.416-bis.1 cod. pen., per avere la Corte di appello ritenuto, in assenza di elementiprova, la ricorrenza della aggravante del metodo mafioso, non essendo emersol’utilizzo di tale metodo, come evidenziato nei motivi di appello; la Corte di appelloaveva motivato apoditticamente, ritenendo sufficiente la spendita del nome di unavicina famiglia mafiosa e l’affermazione secondo la quale era necessario "mettersi aposto con quelli di Cardillo", in mancanza di qualsiasi forma di intimidazione.15.2. Violazione di legge in relazione al principio del ne bis in idemsostanziale per indebita duplicazione delle aggravanti; nonostante la richiesta diesclusione delle aggravanti di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. e 628, comma terzo, n. 3,cod. pen., la Corte di appello le aveva ritenute applicabili cumulativamente, inentrambi i casi in violazione del principio del ne bis in idem, atteso che le duecircostanze aggravanti sono basate sul medesimo presupposto fattuale,l’appartenenza del soggetto agente ad un contesto mafioso. La difesa ha, inoltre,osservato che la asserita richiesta estorsiva è stata accolta da parte della personaoffesa, in assenza di qualsiasi forma di intimidazione, anche silente o caratterizzatadall’evocazione del sodalizio mafioso.15.3. Violazione di legge in relazione agli artt. 133 e 132 cod. pen.; lamotivazione resa dalla Corte di appello, che ha richiamato per discostarsi dal minimoedittale i precedenti del ricorrente, non è corretta, ma, anzi, in violazione di legge; ladifesa ha contestato l’omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche,eventuale e marginale.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. È solo parzialmente fondato il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], quanto altrattamento sanzionatorio; ne consegue l’annullamento con rinvio sul punto delladecisione impugnata. Nel resto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiaratoinammissibile, con affermazione irrevocabile di responsabilità. È parzialmente fondatoil ricorso di [OSCURATO:PERSONA] in relazione al terzo motivo, limitatamente al trattamentosanzionatorio, che deve essere rideterminato come di seguito specificato, conconseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata sul punto. Nelresto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarato inammissibile.2. Risultano, invece, interamente inammissibili, in quanto proposti con motivigenerici, non consentiti, oltre che manifestamente infondati, i ricorsi presentatinell’interesse di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GiordanoSebastiano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], L’[OSCURATO:PERSONA], BilleciVincenzo, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA].3. Considerazioni generali.Vale la pena premettere alla disamina delle singole doglianze, senza sacrificio diun esame specifico delle peculiarità di ciascuna, alcune questioni di diritto, inerenti aplurimi motivi di ricorso proposti dai difensori con argomentazioni sovrapponibili.3.1. La doppia conforme pronuncia di condanna.Si deve precisare come, per la maggior parte dei ricorrenti, ci si trovi di fronte adun’affermazione conforme di responsabilità da parte dei due giudici di merito in ordineai capi di imputazione agli stessi specificamente riferibili ed oggetto di specifichecensure in sede di ricorso (essendo stato inciso per alcune posizioni, come sopraevidenziato, il regime circostanziale, con esclusione della recidiva, concessione dellecircostanze attenuanti generiche, unificazione di diversi reati sotto il vincolo dellacontinuazione, diminuzione delle pena irrogata in primo grado).Dunque, per quanto attiene al nucleo portante dell’ipotesi accusatoria, occorreregistrare la piena conferma della ricostruzione in fatto e delle considerazioni in dirittooperate dal Gup presso il Tribunale di Palermo da parte della Corte di appello diPalermo, che giunge a conclusioni sostanzialmente analoghe, sulla scorta di unaconforme ponderazione del compendio istruttorio.I giudici di appello hanno infatti pienamente condiviso la decisione di primogrado, ricostruendo analiticamente la posizione e le condotte direttamente imputabiliai ricorrenti. In tal senso, si deve ricordare che la giurisprudenza di legittimità haripetutamente chiarito che la sentenza di appello si salda con quella precedente performare un unico complessivo corpo argomentativo, specie quando i motivi digravame non abbiano riguardato elementi nuovi, ma si siano limitati a prospettarecircostanze già esaminate e ampiamente chiarite nella pronuncia di primo grado (Sez.U, n. 6682 del 04/02/1992, Musumeci, Rv. 191229-01; Sez. 2, n. 37295 del12/06/2019, E., Rv. 277218-01; Sez. 3, n. 44418 del 16/07/2013, Argentieri, Rv.257595-01; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011, dep. 2012, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 252615-01; Sez.6, n. 8309 del 14/01/2021, [OSCURATO:PERSONA], non mass.). Pertanto, in presenza di una c.d.“doppia conforme” anche nell'iter motivazionale, il giudice di appello non e tenuto acompiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esamedettagliatamente ogni risultanza processuale, essendo invece sufficiente che, anchedel proprio convincimento, dimostrando di aver tenuto presente i fatti decisivi. Neconsegue che, in tal caso, debbono considerarsi implicitamente disattese leargomentazioni che, anche se non espressamente confutate, siano logicamenteincompatibili con la decisione adottata (Sez. 2, n. 46261 del 18/09/2019, Cammi, Rv.277593-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260841-01; Sez. 3, n.13266 del 19/02/2021, Quatrini, non mass.). Neppure la mancata enunciazione delleragioni per le quali il giudice ritiene non attendibili le prove contrarie, con riguardoall’accertamento dei fatti e delle circostanze che si riferiscono all'imputazione,determina la nullità della sentenza d’appello per mancanza di motivazione, se taliprove non risultano decisive e se il vaglio sulla loro attendibilità possa, comunque,essere ricavato per relationem dalla lettura della motivazione (Sez. 3, n. 8065 del21/09/2018, dep. 2019, C., Rv. 275853-01): ciò e proprio quanto riscontrabile nellasentenza impugnata, che ha esaminato ed espressamente confutato le deduzionidifensive negli aspetti fondamentali. In sede di legittimità, quindi, non e censurabile la sentenza per il silenzio su unaspecifica doglianza prospettata con il gravame, quando questa risulti disattesa dallamotivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente escludere laricorrenza del vizio previsto dall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., che essaevidenzi una ricostruzione dei fatti che implicitamente conduca alla reiezione dellaprospettazione difensiva, senza lasciare spazio a una valida alternativa (Sez. 2, n.35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01; Sez. 5, n. 6746 del 13/12/2018, dep.2019, Curro, Rv. 275500-01; Sez. 2, n. 1405 del 10/12/2013, dep. 2014, Cento, Rv.259643-01; Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, dep. 2014, Maravalli, Rv. 256879-01).3.2. [OSCURATO:PERSONA], è stata sostenuta in alcuni ricorsi la ricorrenza di una situazionericonducibile al paradigma del travisamento della prova.In tal senso, si deve ricordare che, nel caso di specie, in presenza di decisioniche, nei due gradi di giudizio, giungano a conclusioni analoghe sulla scorta di unaconforme valutazione delle medesime emergenze istruttorie, vige il principio, giàrichiamato in precedenza, per cui la sentenza di appello, nella sua strutturaargomentativa, si salda con quella di primo grado, sia quando operi attraverso ripetutirichiami a quest'ultima (come emerge costantemente in relazione a ciascunaposizione esaminata), sia quando, per l’appunto, adotti gli stessi criteri utilizzati nellavalutazione delle prove, con la conseguenza che le due sentenze possono esserelette in maniera congiunta e complessiva ben potendo integrarsi reciprocamentedando luogo ad un unico complessivo corpo decisionale (Sez. 2, n. 37295 del12/06/2019, E., Rv. 277218-01). Vero, poi, che, tra i vizi riconducibili al novero di quellidenunziabili ai sensi dell’art. 606 comma 1, lett. e), cod. proc. pen., vi è quello del“travisamento”, che, come è noto, è ravvisabile nel caso di contraddittorietà dellamotivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, ovvero da altri atti delprocesso indicati nei motivi di gravame, ovvero dall’errore cosiddetto revocatorio, checadendo sul “significante” e non sul “significato” della prova, si traduce nell’utilizzo diuna prova inesistente per effetto di una errata percezione di quanto riportato dall’attoistruttorio ovvero nella omessa valutazione di una prova decisiva ai fini della pronuncia(Sez. 5, n. 18542 del 21/01/2011, Carone, Rv. 250168-01; Sez. 2, n. 47035 del03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499-01; Sez. 5, n. 8188 del 04/12/2017, dep. 2018,Grancini, Rv. 272406-01; Sez. 2, n. 27929 del 12/06/2019, Borriello, Rv. 276567-01).In altri termini, come si è chiarito, il “travisamento” deve avere ad oggetto una provache non sia stata affatto valutata ovvero che sia stata considerata dal giudice di meritoin termini incontrovertibilmente difformi (non già dal suo significato, ma come detto,dal suo significante), che venga individuata specificamente e “puntualmente” e che,infine, sia idonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisioneimpugnata. È necessario, dunque, che la relativa deduzione abbia un oggetto definitoe inopinabile, tale da evidenziare la palese e non controvertibile difformità tra il sensointrinseco della dichiarazione (o di altro elemento di prova) e quello tratto dal giudice,con conseguente esclusione della rilevanza di presunti errori da questi commessinella valutazione del significato probatorio della dichiarazione medesima (Sez. 5, n.8188/2017, cit.; Sez. 2, n. 27929/2019, cit.; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv.277758-01, secondo cui il vizio di travisamento della prova è ravvisabile ed efficacesolo se l’errore accertato sia idoneo a disarticolare l’intero ragionamento probatorio,rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa dell’elementofrainteso o ignorato, fermi restando il limite del devolutum in caso di cosiddetta“doppia conforme” e l’intangibilità della valutazione nel merito del risultato probatorio).La giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che, in virtù della previsione di cui all’art.606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., il controllo del giudice di legittimità si puòestendere alla omessa considerazione o al travisamento della prova, purché, però, sitratti di una prova decisiva; si è inoltre sottolineato che è deducibile in sede dilegittimità e rientra, pertanto, in detto controllo soltanto l’errore per l’appunto“revocatorio”, in quanto il rapporto di contraddizione esterno al testo della sentenzaimpugnata, introdotto con la suddetta novella, non può che essere inteso in sensostretto, quale rapporto di negazione sulle premesse, mentre ad esso è estraneo ognidiscorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizionedimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, puòessere interpretato per “brani” né fuori dal contesto in cui è inserito. Ne deriva che gliaspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell’apprezzamento delsignificato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevantinel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla lorocapacità dimostrativa e che, pertanto, restano inammissibili, in sede di legittimità, lecensure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione delrisultato probatorio (Sez. 6, n. 9923 del 05/12/2011, dep. 2012, S., Rv. 252349-01;Sez. 5, n. 8094 del 11/01/2007, Ienco, Rv. 236540-01; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007,Messina, Rv. 235716-01).3.3. Deduzioni e allegazioni non consentite ed enunciazione dei motivi di ricorsoin forma alternativa o perplessa.In relazione a tutti gli odierni ricorsi, va qui ribadito il dictum di questa [OSCURATO:PERSONA] cui, in tema di ricorso per cassazione, la denunzia cumulativa, promiscua eperplessa della inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, nonchédella mancanza, della contraddittorietà e della manifesta illogicità della motivazionerende i motivi aspecifici ed il ricorso inammissibile, ai sensi degli artt. 581, comma 1,lett. c), e 591, comma primo, lett. c), cod. proc. pen., non potendo attribuirsi al giudicedi legittimità la funzione di rielaborare l'impugnazione, al fine di estrarre dal coacervoindifferenziato dai motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio (cfr., Sez. U, n. 29541del 16/07/2020, Filardo, in motivazione; precedentemente, Sez. 1, n. 39122 del22/09/2015, Rugiano, Rv. 264535-01; Sez. 2, n. 19712 del 06/02/2015, Alota, Rv.263541-01; Sez. 2, n. 31811 del 08/05/2012, Sardo, Rv. 254328-01; Sez. 6, n. 800 del06/12/2011, dep. 2012, Bidognetti, Rv. 251528-01; Sez. 6, n. 32227 del 16/07/2010,T., Rv. 248037-01). Costituisce, pertanto, onere del ricorrente che intende denunciarecontestualmente, con riguardo al medesimo capo o punto della decisione impugnata, itre vizi della motivazione deducibili in sede di legittimità ai sensi dell’art. 606, comma1, lett. e), cod. proc. pen. indicare espressamente - a pena di aspecificità, e quindi diinammissibilità, del ricorso - su quale profilo la motivazione asseritamente manchi, inquali parti sia contraddittoria e in quali parti sia manifestamente illogica, non potendoestrarre dal coacervo indifferenziato dei motivi quelli suscettibili di un utile scrutinio; eciò in quanto i motivi aventi ad oggetto tutti i vizi della motivazione sono, per espressaprevisione di legge, eterogenei ed incompatibili, quindi non suscettibili di sovrapporsi ecumularsi in riferimento ad un medesimo segmento della motivazione. Invero, l’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. stabilisce la ricorribilità per «mancanza,contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione, quando il vizio risulta daltesto del provvedimento impugnato ovvero da altri atti del processo specificamenteindicati nei motivi di gravame». Orbene, tale disposizione, se letta in combinazionecon l'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. (a norma del quale è onere delricorrente «enunciare i motivi del ricorso, con l'indicazione specifica delle ragioni didiritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta») evidenzia che non puòritenersi consentita l'enunciazione perplessa ed alternativa dei motivi di ricorso,essendo onere del ricorrente quello specificare con precisione se la deduzione delvizio di motivazione sia riferita alla mancanza, alla contraddittorietà od alla manifestaillogicità ovvero, se - congiuntamente - ad una pluralità di tali vizi, in relazione a qualispecifici punti della motivazione, necessariamente da indicare in modo specifico, glistessi vadano riferiti.3.4. Riproposizione di motivi già disattesi e rilettura del compendio probatorio.Può osservarsi, ancora in via preliminare, come numerosi motivi proposti dataluni ricorrenti si caratterizzino per l’avere, nella maggior parte della loroarticolazione, reiterato argomenti già introdotti con l’atto di appello. In pratica, gli stessihanno riproposto le proprie argomentazioni difensive al fine di giungere ad una letturaalternativa del merito, senza realmente confrontarsi con l’ampia, logica e persuasivamotivazione della Corte di appello, che ha analiticamente ricostruito le condotte postea base della condanna degli stessi. Le difese hanno sollecitato una rilettura delleprove acquisite in dibattimento, in contrasto con il diritto vivente. Dev’essere, in talsenso, sottolineato che è preclusa alla Corte di cassazione la possibilità di una nuovavalutazione delle risultanze acquisite da contrapporre a quella effettuata dal giudice dimerito attraverso una diversa ed alternativa lettura, sia pure anch’essa logica, dei datiprocessuali o una diversa ricostruzione storica dei fatti o un diverso giudizio dirilevanza o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 3, n. 18521 del11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01; Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, dep. 2019,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 275100-01; Sez. 4, n. 1219 del 14/09/2017, dep. 2018, Colomberotto,Rv. 271702-01; Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758-01; Sez. 2, n. 7986del 18/11/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269217-01; Sez. 6, n. 47204 del07/10/2015, Musso, Rv. 265482-01). Da ciò consegue l’inammissibilità di tutte ledoglianze che criticano la persuasività, l’inadeguatezza, la mancanza di rigore o dipuntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitanouna differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove oevidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui puntidell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singoloelemento, rappresentando tutto ciò una non ammissibile interferenza con lavalutazione del fatto riservata al giudice del merito (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021,Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, O., Rv. 262965-01).3.5. Violazione di legge eccepita per censurare vizi della motivazione.Parimenti, non sono consentiti i motivi con cui si deduca la ricorrenza diviolazione di legge con riferimento all’art. 192 cod. proc. pen., anche se in relazioneagli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), dello stesso codice. In tal senso, si deverichiamare e ribadire l’orientamento di questa Corte secondo cui le doglianze relativealla violazione del suddetto articolo, riguardanti la valutazione delle risultanzeprobatorie, non possono essere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. 4, n.51525 del 04/10/2018, M., Rv. 274191-01; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep.2017, Pecorelli, Rv. 271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01;Sez. 6, n. 7336 del 08/01/2004, Meta, Rv. 229159-01). Successivamente, anche leSezioni Unite di questa Corte hanno ribadito detto principio, affermando che non è«consentito il motivo di ricorso con cui si deduca la violazione dell'art. 192 cod. proc.pen., anche se in relazione agli artt. 125 e 546, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., percensurare l'omessa o erronea valutazione degli elementi di prova acquisiti, in quanto ilimiti all'ammissibilità delle doglianze connesse alla motivazione, fissati specificamentedall'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., non possono essere superatiricorrendo al motivo di cui all'art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., ed in difetto diuna espressa sanzione di inutilizzabilità, nullità, inammissibilità, decadenza» (Sez. U,n. 29541 del 16/07/2020, Filardo, Rv. 280027-04, cit., in motivazione; nello stessosenso, anche quanto alla lett. b) dell’art. 606 cod. proc. pen., Sez. 6, n. 4119 del30/04/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA] S.p.a., Rv. 278196-02).3.6. Il delitto associativo.3.6.1. La condotta partecipativa.I ricorsi hanno, inoltre, ampiamente affrontato il tema della riconosciutapartecipazione alla associazione per delinquere di stampomafioso ex art. 416-bis cod.pen.Ai fini di una più chiara illustrazione delle argomentazioni e delle decisioni diquesta Corte, appare opportuno considerare unitariamente i profili di doglianzaproposti dai ricorrenti, concernenti la partecipazione all’associazione di tipo mafiosonelle articolazioni locali oggetto di scrutinio. Invero, il sindacato sollecitato a questaCorte, pur sfociando sovente in una non consentita rivalutazione del merito – che nonverrà dunque considerata ai fini della verifica di legittimità – coinvolge i profili, spessoconnessi, del contributo minimo necessario ad integrare la condotta partecipativa edel relativo standard probatorio. Sul punto, occorre partire dal fondamentale principio,affermato dalle Sezioni Unite “Mannino” nel 2005, secondo cui, in tema diassociazione di tipo mafioso, la condotta di partecipazione è riferibile a colui che sitrovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo delsodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico efunzionale, in esplicazione del quale l’interessato “prende parte” al fenomenoassociativo, rimanendo a disposizione dell’ente per il perseguimento dei comuni finicriminosi (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231670-01, che, inmotivazione, ha osservato come la partecipazione possa essere desunta da indicatorifattuali dai quali, sulla base di attendibili regole di esperienza attinenti propriamente alfenomeno della criminalità di stampo mafioso, possa logicamente inferirsi laappartenenza nel senso indicato, purché si tratti di indizi gravi e precisi – tra i quali,esemplificando, i comportamenti tenuti nelle pregresse fasi di “osservazione” e“prova”, l’affiliazione rituale, l’investitura della qualifica di “uomo d'onore”, lacommissione di delitti-scopo, oltre a molteplici, e però significativi facta concludentia –idonei, senza alcun automatismo probatorio, alla certa dimostrazione della costantepermanenza del vincolo, con puntuale riferimento, peraltro, allo specifico periodotemporale considerato dall’imputazione (successivamente, Sez. 5, n. 45840 del14/06/2018, M., Rv. 274180-01). Ancòra, si deve ricordare che le Sezioni Unite“Modaffari” hanno ribadito che la condotta di partecipazione ad associazione di tipomafioso si caratterizza per lo stabile inserimento dell’agente nella strutturaorganizzativa dell’associazione, idoneo, per le specifiche caratteristiche del casoconcreto, ad attestare la sua “messa a disposizione” in favore del sodalizio per ilperseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 36958 del 27/05/2021, Modaffari,Rv. 281889-01) e che l’affiliazione rituale può costituire grave indizio della condottapartecipativa, ove la stessa risulti, sulla base di consolidate e comprovate massime diesperienza e degli elementi di contesto che ne evidenzino serietà ed effettività,espressione di un patto reciprocamente vincolante e produttivo di un’offerta dicontribuzione permanente tra affiliato ed associazione. In particolare, va rilevato – perquanto qui di interesse – che le Sezioni Unite “Modaffari” hanno sottolineato che «Lapartecipazione non si esaurisce né in una mera manifestazione di volontà unilaterale,né in una affermazione di status; essa, al contrario, implica un’attivazione fattiva afavore della consorteria che attribuisca dinamicità, concretezza e riconoscibilità allacondotta che si sostanzia nel “prendere parte”. L'opera di concretizzazionegiurisprudenziale del significato della locuzione normativa “fa parte” di cui all'art. 416-bis, primo comma, cod. pen. non può pertanto lasciare spazio ad ipotesi diidentificazione della condotta punibile che risultino del tutto svincolate dalla verifica diun contributo, anche in forme atipiche, ma effettivo, concreto e visibile reso dalpartecipe alla vita dell'organizzazione criminosa». Ai fini dell’integrazione dellacondotta di partecipazione ad un’associazione mafiosa, pertanto, l’affiliazione ritualepuò non essere sufficiente qualora alla stessa non si correlino concreti indici fattuali,rivelatori dello stabile inserimento del soggetto con ruolo attivo nel sodalizio (v., inprecedenza, Sez. 5, n. 38786 del 23/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 271205-01).Nel sintetico quadro così delineato, rimane del tutto attuale l’insegnamento diSez. 5, n. 4864 del 17/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269207-01, secondo cui «Aifini dell'integrazione della condotta di partecipazione ad un’associazione di tipomafioso, l’investitura formale o la commissione di reati fine funzionali agli interessidalla stessa perseguiti non sono essenziali, in quanto rileva la stabile ed organicacompenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, davalutarsi alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria, degli elementi rivelatoridi un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso: nella fattispecie, la Corte ha ritenutoche detto ruolo potesse evincersi, sulla base di una valutazione complessiva dellerisultanze fattuali, in relazione ad un indagato che, pur non raggiunto da indizi circa lasottoposizione a rituale affiliazione e la commissione di specifici reati-fine, godevadella possibilità di confrontarsi direttamente con soggetti di comprovata “mafiosità”,frequentava il “luogo di appuntamenti” dei sodali ed intratteneva, con i medesimi,movimentazioni di denaro».Nel solco di una interpretazione costituzionalmente orientata verso un “dirittopenale del fatto”, e non dell’ “autore”, deve comunque essere ribadito il principiosecondo cui, in tema di associazione di tipo mafioso, la mera “contiguità compiacente”così come la “vicinanza” o “disponibilità” nei riguardi di singoli esponenti, anche dispicco, del sodalizio, non costituiscano comportamenti sufficienti ad integrare lacondotta di partecipazione all’organizzazione, ove non sia dimostrato che l’asseritavicinanza a soggetti mafiosi si sia tradotta in un vero e proprio contributo, aventeeffettiva rilevanza causale, ai fini della conservazione o del rafforzamento dellaconsorteria (Sez. 6, n. 40746 del 24/06/2016, Panicola, Rv. 268325-01; Sez. 1, n.25799 del 08/01/2015, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 263953-01).3.6.2. Fermo quanto precede, occorre tuttavia considerare che tutti i ricorsihanno, con argomentazioni almeno in parte sovrapponibili, contestato la continuitàassociativa con la associazione mafiosa denominata cosa nostra (quanto allecondotte oggetto di imputazione nel presente procedimento), consorteria criminaleoggetto di numerose pronunce richiamate dalla Corte di appello ed in parte oggetto divalutazione anche quanto al trattamento sanzionatorio, essendo stata riconosciuta laapplicazione della disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. con decisioni passate ingiudicato in epoca risalente rispetto ai fatti imputati e oggetto di decisione in questasede.Sul punto si deve ricordare che questa Corte ha affermato, con principio che quisi intende ribadire, che, in tema di associazione di tipo mafioso, non comportanosoluzione di continuità nella vita dell'organizzazione né i fisiologici avvicendamentistrutturali interni, né l'estensione dell'attività criminosa alla commissione di reati dialtra specie, né l'ampliamento o la riduzione dell'ambito territoriale di operatività,sicché, per affermare che ad un'associazione ne segua una diversa, richiedentel'accertamento "ex novo" degli elementi costitutivi del reato, occorre la prova che laseconda organizzazione sia scaturita da un diverso patto criminale, oppure che quellaoriginaria abbia definitivamente cessato di esistere a causa di un preciso eventotraumatico, generatore di discontinuità nel programma associativo. (Sez. 5, n. 35673del 19/04/2022, Bombaci, Rv. 283770-01, in fattispecie in cui la Corte ha ritenutoimmune da censure la decisione che aveva escluso la sussistenza di unaneoformazione, in quanto il sodalizio, facente capo ad un esponente di spicco di unclan mafioso, operava in continuità con quest'ultimo, utilizzandone le stesse strutture,servendosi dell'identico metodo e perseguendone le medesime finalità; nello stessosenso, Sez. 2, n. 1688 del 26/10/2021, Giampà, Rv. 282516-01; Sez. 2, n. 28644 del26/04/2012, Moccia, Rv. 253416-01).In tal senso, si è costantemente ritenuta la continuità tra un sodalizio ed un altro,la cui esistenza sia già stata accertata con sentenza irrevocabile, quando emerga losfruttamento di rendita derivante dalla acclarata notorietà della compagine criminalesul territorio di riferimento, con conseguente diffuso stato di intimidazione ed evidentecondizione di omertà nella popolazione sottoposta al controllo della stessa, con chiarosfruttamento dell’acquisito capitale intimidatorio riferibile al sodalizio oggetto diaccertamento irrevocabile, attraverso l’evidente sviluppo della fama criminale e dellemodalità operative del clan già oggetto di accertamento, non ricorrendo, dunque, unanuova associazione, ma una prosecuzione della associazione già indagata nella suanuova connotazione (Sez. 6, n. 32612 del 03/07/2025, Bava, Rv. 288783-01).Sul punto si è chiarito, in modo condivisibile, che quando oggetto del giudizio sial’accertamento relativo alla ricorrenza di una nuova formazione, in rapporto dicontinuità con una cosca storica, oggetto di accertamenti irrevocabili, può prescindersidall’accertamento specifico in ordine all’esteriorizzazione del metodo mafioso quandoricorrano univoci elementi che dimostrino che la formazione oggetto di indagine siapriva di reali elementi di novità, nei programmi, nella comunanza dei territori oggetto diazione, nella coincidenza - anche solo parziale - dei soggetti coinvolti, e come talecontinui ad operare in un determinato territorio, replicando o comunque sfruttando uncontesto riconducibile all’alveo dell’art. 416-bis, comma terzo, cod. pen. (Sez. 2, n. 38831 del 17/09/2021, Cicciù, Rv. 282199-04; Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021,Alampi, Rv. 281811-01). Quanto poi al caso di specie, occorre considerare come la piena operatività deidiversi mandamenti nella città di Palermo e provincia, nell’ambito della predettaassociazione mafiosa c.d. cosa nostra, la sua continuità storica, sia dal punto di vistasoggettivo, che oggettivo, la sua rilevante collocazione nel corposo contesto mafiososia emersa in numerose altre decisioni definitive, oltre a quelle richiamate dalla Cortedi appello ed evocate anche dalle difese, così emergendo una considerazione dellacostante e reiterata presenza della azione della compagine indagata anche in questasede.Ciò premesso, sebbene per sintesi, al fine di chiarire la portata delle conclusionisul punto richiamate della Corte di appello, appare importante richiamare la storiagiudiziaria dell’organizzazionemafiosa cosa nostra.La “notorietà” di un fatto quale l’esistenza di un’associazione di tipo mafioso benpuò desumersi in modo certo, oltre che da cognizioni comuni in un ambito territorialepiù o meno ristretto, dalle decisioni irrevocabili dell’autorità giudiziaria, checostituiscono prova in ordine alla ricostruzione delle vicende accertate in giudizio, aisensi dell'art. 238-bis cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 34491 del 14/06/2012, MontagnoBozzone, Rv. 253653-01; nello stesso senso, Sez. 6, n. 50057 del 11/11/2009, Gullo,Rv. 245831-01).3.6.3. Infine, quanto al tema della partecipazione alla associazione, richiamate leconclusioni che saranno articolate in relazione a ciascun ricorrente, occorre ricordareche questa Corte ha già chiarito, con principio che si condivide, applicabile al caso dispecie e che qui si intende ribadire, che in tema di associazione per delinquere di tipomafioso, la costituzione e l'esistenza della consorteria criminosa non sono esclusi peril fatto che essa sia imperniata, per lo più, su componenti della stessa famiglia, postoche, al contrario, i rapporti parentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo,rendono lo stesso ancor più pericoloso (Sez. 2, n. 2159 del 24/11/2023, dep. 2024,Casamonica, Rv. 285908-03; Sez. 3, n. 48568 del 25/02/2016, Zineddine,Rv. 268184–01; Sez. 2, n. 49007 del 16/09/2014, Iussi, Rv. 261426–01), atteso cheuna volta verificata la sussistenza dei requisiti richiesti per la configurabilità del reatoassociativo desumibili dalla continuità e sistematicità dell'attività criminosa e dallapredisposizione di una struttura operativa riscontrata e costante, la costituzione delsodalizio criminoso non è esclusa per il fatto che lo stesso sia imperniato, inprevalenza, intorno a componenti della stessa famiglia perché, al contrario, i rapportiparentali o coniugali, sommandosi al vincolo associativo, lo rendono ancora piùincidente proprio in considerazione della portata del legame familiare (Sez. 1, n.35992 del 14/06/2011, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 250773-01; Sez. 6, n. 2772 del 09/01/1995,Lacedra, Rv. 201353-01).3.6.3.1. Le posizioni apicali.L’art. 416-bis cod. pen. prevede una pluralità di figure criminose di caratterealternativo ed autonome tra loro, che hanno in comune il solo riferimento ad unaassociazione di tipo mafioso. In particolare, le fattispecie incriminatrici di cui alsecondo comma della suddetta disposizione concernono «coloro che promuovono,dirigono o organizzano l’associazione» di tipo mafioso, così assumendo un ruolo dispiccata preminenza quali “promotori”, “dirigenti” o “organizzatori” (o, piùgenericamente, “capi”). Tali condotte integrano autonome figure di reato e nonsemplici circostanze aggravanti rispetto alla partecipazione all’associazione medesima(Sez. 2, Sentenza n. 31775 del 28/04/2023, Rinzivillo, Rv. 285001-01; Sez. 5, n. 8430del 17/01/2014, Castaldo, Rv. 258304-01; Sez. 2, n. 40254 del 12/06/2014, Avallone,Rv. 260444-01; Sez. 5, n. 7961 del 09/01/1990, Rabito, Rv. 184537-01).Ciò premesso, risponde del più grave delitto di cui all’art. 416-bis, commasecondo, cod. pen., innanzitutto, chi svolga un ruolo più propriamente direttivo (Sez.6, n. 40530 del 31/05/2017, Abbinante, Rv. 271482-01; Sez. 1, n. 3137 del19/12/2014, dep. 2015, Terracchio, Rv. 262487-01; Sez. 6, n. 19191 del 07/02/2013,Stanganelli, Rv. 255132-01, hanno precisato che ai fini dell’attribuzione della qualificadi capo è necessaria la verifica dell’effettivo esercizio del ruolo di vertice che lo rendariconoscibile, sia pure sotto l’aspetto sintomatico, sia all’esterno, che nell'ambito delsodalizio, realizzando un effettivo risultato di assoggettamento interno). La funzione dicapo (intesa in senso stretto) va riconosciuta a chi risulti al vertice di un’entitàcriminale autonoma, sia essa famiglia, cosca o clan, dotata di propri membri e regole,mentre il ruolo di organizzatore solo a chi sia posto a capo di un settore delle attivitàillecite del gruppo criminale con poteri decisionali e deliberativi autonomi (Sez. 2, n.20098 del 03/06/2020, Buono, Rv. 279476-03).In ogni caso, la posizione apicale delineata dall’art. 416-bis, secondo comma,cod. pen. non deve intendersi limitata al vertice dell’organizzazione, quando questoesista, ma anche a colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppocriminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenzialirealizzati (Sez. 2, n. 7839 del 12/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280890-01, che ha ritenutosussistere gravi indizi di colpevolezza in ordine al delitto di cui all’art. 416-bis, secondocomma, cod. pen. a carico dell'indagato, che risultava svolgere il ruolo di risolutore dicontroversie di portata rilevante, in materia di assegnazione di zone di competenza,per la realizzazione di lavori edili ed attività di movimento terra; Sez. 4, n. 29628 del21/06/2016, Pugliese, Rv. 267464-01, che ha riconosciuto la posizione apicale neiconfronti dell’imputato che, pur in presenza di altri soggetti al vertice dell'associazione,era risultato essere uno dei maggiorenti del gruppo criminale, sempre al corrente deiprofili organizzativi delle singole operazioni illecite e tale da suscitare timore neicompartecipi; cfr. anche Sez. 2, n. 19917 del 15/01/2013, Bevilacqua, Rv. 255915-01,che, in relazione ad un’associazione dedita ai furti di auto, è stata ritenuta sussistentel’aggravante nei confronti di un imputato che impartiva direttive ai sodali in ordine alleautovetture da sottrarre ed alle somme da corrispondere dalle vittime dei furti, a titoloestorsivo, per ottenerne la restituzione; in termini anche Sez. 3, n. 10040 del22/05/1987, Saccà, Rv. 176720-01). È rilevante considerare che si è costantementeritenuto configurabile il medesimo fatto tipico a carico del reggente di una articolazionedella associazione per delinquere di stampo mafioso o ndranghetista, nominatosostituto dal capocosca detenuto e da questi incaricato delle trattative con gliesponenti di altri gruppi criminali per la spartizione dei profitti illeciti ovvero di portare atermine le attività estorsive indicategli, rivestendo le funzioni di guida e di comandoproprie del capo, nonché a carico dell’organizzatore che provvede ad assicurare ilfunzionamento e l’operatività del sodalizio criminale (Sez. 2, n. 4822 del 15/11/2022,dep. 2023, Cristiano, Rv. 284389-01; Sez. 6, n. 9104 del 14/10/1997, dep. 1998,Arena, Rv. 211577-01, che già aveva affermato che correttamente è ritenuto il ruolodirettivo nell’ambito di un’associazione per delinquere di tipo mafioso, quando lefunzioni esercitate dall’agente consistano nella sovraintendenza alla complessivagestione del sodalizio e nell’assunzione di compiti decisionali; nella specie l'associatoautorizzava le attività di estorsione sul territorio, fissava l’entità delle somme darichiedere alle vittime, si recava personalmente a riscuotere le somme estorte a unasocietà di rilevanza nazionale, imponeva alla stessa società l'assunzione fittizia deifigli).3.6.4. L’associazione armata.Anche il tema della ricorrenza della circostanza aggravante di cui all’art. 416-bis,comma quarto, cod. pen. è stato oggetto di costante censura da parte dei ricorrenti.In tal senso si è affermato che, in riferimento alla circostanza aggravantedell'associazione armata, l’orientamento di questa Corte è assolutamente univoconell’affermare che la predetta è configurabile a carico di ogni partecipe che siaconsapevole del possesso di armi da parte degli associati o lo ignori per colpa, perl’accertamento della quale assume rilievo anche il fatto notorio della stabiledetenzione di tali strumenti di offesa da parte del sodalizio mafioso (Sez. 2, n. 31920del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811-01; Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv.278010-01; Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, lana, Rv. 265254-01; Sez. 1, n. 13008del 28/09/1998, Bruno, Rv. 211901-01), come certamente riscontrato nel caso inesame, anche in considerazione del già richiamato rapporto di continuità tra learticolazioni e mandamenti oggetto di accertamento e il fenomeno associativo mafiosodenominato cosa nostra, tenuto conto degli elementi già evidenziati (àmbitoterritoriale, parziale identità soggettiva, condivisione delle finalità associative conmedesimo contesto operativo).Ciò vale, a maggior ragione, in riferimento alle mafie storiche, le cui dotazioni ed icui arsenali sono restituite dalla pluriennale elaborazione casistica e dalle correlativemassime di esperienza, queste ultime intese nella definizione (precisata da Sez. 5, n.25616 del 24/05/2019, Devona, Rv. 277312-01) in positivo di «giudizi ipotetici acontenuto generale, indipendenti dal caso concreto, fondati su ripetute esperienze maautonomi da esse, e valevoli per nuovi casi», e, in negativo, in quanto distinti dallecongetture, cioè ipotesi non fondate sul quod plerumque accidit e, quindi, insuscettibilidi verifica empirica.La medesima giurisprudenza di legittimità (Sez. 2, n. 22899 del 14/12/2022, dep.2023, Seminara, Rv. 284761-01) ha anche affermato, con principio che si condivide eche si intende ribadire, come, ai fini della configurabilità della circostanza aggravantedella disponibilità delle armi, non sia richiesta l’esatta individuazione delle armi stesse,ma sia sufficiente l’accertamento, in fatto, della disponibilità di un armamento,desumibile, ad esempio, dai fatti di sangue commessi dal gruppo criminale o dalcontenuto delle intercettazioni (Sez. 6, n. 55748 del 14/09/2017, Macrì, Rv. 271743-01).Quello che più rileva tuttavia è che, per riconoscere l’aggravante delladisponibilità delle armi da parte delle associazioni mafiose storiche, è possibile farericorso ad elementi di conoscenza tratti dalla pluriennale esperienza storica egiudiziaria (cfr., Sez. 6, n. 11194 del 08/03/2012, Lupo, Rv. 252177-01; Sez. 6, n.5400 del 14/12/1999, dep. 2000, D'Ambrogio, Rv. 216149-01). Si riafferma, infatti, cheil ricorso sistematico alle massime di esperienza nella interpretazione delle condottericonducibili alle mafie storiche ai fini della valutazione dei fatti di criminalità di stampomafioso, il giudice deve tener conto delle indagini storico sociologiche, sebbene conprudente apprezzamento e rigida osservanza del dovere di motivazione; tali dati sonoinfatti utili strumenti di interpretazione dei risultati probatori, ogni volta che ne sia statavagliata l’effettiva idoneità ad essere assunti ad attendibili massime di esperienza(Sez. 5, n. 47574 del 07/10/2016, Falco, Rv. 268403-01; Sez. 1, n. 1470 del11/12/2007, dep. 2008, Addante, Rv. 238838-01, Sez. 1, n. 84 del 05/01/1999, Cabib,Rv. 212579-01).Tali princìpi sono stati riaffermati di recente, in modo condivisibile, da Sez. 2, n.11772 del 22/02/2024, Bello, non mass., che ha precisato che, ai fini della ricorrenzadell’aggravante in parola, occorre la riconducibilità della disponibilità di armi al gruppoe non ai singoli e che la partecipazione corale e coesa di tutti i consociati alle vicendeinteressanti il gruppo stesso fa derivare la consapevolezza di ciascuno dei partecipicirca la disponibilità delle armi ovvero l’ignoranza colpevole circa tale evenienza (Sez.2, n. 49944 del 25/10/2023, Benigno, non mass.). In senso conforme è stato, inoltre,affermato che (Sez. 2, n. 50714 del 07/11/2019, Caputo, Rv. 278010-01): «In tema diassociazione per delinquere di stampo mafioso, la circostanza aggravante delladisponibilità di armi, prevista dall'art. 416-bis, comma quarto, cod. pen., è configurabilea carico di ogni partecipe che sia consapevole del possesso di armi da parte degliassociati o lo ignori per colpa, per l’accertamento della quale assume rilievo anche ilfatto notorio».Nel caso di specie, trattandosi di un’articolazione, formalizzatasi da tempo, diuna mafia storica, operante nel territorio di origine, la stabile dotazione di unarmamento è pienamente desumibile anche dalle insuperabili risultanze emerse nellapluriennale esperienza storica e giudiziaria, sulla scorta delle quali si può ritenereampiamente dimostrato che tali associazioni dispongano di armi per realizzare leproprie finalità (cfr. Sez. 5, n. 18837 del 05/11/2013, dep. 2014, Corso, Rv. 260919-01), oltre che dalla corposa e consistente valutazione, mediante analisi dellecaptazioni e articolazione di una strutturata e non censurabile prova logica, deglielementi di prova emersi oggettivamente nel presente procedimento.D’altronde, ai fini della ravvisabilità dell’aggravante in esame è necessario fareriferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo da quale specifico soggettoo da quale specifica articolazione abbia la concreta disponibilità delle armi, alla lucedel l ’ incontestabi le pr inc ip io del l ’un ic i tà del l ’associaz ione maf iosa d iriferimentocomplessivamente intesa (Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Pesce, Rv.269043-01). Per attribuire, secondo il criterio imputativo di cui all’art. 59 cod. pen., laconoscenza o la colpevole ignoranza della natura armata del sodalizio, non puòdunque che assumere preminente rilievo il fatto notorio della stabile detenzione di talistrumenti di offesa da parte dell’associazione di tipo mafioso (cfr., di recente in tema di‘ndrangheta, con principi mutuati da decisioni precedenti in tema di mafia e camorraSez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv. 276831-02; Sez. 6, n. 44667 del12/05/2016, Camarda, Rv. 268677-01; Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, lana, Rv.265254-01). Deve, in conclusione, escludersi che possa invocarsi da parte dei singolisodali, ancorché aggregati a cellule o mandamenti locali (Sez. 6, n. 32373 del04/06/2019, Aiello, Rv. 276831-01), la incolpevole ignoranza del dato fattuale su cui lacircostanza si fonda, a condizione che detta detenzione sia desumibile da indicatoriconcreti – quali fatti di sangue ascrivibili al sodalizio o risultanze di titoli giudiziari,intercettazioni, dichiarazioni od altre fonti – di cui il giudice deve specificamente dareconto nella motivazione del provvedimento (Sez. 1, n. 7392 del 12/09/2017, dep.2018, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272403-01).Per quanto qui rileva, i suddetti indicatori concreti, puntualmente richiamati nelledue sentenze di merito, si rinvengono nella piattaforma probatoria evocata, comeemerge nitidamente anche dalla ampia ricostruzione delle vicende del sodalizioindagato (pag. 25 della sentenza di appello, dove è stata valorizzata anche la storiagiudiziaria e gli accertamenti definitivi quanto al mandamento [OSCURATO:PERSONA]/SanLorenzo, con specifica ricostruzione della disponibilità di armi da parte di talearticolazione della associazione mafiosa denominata cosa nostra; con particolareriferimento al processo c.d. Apocalisse e con richiamo anche alle plurime circostanzeemerse ed indicative di tale disponibilità, conseguenti alla condanna per i capi diimputazione I e II) oltre che dalle captazioni, con particolare riferimento alle posizionidi [OSCURATO:PERSONA], L’[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], nonchédalle dichiarazioni auto ed etero accusatorie rese da [OSCURATO:PERSONA]. Né vale adisarticolare l’ampio ragionamento articolato dalla Corte di appello il richiamo,effettuato da alcune difese, ad una decisione di questa Corte, che, ponendosi nelsolco dei principi di diritto appena richiamati, ha, nel caso specificamente sottopostoad esame, riscontrato uno standard probatorio insufficiente nella soluzione del casoconcreto per poter ritenere integrata la aggravante in questione (Sez. 2, n. 31920del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811-02).3.6.5. L’aggravante di cui all’art. 416-bis.1. cod. pen.È stata anche contestata la sussistenza dell’aggravante speciale prevista dall’art.416-bis.1 cod. pen. Il primo comma della suddetta disposizione prevede che, per idelitti punibili con pena diversa dall’ergastolo commessi avvalendosi delle condizionipreviste dall’art. 416-bis cod. pen. ovvero al fine di agevolare l’attività delleassociazioni previste dallo stesso articolo, la pena è aumentata da un terzo alla metà.Sono così delineate due distinte fattispecie circostanziali, tradizionalmentedefinite come “del metodo mafioso” e “dell’agevolazione mafiosa”. La prima, in quantoriferita alle modalità di realizzazione dell’azione criminosa, ha natura oggettiva ed èvalutabile a carico di tutti i concorrenti che siano stati a conoscenza dell’impiego delmetodo mafioso ovvero l’abbiano ignorato per colpa o per errore determinato da colpa(Sez. 4, n. 5136 del 02/02/2022, Arlotta, Rv. 282602-02; Sez. 6, n. 41772 del13/06/2017, Vicidomini, Rv. 271103-01). La seconda ha natura soggettiva e richiedela sussistenza del dolo specifico di agevolare l’organizzazione criminale di riferimento,finalità che però non presuppone necessariamente l’intento del consolidamento orafforzamento del sodalizio criminoso; l’agente deve, quindi, deliberare l’attività illecitanella convinzione di apportare un vantaggio alla compagine associativa, fondando talerappresentazione su elementi concreti, inerenti, in via principale, all’esistenza di ungruppo associativo avente le caratteristiche di cui all’art. 416-bis cod. pen. eall’effettiva possibilità che l’azione illecita si inscriva tra le possibili utilità ricavabili datale compagine, anche se non essenziali, secondo la valutazione del soggetto agente,non necessariamente coordinata con i componenti dell’associazione (Sez. U, n. 8545del 19/12/2019, dep. 2020, Chioccini, Rv. 278734-01; Sez. 6, n. 53691 del17/10/2018, Belvedere, Rv. 274615-01; Sez. 6, n. 28212 del 12/10/2017, dep. 2018,Barallo, Rv. 273538-01; Sez. 6, n. 54481 del 06/11/2017, Madaffari, Rv. 271652-01;Sez. 6, n. 43890 del 21/06/2017, Aruta, Rv. 271098-01, e Sez. 6, n. 25510 del19/04/2017, Realmuto, Rv. 270158-01: pronunce tutte concordi nel precisare chel’aggravante risulta applicabile non solo nei confronti di chi abbia agito con taleprimaria finalità, ma anche di chi l’abbia comunque condivisa e fatta propria).3.7. Il trattamento sanzionatorio e le circostanze attenuanti generiche.Anche il tema della dosimetria della pena irrogata, della concessione o menodelle circostanze attenuanti generiche e della valutazione relativa all’insieme dicircostanze aggravanti ed attenuanti contestate è stato oggetto di numerosi motivi diricorso.Sul punto è bene premettere e richiamare costanti princìpi interpretativi sanciti daquesta Corte di legittimità, secondo i quali la graduazione della pena, anche inrelazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti edper fissare la pena base, in aderenza ai princìpi enunciati negli artt. 132 e 133 cod.pen., sicché è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad unanuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto dimero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Sez.2, n. 17347 del 26/01/2021, Angelini, Rv. 281217-01). Il giudice, infatti, nel realizzare ilgiudizio di determinazione della pena «non è tenuto ad un’analitica enunciazione ditutti gli elementi presi in considerazione, ma può limitarsi alla sola enunciazione diquelli determinanti per la soluzione adottata, la quale è insindacabile in sede dilegittimità qualora sia immune da vizi logici di ragionamento» (così, Sez. 3, n. 6877 del26/10/2016, S., Rv. 269196-01; nello stesso senso, Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013,dep. 2014, Ferrario, Rv. 259142-01; Sez. 3, n. 1182 del 17/10/2007, dep. 2008, Cilia,Rv. 238851-01).Quanto alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche,occorre considerare come questa Corte abbia ripetutamente affermato che il mancatoriconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamentegiustificato con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggiorragione dopo la modifica dell'art. 62-bis cod. pen., disposta con il d.l. 23 maggio 2008,n. 92, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini dellaconcessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezzadell’imputato (Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 281590-01; Sez. 1,n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986-01; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014,Papini, Rv. 260610-01; Sez. 3, n. 20664 del 16/12/2022, dep. 2023, [OSCURATO:PERSONA], nonmass.). Secondo la costante giurisprudenza di legittimità, il giudice di merito non ètenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi dedotti dalle parti o rilevabili daglirilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 2, n.23903 del 15/07/2020, Marigliano, Rv. 279549-01; Sez. 3, n. 1913 del 20/12/2018,dep. 2019, Carillo, Rv. 275509-01; Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv.271269-01; Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826-01).Nel caso di specie, ricorre anche un costante, oltre che esplicito, richiamo daparte del giudice di appello all’eclatante gravità delle condotte, inserite in un articolatocontesto criminale, caratterizzato non solo da un evidente e riconosciuto radicamentosul territorio, ma anche dal controllo capillare delle attività economiche da parte dellaconsorteria mafiosa oggetto di accertamento.4. [OSCURATO:PERSONA].4.1. In ordine logico deve essere previamente affrontato il terzo motivo di ricorsocon il quale è stato genericamente evocato un vizio della motivazione (definita inmodo aspecifico incongruente e poi contraddittoria ed infine richiamando l’omessaconsiderazione delle censure introdotte con l’atto di appello) e la violazione di legge inordine alla ritenuta sussistenza del delitto di cui all’art. 416-bis, comma primo, cod.pen. Il motivo non è consentito in quanto totalmente reiterativo della censura formulatain appello, in assenza di effettivo confronto con la motivazione, oltre che versato infatto, al fine di introdurre una lettura alternativa del merito non consentita in questasede (Sez. 3, n. 18521 del 11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del24/10/2018, Barraglia, Rv. 275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto,Rv. 271702-01, Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01). Il ricorrentenon si confronta con la logica e persuasiva motivazione della Corte di appello che harichiamato dati inequivoci in ordine alla responsabilità ascritta al ricorrente quanto alcapo b) della rubrica in senso del tutto conforme al giudice di primo grado. La Corte diappello ha ricostruito in modo argomentato il ruolo e l’apporto partecipativo delricorrente, richiamando le considerazioni del giudice di primo grado, argomentando inmodo specifico il proprio convincimento sulla base del corposo compendio probatorioper giungere ad affermare la piena responsabilità per il delitto ascritto al capo b) dellarubrica.In tal senso (pag. 277 e seg.) è stata valorizzata la pluralità di elementi a caricodel ricorrente, già esplicitata dal giudice di primo grado, richiamando: - la disponibilitàa commettere i reati fine, oggetto delle censure di cui al quarto e quinto motivo diricorso, e la esplicita adesione morale al sodalizio, oltre al materiale supporto al capofamiglia, per il quale l'imputato aveva realizzato plurime attività di interesse per ilsodalizio criminale e si era presentato anche quale suo prestanome ed alter ego; - laacquisizione di commesse per la sua azienda per il tramite del metodo mafioso; - lapluralità di elementi inequivoci emergenti dalle captazioni; - gli incontri monitorati conspecifiche attività di osservazione e controllo, con particolare richiamo all’incontro del[OSCURATO:DATA_NASCITA] con [OSCURATO:PERSONA]; - la conversazione [OSCURATO:DATA_NASCITA]; - il ruolo disupporto fondamentale al [OSCURATO:PERSONA] anche nell’organizzare incontri con il [OSCURATO:PERSONA] (a merotitolo esemplificativo presso il benzinaio di Isola delle Femmine); - il richiamo ai fattidel 20/02/2019 ed alla conversazione del 21/06/2019, dalle quali emergevano espliciteraccomandazioni ed indicazioni da seguire in caso di arresto; - la necessità dimantenere un profilo formale ineccepibile per poi sostenere economicamente lefamiglie dei detenuti; - la descrizione specifica di ulteriori rilevanti incontri con i verticidel mandamento, in data 09/01/2020 e 07/03/2020; - la analisi puntuale dellecaratteristiche della azienda del ricorrente, anche quanto all’epoca di nascita dellastessa e al suo progressivo sviluppo in diretta correlazione con le attività di interessedella consorteria mafiosa.Il ricorrente non si confronta con i plurimi elementi di fatto considerati dal giudicedi primo grado e dal giudice di appello, in senso conforme tra loro, per ritenere lapiena affermazione di responsabilità quanto al capo b) dalla rubrica. Né ricorre laasserita mancanza di motivazione quanto alle censure introdotte dalla difesa con l’attodi appello. In tal senso, occorre osservare che a pag. 281 e segg. è presente unrichiamo specifico a tutte le censure difensive ed alle versioni alternative sostenute,esplicitamente disattese con una motivazione congrua e del tutto immune damanifesta illogicità o aporie (pag. 283 e segg.).Tale insieme di consistenti elementi di prova è stato ritenuto indicativo dellapiena consapevolezza da parte del ricorrente delle dinamiche, delle finalità e dellastruttura organizzativa della compagine criminale, richiamando la particolare vicinanzadel ricorrente al [OSCURATO:PERSONA], soggetto di vertice della associazione mafiosa in esame.La Corte di appello ha ampiamente descritto il ruolo attivo e propulsivo svoltonell’interesse della associazione per delinquere; ciò non solo quanto alla attivitàmateriale di accompagnamento del [OSCURATO:PERSONA] nella sua qualità di riconosciuto capomafia, ma anche quanto alla predisposizione di una serie di adeguati presidi perschermare i suoi incontri al fine di evitare pregiudizi a carico dello stesso, cosìrealizzando una fattiva messa a disposizione.Infine, la Corte di appello ha sottolineato la particolare significatività, quanto allaeffettiva consapevolezza della messa a disposizione del ricorrente in favore dellaconsorteria criminale indagata, della conversazione con il [OSCURATO:PERSONA], durante la qualeegli comunicava la possibilità di una sua prossima e futura carcerazione, con invitorivolto allo [OSCURATO:PERSONA] per la gestione delle risorse e destinazione delle stesse alsostentamento dei detenuti, fornendo specifiche indicazioni sulle attività da espletare.Sono stati, dunque, correttamente applicati i principi di diritto già enunciati al § 3e segg., con particolare riferimento al § 3.6.1., essendo emersa la stabile ed organicacompenetrazione del soggetto rispetto al tessuto organizzativo del sodalizio, davalutarsi alla stregua di una lettura non atomistica, ma unitaria, degli elementi rivelatoridi un suo ruolo dinamico all'interno dello stesso.4.2. Il primo motivo di ricorso non è consentito in quanto totalmente reiterativo, inmancanza di confronto con la motivazione (del tutto conforme sul punto a quella delgiudice di primo grado) della Corte di appello, che nel caso di specie ha correttamenteapplicato i principi enunciati al § 3.6.4. che qui si devono intendere ribaditi, attesa lacompleta ricostruzione del ruolo e dell’attività imputabile al ricorrente quale partecipe(Sez. 2, n. 31920 del 04/06/2021, Alampi, Rv. 281811-01; Sez. 2, n. 50714 del07/11/2019, Caputo, Rv. 278010-01; Sez. 1, n. 44704 del 05/05/2015, lana, Rv.265254-01; Sez. 1, n. 13008 del 28/09/1998, Bruno, Rv. 211901-01).In tal senso, si deve osservare come la Corte di appello abbia richiamato i plurimielementi emersi, che attestavano il rapporto e la relazione costante del ricorrente consoggetti in posizione di vertice della consorteria oggetto di accertamento e nota per ilsuo radicamento sul territorio e per il predominio imposto anche mediante la costantedisponibilità di armi. Con gli elementi così logicamente ricostruiti dai giudici di merito,in senso conforme tra loro, il ricorrente non si confronta effettivamente. D’altronde, aifini della ravvisabilità dell’aggravante in esame è necessario fare riferimento alsodalizio nel suo complesso, prescindendo da quale specifico soggetto o da qualespecifica articolazione abbia la concreta disponibilità delle armi, alla lucedell’incontestabile principio dell’unicità dell’associazione di stampo mafiosocomplessivamente intesa (in tal senso anche Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Pesce,Rv. 269043-01).4.3. Il secondo motivo di ricorso non è consentito, atteso che la doglianza, percome articolata in questa sede in tema di recidiva, non era stata introdotta con i motividi appello, come emerge anche dal riepilogo contenuto nella sentenza impugnata, noncontestato dalla parte ricorrente. Il motivo deve, quindi, essere ritenuto ancheaspecifico, atteso che questa Corte ha affermato, con principio che qui si intenderibadire che, deve ritenersi privo di specificità il motivo di ricorso per cassazione chelamenti omessa motivazione in ordine ad un motivo di gravame, senza contestarespecificamente la correttezza del riepilogo dei motivi di appello contenuto nellasentenza impugnata, che non abbia dato conto della formulazione del motivoasseritamente rimasto non valutato (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv.270627-01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m., in senso conforme direcente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del20/02/2025, Salinaro, n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n.8657 del 15/0272024, Immobile, n.m.). La mancata proposizione di uno specificomotivo di appello sul tema oggetto del secondo motivo di ricorso determinaconseguentemente una interruzione della catena devolutiva sul punto. In tal senso, sideve ribadire che la sentenza di primo grado, su tale punto, ha acquistato efficacia digiudicato (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346-01;Sez.2, n. 34972 del 02/10/2025, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 2, n. 10968 del 22/01/2025,Cascorano, Rv.287652-01; Sez. 2, n. 10968 del 22/01/2025, Cascorano, Rv. 287652-01, in motivazione; Sez.1, n. 8082 del 10/10/2023, Abbrescia, Rv. 286089-01 inmotivazione).4.4. Il quarto e quinto motivo di ricorso non sono consentiti, in quanto del tuttoreiterativi, versati in fatto, in assenza di confronto con la motivazione della Corte diappello che, quanto ai reati contestati ai capi j) (riqualificato in termini di tentativo) e k),ha ampiamente argomentato, con una chiara ricostruzione di contesto, analizzando laportata delle singole azioni poste in essere dal ricorrente e la correlazione con lacondotta dell’[OSCURATO:PERSONA], in presenza di plurime richieste estorsive, reiterate sia dallo Zitoche dal [OSCURATO:PERSONA], alla stregua anche delle dichiarazioni dal contenuto inequivoco delCorrenti in relazione al capo j).Sono stati in conclusione ampiamente riscontrati: - gli elementi di fatto indicatividella condotta intimidatoria sia quanto al capo j) che quanto al capo k); - le circostanzeche portavano alla richiesta estorsiva; - la chiara percezione della portataintimidatoria della stessa, collegata alla certa provenienza dal contesto mafioso (§3.6.5.); - lo specifico coinvolgimento del ricorrente quanto al capo k) con condotta inalcun modo sovrapponibile a quella del [OSCURATO:PERSONA]; - la portata inequivoca dellecaptazioni quanto al capo k). Nel caso di specie è stato quindi correttamenteapplicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale non ènecessario che la vittima conosca l’estorsore o il clan di appartenenza del medesimo,rilevando soltanto le modalità della richiesta in sé estorsiva, che pur formalmente privadi contenuto minatorio, ben può manifestare una energica carica intimidatoria, comepercepita dalla vittima stessa, alla luce della sottoposizione del territorio in cui dettarichiesta è formulata all’influsso di notorie consorterie mafiose (Sez. 2, n. 22976 del13/04/2017, Neri, Rg. 270175-01). Tale insieme di elementi probatori è stato svalutatoda una lettura parcellizzata e ritenuta più plausibile dalla difesa, al fine di introdurreuna ricostruzione alternativa in fatto non consentita in questa sede. Devono essere sulpunto ribaditi, perché applicabili al caso di specie, i principi enunciati ai §§ 3.1. e 3.4.5. [OSCURATO:PERSONA].5.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso, che possono essere trattaticongiuntamente tra loro perché strettamente connessi, non sono consentiti in quantototalmente reiterativi dei motivi di appello, in assenza di confronto con la chiara edargomentata motivazione della Corte di appello sul punto, al fine evidente di introdurreuna lettura alternativa del merito, non ammessa in questa sede (§ 3.1. e § 3.4.). LaCorte di appello ha reso quanto al capo s), oggetto della doglianza, una logica epersuasiva motivazione, richiamando dati inequivoci in ordine alla responsabilitàascritta al ricorrente.In tal senso, si deve osservare come, con motivazione logica ed approfondita,del tutto priva di aporie (pag. 183 e segg.), sia stato ampiamente ricostruito il ruolo dipartecipe alla consorteria criminale di stampo mafioso del [OSCURATO:PERSONA], con conseguenteimpossibilità di accedere ad una riqualificazione della condotta ascritta.Sono stati difatti richiamati una serie di elementi inequivoci, indicativi dellaconsapevole partecipazione a diversi delitti scopo, tipici della associazione di stampomafioso della quale il [OSCURATO:PERSONA] è risultato partecipe, considerando (a pag. 173 esegg.): - la costante interazione con soggetti qualificati quali il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA]; - la conversazione del [OSCURATO:DATA_NASCITA] captata nella vettura del [OSCURATO:PERSONA]; -il rapporto di fiducia e affidamento intercorrente con il [OSCURATO:PERSONA], tanto che quest’ultimo aveva condotto il [OSCURATO:PERSONA] al cospetto del capo famiglia, [OSCURATO:PERSONA], in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]e in data 09/04/2019; - la conversazione del 14/04/2020.Muovendo da tale base probatoria, la Corte di appello ha poi ampiamentericostruito la condotta ascritta al capo s), valorizzando la correlazione con la posizionedel [OSCURATO:PERSONA], la portata inequivoca delle captazioni nell’auto dello stesso, la conseguentechiara emersione delle fasi immediatamente antecedenti e successive all’incendio, laportata della azione incendiaria.È stata, inoltre, analizzata la azione coordinata dei concorrenti nel reato,caratterizzata dalla predisposizione di specifiche accortezze per non essereindividuati, con esplicito richiamo al portato delle captazioni che rendevano evidente ilricorso da parte dei soggetti agenti, tra i quali il [OSCURATO:PERSONA], ai mezzi necessari perrealizzare l’incendio. Sono stati richiamati gli elementi oggettivi al fine di ritenerericorrente una oggettiva diffusività dell’incendio, con particolare riferimento al decisivointervento dei vigili del fuoco (Sez. 1, n. 14592 del 16/11/1999, Ascenzi, Rv. 216129-01), e argomentata ricostruzione della portata intimidatoria e della matrice mafiosa(tipica) di tale condotta (§3.6.5.), ritenuta univocamente idonea ad esercitare sullevittime del reato la particolare pressione psicologica evocata dalla norma (Sez. 5, n.39431 del 19/11/2025, C., Rv. 289071-01).Con tale articolata motivazione il ricorrente non si confronta, limitandosi areiterare la propria alternativa versione, ritenuta più plausibile, in assenza di elementisignificativi a supporto, introducendo così in questa sede una vera e propria censuradi fatto.La Corte di appello ha ampiamente disatteso le argomentazioni della difesa edha richiamato quale elemento estremamente significativo i costanti contatti tra i sodalisia dopo la realizzazione della condotta ascritta al capo s), che a seguito dell’arrestodel [OSCURATO:PERSONA]. Devono essere sul punto ribaditi ed applicati i principi già enunciati ai §3.1, 3.2., 3.3, 3.4., nonché al § 3.6.5., attesa la ricostruzione di contesto, i contatti tra iconcorrenti nel reato, tutti pienamente attivi nella associazione per delinquere distampo mafioso, la natura e portata della azione intimidatoria, la riconoscibileprovenienza della stessa, le ragioni poste a base della condotta di incendio, qualeevocazione di un potere di controllo diffuso e capillare del territorio.5.2. Il terzo motivo di ricorso non è consentito in quanto totalmentereiterativo, oltre che manifestamente infondato. Il ricorrente afferma che la Corte diappello avrebbe nella sentenza sostanzialmente omesso di motivare in ordine allaapplicazione della recidiva, affidandosi ad una formula generica e stereotipata. Talecensura si caratterizza per la sua evidente genericità, atteso che la Corte di appello hareso sul punto una considerazione specifica quanto al solido percorso delinquenzialedel ricorrente ed alla sua accresciuta e progressiva aumentata pericolosità tenutoconto non solo delle condotte oggetto di accertamento, ma anche della decisionedefinitiva del 26/11/2018 con la quale il [OSCURATO:PERSONA] è stato condannato per sei episodi dirapina aggravata.5.3. Il quarto motivo di ricorso è generico, oltre che manifestamenteinfondato; il ricorrente non si confronta effettivamente con la riduzione del trattamentosanzionatorio, intervenuta in modo motivato, e si è di fatto limitato a contestare lacomplessiva determinazione della pena, semplicemente richiamando una asseritamancanza di adeguata motivazione quanto agli aumenti in continuazione, dei qualituttavia non si sostiene né la sproporzione, né la irragionevolezza, con evidenteaspecificità della censura. In tal senso, si devono ribadire ed applicare i principienunciati al § 3.7., emergendo il pieno rispetto del rapporto di proporzione tra le pene,anche in relazione agli altri illeciti accertati (Sez. U, n. 41127 del 24/06/2021, Pizzone,Rv. 282269-01) in assenza di allegazione effettiva in senso contrario da parte delladifesa del ricorrente.6. [OSCURATO:PERSONA].6.1. Il primo motivo di ricorso non è consentito nella parte in cui evocala violazione di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. Sul punto si deve richiamare il principio di cui al § 3.5. e si deve ribadirel’orientamento di questa Corte secondo il quale le doglianze relative alla violazione delsuddetto articolo, riguardanti la valutazione delle risultanze probatorie, non possonoessere dedotte con il motivo di violazione di legge (Sez. 4, n. 51525 del 04/10/2018,M., Rv. 274191-01; Sez. 1, n. 42207 del 20/10/2016, dep. 2017, Pecorelli, Rv.271294-01; Sez. 3, n. 44901 del 17/10/2012, F., Rv. 253567-01; Sez. 6, n. 7336 del08/01/2004, Meta, Rv. 229159-01). La deduzione, dunque, può essere esaminatasotto il profilo del vizio motivazionale, ma il vizio dedotto è quello della mancanza,carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, chiaramenteinsussistente, alla luce delle argomentazioni dei giudici di merito, in larga parteobliterate dalla difesa, che ha reiterato una doglianza di merito,sollecitando unsindacato sulle valutazioni effettuate ed invocando di fatto una inammissibile riletturadelle prove poste a fondamento della decisione impugnata (Sez. 3, n. 18521 del11/01/2018, Ferri, Rv. 273217-01, Sez. 5, n. 15041 del 24/10/2018, Barraglia, Rv.275100-01, Sez. 4, 1219 del 14/09/2017, Colomberotto, Rv. 271702-01, Sez. 5, n.48050 del 02/07/2019, Ferri, Rv. 277758-01) senza effettivamente confrontarsi con lalogica e persuasiva motivazione della Corte di appello.La sentenza impugnata ha richiamato dati inequivoci in ordine alla responsabilitàascritta al ricorrente quanto al capo b) della rubrica.Sono state analizzate, condividendole, le specifiche valutazioni rese dal Gup, pergiungere ad una ampia ricostruzione, con una motivazione logicamente articolata edel tutto priva di manifesta illogicità, sulla base di una serie di elementi obiettivi, dicaptazioni, di attività di osservazione e controllo che hanno descritto una realtàinequivoca e significativa a carico del [OSCURATO:PERSONA], anche quanto alla sua progressivaemersione come personaggio di spicco nell’ambito della consorteria criminale oggettodi accertamento.La Corte di appello ha in tal senso ampiamente valorizzato una serie di datiprobatori, in una ampia correlazione logica tra loro, ed in particolare: - i servizi diosservazione e controllo; - i contatti ripetuti con persone di vertice della consorteriamafiosa; - la particolare attenzione manifestata durante gli incontri per non esserecaptati; - i rapporti costanti con il [OSCURATO:PERSONA], l’[OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], personaggi di assolutorilievo nella associazione per delinquere di stampo mafioso; - le captazioni, richiamatenel loro contenuto, intese per la loro portata come elementi indicativi dello stabileinserimento del [OSCURATO:PERSONA] nella consorteria di stampo mafioso; - la relazione costante con diversi soggetti di interesse investigativo, con riscontro obiettivo quantoalla progressiva emersione del [OSCURATO:PERSONA] come personaggio di spicco nellaconsorteria criminale, tanto da avere progressivamente sopravanzato anche il [OSCURATO:PERSONA],che in realtà lo aveva introdotto nell’ambito associativo; - la gestione di persone e lasoluzione di questioni nell’interesse della associazione per delinquere oggetto diindagine (anche quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], al fine di garantirne il ruolo, nonchéquanto all’impiego, grazie alla sua intermediazione ed autorizzazione, del [OSCURATO:PERSONA] edel [OSCURATO:PERSONA] al fine di porre in essere una serie di estorsioni in danno di esercizicommerciali).Circa la posizione del ricorrente, la Corte di appello ha anche ampiamentevalorizzato le dichiarazioni del coimputato [OSCURATO:PERSONA] ed ha richiamato ilruolo certamente centrale del [OSCURATO:PERSONA] nella gestione continua degli incontri trasodali; incontri caratterizzati dalla adozione di costanti precauzioni, individuate sullabase delle indicazioni fornite da ricorrente agli altri soggetti coinvolti.Tali elementi - le convocazioni schermate degli altri sodali, così come laorganizzazione degli spostamenti, con mezzi adeguati e persone dedicate, al fine dinon essere osservati o captati, esplicativi della non occasionalità degli incontri trasoggetti appartenenti alla associazione per delinquere - sono stati ritenuti inequivocaespressione del ruolo del [OSCURATO:PERSONA] e della sua importanza a livello apicale nellaassociazione per delinquere di stampo mafioso.È stata anche sottolineata la particolare importanza della conversazione del20/02/2019, quale espressione chiara della necessità di obiettiva riservatezza nellosvolgimento delle attività di interesse della associazione per delinquere, dalla qualeera stato possibile desumere, senza incertezza, l’organigramma della consorteriamafiosa, i singoli livelli di competenza, così come le attività delegate al fine digarantire gli interessi della cosca.La Corte di appello ha analiticamente descritto la posizione e la attività svolta dalricorrente all’interno della organizzazione mafiosa; ha richiamato a supporto i dialoghiintercorsi con il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], evidenziando la spendita inequivoca del datolinguistico da parte dei dialoganti, mediante un esplicito richiamo al mandamento diSan [OSCURATO:PERSONA], con utilizzo costante del plurale quale riscontro tipico dellaappartenenza al gruppo (così anche quanto alla captazione del 14/04/2020, conemersione obiettiva dello schema associativo per le estorsioni e conseguentesuddivisione degli utili e gestione delle persone addette a tale attività dal punto di vistamateriale).È stata, dunque, ricostruita, con motivazione che non si presta a censure inquesta sede, la piena organicità al sodalizio criminale di stampo mafioso di riferimentoe la totale messa a disposizione del [OSCURATO:PERSONA].Devono in tal senso essere richiamati e ribaditi i principi espressi ai § 3.6. eseguenti, sottolineando che le censure difensive si limitano a prospettare unaalternativa valutazione, ritenuta più convincente, del compendio probatorio analizzatodalla Corte di appello, con specifico riferimento al contenuto, per niente criptico, dellediverse captazioni evocate.Sul punto è bene ricordare che l’interpretazione del linguaggio adoperato daisoggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto,rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazionealle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacata dalla Corte dicassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezza dellamotivazione con cui esse sono recepite. In questa sede, dunque, è possibileprospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quellaproposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovveronel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e ladifformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv.263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’[OSCURATO:PERSONA], Rv. 268389-01; Sez. 3, n.35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01). E’ consolidato anche il principio secondo cui gli elementi di prova raccolti nelcorso delle intercettazioni di conversazioni alle quali non abbia partecipato l’imputatocostituiscono fonte di prova diretta, soggetta al generale criterio valutativo del liberoconvincimento razionalmente motivato, senza che sia necessario reperire dati diriscontro esterno, con l’avvertenza che, ove tali elementi abbiano natura indiziaria,essi dovranno essere gravi, precisi e concordanti, come disposto dall’art. 192, comma2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep. 2020, Acampa, Rv. 278611-01; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv. 278314-01; Sez. 5, n. 4572 del17/07/2015, dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747-01; Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014,Amaniera, Rv. 260842-01).Principio questo che ha trovato fedele applicazione nella motivazione della Cortedi appello, con particolare riferimento alle conversazioni valorizzate, nelleconsiderazioni espresse alle pag. 152 e segg.Sul punto si deve ricordare che il medesimo principio è stato affermato anche intema di associazione per delinquere di stampo mafioso (Sez. 2, n. 31920 del23/08/2021, Alampi, Rv. 281811-01; Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv.276831-01; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414-01; Sez. 5, n.42981 del 28/06/2016, Modica, Rv. 268042-01; Sez. 1, n. 40006 del 11/04/2013,Vetro, Rv. 257398-01). Difatti, i contenuti informativi provenienti da soggetti intraneiall’associazione mafiosa, frutto di un patrimonio conoscitivo condiviso derivante dallacircolazione all’interno del sodalizio di informazioni e notizie relative a fatti di interessecomune degli associati, sono utilizzabili in modo diretto, e non come meredichiarazioni de relato soggette a verifica di attendibilità della fonte primaria (Sez. 2, n.10366 del 06/03/2020, Muià, Rv. 278590-01).Infine, è bene sottolineare che non coglie nel segno la argomentazione difensivasecondo la quale non si potrebbe giungere ad una affermazione di responsabilità perla condotta ascritta non essendo stati imputati al ricorrente reati fine dellaassociazione per delinquere. La Corte di appello ha correttamente applicato nella suadecisione il principio, applicabile al caso di specie, richiamato al § 3.6.1. (Sez. 5, n.4864 del 17/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269207-01), essendo stata ampiamentericostruita la condotta imputata, anche richiamando i costanti contatti e la possibilitàdel ricorrente di confrontarsi con soggetti di comprovata mafiosità nella gestione dioggetto di accertamento.6.2. Il secondo motivo di ricorso non è consentito in quanto totalmentereiterativo, in assenza di confronto con la motivazione.La doglianza proposta dal ricorrente si incentra, in modo generico ed aspecifico,del tutto sovrapponibile a quella proposta dagli altri ricorrenti, sulla contestazione dellariconosciuta aggravante di cui al comma quarto dell’art. 416-bis cod. pen.; la Corte diappello ha correttamente motivato sul punto, applicando i principi già enunciati al §3.6.4. applicabili anche al caso di specie, secondo le coordinate ermeneutiche giàevidenziate al § 4.2. tenuto conto dei plurimi elementi emersi, che attestavano ilrapporto e la relazione costante del ricorrente con soggetti in posizione di vertice dellaconsorteria oggetto di accertamento e nota per il suo radicamento sul territorio e per ilpredominio imposto anche mediante la costante disponibilità di armi. D’altronde, ai finidella ravvisabilità dell’aggravante in esame è necessario fare riferimento al sodalizionel suo complesso, prescindendo da quale specifico soggetto o da quale specificaarticolazione abbia la concreta disponibilità delle armi, alla luce dell’incontestabileprincipio dell’unicità dell’associazione di stampo mafioso complessivamente intesa (intal senso tra le molte anche Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Pesce, Rv. 269043-01).6.3. Del tutto generico ed aspecifico anche il terzo motivo di ricorsoquanto alla dosimetria della pena, con richiamo ad elementi di fatto irrilevanti quantoalla scelta del trattamento sanzionatorio, in assenza di confronto sul punto con lamotivazione della Corte di appello, che ha specificamente enucleato gli elementi postialla base della dosimetria della pena, in assenza di qualsiasi irragionevolezza oillegalità della sanzione inflitta, nel rispetto dei principi enunciati al § 3.7. da ribadire edapplicare al caso di specie.7. [OSCURATO:PERSONA].7.1. Il primo motivo si limita a reiterare le argomentazioni rese in temadi aggravanti della associazione per delinquere di stampo mafioso, conargomentazioni astratte, di fatto sovrapponibili a quelle già considerate per gli altriricorrenti. Anche in questo caso si deve osservare come la Corte di appello abbiaadeguatamente motivato (pag. 162 e seg. con richiamo allo stabile inserimento delricorrente nella famiglia mafiosa di [OSCURATO:PERSONA], con espressa ammissione daparte di quest’ultimo della detenzione di armi da parte di [OSCURATO:PERSONA], L’[OSCURATO:PERSONA] eBarone) rispettando i principi enunciati al § 3.6.4. Devono essere ribadite leconsiderazioni espresse sia al § 4.2. che al § 6.2.7.2. Il secondo motivo di ricorso, volto a contestare la intervenutaconcessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di equivalenza piuttostoche di prevalenza è generico, oltre che reiterativo, in presenza di una specifica eadeguata motivazione della Corte di appello, che ha puntualmente valorizzato, al finedella concessione delle circostanze attenuanti generiche, il comportamentoprocessuale del ricorrente e la portata di sicuro rilievo delle dichiarazioni auto ed eteroaccusatorie rese dallo stesso nel pieno rispetto dei principi già enunciati, applicabili alcaso di specie, in tema di dosimetria della pena al § 3.7. in assenza diirragionevolezza o illegalità della statuizione assunta. La Corte di appello haconcesso, con motivazione adeguata, le circostanze attenuanti generiche in regime diequivalenza e non ha ritenuto ricorrenti ulteriori elementi, di portata tale e a carattererisolutivo, per giungere ad una diversa e più favorevole considerazione del regimesanzionatorio. Il ricorrente si è limitato a reiterare la istanza introdotta con l’atto diappello, senza allegare alcun elemento rilevante quanto alla ricorrenza di un effettivovizio della motivazione nel senso evocato (in modo aspecifico, con enunciazione informa perplessa ed alternativa, come apparente e contraddittoria) (§ 3.3).8. [OSCURATO:PERSONA].Deve essere in ordine logico esaminato previamente il ricorso proposto dagliAvv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] datato [OSCURATO:DATA_NASCITA].8.1. Il primo e il secondo motivo di ricorso possono essere trattaticongiuntamente perché strettamente connessi tra loro. I motivi sono manifestamenteinfondati, oltre che generici nella loro formulazione avendo omesso il confronto con leragioni rese dalla decisione della Corte di appello sul punto in senso del tuttoconforme al giudice di primo grado.I motivi hanno richiamato le richieste di acquisizione documentale formulate nelmerito e reiterato le considerazioni in ordine alla decisività della istanza proposta alfine di dimostrare l’oggettiva rescissione dei legami con la consorteria criminalemafiosa della quale il [OSCURATO:PERSONA] era appartenente con ruolo apicale.Nel porre questa doglianza la difesa non coglie nel segno ed omette diconfrontarsi con le due decisioni di merito che hanno nel loro complesso, in modointegrato e coordinato, sebbene sinteticamente, evidenziato l’irrilevanza delladeduzione difensiva quanto alla posizione del ricorrente ed al suo asseritoallontanamento dalla consorteria mafiosa.In tal senso, con motivazione che non si presta a censure in questa sede, è statarichiamata la particolare consistenza del materiale probatorio emerso a carico delCaporrimo, che si caratterizza per portata talmente univoca, da rendere del tuttoultronea la acquisizione documentale richiamata, sia quanto alla portata da attribuireal trasferimento a Firenze, che quanto alla relazione tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA].La Corte di appello ha anche chiarito che era stata proprio la difesa a richiederela acquisizione della posizione giuridica del [OSCURATO:PERSONA], e non un accertamento in ordineall’esito del procedimento penale a carico dello stesso, sicché un’eventuale erroneitàdella acquisizione era da riferire alle richieste per come inoltrate e formulate dallastessa difesa.Ciò posto, occorre rilevare che la Corte di appello ha, con motivazione del tuttopriva di aporie o manifesta illogicità, richiamato l’insieme degli elementi acquisiti chehanno dimostrato, nonostante il periodo di residenza a Firenze, il pieno inserimentodell’imputato, in posizione di vertice, nella associazione per delinquere di stampomafioso allo stesso ascritta al capo a) della rubrica (pag. 91). In particolare, è statoconsiderato quale dato di estremo rilievo la circostanza che l’immobile dove ilCaporrimo aveva la residenza e viveva a Firenze era direttamente riferibile a soggettidi spicco della associazione mafiosa.La censura difensiva non coglie nel segno poi nel richiamare un vizio delladecisione anche quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] ed alla sua relazione con ilricorrente [OSCURATO:PERSONA]. A prescindere dall’esito del procedimento penale a carico dellostesso (e non della sua posizione giuridica oggetto della istanza di acquisizione) èstato ricostruito con certezza il ruolo di tramite comunicativo dello stesso, un ruolodunque certamente di rilievo, svolto per agevolare l’attività associativa del ricorrente ele sue comunicazioni con gli altri sodali. Ciò, tuttavia, è da correlare alla presenza dinumerosissimi ed ulteriori elementi a carico del [OSCURATO:PERSONA], che ne hanno delineato inmodo inequivoco il ruolo apicale (pag. 101 e seg.) e il suo particolare attivismoall’interno della consorteria criminale indagata.I giudici di merito hanno, dunque, evidenziato l’irrilevanza e la mancanza didecisività della documentazione della quale si era richiesta la acquisizione. Inconclusione, si deve, altresì, osservare che la difesa, in questa sede, non haapportato elementi diversi, ulteriori, e a carattere risolutivo, che valgano a riscontrareeffettivamente le violazioni lamentate in ricorso.8.2. Il terzo e il quarto motivo di ricorso possono essere trattaticongiuntamente, in quanto strettamente connessi tra loro. Il quarto motivo di ricorso,da considerare previamente in ordine logico, ha contestato la ritenuta partecipazionedel ricorrente alla associazione di cui al capo a) della rubrica con argomentazionisostanzialmente sovrapponibili alle deduzioni articolate con il terzo motivo di ricorsoquanto alla connotazione della condotta ai sensi del comma secondo dell’art. 416-biscod. pen.I motivi non sono consentiti in quanto totalmente reiterativi dei motivi di appello,oltre che caratterizzati dalla proposizione di censure totalmente versate in fatto, al finedi giungere ad una lettura alternativa del merito non consentita in questa sede.Devono essere in tal senso richiamati ed applicati i principi già enunciati al § 3.4. inpresenza di una doppia decisione conforme (§3.1.). Ricorre, quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], una logica e persuasivamotivazione della Corte di appello, che ha richiamato dati inequivoci in ordine allaresponsabilità ascritta al ricorrente e al ruolo di vertice dallo stesso svolto nell’ambitodella associazione per delinquere di stampo mafioso di cui al capo a) della rubrica.La parte ricorrente ha evocato non solo, in modo non consentito, la violazione dilegge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen. (§ 3.5.), ma ha anche sostenuto in modoaspecifico la ricorrenza di un vizio della motivazione in ogni sua forma (§ 3.3.) senzapuntualmente evidenziare dove la motivazione sarebbe stata omessa, dove questasarebbe contraddittoria o manifestamente illogica, limitandosi in concreto a richiamareuna serie di elementi emersi in giudizio al fine di proporne una lettura alternativa,ritenuta maggiormente convincente, allegando in modo imprecisato la ricorrenza ditravisamenti e sostenendo una diversa portata delle numerose captazioni richiamatedalla motivazione in modo immune da manifesta illogicità.La Corte di appello ha invece ricostruito in modo convincente il ruolo di verticedel [OSCURATO:PERSONA] (§ 3.6 e seg.), richiamandone la storia personale e giudiziaria, i contatti,i rapporti e le relazioni con diversi associati, oltre le finalità della sua azione, anchegrazie alla organizzazione di mezzi e di persone, al fine del raggiungimento di obiettividi predominio e affermazione sul territorio, nell’ambito dei nuovi equilibri che si eranovenuti a formare a seguito del suo arresto e del successivo periodo di detenzione.È stato, inoltre, ampiamente ricostruito, in modo incensurabile, proprio tenutoconto della natura articolata dei rapporti intercorsi con gli altri sodali, il portato dellecaptazioni, e, conseguentemente, l’atteggiamento tenuto dopo la scarcerazione consoggetti che avevano acquisito una posizione di vertice nella consorteria approfittandodella sua assenza.È stato riscontrato, sempre sulla base delle captazioni e degli incontri osservati,non solo l’attivismo continuo del [OSCURATO:PERSONA] al fine di affermarsi come unico apice delmandamento, tenuto conto anche della sua storia familiare, in quanto figlio di unelemento di spicco della criminalità associata locale. Si è altresì sottolineata la cautelaestrema nell’organizzare incontri volti a risolvere questioni cruciali per la gestione dellaconsorteria criminale, facendo corretta applicazione del principio di diritto secondo ilquale nel reato di associazione per delinquere "capo" è non solo il verticedell'organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivie risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione aipropositi delinquenziali realizzati (Sez. 2, n. 7839 del 12/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280890-01; Sez. 4, n. 29628 del 21/06/2016, Pugliese, Rv. 267464-01; Sez.2, n. 19917 del15701/2013, Bevilacqua, Rv. 255915-01).La Corte di appello ha, dunque, motivato in punto di responsabilità in modoesente da aporie o dai dedotti travisamenti, sulla base di un corposo compendioprobatorio, rappresentato dalle captazioni, anche tra terzi, dalle attività diosservazione e controllo e dalle testimonianze acquisite nel corso del giudizio (in talsenso pag. 91 e segg., quanto agli elementi specificamente valutati dal Gup, e pag.121 e segg. quanto alle specifiche considerazioni, in senso conforme, della Corte diappello).Ricorre quindi una ricostruzione logica e approfondita quanto alla condottaascritta al ricorrente, al suo ruolo, al suo costante inserimento nella associazione perdelinquere di stampo mafioso, anche tenuto conto della portata della sentenzadefinitiva della Corte di appello di Palermo del 20/03/2015, irrevocabile 08/07/2016,con pena espiata sino al 2017, nonché del nuovo arresto del [OSCURATO:PERSONA] nel 2020 edella condanna per la direzione del mandamento oggetto anche del presenteprocedimento negli anni compresi fra novembre 2016 e novembre 2017.È stata, quindi, ampiamente superata, mediante considerazioni specifiche, ladoglianza relativa alla ricorrenza di un ne bis in idem, chiarendo che i comportamentitenuti portavano ad escludere la rescissione del legame con la cosca di appartenenza,tenuto conto delle molteplici evidenze investigative (attività di osservazione e controlloe captazioni) indicative di chiari contatti e collegamenti con soggetti di assoluto rilievonella associazione per delinquere di stampo mafioso, quali il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA], ilVitamia e il Micalizzi in epoca successiva a quello oggetto di altra condanna e per unperiodo costante.Infine, si deve considerare che la Corte di appello, a completamento, nellavalutazione del corposo compendio probatorio a carico del [OSCURATO:PERSONA], ha ancheanalizzato e richiamato il lungo incontro riservato tra il Micalizzi e il [OSCURATO:PERSONA], svoltosia casa del [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], ed il summit mandamentale tra il [OSCURATO:PERSONA],il Micalizzi e il [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].È stato anche richiamato, quale elemento indicativo del ruolo del ricorrente edello svolgersi di delicate dinamiche associative, il trasferimento a Firenze in data03/09/2019 e la correlazione di tale spostamento, con la necessità di comporre lasituazione con il [OSCURATO:PERSONA], con richiamo sul punto, ad ulteriore riscontro dellaposizione associativa del [OSCURATO:PERSONA], delle conversazioni intercorse con la moglie,chiaramente indicative della sua posizione apicale e del ruolo direttivo svolto inpassato, e subito riattivato a seguito della sua scarcerazione. Sono state, infine, postein evidenza chiare attività volte ad affrontare la situazione relativa alla gestione delmandamento ed alla identificazione del suo vertice, richiamando l’incontro avvenuto,in occasione della cresima della figlia del [OSCURATO:PERSONA], tra questi e il [OSCURATO:PERSONA].Il ricorrente non si confronta con la decisione e si è limitato ad una letturaparcellizzata della corposa mole di elementi a suo carico. La Corte di appello harichiamato in tal senso anche la portata emblematica della conversazione del25/04/2020 con il [OSCURATO:PERSONA] e l’oggettiva risoluzione da parte del ricorrente di una seriedi contrasti e tensioni nella zona territoriale di competenza.Emerge, in conclusione, una ricostruzione obiettiva, basata su un riscontrabilecollegamento logico argomentativo di elementi univoci, ampiamente considerati anchedal Gup, dai quali tra l’altro si desume l'irrilevanza del cambio di residenza, a frontedella condotta dinamica del ricorrente, che organizzava mezzi e persone, in costantecontatto con altri sodali, senza che sia mai stato effettivamente riscontrato unallontanamento o una qualche forma di rescissione della affectio societatis.Infine, occorre considerare come la maggior parte delle censure si sianoconcentrate nel contestare la valutazione di numerose captazioni e servizi diosservazioni acquisite agli atti sulla base del rito prescelto. Sul punto, occorre ribadirequanto già evidenziato in ordine alla posizione di [OSCURATO:PERSONA] al § 6.1. conprincipi applicabili ed applicati correttamente anche al caso di specie (Sez. U, n.22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv. 263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016,D’[OSCURATO:PERSONA], Rv. 268389-01; Sez. 3, n. 35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01).8.3. Il quinto motivo di ricorso non è consentito, in quanto totalmentereiterativo, in mancanza di confronto con la motivazione della Corte di appello, oltreche manifestamente infondato. La Corte di appello, come evidenziato già per altriricorrenti, ha correttamente applicato i principi enunciati al § 3.6.4. che devono esserequi ribaditi, anche richiamando quanto già osservato ai §§ 4.2. e 6.2. La difesa si èlimitata a reiterare la doglianza proposta in sede di appello, nonostante le specificheconsiderazioni della Corte di appello sul punto e, d’altronde, ai fini della ravvisabilitàdell’aggravante in esame è necessario fare riferimento al sodalizio nel suo complesso,prescindendo da quale specifico soggetto o da quale specifica articolazione abbia laconcreta disponibilità delle armi, alla luce dell’incontestabile principio dell’unicitàdell’associazione di stampo mafioso complessivamente intesa (in tal senso tra lemolte anche Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Pesce, Rv. 269043-01).8.4. È, invece, fondato l’unico articolato motivo proposto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] con il secondo ricorso del 13/10/2025, perle ragioni che seguono, con le conseguenze evidenziate in premessa.La censura, analiticamente richiamata in precedenza, si concentra sulla correttadeterminazione del trattamento sanzionatorio, con particolare riferimento alleprecedenti decisioni passate in giudicato (specificamente indicate in motivazione) e siarticola con riferimento a due temi affrontati quanto alla determinazione conseguentedel trattamento sanzionatorio, ovvero: - la individuazione del reato più grave, daconsiderare al fine di determinare la pena base sulla quale poi applicare gli aumenti incontinuazione; - la corretta applicazione della disciplina di cui all’art. 78 cod. pen.,tenuto conto degli aumenti applicati nel caso di specie.Si deve osservare come il ragionamento complessivamente seguito dalla Cortedi appello sia da una parte carente (quanto alla specifica individuazione del reato piùgrave) e dall’altra contraddittorio (quanto alla disciplina applicata in tema di reatocontinuato e cumulo ai sensi dell’art. 78 cod. pen.), sicché si deve giungere ad unannullamento con rinvio perché si realizzi una nuova valutazione del punto delladecisione relativo al trattamento sanzionatorio (atteso l’intervenuto riconoscimentodella continuazione solo in sede di appello) in applicazione : - quanto al primo profilodei principi enunciati dalle Sez. U Varnelli e Ciabotti (Sez. U, n. 15 del 26/11/1997,Varnelli, Rv. 209485-01; Sez. U, n. 25939 del 28/02/2013, Ciabotti, Rv. 255347-01;Sez. 1, n. 44860 dl 05/11/2008, Ficara, Rv. 242198-01; Sez. 2, n. 47447 del06/11/2009, Sall, Rv. 246431-01, Sez. 4, n. 30557 del 07/06/2016, Carfì, Rv. 267689-01; Sez. 2, n. 36107 del 16/05/2017, Ciccia, Rv. 271031- 01); - quanto al secondoprofilo, con specifico riferimento alla fase di cognizione, dei principi enunciati dalleSez. U Volpe (Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007, Volpe, Rv. 237692-01; Sez. 2, n.37104 del 13/06/2023, Aligi, Rv. 285414-02; Sez. 4, n. 48820 del 19/10/2016,Salernitano, Rv. 268332-01; Sez.1, n. 257325-01, mentre la Corte di appello haevocato ed applicato al caso di specie i principi di diritto enunciati dalle Sez. U,Cesarano).Per ricostruire in modo compiuto i termini della questione di diritto da affrontare insede di giudizio di rinvio, occorre ricordare che le Sez. U, n. 45583 del 25/10/2007,Volpe, Rv. 237692-01, hanno autorevolmente sancito che, nel caso di reati giudicati incognizione, la riduzione di pena conseguente alla condanna, nella misura previstadall'art. 442, comma 2, cod. proc. pen., deve essere effettuata dal giudice dopo che lapena e stata determinata in osservanza delle norme sul concorso di reati e di penestabilite dagli artt. 71 ss. cod. pen., fra le quali vi e anche la disposizione dell'art. 78cod. pen., limitativa del cumulo materiale; per cui, ove sia scattato il criteriomoderatore, e la misura della reclusione si sia attestata a trent'anni, la pena stessadovrà essere diminuita a vent'anni per il rito.La stessa sentenza ha anche chiarito che, in sede di esecuzione, ai fini delladeterminazione del trattamento sanzionatorio conseguente al riconoscimento delvincolo della continuazione tra più reati che hanno formato oggetto di giudizioabbreviato, la riduzione di pena per il rito viceversa opera necessariamente prima - enon dopo, come in sede di cognizione - del criterio moderatore di cui all'art. 78 cod.pen., in forza del quale la pena della reclusione non può essere superiore ad annitrenta. La disparita di moduli applicativi nelle rispettive ipotesi, come affermato dalleSezioni Unite, trova solida e razionale base giustificativa, oltre che nell'oggettivadiversità - non di mero fatto bensì giuridica - delle situazioni processuali (processounitario e cumulativo o pluralità di processi in tempi diversi, per più reati, contro lastessa persona; giudizio di cognizione o di esecuzione), anche e soprattuttonell'efficacia preclusiva derivante dal principio d'intangibilità del giudicato.La giurisprudenza successiva si e conformata a tali arresti (Sez. 1, n. 9522 del14/05/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA].278494 -01).Si e posto, tuttavia, il problema di stabilire quale sia il metodo corretto allorché, incognizione, debba essere applicata la disciplina della continuazione tra i reati ivigiudicati, ritenuti più gravi, ed altri, già oggetto di sentenze irrevocabili.Ebbene, una serie di decisioni di legittimità hanno stabilito che, ove il reatoancora sub iudice sia quello più grave, nella rideterminazione della pena per i reatiunificati il giudice di cognizione applicherà il criterio moderatore di cui all'art. 78 cod.pen. prima della diminuente per il rito abbreviato, prevista dall'art. 442 cod. proc. pen.(tra le altre, Sez. 5, n. 26428, del 26/05/2022, Lombardo; Sez. 4, n. 827 del21/11/2017, dep. 2018, Scavone, Rv. 271751-01; Sez. 4, n. 48820 del 19/10/2016,Salernitano, Rv. 268332-01; Sez. 1, n. 40280 del 21/05/2013, Agostino, Rv. 257325-01).Il principio di diritto cosi enunciato non e, pero, applicabile nell'ipotesi opposta,cioè quando la pena più grave sia quella inflitta con il reato già giudicato e i reatioggetto del giudizio di cognizione siano quelli meno gravi, dovendosi fare luogo, in talcaso, alla regola prevista per la fase di esecuzione (in tal senso, Sez. 1, n. 49341 del19/09/2023, Acanfora). A ragionare diversamente, avverte la pronuncia da ultimocitata, si creerebbe una indebita torsione del principio affermato da Sez. U, Volpe, cit.,poi ribadito dalla giurisprudenza in materia di esecuzione (oltre a Sez. 1, n. 9522 del2020, cit., Sez. 1, n. 42316 del 11/11/2010, Cutaia, Rv. 249027-01; Sez. 1, n. 733 del02/12/2010, dep. 2011, Pullia, Rv. 249440-01; Sez. 5, n. 43044 del 04/05/2015,Dedinca, Rv. 265867-01), che assicura l'intangibilità del giudicato sanzionatorioinerente alla pena più grave.Per non determinare disparita di trattamento, e dunque necessario che, quandola pena più grave e quella oggetto della pronuncia irrevocabile, il criterio moderatoreoperi, se del caso, per ultimo, ossia si faccia applicazione del principio che regola ilgiudizio di esecuzione, il quale si poggia sulla prevalente forza dell'intangibilità delgiudicato che trova giustificazione costituzionale quando la sanzione penale più gravee quella già divenuta irrevocabile (Sez. 1, n. 49341 del 2023, cit.; Sez. 1, n. 8082 del10/10/2023, dep. 2024, Abbrescia, Rv. 286009-01).Il ragionamento seguito dalla Corte di appello, specificamente richiamato da pag.132, seppure ampiamente argomentato, appare concludersi con soluzioni che sipongono in termini di contraddittorietà rispetto al tema del reato ritenuto più grave eidentificato con quello oggetto di cognizione (si deve comunque osservare come iltema sia stato in realtà devoluto in modo generico e in parte contraddittorio dallastessa difesa, che ha sostenuto, senza specificamente argomentare, la maggioregravità del reato già definitivamente giudicato per considerare poi applicabile ladiversa disciplina, appena ricostruita, e però riferita, in tema di cumulo, al caso in cui ilreato più grave sia da identificare in quello oggetto del giudizio in cui si applicherà ladisciplina della continuazione).La Corte di appello dovrà, dunque, nell’ambito della propria piena discrezionalità,rideterminare il trattamento sanzionatorio in considerazione della disciplina dellacontinuazione (per come riconosciuta nel presente procedimento solo in grado diappello) applicando i criteri richiamati in precedenza in applicazione del dictum delleSez. U, Volpe quanto al tema del cumulo materiale ai sensi dell’art. 78 cod. pen., incorrelazione con la specifica individuazione del reato più grave da considerare qualepena base (nel caso di specie identificato nel reato oggetto di cognizione, senza chetuttavia sia stata in alcun modo chiarito ed enunciato il criterio applicato per giungerealla identificazione del reato più grave secondo gli approdi ermeneutici soprarichiamati).9. [OSCURATO:PERSONA].9.1 Il primo motivo di ricorso non è consentito in quanto totalmente reiterativo delmotivo di appello, oltre che generico in mancanza di confronto con le argomentazionispecifiche e logicamente articolate dalla Corte territoriale, che ha affrontatoanaliticamente la censura difensiva facendo corretta applicazione del principio didiritto, che qui si intende ribadire, secondo il quale in tema di giudizio abbreviato, sonoinutilizzabili ai sensi dell'art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen., in quanto affette dapatologia correlata alla "violazione di un divieto probatorio", non tutte le prove assuntein "violazione dei divieti stabiliti dalla legge" ex art. 191, comma 1, cod. proc. pen., masolo quelle acquisite in spregio di una regola contenutistica che priva il giudice delpotere di assumerle o in violazione di regole procedimentali espressive di principi odisposizioni costituzionali o sovranazionali (Sez. 3, n. 32019 del 04/06/2025,Sparacino, Rv. 288547-01).La Corte di appello ha poi escluso che, tenuto conto della sequelaprocedimentale evocata, ricorra un caso di inutilizzabilità patologica, attesa la sceltadel ricorrente di essere giudicato con rito abbreviato (Sez. 6, n. 4694 del 24/10/2017,dep. 2018, Picone, Rv. 272196-01; Sez. 6, n. 21265 del 15/11/2011, Bianco, Rv.252853-01; Sez. 6, n. 12085 del 19/12/2011, Inzitari, Rv. 252580-01) senza che almomento della formulazione della richiesta di accesso al rito egli avesse eccepitoalcunché sul punto, nonostante la questione fosse stata inizialmente posta in sede diudienza preliminare, anche al fine di eventualmente condizionare l’accesso al rito.La questione qui riproposta è stata, dunque correttamente superata, inconsiderazione della scelta processuale del ricorrente, in assenza di qualsiasi fattoreo elemento sopravvenuto che possa aver in qualsiasi modo limitato la pienaconoscenza da parte dello stesso della base probatoria di riferimento, con eventualecondizionamento del diritto di difesa.La scelta del rito abbreviato ha dunque precluso qualsiasi possibilità di rilevarel’inutilizzabilità evocata anche in questa sede.Si deve anche rilevare come il motivo si caratterizzi per evidente genericità,di appello, tanto che il motivo di ricorso in questa sede si caratterizza per un merorichiamo alla sequenza procedimentale, in assenza di contestazione dei principi didiritto e della soluzione in concreto adottata dalla Corte di appello.Deve sul punto essere ribadito il principio di diritto secondo il quale la mancanzadi specificità del motivo deve essere apprezzata non solo per la sua genericità, comeindeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioniargomentate del la decisione impugnata e quel le poste a fondamentodell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudicecensurato, senza cadere nel vizio di mancanza di specificità, conducente, a normadell'art. 591, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del29/04/2021, B., Rv. 281521-01; Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv.277710-01; Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 4, n.18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007,Scicchitano, Rv. 236945-01).Infine, si deve osservare come in relazione alla doglianza introdotta il ricorrentenon abbia neanche articolato la necessaria prova di resistenza, in considerazione delcorposo compendio probatorio a carico dello stesso e sulla base del quale si è giuntiad una doppia affermazione conforme di responsabilità per i delitti allo stesso ascritti.Sul punto si deve ribadire che allorquando con il ricorso per cassazione silamenti l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di ricorso deve illustrarel'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini sulla pronunciaresa, essendo in ogni caso necessario valutare se le residue risultanze, nonostantel'espunzione di quella inutilizzabile, risultino sufficienti a giustificare l'identicoconvincimento (Sez. 2, n. 30271 del 11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303-01; nellostesso senso, Sez. 5, n. 31823 del 06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829-01). In talsenso, le circostanze allegate sono apparse del tutto generiche e non si confrontanocon le caratteristiche del delitto imputato al capo a) della rubrica, non apparendo a talfine sufficiente evocare “ulteriori addebiti provvisori”, atteso che, qualora nel corsodelle indagini preliminari in relazione ad un reato permanente, emergano nuovielementi attestanti il perdurare della condotta successivamente alla scadenza deltermine previsto dall’art. 405 cod. proc. pen., il Pubblico ministero può legittimamenteprocedere ad una nuova iscrizione nei confronti dello stesso indagato, senza alcunlimite alla utilizzabilità degli elementi emersi prima di tale iscrizione, in relazione alsegmento di reato permanente a cui si riferiscono (Sez. 1, n. 44502 del 15/11/2024,Sul tema si è chiarito che sul piano logico e giuridico possono essere configuratidiversi segmenti temporali del reato permanente che assumono rilievo non nel sensodi incidere sulla natura unitaria dell’illecito di durata, ma sul piano del concreto efrazionato accertamento giurisdizionale di condotte che ben possono protrarsi ancheal di là di eventi idonei a interrompere la permanenza.Per completezza argomentativa va evidenziato che questa Corte ha avuto mododi approfondire l’ambito dell’inutilizzabilità “patologica”, rilevabile anche nell’ambito delgiudizio abbreviato.In disparte la tesi radicale, secondo cui essa va qualificata come un’ipotesiestrema e residuale, ravvisabile solo con riguardo a quegli atti la cui assunzione siaavvenuta in modo contrastante con i principi fondamentali dell'ordinamento, nel solcodelle considerazioni espresse dalla citata decisione delle Sezioni Unite Tammaro,l’inutilizzabilità prevista dall’art. 407, comma 3, cod. proc. pen. non è equiparabile aquella di cui all’art. 191 cod. proc. pen., poiché l’una è riferita agli atti di indagine,mentre l’altra è riferita alle prove. Ne discende che nei confronti degli atti di indaginecompiuti fuori dai termini ordinari di inizio e fine delle indagini preliminari non opera ilprincipio della rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, bensì ildiverso principio della rilevabilità su eccezione di parte, la quale potrebbe peraltrotrovarsi ad avere un interesse opposto alla inutilizzabilità.Sono pertanto acquisibili – ed utilizzabili nella fase procedimentale e dunquenell'incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta – anche gli esitidell’attività investigativa espletata dopo la scadenza del termine di durata delleindagini preliminari. La scelta del rito abbreviato preclude all’imputato la possibilità dieccepirne l’inutilizzabilità nel procedimento a prova contratta (Sez. 6, n. 4694 del24/10/2017, dep. 2018, Picone, Rv. 272196-01; Sez. 6, n. 12085 del 19/12/2011, dep.2012, Inzitari, Rv. 252580-01; Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011, dep. 2012, Bianco, Rv.252853-01; Sez. 5, n. 38420 del 12/07/2010, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 248506-01; Sez. 6, n.16986 del 24/02/2009, Abis, Rv. 243257-01; Sez. 6, n. 40791 del 10/10/2007,Genovese, Rv. 238040-01).9.2. Il secondo motivo di ricorso non è consentito, atteso che le argomentazioniproposte dalla difesa, tra l’altro del tutto reiterative dei motivi di appello e già per ciòsolo inammissibili (Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062-01, inmotivazione; Sez. 3, n. 57116 del 29/09/2017, B., Rv. 271869-01; Sez. 2, n. 29707 del08/03/2017, Galdi, Rv. 270316-01; Sez. 2, n. 13826 del 17/02/2017, Bolognese, Rv.269745-01; Sez. 2, n. 8890 del 31/01/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269368-01; Sez. 3, n. 16610del 24/01/2017, Costa, Rv. 269632-01) si presentano come una rilettura del meritonon consentita in questa sede a fronte di una motivazione della Corte di appello,ampia ed argomentata, con la quale è stato omesso un effettivo confronto, essendosilimitato il ricorrente a proporre una considerazione frazionata e parcellizzata delcorposo compendio probatorio a suo carico, mentre il giudice di merito ha ricostruito,in assenza di manifesta illogicità o di qualsivoglia forma di travisamento, il ruoloverticistico dello stesso nell’ambito della associazione per delinquere di stampomafioso di cui al capo a) della rubrica.Anche quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello hacorrettamente applicato il principio di diritto, già richiamato, secondo il quale nel reatodi associazione per delinquere "capo" è non solo il vertice dell'organizzazione, quandoquesto esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita delgruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenzialirealizzati (Sez. 2, n. 7839 del 12/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280890-01; Sez. 4, n. 29628 del21/06/2016, Pugliese, Rv. 267464-01; Sez.2, n. 19917 del 15701/2013, Bevilacqua,Rv. 255915-01). Né valgono a scalfire il corposo compendio probatorio le osservazioniarticolate dalla difesa quanto alle captazioni, delle quali si propone una letturaalternativa (sul punto devono essere richiamati ed applicati i principi già evocati peraltri ricorrenti, al § 6.1.) o ancora quanto alla asserita erronea valutazione delledichiarazioni rese dai collaboratori [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] (in tesi poste a base dellaaffermazione di responsabilità in violazione del dictum delle Sezioni Unite Marino),insieme alla sostenuta funzione risolutiva che la difesa ha attribuito alla produzionedocumentale.La Corte di appello ha preso in considerazione le allegazioni della difesa e le hadisattese con una ampia ed articolata motivazione: ha ricostruito il ruolo del ricorrente,ne ha descritto caratteristiche, competenze, collocazione verticistica nell’ambito dellaassociazione per delinquere oggetto di imputazione, capacità e autorevolezza nellagestione e risoluzioni di conflitti, oltre che nel perseguimento degli obiettivi tipici dellaconsorteria criminale, tenendo conto non solo delle dichiarazioni dei collaboratori digiustizia e delle dichiarazioni auto ed etero accusatorie del [OSCURATO:PERSONA], ma anche diplurimi ed ulteriori atti di indagine, captazioni ed attività di osservazione e controllo, deltutto univoche nel loro complesso quanto alla imputazione ascritta, così correttamenteapplicando i principi già richiamati ai § 3.6. e segg.In tal senso, sono stati ampiamente richiamati elementi univoci a supporto dellaaffermazione di responsabilità, ricostruendo la posizione del ricorrente ed i costanticontatti con soggetti inseriti nella associazione per delinquere di stampo mafioso,svolgendo un ruolo apicale, riconosciuto e costante, con particolare riferimento: - allaprecedente condanna in via definitiva per il ruolo direttivo nella stessa associazioneper delinquere con sentenza del 20/03/2015, irrevocabile il 08/07/2016, anche perreati fine del tutto sovrapponibili, per le caratteristiche della azione estorsiva, a quellioggetto di imputazione; - alla condotta di immediato attivismo non appena scarcerato,come riscontrato dalle captazioni e dalle contestazioni di cui ai capi j) e k); - alcostante rapporto con altri sodali, anche in posizione di vertice; - alla partecipazione alrilevantissimo incontro del 30/08/2019, nell’ambito del quale emergeva in modo chiarosia il ruolo che la finalità della partecipazione del ricorrente al clan mafioso; - allacostante predisposizione di cautele finalizzate e rendere sicuri i numerosi e ripetutiincontri con i sodali, anche in tempi ravvicinati, con particolare riferimento allainterrelazione pregnante e significativa con il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA], alla presenzaanche del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA], con chiara emersione ed evidenza del diversopeso specifico dei soggetti coinvolti negli incontri, a seconda della loro posizione nellascala gerarchica del la associazione; - al la conoscenza non discussadell’organigramma della associazione; - al nuovo assetto del clan che seguiva all’arresto del [OSCURATO:PERSONA]; - alla sua piena autonomia e capacità decisionale emersadalla conversazione captata tra il [OSCURATO:PERSONA] e la moglie [OSCURATO:PERSONA], anche quantoalle determinazioni relative alla c.d. cassa del gruppo mafioso, al fine di raggiungereun obiettivo tipico della stessa, ovvero il sostentamento dei soggetti in stato didetenzione; - al chiaro atteggiamento di deferenza che gli altri sodali riservavano alVitamia, proprio per il ruolo ricoperto, emerso in diverse captazioni e riferibile allerelazioni intercorse, in vari contesti di interesse della consorteria criminale, con ilBilleci, il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA], a riscontro della suaramificata e consolidata autorità gestionale e decisionale; - agli elementi di confermadi tale ricostruzione, rappresentati dalle attività di video sorveglianza, checonfortavano ampiamente il portato delle captazioni e la individuazione dei soggettipartecipi della associazione per delinquere, a riscontro della approfondite e chiaredichiarazioni, anche autoaccusatorie, rese dal [OSCURATO:PERSONA] (che aveva ricostruitol’organigramma della associazione, il ruolo dei diversi soggetti coinvolti, conparticolare riferimento alla primazia del [OSCURATO:PERSONA] ed al ruolo di soggetti con funzioniapicali, quali vertici associativi immediatamente sottoposti allo stesso, del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA]).Nel rendere tale ampio ed articolato giudizio di responsabilità, la Corte di appelloha evidenziato i parametri di riferimento e ricostruito la pluralità di fonti ed elementi acarico del ricorrente, così superando, con motivazione del tutto priva di aporie o dimanifesta illogicità, le critiche con le quali si è sostenuta la violazione degli approdiermeneutici in tema di verifica e vaglio di attendibilità dei collaboranti (Sez. 5, n. 40274del 05/10/2021, Murano, Sez. U, n. 1653 del 21/10/1992, dep. 1993, Marino, Rv.192465-01; Sez. 1, n. 19759 del 17/05/2011, Misseri, Rv. 250244-01; Sez. U, n.20804 del 29/11/2012, dep. 2013, Aquilina, Rv. 255145-0). Non è dunque consentito ilcontrollo sul significato concreto di ciascuna dichiarazione e di ciascun elemento diriscontro, perché un tale esame invaderebbe inevitabilmente la competenza esclusivadel giudice di merito, potendosi solo verificare la coerenza logica delle argomentazionicon le quali sia stata dimostrata la valenza dei vari elementi di prova, in sé e nel lororeciproco collegamento (Sez. 1, n. 36087 del 13/11/2020, Guarino, Rv. 280058-01;Sez. 6, n. 33875 del 12/05/2015, Beruschi, Rv. 264577-01). Coerenza logicapienamente ricorrente nel caso di specie9.3. Il terzo motivo di ricorso non è consentito in quanto totalmente reiterativo,oltre che generico, essendo stato omesso il confronto con la motivazione della Cortedi appello, che ha correttamente applicato i principi richiamati al § 3.6.4.La doglianza si incentra, in modo generico ed aspecifico, del tutto sovrapponibilea quella proposta dagli altri ricorrenti, sulla contestazione della riconosciutaaggravante di cui al comma quarto dell’art. 416-bis cod. pen.; la Corte di appello hacorrettamente motivato sul punto, applicando i principi già enunciati al § 3.6.4.applicabili anche al caso di specie, secondo le coordinate ermeneutiche giàevidenziate ai §§ 4.2. e 6.2., tenuto conto dei plurimi elementi emersi, che attestavanoil rapporto e la relazione costante del ricorrente, nel suo ruolo di vertice, con soggetticon ruoli diversi dallo stesso gestiti e coordinati nell’ambito della consorteria oggetto diaccertamento, nota per il suo radicamento sul territorio e per il predominio impostoanche mediante la costante disponibilità di armi. D’altronde, ai fini della ravvisabilitàdell’aggravante in esame è necessario fare riferimento al sodalizio nel suo complesso,prescindendo da quale specifico soggetto o da quale specifica articolazione abbia laconcreta disponibilità delle armi, alla luce dell’incontestabile principio dell’unicitàdell’associazione di stampo mafioso complessivamente intesa (in tal senso tra lemolte anche Sez. 1, n. 55359 del 17/06/2016, Pesce, Rv. 269043-01).9.4. Il quarto, quinto e sesto motivo di ricorso possono essere trattaticongiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro e concentrati sullacontestazione dell’accertamento di responsabilità per i delitti ascritti al ricorrentequanto ai capi j) e k) della rubrica. I motivi non sono consentiti in quanto all’evidenzaversati in fatto, totalmente reiterativi (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv.276970-01; Sez. 3, n. 44882 del 18/07/2014, Cariolo, Rv. 260608-01), al fine evidentedi introdurre una lettura alternativa del merito, non consentita in questa sede (§ 3.4.),in presenza tra l’altro di una motivazione logica e persuasiva, che ha richiamato datiinequivoci in ordine alla responsabilità ascritta al ricorrente per i capi in questione.La Corte di appello ha innanzi tutto richiamato gli elementi univoci a sostegnodella affermazione di responsabilità per come emersi dal giudizio di primo grado (pag.256 e segg.). Tale giudizio è stato condiviso pienamente, con esplicita considerazionedelle censure proposte con l’atto di appello e ricostruzione puntuale dell’insieme dielementi univoci emersi a carico del ricorrente. In tal senso, è stata sottolineata laportata risolutiva delle captazioni, affatto travisate, e in relazione alle quali si tende adintrodurre, sotto l’egida del travisamento, una non consentita lettura alternativa, inassenza di contraddittorietà o manifesta illogicità della argomentazione resa sul punto(§ 6.1.).Sono stati ricostruiti, in senso del tutto conforme al Gup, movimenti, correlazionitra sodali, spostamenti e dialoghi tenuti dal ricorrente, pienamente confermati dallesuccessive identificazioni dei soggetti coinvolti, basate anche su plurimi servizi diosservazione e controllo, oltre che di video sorveglianza, con chiara descrizione dellacondotta imputata e posta in essere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] (con richiamo allaportata evocativa del dialogo con lo [OSCURATO:PERSONA]).È stata compiutamente ricostruita la condotta di cui al capo j) (pag. 271 e seg.)dove è stata valorizzata la particolare incidenza della attività volta ad estorcere denaroanche per la realizzazione di interventi edili su un immobile di proprietà della personaoffesa [OSCURATO:PERSONA], esplicativa della attitudine al controllo di qualsiasi genere di attivitàimprenditoriale in corso sul territorio.La univoca ricostruzione del ruolo tenuto in questo contesto dal [OSCURATO:PERSONA] e dalloZito, la diversa posizione dell’[OSCURATO:PERSONA] e le chiare considerazioni svolte dalla personaoffesa rappresentano elementi di fatto che superano ampiamente, in modo logico edargomentato, le censure reiterate in questa sede dalla difesa (pag. 272 e seg.).Il ricorrente ha dunque proposto una considerazione parcellizzata degli esitiprobatori, mentre non ricorre alcun travisamento, tra l’altro dedotto genericamente(con richiamo, di fatto, ad un diverso significato della captazione contestata).La Corte di appello ha preso in esplicita considerazione anche le censurearticolate per il capo K), quanto alla ricorrenza di una piena prova della sussistenzadel reato ed alla necessità di una riqualificazione della condotta come violenza privata(pag. 273 e segg.), mediante una ricostruzione specifica del contesto in cui eraemersa la condotta oggetto di imputazione, con il chiaro coinvolgimento di diversisoggetti coordinati dal ricorrente e collegati allo stesso, gestiti mediante le disposizioniorganizzative inequivoche nella loro portata (con particolare riferimento a [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]).Anche in questo caso è stata richiamata la portata risolutiva della attività diindagine espletata e il riscontro emergente, quanto alla condotta ascritta, dallecaptazioni e dai servizi di osservazione e controllo, con ricostruzione puntuale dellaimposizione di stampo mafioso nei confronti del [OSCURATO:PERSONA], sulla base di un collaudato eorganizzato modus operandi (§ 3.6.5.). Con tale motivazione il ricorrente non siconfronta effettivamente, limitandosi a proporre una diversa valutazione del corposocompendio probatorio (§3.4).10. [OSCURATO:PERSONA].10.1. Il primo motivo di ricorso, oltre ad essere del tutto reiterativo, sicaratterizza per la sua assoluta genericità, in assenza di qualsiasi forma di confrontocon la puntuale motivazione resa dalla Corte di appello sul tema devoluto (pag. 140 esegg.), in piena conformità con la decisione già assunta sul punto dal giudice di primogrado (§ 3.1. § 3.4.).Il ricorrente si è limitato a riproporre le censure di merito quanto allecaratteristiche delle captazioni realizzate a mezzo del c.d. trojan, senza confrontarsicon la puntuale considerazione della Corte di appello, che ha ampiamente disatteso leargomentazioni difensive al riguardo (anche sottolineando il richiamo da partedell’appellante di dati eccentrici rispetto al presente procedimento e riferibili ad altroprocedimento penale presso diversa autorità giudiziaria).Il ricorrente ha reiterato in modo non consentito le originarie censure proposte inappello, ricadendo, inoltre, in una evidente aspecificità, avendo omesso di articolare lanecessaria prova di resistenza, oltre ad avere del tutto pretermesso un confronto conla considerazione in diritto articolata dalla Corte di appello quanto al disposto di cuiall’art. 438, comma 6-bis, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 4694 del 24/10/2017, dep. 2018,Picone, Rv. 272196-01; Sez. 6, n. 21265 del 15/11/2011, Bianco, Rv. 252853-01; Sez.6, n. 12085 del 19/12/2011, Inzitari, Rv. 252580-01). Devono essere in tal sensoribaditi ed applicati i principi espressi al § 9.1.È dunque mancata una effettiva correlazione tra le ragioni argomentate delladecisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa nonpotendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato, senza cadere nel vizio dimancanza di specificità, conducente, a norma dell'art. 591, comma 1, lett. c), cod.proc. pen., all'inammissibilità (Sez. 6, n. 23014 del 29/04/2021, B., Rv. 281521-01;Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutatour, Rv. 277710-01; Sez. 5, n. 28011 del15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568-01; Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv.253849-01; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano, Rv. 236945-01).Infine, si deve osservare come, in relazione alla doglianza introdotta quanto allainutilizzabilità, asseritamente patologica, ricorrente nel caso di specie, ma non tale perle ragioni che sono state appena esplicate, la difesa non abbia effettivamentearticolato una prova di resistenza, in considerazione della mole di elementi emersi acarico del [OSCURATO:PERSONA] e sulla base dei quali si è giunti ad una doppia affermazioneconforme di responsabilità per i delitti ascritti. Sul punto si deve ribadire cheallorquando con il ricorso per cassazione si lamenti l'inutilizzabilità di un elemento acarico, il motivo di ricorso deve illustrare l'incidenza dell'eventuale eliminazione delpredetto elemento ai fini sulla pronuncia resa, essendo in ogni caso necessariovalutare se le residue risultanze, nonostante l'espunzione di quella inutilizzabile,risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento (Sez. 2, n. 30271 del11/05/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 270303-01; nello stesso senso, Sez. 5, n. 31823 del06/10/2020, Lucamarini, Rv. 279829-01).10.2. Il secondo e terzo motivo di ricorso possono essere trattaticongiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro perché relativi allaaffermazione di responsabilità per il delitto ascritto al capo a) della rubrica, conparticolare riferimento al tema della posizione apicale ricoperta dal ricorrentenell’ambito della famiglia mafiosa Pallavicino-Zen. I motivi non sono consentiti, atteso che le argomentazioni proposte dalla difesa,tra l’altro del tutto reiterative dei motivi di appello e già per ciò solo inammissibili (§3.1.e § 3.4.), si presentano come una rilettura del merito, non consentita in questa sede afronte di una motivazione della Corte di appello, ampia ed argomentata, con la quale èstato omesso un effettivo confronto, essendosi limitato il ricorrente a proporre unaconsiderazione frazionata e parcellizzata del corposo compendio probatorio a suocarico.Il giudice di merito ha ricostruito, in assenza di manifesta illogicità o diqualsivoglia forma di travisamento, il ruolo verticistico dell'imputato nell’ambito dellaassociazione per delinquere di stampo mafioso di cui al capo a) della rubrica.Anche quanto alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello hacorrettamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo ilquale nel reato di associazione per delinquere "capo" è non solo il verticedell'organizzazione, quando questo esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivie risolutivi nella vita del gruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione aipropositi delinquenziali realizzati (Sez. 2, n. 7839 del 12/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280890-01; Sez. 4, n. 29628 del 21/06/2016, Pugliese, Rv. 267464-01; Sez.2, n. 19917 del15701/2013, Bevilacqua, Rv. 255915-01). Né valgono a scalfire il corposo compendioprobatorio le osservazioni articolate dalla difesa quanto alle captazioni, delle quali sipropone una lettura alternativa (e sul punto devono essere richiamati ed applicati iprincipi già evocati per altri ricorrenti, in particolare al § 6.1.) o ancora la deduzioneproposta quanto ad una erronea valutazione ed eccessiva rilevanza attribuita adalcuni incontri oggetto di servizi di osservazione e controllo, atteso che il contenuto deidialoghi intercorsi durante tali incontri non era stato in alcun modo captato.La Corte di merito ha preso in considerazione le allegazioni della difesa, le hadisattese con una ampia ed articolata motivazione, che, nel ricostruire il ruolo delricorrente, ne ha descritto caratteristiche, competenze, collocazione verticisticanell’ambito della associazione per delinquere oggetto di imputazione, capacità eautorevolezza nella gestione e risoluzione di conflitti tra gli associati, oltre che nelperseguimento degli obiettivi tipici della associazione, tenendo conto di plurimi atti diindagine, captazioni ed attività di osservazione e controllo del tutto univoche nel lorocomplesso quanto alla imputazione ascritta, così correttamente applicando i principigià richiamati al § 3.6. e 3.6.3.1.È stata chiarita la assoluta irrilevanza, in tale ampio contesto, ricostruito in modologico ed argomentato, della mancata imputazione al [OSCURATO:PERSONA] di reati fine, cosìfacendo corretta applicazione dei principi sul punto enunciati al §. 3.6.1. (Sez. 5, n.4864 del 17/10/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 269207-01) e disattendo in modo esplicito ogniulteriore istanza della difesa.La Corte di appello ha valorizzato e logicamente considerato una serie dielementi di fatto del tutto significativi e univoci (pag. 143 e segg.) ed ha ricostruito lacapillarità delle condotte poste in essere dall’imputato insieme al concorrente L’Abbatesia quanto al controllo del territorio e delle attività di interesse della cosca (mediante lacostante realizzazione di attività estorsiva) sia quanto alla gestione delle risorse cosìottenute anche per sostenere i sodali in carcere e le loro famiglie, quali elementiassolutamente univoci della condotta ascritta. Tali conclusioni sono state raggiunteprendendo in considerazione le censure difensive, esplicitamente disattese nella loroportata (pag. 146 e seg.).10.3. Il quarto motivo di ricorso non è consentito in quanto totalmentereiterativo del motivo di appello, in assenza di confronto con la motivazione, oltre chemanifestamente infondato. La doglianza proposta dal ricorrente si incentra, in modo generico ed aspecifico,del tutto sovrapponibile a quella proposta dagli altri ricorrenti, sulla contestazione dellariconosciuta aggravante di cui al comma quarto dell’art. 416-bis cod. pen.; la Corte diappello ha correttamente motivato sul punto, applicando i principi già enunciati al §3.6.4. applicabili anche al caso di specie, secondo le coordinate ermeneutiche giàevidenziate al § 4.2. e al § 6.2., tenuto conto dei plurimi elementi emersi, chedi vertice della consorteria oggetto di accertamento e nota per il suo radicamento sulterritorio, oltre che per il predominio imposto anche mediante la costante disponibilitàdi armi.D’altronde, ai fini della ravvisabilità dell’aggravante in esame è necessario fareriferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo da quale specifico soggettoo da quale specifica articolazione abbia la concreta disponibilità delle armi, alla lucedell’incontestabile principio dell’unicità dell’associazione di stampo mafiosocomplessivamente intesa (in tal senso tra le molte anche Sez. 1, n. 55359 del17/06/2016, Pesce, Rv. 269043-01). [OSCURATO:PERSONA], occorre considerare come gliaccertamenti a carico del [OSCURATO:PERSONA] abbiano portato ad elevare nei suoi confrontianche le imputazioni di cui ai capi I e II, proprio per la diretta riferibilità allo stessodella disponibilità di armi, per come emerso anche dalle captazioni del tutto chiare sulpunto ed ampiamente valorizzate dalla Corte di appello. Il ricorrente si limita acontestare in astratto e senza reale confronto con la motivazione la chiaraespressione di un giudizio logico ed argomentato sulla aggravante in questione.10.4. Il quinto motivo di ricorso non è consentito in quanto totalmentereiterativo delle censure introdotte in sede di appello, in mancanza di confronto con lamotivazione, oltre che versato in fatto, al fine evidente di introdurre, mediante unaconsiderazione parcellizzata degli elementi di prova emersi in giudizio, una nonconsentita lettura alternativa del merito (§ 3.4.). La Corte di appello ha, in modo logicoed argomentato, richiamato l’esito univoco non solo degli accertamenti a carico delCusimano, ma anche delle captazioni, tenuto contro della stretta correlazione logica econtenutistica dei dialoghi captati rispetto alle attività di perquisizione e sequestro(pag. 149).10.5. Il sesto e settimo motivo di ricorso sono generici, oltre chemanifestamente infondatiLa Corte di appello ha esplicitamente chiarito le ragioni della propria decisione,richiamando la gravità delle condotte ascritte, oltre i precedenti riferibili al [OSCURATO:PERSONA],con ciò all’evidenza escludendo la presenza di elementi positivamente valorizzabili,facendo corretta applicazione dei principi enunciati in tema di trattamentosanzionatorio (§ 3.7.) sia quanto alla concessione delle circostanze attenuantigeneriche, che quanto alla dosimetria della pena che, contrariamente a quantoaffermato nel motivo di ricorso, è stata determinata partendo proprio dal minimoedittale previsto per il capo a) della rubrica (pag. 150).Anche in relazione alla misura di sicurezza applicata, la difesa si limita a reiterarela censura proposta in sede di appello senza confrontarsi con la esplicita motivazionesul punto, che ha richiamato la decisione del giudice di primo grado e ne ha condivisoportata e contenuti quanto alla pericolosità sociale del [OSCURATO:PERSONA], in considerazionedella pluralità dei precedenti allo stesso riferibili.Non emerge sul punto alcuna violazione di legge o vizio della motivazione,dovendo essere in questa sede ribadito il principio di diritto affermato da questa [OSCURATO:PERSONA] il quale in tema di associazione di tipo mafioso, l 'applicazionedella misura di sicurezza prevista, in caso di condanna, dall'art. 417 cod. pen., nonrichiede l'accertamento in concreto della pericolosità del soggetto, dovendosi ritenereoperante una presunzione semplice, desunta dalle caratteristiche del sodaliziocriminoso e dalla persistenza nel tempo del vincolo criminale di mutua solidarietà, chepuò essere superata quando siano acquisiti elementi dai quali si evinca l'assenza dipericolosità in concreto (Sez. 1, n. 45836 del 04/07/2023, Militano, Rv. 285505-01,in motivazione, la Corte ha aggiunto che tale accertamento dovrà, comunque, esseresvolto dal magistrato di sorveglianza al momento dell'esecuzione della misura,tenendo conto degli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. e del comportamento delcondannato durante e dopo l'espiazione della pena).10.6. L’ottavo motivo di ricorso non è consentito in quanto totalmentereiterativo, in assenza di confronto con la motivazione della Corte di appello (pag.151) che ha esplicitamente richiamato la rilevanza sociale degli enti costituiti partecivile, la portata conseguente della azione dagli stessi svolta, ritenendo condivisibilel’applicazione del criterio equitativo quale base per la liquidazione del dannoeffettuata. A fronte di una chiara argomentazione sul punto, la difesa si è limitata a reiterarela censura, senza allegare elementi rilevanti in senso contrario.11. Ricorso L’[OSCURATO:PERSONA].11.1. Il primo, secondo e terzo motivo di ricorso possono esseretrattati congiuntamente perché strettamente connessi tra loro. I motivi non sonoconsentiti, atteso che le argomentazioni proposte dalla difesa, tra l’altro del tuttoreiterative dei motivi di appello e già per ciò solo inammissibili (§ 3.1. e § 3.4.), sipresentano come una rilettura del merito non consentita in questa sede a fronte di unamotivazione della Corte di appello che ha ricostruito, in assenza di manifesta illogicitào di qualsivoglia forma di travisamento, il ruolo verticistico del ricorrente nell’ambitodella associazione per delinquere di stampo mafioso di cui al capo a) della rubrica,oltre che la condotta contestata al capo m).Anche quanto alla posizione del L’[OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello hacorrettamente applicato il principio di diritto, secondo il quale nel reato di associazioneper delinquere "capo" è non solo il vertice dell'organizzazione, quando questo esista,ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita del gruppo criminale enel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenziali realizzati (Sez. 2,n. 7839 del 12/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280890-01; Sez. 4, n. 29628 del 21/06/2016,Pugliese, Rv. 267464-01; Sez.2, n. 19917 del 15701/2013, Bevilacqua, Rv. 255915-01). Nel giudizio di merito sono stati ampliamente enucleati gli elementi a sostegnodella affermazione di responsabilità per le condotte ascritte al capo a) e al capo m)della rubrica, con argomentazioni del tutto prive di aporie, richiamando in modospecifico il consistente compendio di elementi di prova a carico dello stesso (pag. 163e seg.) sia tenuto conto del portato delle captazioni, del tutto inequivoche e di fattonon contestate, che degli accertamenti conseguenti di Polizia giudiziaria (anche amezzo di video riprese).Le considerazioni espresse in ordine al ruolo, alle competenze, alla azioneriferibile al ricorrente, posta in essere insieme e in correlazione con il [OSCURATO:PERSONA], sottol’egida e la guida anche del [OSCURATO:PERSONA], sono state richiamate in modo parcellizzatodalla difesa, senza un reale confronto con le ragioni della decisione, concentrando inmodo aspecifico le ragioni di critica su elementi marginali e non decisivi.La Corte di appello, in senso conforme al giudice di primo grado, ha delineato ifatti ascritti (pag. 169 e seg.) sulla base del compendio istruttorio, nonostantel’evidente genericità del motivo già in fase di appello; sono stati richiamati elementiinequivoci, al fine di ritenere raggiunta la prova della responsabilità anche quanto alcapo m) (pag. 167 e segg., circa il portato inequivoco della captazione del 23/04/2020e l'irrilevanza della mancata dichiarazione della persona offesa, da considerare,invece, quale sintomo della intimidazione subita e della conseguente sottomissionealle attività estorsive, considerando esplicitamente le allegazioni della difesa quantoalla destinazione delle somme).La ricostruzione realizzata fa emergere in modo univoco il ruolo e la rilevanzadella posizione del ricorrente nel contesto associativo. Sono stati, inoltre, richiamati,quali elementi di riscontro, i plurimi incontri registrati tra lo stesso ed i vertici delmandamento di [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA]; l’assiduità di tali contatti; le cauteleseguite per evitare di essere captati, così mantenendo la massima riservatezza inordine alle decisioni condivise tra gli associati; i comportamenti tenuti e la relazionecostante con il [OSCURATO:PERSONA], quale sintomo di appartenenza al sodalizio mafioso.La Corte di appello ha ribadito, in senso conforme al giudice di primo grado, cheil ricorrente agiva con piena autonomia decisionale (pag. 166 e segg., con richiamoalla captazione del 24/02/2019, anche tenuto conto della delega conferita per lagestione delle risorse derivanti dalle attività illecite della associazione per delinquereper sostenere i detenuti e le loro famiglie).Sono stati ampiamente valorizzati i rapporti diretti, caratterizzati dalriconoscimento reciproco di ruoli e attività di competenza, con il [OSCURATO:PERSONA],come dimostrato dall’episodio del [OSCURATO:DATA_NASCITA], a conferma di un costante predominiosul territorio, circostanza questa emersa nel corso delle captazioni, chiare e senzacripticità nel loro portato. Sono stati, pertanto, correttamente applicati i principirichiamati ai § 3.6. e segg., con particolare riferimento al § 3.6.3.1.Sulla base di tale corposo compendio istruttorio, la Corte di appello ha ancheconsiderato gli elementi a carico del ricorrente quanto al capo m) della rubrica in modologico ed argomentato, evidenziando il chiaro collegamento tra tale condotta el’appartenenza con ruolo apicale alla consorteria criminale oggetto di indagine (pag.167 e segg.).La difesa dell'imputato anche in questo caso omette il reale confronto con lamotivazione, limitandosi a reiterare le argomentazioni ampiamente disattese (in talsenso esplicita la affermazione di una erronea considerazione delle captazioni, al fineevidente di introdurne una lettura alternativa, ritenuta più plausibile; captazioni dallequali, tuttavia, la Corte di appello ha fatto emergere, con argomentazioni incensurabiliin questa sede, attesa la chiarezza del portato dichiarativo, la condotta estorsiva e ilprofitto ingiusto conseguente).11.2. Il quarto motivo di ricorso, generico ed aspecifico, lamenta unalesione di criteri di valutazione della prova quanto alla intervenuta affermazione diresponsabilità, senza alcun effettivo confronto con la motivazione della Corte diappello, richiamando criteri vaghi, in alcun modo evocati dalla decisione di merito, inassenza di qualsiasi allegazione quanto alla effettiva violazione del principio del c.d.ragionevole dubbio.12. [OSCURATO:PERSONA].12.1. Il primo motivo di ricorso non è consentito, in quanto reiterativodel motivo di appello e già per ciò solo inammissibile (§ 3.1. e § 3.4.), in quanto voltoad introdurre una lettura del merito non consentita in questa sede, a fronte di unamotivazione della Corte di appello ampia ed argomentata, con la quale è statoomesso un effettivo confronto, essendosi limitato il ricorrente a proporre unaconsiderazione frazionata e parcellizzata del corposo compendio probatorio.La Corte di appello ha difatti ampiamente considerato elementi di prova ritenutiunivoci e significativi a carico del ricorrente ed ha analizzato il tema devoluto dalladifesa quanto alla possibile configurazione della desistenza, disattendendocorrettamente la doglianza (pag. 40 e segg. dove sono stati valorizzati plurimielementi, come le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], i servizi di osservazione e controllo inriscontro degli incontri tra l’[OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA], il [OSCURATO:PERSONA], il data positioning dellevetture, le captazioni ambientali anche nella vettura del [OSCURATO:PERSONA], il dialogo delpredetto [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA]). Tali elementi sono stati adeguatamente analizzati e poi collegati alla ampiaricostruzione di contesto, resa in senso conforme dalle due sentenze di merito, quantoalla appartenenza del ricorrente alla associazione per delinquere di stampo mafioso (§3.6 e segg.), richiamando a supporto anche le dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], cherendevano palese, tra l’altro, lo stretto legame dell’[OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA], così comel’attivismo del ricorrente per il perseguimento delle finalità tipiche della associazionecriminale oggetto di indagine, anche mediante costanti contatti con soggetti inposizione apicale all’interno della stessa, quali il [OSCURATO:PERSONA].Sono stati riscontrati e ritenuti provati: il costante contatto con il [OSCURATO:PERSONA]; il ruolodel ricorrente quale uomo di fiducia di quest’ultimo, così come l’interrelazione costantecon il [OSCURATO:PERSONA]; il diretto contatto dell’[OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] con il [OSCURATO:PERSONA],riferimento di vertice nella associazione per delinquere di stampo mafioso nelperseguimento di attività tipiche, volte al controllo del territorio e del suo sostratoeconomico e imprenditoriale, anche al fine di sostenere gli associati detenuti. Nell’escludere, dunque, qualsiasi forma di desistenza, la Corte di appello hacorrettamente applicato il principio di diritto, che qui si intende ribadire, secondo ilquale è configurabile, in relazione al delitto di estorsione, il tentativo cd. "incompiuto",che ricorre nel caso in cui il soggetto agente abbia realizzato solo in parte, senzaportarla a compimento, l'azione diretta a produrre l'evento (in applicazione delprincipio, la Corte ha affermato che integra il tentativo cd. "incompiuto" di estorsione lacondotta dell'indagato consistita in una mera minaccia rivolta alla vittima, cui non eraseguita, per il verificarsi di eventi indipendenti dalla sua volontà, la richiesta di denaroconfermativa della strumentalità della stessa al compimento forzoso dell'attodispositivo patrimoniale, Sez. 2, n.18578 del 08/04/2025, Sirchia, Rv. 288038-01).12.2. Il secondo motivo è del tutto generico ed aspecifico, non soloperché si è omesso un effettivo confronto con la chiara motivazione della Corte diappello sul punto (pag. 71), ma anche perché non è stata in alcun modo evidenziatauna chiara sproporzione o irragionevolezza del trattamento sanzionatorio, irrogatoanche a titolo di continuazione. Devono essere in tal senso richiamati e ribaditi,perché applicabili al caso di specie, i principi di cui al § 3.7.12.3. È invece fondato il terzo motivo di ricorso.La lettura della motivazione della Corte di appello, che ha specificamenteindividuato le componenti della pena irrogata - così calcolata: pena base per il delittodi cui al capo d) anni nove e mesi quattro di reclusione ed euro 5.500,00 di multa,aumentata ex art. 63, comma quarto, cod. pen. di un anno e sei mesi di reclusione edeuro 500, 00 di multa, ulteriormente aumentata per il capo b) di anni tre di reclusioneed euro 1000,00 di multa, per il capo j) di mesi sei di reclusione, per il capo n) di anniuno e mesi sei di reclusione ed euro 1000,00 di multa, per il capo r) di un anno direclusione ed euro 500,00 di multa, con indicazione della pena finale nella misura dianni 17 ed euro 9000,00 di multa, sulla quale è stata poi operata la riduzione ex art.442 cod. pen. - evidenzia l’errore materiale nel quale è incorso il giudice di meritonella fase finale di determinazione della pena, che può essere in questa sede corretto.Deve conseguentemente essere disposto l’annullamento senza rinvio sul puntodella decisione impugnata, con rideterminazione della pena, ai sensi dell’art. 620, lett.l), cod. proc. pen., tenuto conto della pena complessiva per i reati ascritti daindividuare in anni sedici, mesi dieci di reclusione ed euro 9000,00 di multa che,diminuita per il rito prescelto, corrisponde alla pena finale di anni undici, mesi due,giorni venti di reclusione ed euro 6000,00 di multa13. [OSCURATO:PERSONA].13.1. Il primo motivo di ricorso non è consentito, in quanto totalmentereiterativo del motivo di appello e già per ciò solo inammissibile in quanto volto adintrodurre una lettura del merito non consentita in questa sede (§3.1. e §3.4) a frontedi una motivazione della Corte di appello, ampia ed argomentata, con la quale è statoomesso un effettivo confronto, essendosi limitato il ricorrente a proporre unaconsiderazione frazionata e parcellizzata del corposo compendio probatorio.In particolare, occorre rilevare come il ricorrente abbia richiamato il vizio diviolazione di legge in relazione all’art. 192 cod. proc. pen.; sul punto devono essererichiamati e ribaditi, perché applicabili al caso di specie, i principi di cui al § 3.5.[OSCURATO:PERSONA], si deve osservare come i profili di evidente inammissibilità del motivo diricorso emergano dalla formulazione letterale dello stesso. [OSCURATO:PERSONA] ha, in sostanza,sebbene in modo argomentato, suggerito una differente interpretazione del fattoascritto (quale contiguità compiacente) sulla base di una alternativa interpretazione,ritenuta più plausibile, delle captazioni, considerate criptiche nella loro portata.La censura appare in concreto versata in fatto e non consentita, attesi i principiaffermati da questa Corte, che hanno chiarito che l’interpretazione del linguaggioadoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituiscequestione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risultalogica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, non può essere sindacatadalla Corte di cassazione se non nei limiti della manifesta illogicità e irragionevolezzadella motivazione con cui esse sono recepite. In questa sede, dunque, è possibileprospettare un’interpretazione del significato di un’intercettazione diversa da quellaproposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovveronel caso in cui il contenuto sia stato indicato in modo difforme da quello reale e ladifformità risulti decisiva e incontestabile (Sez. U, n. 22471 del 26/2/2015, Sebbar, Rv.263715-01; Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’[OSCURATO:PERSONA], Rv. 268389-01; Sez. 3, n.35593 del 17/05/2016, Folino, Rv. 267650-01). Sul tema si è anche chiarito che glielementi di prova raccolti nel corso delle intercettazioni di conversazioni alle quali nonabbia partecipato l’imputato costituiscono fonte di prova diretta, soggetta al generalecriterio valutativo del libero convincimento razionalmente motivato, senza che sianecessario reperire dati di riscontro esterno, con l’avvertenza che, ove tali elementiabbiano natura indiziaria, essi dovranno essere gravi, precisi e concordanti, comedisposto dall’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. (Sez. 6, n. 5224 del 02/10/2019, dep.2020, Acampa, Rv. 278611-01; Sez. 5, n. 40061 del 12/07/2019, Valorosi, Rv.278314-01; Sez. 5, n. 4572 del 17/07/2015, dep. 2016, Ambroggio, Rv. 265747-01;Sez. 1, n. 37588 del 18/06/2014, Amaniera, Rv. 260842-01), circostanza questaricorrente nel caso di specie ed ampiamente argomentata dalla Corte di appello (pag.73 e segg.). È bene, inoltre, ricordare che il medesimo principio è stato affermatoanche in tema di associazione per delinquere di stampo mafioso (Sez. 2, n. 31920 del23/08/2021, Alampi, Rv. 281811 -01; Sez. 6, n. 32373 del 04/06/2019, Aiello, Rv.276831 -01; Sez. 5, n. 48286 del 12/07/2016, Cigliola, Rv. 268414-01; Sez. 5, n.42981 del 28/06/2016, Modica, Rv. 268042-01; Sez. 1, n. 40006 del 11/04/2013,Vetro, Rv. 257398-01). In tal senso, si è anche ribadito che i contenuti informativi provenienti da soggettiintranei all’associazione mafiosa, frutto di un patrimonio conoscitivo condivisoderivante dalla circolazione all’interno del sodalizio di informazioni e notizie relative afatti di interesse comune degli associati sono utilizzabili in modo diretto, e non comemere dichiarazioni de relato soggette a verifica di attendibilità della fonte primaria(Sez. 2, n. 10366 del 06/03/2020, Muià, Rv. 278590-01).Nel caso di specie, poi, va evidenziato che i consistenti dialoghi fra i vari soggettiintercettati hanno un contenuto esplicito, chiaro, per nulla criptico: i conversantiparlavano in libertà, circostanza che ha reso più agevole l’interpretazione dei colloquida parte dei giudici di merito, i quali nelle sentenze ne hanno riportato testualmenteampi stralci, fornendone una lettura complessiva coerente, immune da illogicità, nelricostruire la condotta e la conseguente affermazione di responsabilità quanto al capob) della rubrica.La affermazione di responsabilità ha poi trovato un corposo compendioprobatorio a riscontro delle captazioni, sulla base di una serie di elementianaliticamente considerati dalla Corte di appello, valutati in modo logico edapprofondito, in assenza di qualsiasi travisamento o illogicità manifesta (pag. 73 esegg.) La Corte di appello ha valorizzato una serie di circostanze univoche in tal senso,richiamando, in modo logico ed argomentato: - l’acquisizione della sentenza definitivadella Corte di appello di Palermo del 16/05/2023, irrevocabile il 23/04/2024 (elementoche è stato rappresentato quale dato storico e giudiziario rilevantissimo); - la costantemessa a disposizione del [OSCURATO:PERSONA] e il suo persistente attivismo, con specificoriferimento a tre reati fine (significativi proprio per la loro matrice mafiosa finalizzata aldominio ed al controllo del territorio in ordine a qualsiasi lavorazione a carattereedilizio); - la costante frequentazione intercorsa con soggetti intranei, anche inposizione apicale, come il [OSCURATO:PERSONA]; - i servizi di osservazione e controllo; - l’inserimento inequivoco nella organizzazione anche nel periodo in contestazione,chiaramente riscontrato anche dalle captazioni; - l’emersione e il ruolo di maggioreresponsabilità del [OSCURATO:PERSONA], a seguito della scarcerazione del [OSCURATO:PERSONA]; - le plurimecondotte integranti attività estorsive; - la destinazione di parte dei proventi alsostegno delle famiglie dei detenuti; - la sussistenza di plurimi ed essenziali contributialla vita della consorteria criminale.13.2. Il secondo motivo di ricorso non è consentito, attesa la mancataintroduzione di questo tema in sede di appello, con conseguente interruzione dellacatena devolutiva sul punto. In tal senso si deve ribadire che nel giudizio di legittimità,il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primo grado chenon siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivo d'impugnazione, èinammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, ha acquistato efficaciadi giudicato (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 18/01/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 274346-01; Sez.2, n. 34972 del 02/10/2025, [OSCURATO:PERSONA], n.m.; Sez. 2, n. 10968 del22/01/2025, Cascorano, Rv.287652-01; Sez. 2, n. 10968 del 22/01/2025, Cascorano,Rv. 287652-01, in motivazione; Sez.1, n. 8082 del 10/10/2023, Abbrescia, Rv.286089-01 in motivazione). Si deve inoltre osservare come il motivo sia anchegenerico, atteso che il ricorrente ha sul punto introdotto una censura aspecifica e deltutto sovrapponibile a quella articolata dagli altri ricorrenti, in relazione alla qualedevono essere richiamati e ribaditi i principi di cui al § 3.6.4. quanto alla aggravante dicui al comma quarto dell’art. 416-bis cod. pen. Deve, infine, essere rilevata la assolutaaspecificità, in assenza di argomentazioni e di critica puntuale, della censura sullaaggravante di cui al comma sesto del predetto articolo.13.3. Il terzo, quarto e quinto motivo di ricorso possono essere trattaticongiuntamente in quanto strettamente connessi tra loro, argomentati in modosostanzialmente sovrapponibile, quanto alla ritenuta non persuasività ed insufficienzadelle argomentazioni della Corte di appello per giungere a ritenere il ricorrenteresponsabile per i reati ascritti al capo k), s) e t).Anche in questo caso i motivi, chiaramente versati in fatto, non sono consentiti,in quanto del tutto reiterativi, in assenza di effettivo confronto con la argomentatamotivazione della Corte di appello sul punto.La difesa anche in questo caso, in violazione dei principi enunciati ai §§ 3.1, 3.2.,3.3., 3.4., ha proposto una non consentita lettura alternativa del merito, ritenendomaggiormente persuasive le proprie prospettazioni, in presenza di una motivazionelogica ed argomentata dei giudici di merito in senso conforme tra loro (pag. 61 esegg.).La Corte di appello ha ampiamente valorizzato le plurime emergenze istruttorie,con argomentazioni del tutto esenti da manifesta illogicità o contraddittorietà.In particolare, per il capo k), sono stati enucleati come elementi di prova univocie riscontrati: le captazioni e l’incontro presso il magazzino del [OSCURATO:PERSONA] con altri sodaliper concordare la strategia da adottare; l’azione del [OSCURATO:PERSONA]; la successivapresentazione di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; il contenuto delle captazioni; il posizionamentodell’auto e il successivo riscontro in sede di osservazione e controllo della poliziagiudiziaria sulle caratteristiche del luogo evocato nei dialoghi captati; il riscontro allarichiesta estorsiva inoltrata (apposizione della catena) nelle conversazioni indicate apag. 77 con il [OSCURATO:PERSONA] e lo [OSCURATO:PERSONA]; la ricostruzione di atteggiamento inequivoco delVitamia quanto alla strategia da adottare per non farsi notare troppo ed evitare diessere arrestato; la effettiva imposizione della ditta [OSCURATO:PERSONA]-[OSCURATO:PERSONA] per la realizzazionedei lavori; la chiara identificazione del ruolo del [OSCURATO:PERSONA]. La Corte di appello ha inoltrespecificamente qualificato in diritto la condotta, quale estorsione contrattuale,ricostruendo la presenza di entrambi gli elementi, oggettivo e soggettivo, del delittoascritto al [OSCURATO:PERSONA].Quanto al capo s) (pag. 79 e segg.) è emersa una considerazione puntuale dellecaptazioni (prima e dopo l’incendio) e del data positioning, con chiara ricostruzione delruolo di mandante da riferire all’imputato. Sono state valutate le circostanze ariscontro, emerse dalle captazioni, quanto alle caratteristiche dell’azione e allanecessità di adeguate cautele, come l’uso di guanti (in tal senso i dialoghi inequivocicon il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]). In ordine al capo il capo t) (pag. 80) la Corte di appello ha dato atto di una seriedi evidenti elementi a riscontro della ipotesi accusatoria, con particolare riferimentoalle captazioni, valorizzando il collegamento esplicito tra i contenuti captati (anchenell’auto del [OSCURATO:PERSONA]) e la video ripresa di sorveglianza.Sono stati, inoltre, ampiamente valorizzati gli effetti causalmente collegati allecondotte poste in essere, con particolare riferimento al comportamento susseguentetenuto della persona offesa, con chiara percezione della condotta in termini estorsiviproprio per la portata della minaccia, significativa ed evocativa della diretta riferibilitàalla consorteria mafiosa (§3.6.5.), sì da escludere una possibile riqualificazione dellastessa in termini di violenza privata come sostenuto dalla difesa.14. [OSCURATO:PERSONA].L’unico motivo di ricorso, le cui argomentazioni sono state ribadite con lamemoria di replica, è manifestamente infondato. Il ricorrente lamenta lainadeguatezza della scelta effettuata dalla Corte di appello in tema di dosimetria dellapena con particolare riferimento alla disciplina di cui all’art. 81 cod. pen. per i capi b),d) r); nel criticare il ragionamento seguito dal giudice di secondo grado il ricorrente ha,dunque, sostenuto non solo la ricorrenza di una erronea applicazione della leggepenale, ma anche la presenza di una motivazione contraddittoria e illogica (nonmanifestamente illogica) sul punto.Nel proporre tali considerazioni, la difesa si limita ad un richiamo parziale efrazionato della articolata motivazione della Corte di appello, che ha ritenuto, conargomentazioni approfondite e logicamente riscontrabili, la responsabilità delricorrente per i reati ascritti e posti in continuazione, dando atto (da pag. 239) - insenso del tutto conforme al Gup (pag. 229 per la sintesi sul punto) - della sceltaeffettuata sulla base di inequivoche emergenze processuali ed in assenza di qualsiasiviolazione di legge, irragionevolezza o illegalità della sanzione, nel pieno rispetto deiprincipi enunciati dalle Sez. U, Pizzone (Sez. U, n. 41127 del 24/06/2021, Pizzone,Rv. 282269-01).Le censure risultano dunque articolate in modo generico, con un riferimentosintetico e del tutto astratto alla asserita sproporzione degli aumenti in continuazione,senza alcuna argomentazione specifica quanto al caso in esame.La doglianza si è risolta in un mero richiamo, ritenuto risolutivo come criterio dicomparazione, alla dosimetria della pena prescelta in altro giudizio, elemento questoche certamente non può rappresentare un fattore di condizionamento dellaindividuazione dell’aumento sanzionatorio quanto alla continuazione interna cosìcome specificamente riconosciuta nel caso di specie. La Corte di appello ha reso sulpunto una motivazione argomentata, che non si presta a censure in questa sede.15. [OSCURATO:PERSONA].I due ricorsi proposti possono essere trattati congiuntamente, attesa la strettaconnessione tra loro e la sovrapponibilità delle censure difensive proposte.15.1. Devono essere previamente affrontati in ordine logico il secondo equarto motivo dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e il primo motivo dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che hannosostenuto la ricorrenza di violazione di legge, erronea applicazione della legge penale,oltre al vizio della motivazione quanto al riconoscimento da parte della Corte diappello del ruolo di partecipe del [OSCURATO:PERSONA] alla associazione per delinquere di stampomafioso di cui al capo a) della rubrica, con ruolo di vertice ai sensi del commasecondo dell’art. 416-bis cod. pen., oltre che della aggravante di cui al comma quartodell’art. 416-bis cod. pen.15.2. I motivi non sono consentiti, atteso che le argomentazioni propostedalla difesa, tra l’altro del tutto reiterative dei motivi di appello e già per ciò soloinammissibili, si presentano come una rilettura del merito non consentita in questasede (§ 3.1. e § 3.4.) a fronte di una motivazione della Corte di appello, ampia edargomentata, con la quale è stato omesso un effettivo confronto, essendosi limitato ilricorrente a proporre una considerazione frazionata e parcellizzata del corposocompendio probatorio a suo carico. I giudici di merito hanno ricostruito, in assenza di manifesta illogicità o diqualsivoglia forma di travisamento, il ruolo verticistico del [OSCURATO:PERSONA] nell’ambito dellaassociazione per delinquere di stampo mafioso di cui al capo a) della rubrica, cosìcorrettamente applicando il principio di diritto, secondo il quale nel reato diassociazione per delinquere "capo" è non solo il vertice dell'organizzazione, quandoquesto esista, ma anche colui che abbia incarichi direttivi e risolutivi nella vita delgruppo criminale e nel suo esplicarsi quotidiano in relazione ai propositi delinquenzialirealizzati (Sez. 2, n. 7839 del 12/02/2021, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 280890-01; Sez. 4, n. 29628 del21/06/2016, Pugliese, Rv. 267464-01; Sez.2, n. 19917 del 15701/2013, Bevilacqua,Rv. 255915-01).Non valgono a scalfire il corposo compendio probatorio le osservazioni articolatedalla difesa quanto alle captazioni, delle quali si propone una lettura alternativa (e sulpunto devono essere richiamati ed applicati i principi già evocati per altri ricorrenti, inparticolare al § 6.1.).Anche la critica proposta quanto alla sopravvalutazione della portata dellaprecedente condanna (sempre in relazione all’accertato ruolo di vertice ricoperto nellastessa associazione per delinquere di stampo mafioso), nonché alla significatività dialcuni incontri, oggetto di servizi di osservazione e controllo, integra una vera epropria censura in fatto, al fine di proporre una lettura ritenuta più convincente delcompendio probatorio analizzato dalla Corte di appello.Il giudice di secondo grado ha preso in considerazione le allegazioni della difesa,le ha disattese con una ampia ed articolata motivazione, che, nel ricostruire il ruolo delricorrente, ne ha descritto caratteristiche, competenze, collocazione verticisticanell’ambito della associazione per delinquere oggetto di imputazione, capacità eautorevolezza nella gestione e risoluzione di conflitti, oltre che nel perseguimentodegli obiettivi tipici della stessa. Ha tenuto conto di plurimi atti di indagine, captazionied attività di osservazione e controllo del tutto univoche nel loro complesso,correttamente applicando i principi già richiamati al § 3.6. e al § 3.6.3.1., chiarendo laassoluta infondatezza delle versioni alternative proposte (rimaste del tutto astratte egeneriche nella allegazione degli elementi asseritamente risolutivi) e disattendendo, inmodo esplicito, con una ricostruzione di insieme completa e ragionata, ogni ulterioreistanza della difesa, in termini conformi al giudice di primo grado.La Corte di appello ha valorizzato una corposa quantità di elementi di prova acarico del ricorrente a supporto della affermazione di responsabilità ricostruendo ilruolo dello stesso ed il suo esplicito inserimento nell’organigramma della famiglia diPartanna [OSCURATO:PERSONA].È stata ricostruita la sua successiva e progressiva emersione con ruolo di verticequale capo mandamento della zona di [OSCURATO:PERSONA]; affermazione e crescita nelfirmamento mafioso che trova la sua origine in una storia radicata e costante dipartecipazione e messa a disposizione, puntualmente ricostruita anche con il richiamoalla precedente condanna – sentenza del 08/04/2011, definitiva il 27/04/2012 - perassociazione per delinquere di stampo mafioso e per i reati fine collegati, commessinello stesso ambito territoriale,La Corte di appello ha quindi richiamato una serie di elementi univocicaratterizzanti il periodo in contestazione, evidenziando l’immediato attivismo a finiestorsivi del ricorrente, comportamento questo posto in essere immediatamente dopola sua scarcerazione.Sono state ritenute emblematiche le cautele adottate per non essere intercettato,così come la sostanziale impossibilità per gli altri associati di avere contatti diretti conlui per evitare il rischio di ulteriori arresti. Sono state ampiamente ricostruite: lasituazione del mandamento; le tensioni mafiose interne nella gestione del territorio; iconfronti tra le diverse famiglie interessate quanto ai lavori di [OSCURATO:PERSONA] e il ruolorisolutivo del [OSCURATO:PERSONA]; i costanti e significativi rapporti ed incontri con il [OSCURATO:PERSONA] pergestire gli interessi della consorteria criminale sulla base di specifiche indicazionifornite da [OSCURATO:PERSONA], quale figura di spicco del sodalizio e precedente capo dellafamiglia [OSCURATO:PERSONA] fino al suo arresto.Anche in ordine alla posizione del [OSCURATO:PERSONA] la Corte di appello ha poi richiamatola portata chiara, inequivoca ed ampiamente riscontrabile delle conversazioni tra ilLiga, il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] in data novembre 2017. Sono stati analizzati e riportati icontenuti delle conversazioni captate e il loro portato, oggettivamente inequivoco edaffatto criptico, quanto alla spartizione territoriale di lavorazioni edili nell’interesse dellaconsorteria di riferimento.Gli elementi emersi dalle captazioni sono poi stati correlati alle ulteriori indagini,con particolare riferimento alla attività di osservazione e controllo di una serie dirilevanti incontri del [OSCURATO:PERSONA] con personaggi di vertice ([OSCURATO:PERSONA]) e con soggetti alui sottoposti ([OSCURATO:PERSONA] e L’[OSCURATO:PERSONA]), con chiara ricostruzione dell’organigramma dellaassociazione per delinquere conseguente alla evoluzione degli equilibri interni, aseguito dell’arresto del [OSCURATO:PERSONA] e del [OSCURATO:PERSONA] (come emblematicamente emersoanche dalla conversazione del 28/09/2019 tra il [OSCURATO:PERSONA] e il Pensabene, oltre chedalle conversazioni intercorse tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] quanto alla scalata al verticedella consorteria criminale del [OSCURATO:PERSONA], circostanza questa confermata anche dalleconversazioni tra il [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA]).La Corte di appello ha analizzato tali plurimi elementi anche ricostruendo, conuna motivazione ampia e puntuale, le dinamiche interne della consorteria criminale,[OSCURATO:PERSONA], senza entrare in effettivo contrasto con costui ma, al tempo stesso,mantenendo la propria posizione di potere e primazia, nonostante il [OSCURATO:PERSONA] avessein precedenza svolto, da solo, il ruolo di apice del mandamento e fosse intenzionato ariprendere tale posizione a seguito della sua scarcerazione.È stata richiamata la natura univoca, oltre che estremamente significativa -anche per le cautele adottate, per il luogo prescelto e per la caratura dei soggettipartecipanti - del lunghissimo incontro del 30/08/2019 presso la abitazione delTaormina. Nello stesso senso è stata sottolineata la rilevanza dell’incontro [OSCURATO:DATA_NASCITA]e la conversazione del 21/02/2020 tra il [OSCURATO:PERSONA] e il D’Alcamo (chiaramentedescrittiva del contrasto per la posizione di vertice del mandamento tra il [OSCURATO:PERSONA] e ilCaporrimo).Sono poi state esplicitamente valutate, in modo approfondito e con unamotivazione che non si presta a censure in questa sede, anche le dichiarazioni resedal collaboratore [OSCURATO:PERSONA], la cui portata, oggettivamente inequivoca, è stata sologenericamente contestata dalla parte ricorrente, mentre la Corte di appello ha reso sulpunto considerazioni del tutto logiche, in applicazione dei principi sopra richiamati,espressi dalle Sez. U Marino e Aquilina. La Corte di appello ha, in conclusione, reso una motivazione completa, articolatae di sistema, prendendo in esplicita considerazione le censure difensive, che sonostate disattese mediante una approfondita ricostruzione sia dell'elemento soggettivo,che dell'elemento oggettivo del delitto ascritto al [OSCURATO:PERSONA] al capo a) della rubrica, inrelazione alla emersione della obbiettiva e costante organicità alla compaginemafiosa nonché della piena intenzionalità della sua condotta, caratterizzata dainequivoca affectio societatis.Affectio emergente anche dal ruolo specifico svolto, dalla assunzione di decisionirilevanti per la finalità della associazione, oltre che dalla commissione di incisivi reatifine. In tale ampio contesto, come sopra evidenziato, la Corte di appello ha ritenutodecisive le numerose captazioni ed i comportamenti osservati, rispetto ai quali è stata,in sostanza, proposta dalla difesa una interpretazione alternativa non consentita, inpresenza di un libero convincimento, ampiamente, e in modo logico, argomentato(pag. 205 e segg).Anche il quarto motivo di ricorso, sopra richiamato, non è consentito in quantototalmente reiterativo del motivo di appello, in assenza di confronto con lamotivazione, oltre che manifestamente infondato.La doglianza proposta dal ricorrente si incentra, in modo generico ed aspecifico,del tutto sovrapponibile a quella proposta dagli altri ricorrenti, sulla contestazione dellariconosciuta aggravante di cui al comma quarto dell’art. 416-bis cod. pen.; la Corte diappello ha correttamente motivato sul punto, applicando i principi già enunciati al §3.6.4. applicabili anche al caso di specie, secondo le coordinate ermeneutiche giàevidenziate al § 4.2. e al § 6.2., tenuto conto dei plurimi elementi emersi, chevertice della consorteria oggetto di accertamento, nota per il suo radicamento sulterritorio e per il predominio imposto anche mediante la costante disponibilità di armi.D’altronde, ai fini della ravvisabilità dell’aggravante in esame è necessario fareriferimento al sodalizio nel suo complesso, prescindendo da quale specifico soggettoo da quale specifica articolazione abbia la concreta disponibilità delle armi, alla lucedel l ’ incontestabi le pr inc ip io de l l ’un ic i tà de l l ’assoc iaz ione d i s tampomafiosocomplessivamente intesa (in tal senso tra le molte anche Sez. 1, n. 55359 del17/06/2016, Pesce, Rv. 269043-01).15.3. Il terzo motivo di ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e il secondomotivo di ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] possono essere trattati congiuntamente in quantostrettamente connessi tra loro, in considerazione delle argomentazioni proposte, inmodo sovrapponibile, per contestare la affermazione di responsabilità, oltre che lariconosciuta sussistenza della aggravante di cui all’art. 416-bis.1 cod. pen. quanto alcapo d) della rubrica.I motivi non sono consentiti in quanto totalmente reiterativi in assenza diconfronto con la argomentata motivazione della Corte di appello, resa in sensoconforme al giudice di primo grado, al fine evidente di proporre una lettura alternativadel merito non consentita in questa sede (§ 3.1. e § 3.4.).In tal senso, occorre rilevare come i giudici di merito abbiano affrontato in modospecifico le censure difensive e siano giunti, in modo conforme, ad una affermazionedi responsabilità quanto al capo d), previa verifica della piena attendibilità dellapersona offesa (pag. 214 e segg.), le cui affermazioni sono state ampiamentecorroborate anche dalle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA], con una ricostruzione di contestoinequivocabile.[OSCURATO:PERSONA], la Corte di appello ha evidenziato come le dichiarazioni della personaoffesa, rese anche in data 14/11/2019, avessero trovato conferma in numerosecaptazioni (a pag. 215 e segg. specificamente richiamate e valutate nella loroportata). La difesa non ha in alcun modo preso in considerazione tali elementi e sulpunto si è confrontata in modo parziale con le argomentazioni del giudice di appello.La Corte territoriale ha richiamato la portata probatoria di una pluralità disignificativi elementi, quanto alla natura della azione, caratterizzata da pesantiminacce, evidenziando: il calibro dei soggetti coinvolti (il ricorrente, oltre all’[OSCURATO:PERSONA] e alTaormina); la chiara percezione della provenienza della minaccia, da riferire a soggettipartecipi di un'associazione per delinquere di stampo mafioso e nell’interesse dellastessa; l’efficacia della minaccia stessa e la coercizione conseguente alla condottacosì posta in essere, oltre al vantaggio ingiusto raggiunto (§ 3.6.5).Anche in questo caso le conversazioni captate hanno fornito corposi elementi diriscontro (conversazione tra [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e del 20/02/2020,alla luce anche di quanto dichiarato dallo stesso [OSCURATO:PERSONA] in sede di interrogatorio indata 27/01/2021).Vi è stata, inoltre, esplicita considerazione di tutte le censure difensive, quantoalla oggettiva ricorrenza della condotta imputata, così come contestata in formaaggravata, con ricostruzione della diretta percezione del ruolo e del rilievo dei soggettiagenti nella associazione per delinquere di stampo mafioso e dell’agire degli stessi nelchiaro interesse della predetta consorteria criminale, anche tenuto conto dellasottoposizione del territorio in cui detta richiesta è stata formulata all’influsso di notorieconsorterie mafiose (Sez. 2, n. 22976 del 13/04/2017, Neri, Rg. 270175-01).15.4. Il quinto motivo del ricorso dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA] non èconsentito, in quanto generico. Il ricorrente, nel contestare la dosimetria della pena,non si confronta con la specifica motivazione resa dalla Corte di appello sul punto, cheha ricostruito la eclatante gravità delle condotte poste in essere ed oggetto di giudizio,ponendole in correlazione con la chiara progressione criminale del percorso di vita delPalumeri, così evidenziando l’assenza di elementi positivamente valorizzabili, al finedi giungere alla concessione delle circostanze attenuanti generiche, correttamenteapplicando i principi di diritto evocati al § 3.7. che qui devono essere ribaditi perchérilevanti nel caso di specie.Infine, occorre considerare come l'imputato richiami come parametro normativo,del quale ricorrerebbe la violazione, anche l’art. 81 cod. pen.; pure in questo caso ladeduzione appare generica, essendosi limitato il ricorrente a sottolineare in modo deltutto aspecifico la sproporzione dell’aumento in continuazione. Nessuna allegazionespecifica è stata introdotta sul punto, mentre la Corte di appello ha reso un giudiziospecifico e riscontrabile dal quale emerge il pieno rispetto del rapporto di proporzionetra le pene (Sez. U, n. 41127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269-01).15.5. La parte ricorrente ha inoltre proposto motivi nuovi con memoria direplica alle conclusioni della Procura generale. Sul punto si deve ribadire chel’inammissibilità dei motivi originari del ricorso per cassazione non può essere sanatadalla proposizione di motivi nuovi, atteso che si trasmette a questi ultimi il vizioradicale che inficia i motivi originari per l’imprescindibile vincolo di connessioneesistente tra gli stessi e considerato anche che deve essere evitato il surrettiziospostamento in avanti dei termini di impugnazione (Sez. 5, n. 48044 del 02/07/2019,[OSCURATO:PERSONA], Rv. 277850-01; Sez. 6, n. 9837 del 21/11/2018, Montante, Rv. 275158-01; Sez. 2, n. 46539 del 21/10/2022, Cicerone, n.m.).16. [OSCURATO:PERSONA].16.1. Il primo motivo di ricorso è generico ed aspecifico, avendo omessoil ricorrente un effettivo confronto con la puntuale ricostruzione della Corte di appelloquanto alla imputazione allo stesso ascritta al capo o) della rubrica. Il motivo sicaratterizza anche per non essere consentito, atteso che le doglianze proposte inquesta sede sono ampiamente reiterative, versate in fatto e volte ad introdurre unalettura alternativa del merito. Devono essere richiamati e ribaditi, perché applicabili alcaso di specie, i principi di cui ai § 3.1., 3.3., 3.4.; è stata difatti ampiamente ricostruitala dinamica dei fatti ascritti, le richieste estorsive inoltrate alla persona offesa, ledichiarazioni credibili ed univoche rese dalla stessa, il contenuto delle richieste,esplicativo, anche dal punto di vista lessicale, della chiara provenienza della pretesaestorsiva da soggetti appartenenti alla associazione mafiosa radicata sul territorio eveicolate nell’interesse della stessa, sì da ritenere pienamente integrata la aggravantecontestata (§ 3.6.5.) (pag. 224 e segg.).La Corte di appello ha anche richiamato elementi ulteriori a supporto dellaaffermazione di responsabilità e, in particolare: gli intervenuti riconoscimentifotografici, l’esito delle video riprese delle telecamere di sorveglianza, la presenza delMancuso, congiuntamente al ricorrente e al Gloria, le plurime captazioni ambientali, ilriscontro fotografico quanto alla consegna della somma di denaro. Tali elementi sonostati del tutto pretermessi dalla analisi del ricorrente, che ha qui proposto una letturafrazionata e parcellizzata del corposo compendio probatorio a suo carico.16.2. Il secondo motivo di ricorso non è consentito, in quanto nonproposto in appello, come emerge chiaramente dal riepilogo contenuto in sentenza (edagli atti presenti al fascicolo) in alcun modo contestato dal ricorrente, conconseguente interruzione della catena devolutiva sul punto, atteso che nel giudizio dilegittimità, il ricorso proposto per motivi concernenti le statuizioni del giudice di primogrado che non siano state devolute al giudice d'appello, con specifico motivod'impugnazione, è inammissibile, poiché la sentenza di primo grado, su tali punti, haacquistato efficacia di giudicato (Sez. 3, n. 2343 del 28/09/2018, dep. 18/01/2019, Di10968 del 22/01/2025, Cascorano, Rv.287652-01; Sez. 2, n. 10968 del 22/01/2025,Cascorano, Rv. 287652-01, in motivazione; Sez.1, n. 8082 del 10/10/2023, Abbrescia,Rv. 286089-01 in motivazione).Si deve ricordare che questa Corte ha affermato, con principio che qui si intenderibadire, che deve ritenersi privo di specificità il motivo di ricorso per cassazione chelamenti omessa motivazione in ordine ad un motivo di gravame, senza contestarespecificamente la correttezza del riepilogo dei motivi di appello contenuto nellasentenza impugnata, che non abbia dato conto della formulazione del motivoasseritamente rimasto non valutato (Sez. 2, n. 31650 del 03/04/2017, Ciccarelli, Rv.270627-01; Sez. 2, n. 9028 del 05/11/2013, dep. 2014, n.m., in senso conforme direcente Sez. 2, n. 14405 del 06/03/2025, Geraci, n.m.; Sez. 3, n. 15882 del20/02/2025, Salinaro, n.m.; Sez. 3, n. 11830 del 13/03/2024, Ciarella, n.m.; Sez. 3, n.8657 del 15/0272024, Immobile, n.m.).La lettura dei motivi di appello, così come il riepilogo degli stessi contenuto nellasentenza impugnata, evidenzia come il ricorrente avesse proposto censure in ordinealla ricorrenza delle aggravanti contestate, ma non in ordine al possibile concorsodelle stesse.Comunque, appare opportuno ricordare che con orientamento costante, direcente ribadito, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'aggravante di cuiall'art. 628, comma terzo, n. 3, cod. pen., richiamata dall'art. 629, comma secondo,cod. pen., può concorrere con quella di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen., sotto il profilodell'utilizzo del metodo mafioso, posto che la prima è volta a punire la maggiorepericolosità dimostrata, in concreto, dall'associato dedito anche alla consumazione dirapine ed estorsioni, mentre la seconda sanziona la maggiore capacità intimidatoriadella condotta, realizzabile anche dal non associato (Sez. 6, n. 31326 del 18/06/2025,Alessi, Rv. 288638–01)16.3. Il terzo motivo di ricorso è generico, oltre che totalmentereiterativo, in assenza di effettivo confronto con la motivazione della Corte di appello,che ha valutato puntualmente la dosimetria della pena, in assenza di qualsiasi formadi irragionevolezza o illegalità (§3.7.), tenuto altresì conto dell’accoglimento del motivodi appello e della conseguente riduzione della pena irrogata.17. Dalle considerazioni appena espresse consegue: - l’annullamento dellasentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente al trattamentosanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte diappello di Palermo, mentre nel resto i ricorsi dallo stesso proposti devono esseredichiarati inammissibili, con conseguente irrevocabile affermazione di responsabilità; -l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] di anni 11, mesi 2, giorni 20 di reclusione e euro 6.000 di multa, condichiarazione di inammissibilità nel resto del ricorso; - la dichiarazione diinammissibilità dei ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], L'[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], chedevono essere condannati ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen. al pagamento dellespese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. 18. Deve inoltre essere disposta la condanna, di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], L'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], alla rifusione delle spese di rappresentanzae difesa sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia Palermo eConfesercenti Provinciale di Palermo, [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Ass. Sportello di Solidarietà, Comune di Palermo, F.A.I.liquidano nella complessiva somma di euro 5.000, oltre accessori di legge, perciascuna di tali parti. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], L'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle particivili SOS [OSCURATO:PERSONA] - Rete per la legalità - Sicilia a.p.s., [OSCURATO:PERSONA] s.c.s. - [OSCURATO:PERSONA], che siliquidano nella complessiva somma di euro 5.000, oltre accessori di legge, perciascuna di tali parti. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] devono esserecondannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalla partecivile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano nella complessiva somma di euro 5.000,oltre accessori di legge. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] devono esserecondannati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle particivili [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano complessivamente ineuro 5.000, oltre accessori di legge, per entrambi. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], limitatamente altrattamento sanzionatorio, con rinvio per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezionedella Corte di appello di Palermo; dichiara inammissibili nel resto i ricorsi di CaporrimoGiulio e irrevocabile l'affermazione di responsabilità.Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di [OSCURATO:PERSONA],limitatamente al trattamento sanzionatorio che ridetermina nella pena complessiva dianni 11, mesi 2, giorni 20 di reclusione e euro 6.000 di multa; dichiara inammissibilenel resto il ricorso.Dichiara inammissibili i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], L'[OSCURATO:PERSONA],[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], checondanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 infavore della Cassa delle ammende.[OSCURATO:PERSONA], inoltre, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], GiordanoSebastiano, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], L'AbbateGiuseppe, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle particivili [OSCURATO:PERSONA] per l'Italia Palermo e Confesercenti provinciale diPalermo, [OSCURATO:PERSONA] studi ed iniziative culturali [OSCURATO:PERSONA] - onlus, [OSCURATO:PERSONA],Ass. sportello di solidarietà, Comune di Palermo, F.A.I. federazione delle associazioniantiracket ed antiusura italiane, spese che liquida nella complessiva somma di euro5.000, oltre accessori di legge, per ciascuna di tali parti.[OSCURATO:PERSONA] inoltre [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], CaporrimoGiulio, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], L'[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] spese di rappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] - Reteper la legalità - Sicilia a.p.s., [OSCURATO:PERSONA] s.c.s. - onlus, spese che liquida nellacomplessiva somma di euro 5.000, oltre accessori di legge, per ciascuna di tali parti.[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spesedi rappresentanza e difesa sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], spese cheliquida nella complessiva somma di euro 5.000, oltre accessori di legge.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] alla rifusione delle spese dirappresentanza e difesa sostenute dalle parti civili [OSCURATO:PERSONA] e IngugliaRosalia, spese liquidate complessivamente in euro 5.000, oltre accessori di legge, perentrambi.Così è deciso, 13/03/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteMARZIA [OSCURATO:PERSONA]