CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 ottobre 2021
Cassazione n. 29997/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del Riesame di Napoli udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] MARINELLI che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] di GUARINO Luisa propone ricorso avverso l'ordinanza emessa [OSCURATO:DATA_NASCITA] con la quale il Tribunale di Napoli ha rigettato la richiesta di riesame dell'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessa dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli in data 21/09/2021 in relazione ai reati di cui agli artt. 416 bis e 648 bis cod. pen. 2. Il primo motivo di ricorso ha ad oggetto la violazione dell'art. 606, comma 1, lettere b) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 273 cod. proc. pen. e 416 bis, comma 1 cod. pen. in relazione a molteplici aspetti: 2.1. Erronea applicazione della legge penale e la manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'aggravante di cui all'art. 416 bis, comma 1 cod. pen. contestata in relazione ai reati di cui ai numeri 1 e 57 dell'incolpazione nonché mancanza di motivazione in ordine alle specifiche doglianze dedotte all'udienza di discussione del riesame.2.2. Il Tribunale del Riesame ha ritenuto la sussistenza della contestata aggravante esclusivamente in base ai seguenti elementi congetturali privi di univoca portata indiziaria: Condanna del coniuge della ricorrente (CAPOLUONGO Giacomo) per partecipazione al sodalizio camorristico casalese, decisione non divenuta irrevocabile ed avente ad oggetto condotte poste in essere in data antecedente all'aprile 2017. Conversazione intercettata n. 1517 del 30/03/2018 avente ad oggetto la divisione dei soldi in mensili, stipendi, settimane ma che, in realtà, non contiene alcun riferimento univoco ad un'operazione di smistamento di denaro in favore della cosca camorristica. Conversazione intercettata nel corso del quale la GUARINO ed il marito manifestano timore per il possibile pentimento del camorrista Michele ZAGARIA, detto dialogo non ha alcuna connessione con l'attività oggetto di indagine essendo il predetto boss detenuto dal dicembre 2011. 2.3. Contraddittorietà ed illogicità della motivazione nella parte in cui la condotta della GUARINO viene considerata aggravata ai sensi dell'art. 416 bis comma 1 cod. pen. a differenza delle condotte poste in essere da soggetti ritenuti promotori ed organizzatori del sodalizio criminoso dedito al riciclaggio (PRATO Salvatore, DELLA CORTE Armando, ESPOSITO Luigi e GUARINO Ruggiero). 2.4. Manifesta irragionevolezza della motivazione nella parte in cui non valorizza la circostanza della mancata identificazione i destinatari finali delle somme di denaro consegnate dalla GUARINO al PUOLO e l'assenza di elementi univoci da cui dedurre che le somme riciclate siano state generate dall'attività illecita del clan dei Casalesi o comunque destinate ad esponenti della medesima organizzazione criminale. 2.5. La motivazione è illogica e congetturale nella parte in cui il GUARINO Giuseppe avrebbe fatto confluire tutti i profitti dell'attività illecita presso l'abitazione familiare, circostanza smentita dalla ricostruzione fattuale fornita dalla stessa ordinanza genetica e fondata sul contenuto delle conversazioni intercettate. 2.6. La motivazione è parimenti congetturale ed apodittica nella parte in cui sostiene che GUARINO Giuseppe, nel corso della conversazione intercettata n. 1350 del 26/09/2016, viene redarguito dalla ricorrente ed invitato ad abbassare la voce perché sta parlando di un esponente di spicco del sodalizio camorristico di cui è rischioso pronunciare il nome.3. Il secondo motivo di ricorso ha ad oggetto la violazione dell'art. 606 comma 1 lettera e) cod. proc. pen. in relazione all'art. 275 cod. proc. pen.; motivazione manifestamente illogica e contraddittoria in relazione alla sussistenza delle esigenze cautelari. Il Tribunale del Riesame non ha esplicato le ragioni per cui sono state rigettate le richieste della difesa inerenti la sussistenza di elementi idonei a superare la presunzione di adeguatezza della misura custodiale (incensuratezza della ricorrente e brevità della condotta contestata). [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il ricorso ha ad oggetto doglianze già espresse in sede di riesame ed affrontate in termini precisi e concludenti dal Tribunale, risolvendosi in una contestazione degli elementi di fatto posti a fondamento del giudizio di gravità indiziaria, anche con riguardo all'interpretazione del contenuto delle conversazioni intercettate, secondo una diversa lettura rispetto a quella adottata dai giudici della cognizione cautelare per ribadire, con qualificata probabilità, la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, 1 cod. pen, disattendendo le medesime questioni già proposte con la richiesta di riesame. 3. L'ordinanza impugnata ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno indotto i giudici del riesame ad affermare la sussistenza dell'aggravante di cui all'art. 416 bis, 1, cod. pen. a seguito di una valutazione degli elementi indizianti che appare congrua e rispettosa dei canoni di logica e dei principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze indiziarie, nella peculiare prospettiva dei provvedimenti incidentali de libertate e del criterio di giudizio della qualificata probabilità di colpevolezza (ex plurimis vedi Sez. 2, n. 22968 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Carubba, Rv. 270172-01, sez. 4, n. 6660 del 24/01/2017, Pugiotto, Rv. 269179-01 e sez. 3, n. 17527 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Inegbedion, Rv. 275699-02), confutando peraltro tutte le doglianze fattuali e giuridiche prospettate dalle difese dotate di rilevanza. 3.1. L'interpretazione delle intercettazioni, priva di manifeste illogicità e travisamenti, ha condotto i giudici di merito a ritenere, con motivazione congrua e coerente, che la piena consapevolezza della GUARINO di trasferire denaro di provenienza delittuosa al fine di agevolare il consesso camorristico oggetto di indagine sia dimostrata inequivocabilmente dalla continuativa attività, svolta dalla donna (moglie di CAMPOLUONGO Giacomo, membro di lungo corso del clan dei Casalesi, e sorella del promotore ed organizzatore [OSCURATO:PERSONA]) di predisposizione e consegna a PUOLO Gennaro di pacchi contenenti decine di migliaia di euro di provenienza delittuosa, pacchi successivamente trasportati da quest'ultimo in diverse parti del territorio nazionale, così condividendo le conclusioni del Giudice per le indagini preliminari relative al fatto che la condotta della GUARINO era finalizzata ad agevolare il sodalizio camorristico casalese in quanto il comportamento reiterato della ricorrente e le modalità delle condotte di riciclaggio, apparivano perfettamente in linea con l'editto accusatorio provvisorio. 3.2. Quanto alle censure difensive in ordine al travisamento del contenuto delle intercettazioni, mette conto evidenziare che in sede di legittimità è possibile prospettare un'interpretazione del significato di un'intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza di travisamento della prova, ossia laddove il giudice di merito, diversamente dal caso oggetto di scrutinio, ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale e tale difformità risulti decisiva ed incontestabile (vedi Sez. 3, n. 6722 del 21/11/2017, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 272558; Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv. 259516), sicché sono inammissibili le generiche censure alla presunta illogicità dell'interpretazione offerta dai giudici di merito sviluppate nel ricorso in esame. 3.3. I Giudici del riesame hanno sottolineato, con motivazione logica e compatibile con le risultanze indiziarie (e perciò incensurabile in sede di controllo di legittimità) che «l'abitazione dei coniugi Guarino-Capoluongo costituiva il centro di raccolta e smistamento del denaro contante che proveniva dall'attività di ripulitura del sodalizio» e che l'attività della ricorrente si esplicava anche nella spartizione del denaro finalizzata al successivo smistamento «secondo criteri non casuali ma ben determinati» e nella consegna dei pacchi di denaro che venivano trasportati in diversi parti del territorio nazionale (vedi pagg. 8 e 9 dell'ordinanza impugnata). 3.4. Il Tribunale ha, inoltre, adeguatamente motivato in ordine all'esistenza di un accordo, garantito dal CAPOLUONGO, tra i membri dell'associazione capeggiata dal GUARINO Giuseppe e il sodalizio camorristico casalese; appare ineccepibile in punto di logica quanto affermato in motivazione in ordine alla necessità di una «autorizzazione» da parte del clan egemone sul territorio allo svolgimento di un attività illecita che permetteva la circolazione di ingentissimi flussi di denaro di provenienza delittuosa, autorizzazione che di per sé «può costituire un significativo beneficio per l'associazione» non essendo necessario per la sussistenza dell'aggravante contestata l'effettiva realizzazione di una controprestazione di tipo materiale in favore del sodalizio di stampo mafioso agevolato (vedi pag. 13 dell'ordinanza impugnata).3.5. L'assenza di giustificazioni alternative valide e dotate di un minimo di ragionevolezza in ordine alla destinazione delle ingenti somme di denaro confezionate dalla GUARINO e consegnate a terzi dal PUOLO, ha indotto i giudici del Riesame ad affermare, con motivazione priva di evidente illogicità, che tali somme -provento dell'attività di riciclaggio di cui all'incolpazione- erano destinate ad esponenti del clan dei Casalesi in virtù di un rapporto di subordinazione conseguente al totalizzante controllo del territorio da parte di detto sodalizio di stampo mafioso. 4. Il Tribunale del Riesame, pur investito della doglianza relativa all'illogicità motivazionale avente ad oggetto il riconoscimento dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa nei confronti della ricorrente e non di altri indagati cui era stato riconosciuto un ruolo di capo e promotore dell'associazione a delinquere dedita al riciclaggio, non ha invero provveduto, non risultando dalla sentenza alcuna motivazione al riguardo; questa constatazione, tuttavia, deve esser letta in relazione al contenuto della doglianza medesima, dovendosi apprezzare se la stessa rispondesse ai richiesti canoni di ammissibilità. Ebbene, la risposta a tale verifica risulta certamente negativa atteso che con l'atto di riesame la ricorrente si è limitata ad affermare l'illogicità di tale decisione del giudice per le indagini preliminari, senza addurre alcun elemento a sostegno di tale asserzione, aldilà della apodittica affermazione in ordine alla contraddittorietà di tale scelta. Deve quindi ribadirsi il principio, di costante affermazione giurisprudenziale, in forza del quale in tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso un provvedimento che non abbia preso in considerazione un motivo di riesame inammissibile ab origine per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio. Il Tribunale distrettuale, come in precedenza analizzato, ha adeguatamente motivato in ordine alla corretta qualificazione delle condotte della ricorrente e della loro sicura idoneità a perfezionare la circostanza aggravante di cui all'art. 416 bis, 1, cod. pen., dimostrando attraverso una valutazione globale delle risultanze indiziarie di aver tenuto presente ogni fatto decisivo; di conseguenza risultano correttamente ed implicitamente disattese le deduzioni difensive incompatibili in punto di logica con la decisione adottata. 5. L'ordinanza impugnata, connotata da una analitica e completa enunciazione degli elementi probatori rilevanti, tutti significativamente convergenti nel senso della qualificata probabilità di sussistenza della circostanza aggravante dell'agevolazione mafiosa contestata in relazione ai reati di cui ai numeri 1 e 57 dell'incolpazione, appare, di conseguenza, pienamente conforme al modello di ordinanza delineato dall'art. 292 cod. proc. pen., ispirato al modulo di cui all'art. 546 cod. proc. pen., con gli adattamenti resi necessari dal particolare contenuto della pronuncia cautelare, non fondata su prove, ma su indizi e tendente all'accertamento non della responsabilità, bensì di una qualificata probabilità di colpevolezza. 6. Con il secondo motivo la difesa deduce il vizio di carenza di motivazione in relazione alla inoperatività della presunzione relativa di pericolosità dell'adeguatezza della misura cautelare con specifico riferimento all'incensuratezza della ricorrente ed alla brevità del periodo di realizzazione delle condotte contestata alla Guarino (gennaio-marzo 2018). 6.1. La doglianza, formulata peraltro in termini generici, è manifestamente infondata. Deve rimarcarsi, in proposito, che non è sufficiente l'astratta e generica deduzione della mancanza di precedenti penali e della durata della condotta illecita, perché possa dirsi formulata un'argomentata censura avverso la riconosciuta valenza della presunzione, in un caso di condotta illecita aggravata ai sensi dell'art. 416 bis, 1, cod. pen. 6.2. Nel caso oggetto di considerazione non solo non sono stati acquisiti elementi in senso contrario in ordine alla sussistenza attuale del pericolo di reiterazione né tantomeno sono stati allegati dalla ricorrente elementi specifici idonei a vincere la vigente presunzione relativa di pericolosità, ma al contrario è stata correttamente valorizzata la concreta sussistenza del pericolo di reiterazione criminosa, dando rilievo alle modalità di partecipazione della GUARINO all'attività delittuosa caratterizzata da significativa professionalità e spregiudicatezza, alla particolare abilità della donna ad eludere i controlli delle forze dell'ordine, alla pervicacia criminale dimostrata dalla ricorrente nel corso della conversazione in cui la stessa si augurava la morte di [OSCURATO:PERSONA] in modo da evitare il temuto inizio di una attività di collaborazione con la giustizia ed, infine, al legame di coniugio con un rappresentante di spicco del sodalizio camorristico casalese nonché alla parentela con il promotore dell'associazione a delinquere finalizzata al riciclaggio oggetto di indagine. 6.3. La ricorrente non si è misurata in alcun modo con questi elementi dai quali il Tribunale ha tratto «in positivo» la conferma dell'effettiva sussistenza e attualità del pericolo di reiterazione, dando rilievo a quei profili personologici e al tipo di vincolo assunto dalla ricorrente, incidente anche sul piano comportamentale, familiare e culturale, che attestavano il carattere tutt'altro che episodico della scelta di campo operata dalla GUARINO con l'adesione al sodalizio criminale oggetto di indagine.6.4. Sulla scorta di tali considerazioni la deduzione difensiva, incentrata sul rilievo attribuibile all'incensuratezza e dalla episodicità delle condotte illecite, è dunque totalmente aspecifica, in quanto non correlata alla reale natura della consolidata partecipazione della GUARINO al gruppo criminale attenzionato dagli inquirenti. Da ciò discende che la motivazione del provvedimento impugnato, così come articolata in punto di esigenze cautelari, non è stata in alcun modo vulnerata dal motivo di ricorso, che ha formulato deduzioni astratte ed inconferenti con conseguente inammissibilità del ricorso sul punto. 7. All'inammissibilità dell'impugnazione proposta segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata. La Corte dispone che copia del presente provvedimento sia trasmessa al direttore dell'istituto penitenziario competente, a norma dell'art. 94, comma i- ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di e