CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 9 febbraio 2022
Cassazione n. 09361/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1116/07/1972 avverso la sentenza del 26/01/2021 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; svolta la relazione dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Osserva 1. L'imputato [OSCURATO:PERSONA] Massimiliano ha proposto ricorso con difensore avverso la sentenza con la quale la Corte d'appello di Torino, in parziale riforma della sentenza del Tribunale cittadino, ha dichiarato non doversi procedere nei suoi confronti in ordine al reato di cui al capo 3) della rubrica (una ipotesi di cui all'art. 707, cod. pen.) e rideterminato la pena per i residui reati (furto aggravato di un'autovettura e resistenza a pubblico ufficiale). 2. Il ricorso è inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, c.p.p., perché proposto per un motivo con il quale si è dedotto un vizio della motivazione in ordine alla mancata declaratoria di assorbimento del reato dichiarato estinto nel delitto di furto, stante la prossimità temporale delle due condotte, censura tuttavia non consentita nel giudizio di legittimità, siccome costituita da doglianza riproduttiva di quella già rassegnata al giudice dell'appello che ha ricevuto una risposta ancorata alle evidenze raccolte e sorretta da adeguati argomenti giuridici, ribadendosi risolutivamente che, in tema di impugnazioni, l'imputato che, senza aver rinunciato alla prescrizione, proponga ricorso per cassazione avverso sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, è tenuto, a pena di inammissibilità, a dedurre specifici motivi a sostegno della ravvisabilità in atti, in modo evidente e non contestabile, di elementi idonei ad escludere la sussistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte sua e la configurabilità dell'elemento soggettivo del reato, affinché possa immediatamente pronunciarsi sentenza di assoluzione a norma dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., ponendosi così rimedio all'errore circa il mancato riconoscimento di tale ipotesi in cui sia incorso il giudice della sentenza impugnata (cfr., sez. 4, n. 8135 del 31/1/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 275219; sez. 3, n. 46050 del 28/3/2018, Rv. 274200). Evidenza che, nella specie, non sussiste, alla stregua delle stesse argomentazioni sulle quali si fonda l'impugnazione. 4. Segue, a norma dell'articolo 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3000,00 in favore della Cassa delle ammende, non emergendo ragioni di esonero (cfr. C. cost. 186/2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Deciso il 9 febbraio 2022. Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] nte [OSCURATO:PERSONA] telj4 Ferranti 942/14-K-U-C-C-3 07Y--(2-$29 [OSCURATO:PERSONA] 4 E