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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 novembre 2025

Cassazione n. 40346/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lni [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego di applicazione dell'art. 114, cod. pen., stante il non rilevante contributo del ricorrente nella commissione della rapina addebitatagli, non è consentito dalla legge ed è anche manifestamente infondato giacché radicato nella mera reiterazione di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito con argomentazioni esenti da vizi logici e conformi alla consolidata giurisprudenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata ove il giudice di merito illustra la non trascurabile rilevanza del contributo del ricorrente tale da escludere l'applicabilità dell'art. 114, cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, il giorno 04 novembre 2025.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/10/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lni [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che l'unico motivo di ricorso, che deduce il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine al diniego di applicazione dell'art. 114, cod. pen., stante il non rilevante contributo del ricorrente nella commissione della rapina addebitatagli, non è consentito dalla legge ed è anche manifestamente infondato giacché radicato nella mera reiterazione di doglianze già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di merito con argomentazioni esenti da vizi logici e conformi alla consolidata giurisprudenza (si veda pag. 4 della sentenza impugnata ove il giudice di merito illustra la non trascurabile rilevanza del contributo del ricorrente tale da escludere l'applicabilità dell'art. 114, cod. pen.); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il giorno 04 novembre 2025.
Sentenza Cassazione n. 40346/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris