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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 18 maggio 2022

Cassazione n. 21551/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].) RENATO nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; íz-r [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa il 18 maggio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile l'opposizione presentata da VELA) Renato avverso il provvedimento di espulsione, in quanto tardiva.

2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - VELAJ Renato deducendo violazione di legge in riferimento alla affermata intempestività della opposizione.

3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, atteso che il decreto oggetto di opposizione era stato ritualmente notificato in data 11 febbraio 2022 al difensore di ufficio (con nomina del difensore di fiducia avvenuta in epoca posteriore) e pertanto il dies a quo del termine per proporre opposizione è stato correttamente individuato in sede di merito.

4. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila .

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA].) RENATO nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; íz-r [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con ordinanza emessa il 18 maggio 2022 il Tribunale di Sorveglianza di Roma ha dichiarato inammissibile l'opposizione presentata da VELA) Renato avverso il provvedimento di espulsione, in quanto tardiva. 2. Avverso detto decreto ha proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - VELAJ Renato deducendo violazione di legge in riferimento alla affermata intempestività della opposizione. 3. Il ricorso va dichiarato inammissibile per la manifesta infondatezza dei motivi addotti, atteso che il decreto oggetto di opposizione era stato ritualmente notificato in data 11 febbraio 2022 al difensore di ufficio (con nomina del difensore di fiducia avvenuta in epoca posteriore) e pertanto il dies a quo del termine per proporre opposizione è stato correttamente individuato in sede di merito. 4. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, la condanna al versamento di una somma di denaro in favore della cassa delle ammende che stimasi equo determinare in euro tremila . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 15 dicembre 2022 Il Consigliere estensore Il Presidente
Decreto Cassazione n. 21551/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris