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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 25493/2026

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el riesame di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore generale che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Il Tribunale del riesame di Roma, con l’ordinanza indicata in epigrafe,decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto da questa Corte,ha confermato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessadal Gip di Roma il 6 novembre 2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con riferimentoai capi 78), 98) e 106) della provvisoria incolpazione, riguardanti tre distintecessioni di cocaina avvenute il 23 aprile, il 28 maggio e il 12 giugno 2022, inconcorso con [OSCURATO:PERSONA].La sentenza rescindente censurava la precedente ordinanza dell'11 luglio,demandando dunque al giudice del rinvio la verifica della tenuta del quadroindiziario una volta espunti i contenuti del telefono cellulare in uso ad [OSCURATO:PERSONA],dichiarati inutilizzabili.Ciò premesso, il Tribunale ha ricostruito la genesi delle indagini avviate traArdea ed Aprilia nella metà del 2021, dando conto della struttura associativafacente capo a [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA], di cui sarebbero stati intermediario ilSolitario [OSCURATO:PERSONA] e corrieri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Grumo, Busti e Dimitrio,della disponibilità di siti di stoccaggio progressivamente dismessi in occasione diepisodi allarmanti per il gruppo, dell'utilizzo di autoveicoli appositamentemodificati con vani occulti, del ruolo apicale assunto dal [OSCURATO:PERSONA] nella custodia deicarichi presso i box di via Ottaviani 151 in Roma e nella distribuzione delle partiteai corrieri.Entro la cornice descritta, il giudice del rinvio ha reputato che, anche al nettodel materiale inutilizzabile, le riprese di videosorveglianza, i tracciati GPS e leintercettazioni ambientali a bordo dell'auto in uso ad [OSCURATO:PERSONA] consentono unalettura idonea a sorreggere il giudizio di gravità indiziaria.In punto di esigenze cautelari, l'ordinanza ha desunto il pericolo di reiterazionedalle modalità delle condotte e dal ruolo organizzativo dell'indagato, dallaprotrazione dell'attività anche dopo l'arresto di sodali e clienti, dalla mancatadissociazione dal contesto di narcotraffico e dal precedente penale del 12 luglio2016 per detenzione di sostanze stupefacenti, escludendo l'idoneità di misuregradate, anche con braccialetto elettronico, ad arginare la pericolosità sociale delsoggetto.2. [OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso ad un unico, articolato motivo,denunciando la nullità dell'ordinanza per violazione di legge, in relazione all'art.273 cod.proc.pen., nonché la violazione del principio di diritto ex art. 627, comma3, cod.proc.pen., oltre al difetto assoluto di motivazione sulla affermazione deigravi indizi di colpevolezza in ordine ai capi 78), 98) e 106).Il ricorrente deduce che la motivazionale si fonda sulla pretesa convergenzadi tre fonti probatorie — tracciati GPS, intercettazioni ambientali e riprese di viaOttaviani — nessuna delle quali, neppure sul piano cautelare, dimostra che lecessioni contestate siano effettivamente avvenute.Il ragionamento del giudice del rinvio si compendia in un sillogismo viziato,secondo cui, una volta confermata la gravità indiziaria per gli altri capi diimputazione, identica conclusione dovrebbe valere per i tre oggetto di rinvio, consurrettizio rovesciamento dell'onere probatorio in fase cautelare e con criteriomeramente presuntivo che equipara fatti diversi sulla base di analogie con altrevicende.2.1.

Quanto al capo 78, lamenta che il Tribunale, dopo aver dichiaratamenteespunto il contenuto del cellulare dell'[OSCURATO:PERSONA], se ne è di fatto avvalso perinterpretare la conversazione ambientale di progr. 119 RIT 1681/22,recuperandone il messaggio vocale ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] — originariamente acquisitoproprio dal telefono dichiarato inutilizzabile — e così violando il divieto fissato dallasentenza rescindente.La coincidenza dei rumori di apertura e chiusura del portellone, peraltro,costituirebbe elemento neutro, inidoneo a dimostrare che il [OSCURATO:PERSONA] abbia caricatosostanza stupefacente e che il medesimo oggetto sia stato poi ceduto al [OSCURATO:PERSONA], senzapoterne determinare tipologia e quantità.

Non regge l'argomento della asseritaimpossibilità di soste intermedie nel breve tragitto da Dragoncello ad Ostia, fruttodi pura presunzione priva di riscontri concreti.Sotto altro profilo, contesta che la modesta dimensione del pacco caricato dalRusso possa, da sola, attestarne la natura di stupefacente, ben potendo l'oggettoconsistere — ad esempio — in merci di contrabbando o in armi di piccoledimensioni, ipotesi alternative che il giudice del rinvio aveva l'onere di vagliare.Il rinvio, operato a pagina 9 dell'ordinanza, alle “risultanze complessive delleindagini ” tradisce un argomentare tautologico, che ricava la provvista indiziariadel singolo capo dall'inserimento del fatto in un più ampio contesto illecito, inaperta violazione dell'obbligo motivazionale che deve assistere ogni singolacontestazione.2.2.

Identica censura investe il capo 98, rispetto al quale ribadisce che le“particolari accortezze” e la “brevità e sbrigatività dei toni ” captate nell'abitacolonon possono assurgere a criterio ermeneutico univoco della cessione distupefacente, traducendosi in una unilaterale interpretazione dei fatti ricalcata suiparametri già adoperati per gli altri capi e dunque ricadente nel medesimo difettopresuntivo che aveva imposto la pronuncia rescindente.2.3.

Specularmente, per il capo 106, sostiene che la motivazione si risolva inmera riproposizione delle argomentazioni svolte per le altre due contestazioni,riassunta nella formula delle “analoghe movenze”, senza che residui alcunelemento indiziario ulteriore, diverso e di maggior pregnanza rispetto al datopuramente presuntivo, la cui idoneità a sorreggere il giudizio di gravità indiziariasarebbe pressoché nulla.Conclusivamente insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.3.

Il Procuratore generale, richiamando la requisitoria scritta, ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2.

Deve rilevarsi, in via preliminare, come il motivo unico, pur articolato(78, 98 e 106), si risolva, nella sostanza, in una doglianza di violazione delprincipio di diritto fissato dalla sentenza rescindente n. 41555/2025 di questaCorte, accompagnata dalla denuncia di un difetto motivazionale in ordine allasussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'art. 273 cod.proc.pen.La censura va vagliata muovendo dalla cornice tracciata dall'art. 627, comma3, cod.proc.pen., norma che impone al giudice del rinvio di uniformarsi allapronuncia rescindente per ogni questione di diritto con essa decisa.La sentenza rescindente, come emerge inequivocabilmente dal suo tessutoargomentativo, ha demandato al Tribunale del riesame, in sede di rinvio, la verifica– per ciascun reato di cui ai capi 78, 98 e 106 – della tenuta del quadro indiziariouna volta espunto il materiale derivante dall'analisi del telefono cellularesequestrato a [OSCURATO:PERSONA].2.

Giova rammentare che la nozione di gravi indizi di colpevolezza richiestadall'art. 273, comma 1, cod.proc.pen., non è omologa a quella che presiede algiudizio di colpevolezza finale, essendo sufficiente, in sede cautelare, l'emersionedi qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificataprobabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitati(Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Rv. 284299 - 02 ; Sez. 4, n. 16158 del08/04/2021, Rv. 281019).Inoltre, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio dimotivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compitodi verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limitiche ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente contodelle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario acarico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi didiritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez.

U, n. 11del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv.276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Rv. 255460).3.

Sulla base delle premesse esposte, deve rilevarsi come la motivazione resadal giudice resista alle censure formulate.3.1.

Con riferimento al capo 78 della provvisoria incolpazione, il fattocontestato concerne la consegna, in data 23 aprile 2022, di un quantitativo dicocaina che il ricorrente, all'esterno della propria abitazione, avrebbe collocato neldoppiofondo della [OSCURATO:PERSONA] in uso ad [OSCURATO:PERSONA], sostanza poi recapitata in viadella [OSCURATO:PERSONA], in Ostia, a tale [OSCURATO:PERSONA].Il nodo centrale della doglianza difensiva si incentra sulla pretesa che il giudicedel rinvio, dopo aver dichiaratamente espunto il contenuto del cellulare diArgenziano, se ne sarebbe surrettiziamente avvalso per dare significatoermeneutico alla conversazione ambientale di cui al prog. 119 R.I.T. 1681/22 – esegnatamente per l'identificazione del [OSCURATO:PERSONA] quale interlocutore del messaggiovocale captato – così violando il vincolo derivante dall'art. 627, comma 3,cod.proc.pen.La doglianza non coglie il segno e deve essere disattesa nei termini cheseguono.Occorre muovere dal dato testuale dell'ordinanza impugnata.Il giudice del rinvio, alle pagine 7 e 8, ha chiarito che l'identificazione vocaledel [OSCURATO:PERSONA] non si fonda sui contenuti del telefono di [OSCURATO:PERSONA] dichiaratiinutilizzabili, bensì su un percorso ricognitivo del tutto autonomo, scaturito da unasequenza di servizi di osservazione, controllo e pedinamento svolti dai [OSCURATO:PERSONA] di Ostia nei giorni immediatamente successivi al fatto del 23 aprile2022.In particolare, il Tribunale ha dato conto, con motivazione non apparente némanifestamente illogica, del servizio di osservazione e pedinamento del 19 aprile2022, dal quale era emerso che l'[OSCURATO:PERSONA], a bordo della propria autovettura,era stato raggiunto da una Smart di colore bianco, condotta da soggetto poirivelatosi essere il [OSCURATO:PERSONA], con il quale aveva proseguito sino a via della SantaBarbara, in Ostia.Ha quindi valorizzato, nello stesso percorso argomentativo, il successivoservizio del 28 aprile 2022, che aveva consentito agli operanti di controllare eidentificare il conducente della Smart, ancora parcheggiata in via della SantaBarbara, riconoscendolo nel [OSCURATO:PERSONA].Il giudice del rinvio ha poi richiamato il servizio del 4 maggio 2022, nel corsodel quale era stato monitorato un nuovo incontro tra i due, con contestualeregistrazione del relativo dialogo mediante la periferica installata a bordo dellaRenault [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] (all. 207 R.I.T. 1681/22, prog. 512).Secondo la ricostruzione recepita nell'ordinanza, è sulla base di talecaptazione, acquisita per via ambientale, che gli operanti hanno potuto associarela voce del [OSCURATO:PERSONA] al volto già controllato e identificato.La conoscenza così formata della voce è stata, infine, utilizzata per il raffrontocon la captazione ambientale del 23 aprile 2022 (prog. 119), sicché l'affermazionedell'appartenenza della voce ivi udita al medesimo soggetto risulta sorretta, neilimiti del controllo demandato a questa Corte, da un percorso esplicativo autonomorispetto al materiale dichiarato inutilizzabile.Il percorso ricognitivo descritto si svolge, dunque, integralmente al di fuoridel perimetro dei dati ricavabili dal telefono cellulare dichiarato inutilizzabile.Esso poggia su tre fonti probatorie fra loro autonome – l'osservazione visivadegli operanti del 19 e 28 aprile 2022, l'identificazione del soggetto controllato abordo della Smart, e la captazione ambientale del 4 maggio 2022 a bordo dellaRenault [OSCURATO:PERSONA] – tutte estranee al contenuto della corrispondenza informaticadell'[OSCURATO:PERSONA].In questa prospettiva, la circostanza che l'intercettazione ambientale del 23aprile 2022 (prog. 119) abbia registrato anche la ricezione di un messaggio vocaleascoltato in vivavoce da [OSCURATO:PERSONA] non rende, di per sé, illogica la conclusionedel Tribunale secondo cui la voce del [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata identificata mediantel'utilizzo del telefono dichiarato inutilizzabile.

L'ordinanza ha, infatti, valorizzatol'autonomia della captazione ambientale, indirizzata sull'abitacolo del veicolo e nonsul dispositivo cellulare, e tale passaggio argomentativo, nei limiti del sindacatodemandato a questa Corte, non si espone a censure di apparenza o manifestaillogicità.Sotto altro profilo, il ricorso non considera che la motivazione dell'ordinanzaindica ulteriori elementi, autonomamente apprezzati dal giudice del rinvio, ritenutiidonei a sorreggere il giudizio cautelare di gravità indiziaria in ordine al capo 78;valutazione che, per come esposta, resta verificabile soltanto sotto il profilo dellacoerenza logica e della non contraddittorietà, senza consentire a questa Corte unadiversa ricomposizione del materiale acquisito.È sufficiente considerare che il giudice del rinvio ha ricostruito la sequenzadegli accadimenti del 23 aprile 2022 attraverso un compendio di per séautosufficiente.Il Tribunale ha valorizzato, in tale prospettiva, le riprese di videosorveglianzadei box di via Ottaviani delle ore 19.23, dalle quali si percepisce distintamente ilRusso aprire la zip della felpa, prelevare un oggetto e collocarlo nel bauleposteriore della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], con manovre tese ad occultarel’oggetto medesimo; il monitoraggio GPS del veicolo, indicato come dimostrativodell'assenza di soste intermedie nel breve tragitto da Dragoncello sino al sito diconsegna in Ostia, con tempistica ritenuta incompatibile con tappe ulteriori; e lasuccessiva captazione ambientale, registrata all'interno dell'auto, nel corso dellaquale l'ordinanza dà atto della percezione dell'apertura e della chiusura delmedesimo portellone, abbinate alla presenza del terzo soggetto individuato in [OSCURATO:PERSONA],a conforto della conversazione captata in cui l’Argenzano faceva riferimento al suoincarico di “prendere” e “portare da lui”.Tali elementi, considerati nella loro reciproca connessione, sorreggono unamotivazione non manifestamente illogica in ordine alla ritenuta gravità indiziariasulla natura illecita dell'oggetto movimentato e sulla sua destinazione a un terzocessionario; valutazione che, nei limiti propri del sindacato di legittimità sulprovvedimento cautelare, non risulta inficiata neppure dalla mancataidentificazione nominativa del cessionario nel [OSCURATO:PERSONA].Al riguardo, si rammenta che l'interpretazione delle conversazioni intercettatecostituisca questione di fatto, devoluta alla cognizione esclusiva del giudice dimerito e sottratta al sindacato di legittimità se non nei limiti della manifestaillogicità della motivazione (Sez.

U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01).Le ipotesi alternative prospettate dalla difesa (merci di contrabbando, armi dipiccole dimensioni) si risolvono, in sede di legittimità, in una rilettura del materialeindiziario non consentita, considerato che l'inserimento della condotta osservatain un più ampio contesto di traffico di cocaina condotto secondo analoghe modalità– contesto autonomamente accertato sulla base delle ulteriori contestazioni e giàcoperto dal giudicato cautelare interno – rende non manifestamente illogical’individuazione dell'oggetto movimentato in analoga sostanza stupefacente.In altri termini, la motivazione dell'ordinanza impugnata non si espone, sulpunto, a censure di manifesta illogicità o apparenza, avendo il giudice del rinvioindicato, senza ricorrere al materiale inutilizzabile tratto dal telefono cellulare, leragioni per le quali il modus operandi ricostruito attraverso videoriprese, tracciatiGPS e captazioni ambientali è stato ritenuto idoneo, nel quadro valutativo propriodell'art. 273 cod.proc.pen., a fondare il giudizio cautelare di qualificata probabilità.3.2.

Analoghe considerazioni valgono per il capo 98 della provvisoriaincolpazione, riferito alla cessione del 28 maggio 2022 a soggetto non identificato.Il giudice cautelare ha fondato il giudizio di gravità indiziaria sulle riprese divideosorveglianza delle ore 18.25, che documentano l'arrivo dell'Argenzianopresso i box di via Ottaviani, l'apertura del vano del veicolo e l'arrivo del Russoche vi colloca l’oggetto, sull'intercettazione ambientale di prog. 1473 R.I.T.1681/22, dalla quale si percepisce la voce dell'[OSCURATO:PERSONA] in lontananza che,rivolto al [OSCURATO:PERSONA] – unico con lui ripreso nel video e la cui voce è riconosciuta daglioperanti – lo esorta a sbrigarsi perché qualcuno lo sta attendendo ("Già sta là!Vola va!"), sul tracciamento GPS che attesta lo spostamento immediato in viaMoravia alle ore 18.49, e sulla successiva intercettazione ambientale di prog.1474, nella quale si avverte nuovamente l'apertura e la chiusura del doppiofondoe l'invito al sodale ad attendere a breve distanza ("aspettame un secondo làIl ricorrente contesta che le "particolari accortezze" e la "brevità e sbrigativitàdei toni" non possano assurgere a criterio interpretativo univoco della cessione distupefacente.

La doglianza non è condivisibile.[OSCURATO:PERSONA] luce dei principi fissati da Sezioni Unite Sebbar, già richiamata, nonmanifestamente illogica appare la motivazione secondo la quale le modalitàoperative descritte – l'apertura del vano del veicolo in entrambi i siti (via Ottavianie via Moravia), la fretta nell'esecuzione delle manovre, la presenza di un terzo inuna pluralità di indici concordanti, la cui lettura globale, anche alla luce delleanalogie con le altre condotte di cessione di droga, conduce a un giudizio diqualificata probabilità sulla natura illecita di quanto trasportato.L'argomentazione del giudice del rinvio non si risolve pertanto in una meraderivazione argomentativa ricavata da altri capi, ma si fonda anche su ulteriorielementi indiziari autonomi e distinti, riferiti alla specifica vicenda del 28 maggio2022, e appare immune da vizi logici.3.3.

Per il capo 106, riferito alla cessione del 12 giugno 2022 a SolitarioVladimir [OSCURATO:PERSONA] in concorso con [OSCURATO:PERSONA], l'iter motivazionale segue lamedesima impostazione.Il giudice cautelare ha valorizzato le immagini delle ore 18.45, che ritraggonoil [OSCURATO:PERSONA] estrarre qualcosa dalla tasca dei pantaloni e chinarsi nella parte posterioredel veicolo dal portellone aperto, il monitoraggio GPS dello spostamentodell'[OSCURATO:PERSONA] in via Moravia alle ore 19.09 – con percezione, tramite captazioneambientale di prog. 2042 R.I.T. 1681/22, del rumore di apertura e chiusura delportellone – e l'ulteriore arrivo in [OSCURATO:PERSONA] alle ore 19.21, ovel'intercettazione ambientale di prog. 2043 documenta l'incontro con il Solitario, lacui voce è riconosciuta sulla base dello scambio di saluti e del raffronto con altriservizi di osservazione, secondo un percorso ricognitivo del tutto analogo a quellogià descritto per il capo 78 e parimenti indipendente dal materiale dichiaratoinutilizzabile.La censura difensiva, secondo cui la motivazione si risolverebbe nella merariproposizione delle argomentazioni svolte per le altre contestazioni attraverso ilriferimento alle analoghe movenze, non coglie il significato del ragionamento delgiudice del rinvio.Il richiamo alla ricorrenza del medesimo modus operandi non costituisce,infatti, surrettizio rovesciamento dell'onere probatorio, ma legittima valorizzazionedi un dato di esperienza – la sistematicità della procedura osservata in piùoccasioni distinte – che, in sede cautelare, contribuisce a definire la corniceindiziaria, ferma restando l'autonoma ricostruzione del singolo episodio, fondata,anche nel caso in esame, su un compendio specifico (riprese, GPS, ambientali)interamente indipendente dal materiale dichiarato inutilizzabile.4. [OSCURATO:PERSONA] luce delle argomentazioni svolte, deve concludersi che la motivazioneresa dal giudice del rinvio si sottrae alle censure formulate, avendo fornito, perciascuno dei tre capi oggetto di rinvio, un'esposizione adeguata e logicamentecoerente delle ragioni della ritenuta gravità indiziaria, ricavata da un compendioautonomo e idoneo a sostenere il giudizio di qualificata probabilità richiestodall'art. 273 cod.proc.pen.Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato e il ricorrente condannato alpagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] sono demandati gliadempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen.

P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla [OSCURATO:PERSONA] per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 6/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
el riesame di RomaUdita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Procuratore generale che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Il Tribunale del riesame di Roma, con l’ordinanza indicata in epigrafe,decidendo in sede di rinvio a seguito di annullamento disposto da questa Corte,ha confermato l'ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere emessadal Gip di Roma il 6 novembre 2024 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con riferimentoai capi 78), 98) e 106) della provvisoria incolpazione, riguardanti tre distintecessioni di cocaina avvenute il 23 aprile, il 28 maggio e il 12 giugno 2022, inconcorso con [OSCURATO:PERSONA].La sentenza rescindente censurava la precedente ordinanza dell'11 luglio,demandando dunque al giudice del rinvio la verifica della tenuta del quadroindiziario una volta espunti i contenuti del telefono cellulare in uso ad [OSCURATO:PERSONA],dichiarati inutilizzabili.Ciò premesso, il Tribunale ha ricostruito la genesi delle indagini avviate traArdea ed Aprilia nella metà del 2021, dando conto della struttura associativafacente capo a [OSCURATO:PERSONA] e al [OSCURATO:PERSONA], di cui sarebbero stati intermediario ilSolitario [OSCURATO:PERSONA] e corrieri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], Grumo, Busti e Dimitrio,della disponibilità di siti di stoccaggio progressivamente dismessi in occasione diepisodi allarmanti per il gruppo, dell'utilizzo di autoveicoli appositamentemodificati con vani occulti, del ruolo apicale assunto dal [OSCURATO:PERSONA] nella custodia deicarichi presso i box di via Ottaviani 151 in Roma e nella distribuzione delle partiteai corrieri.Entro la cornice descritta, il giudice del rinvio ha reputato che, anche al nettodel materiale inutilizzabile, le riprese di videosorveglianza, i tracciati GPS e leintercettazioni ambientali a bordo dell'auto in uso ad [OSCURATO:PERSONA] consentono unalettura idonea a sorreggere il giudizio di gravità indiziaria.In punto di esigenze cautelari, l'ordinanza ha desunto il pericolo di reiterazionedalle modalità delle condotte e dal ruolo organizzativo dell'indagato, dallaprotrazione dell'attività anche dopo l'arresto di sodali e clienti, dalla mancatadissociazione dal contesto di narcotraffico e dal precedente penale del 12 luglio2016 per detenzione di sostanze stupefacenti, escludendo l'idoneità di misuregradate, anche con braccialetto elettronico, ad arginare la pericolosità sociale delsoggetto.2. [OSCURATO:PERSONA] affida il suo ricorso ad un unico, articolato motivo,denunciando la nullità dell'ordinanza per violazione di legge, in relazione all'art.273 cod.proc.pen., nonché la violazione del principio di diritto ex art. 627, comma3, cod.proc.pen., oltre al difetto assoluto di motivazione sulla affermazione deigravi indizi di colpevolezza in ordine ai capi 78), 98) e 106).Il ricorrente deduce che la motivazionale si fonda sulla pretesa convergenzadi tre fonti probatorie — tracciati GPS, intercettazioni ambientali e riprese di viaOttaviani — nessuna delle quali, neppure sul piano cautelare, dimostra che lecessioni contestate siano effettivamente avvenute.Il ragionamento del giudice del rinvio si compendia in un sillogismo viziato,secondo cui, una volta confermata la gravità indiziaria per gli altri capi diimputazione, identica conclusione dovrebbe valere per i tre oggetto di rinvio, consurrettizio rovesciamento dell'onere probatorio in fase cautelare e con criteriomeramente presuntivo che equipara fatti diversi sulla base di analogie con altrevicende.2.1. Quanto al capo 78, lamenta che il Tribunale, dopo aver dichiaratamenteespunto il contenuto del cellulare dell'[OSCURATO:PERSONA], se ne è di fatto avvalso perinterpretare la conversazione ambientale di progr. 119 RIT 1681/22,recuperandone il messaggio vocale ricevuto dal [OSCURATO:PERSONA] — originariamente acquisitoproprio dal telefono dichiarato inutilizzabile — e così violando il divieto fissato dallasentenza rescindente.La coincidenza dei rumori di apertura e chiusura del portellone, peraltro,costituirebbe elemento neutro, inidoneo a dimostrare che il [OSCURATO:PERSONA] abbia caricatosostanza stupefacente e che il medesimo oggetto sia stato poi ceduto al [OSCURATO:PERSONA], senzapoterne determinare tipologia e quantità. Non regge l'argomento della asseritaimpossibilità di soste intermedie nel breve tragitto da Dragoncello ad Ostia, fruttodi pura presunzione priva di riscontri concreti.Sotto altro profilo, contesta che la modesta dimensione del pacco caricato dalRusso possa, da sola, attestarne la natura di stupefacente, ben potendo l'oggettoconsistere — ad esempio — in merci di contrabbando o in armi di piccoledimensioni, ipotesi alternative che il giudice del rinvio aveva l'onere di vagliare.Il rinvio, operato a pagina 9 dell'ordinanza, alle “risultanze complessive delleindagini ” tradisce un argomentare tautologico, che ricava la provvista indiziariadel singolo capo dall'inserimento del fatto in un più ampio contesto illecito, inaperta violazione dell'obbligo motivazionale che deve assistere ogni singolacontestazione.2.2. Identica censura investe il capo 98, rispetto al quale ribadisce che le“particolari accortezze” e la “brevità e sbrigatività dei toni ” captate nell'abitacolonon possono assurgere a criterio ermeneutico univoco della cessione distupefacente, traducendosi in una unilaterale interpretazione dei fatti ricalcata suiparametri già adoperati per gli altri capi e dunque ricadente nel medesimo difettopresuntivo che aveva imposto la pronuncia rescindente.2.3. Specularmente, per il capo 106, sostiene che la motivazione si risolva inmera riproposizione delle argomentazioni svolte per le altre due contestazioni,riassunta nella formula delle “analoghe movenze”, senza che residui alcunelemento indiziario ulteriore, diverso e di maggior pregnanza rispetto al datopuramente presuntivo, la cui idoneità a sorreggere il giudizio di gravità indiziariasarebbe pressoché nulla.Conclusivamente insiste per l'annullamento dell'ordinanza impugnata.3. Il Procuratore generale, richiamando la requisitoria scritta, ha concluso perl’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato.2. Deve rilevarsi, in via preliminare, come il motivo unico, pur articolato(78, 98 e 106), si risolva, nella sostanza, in una doglianza di violazione delprincipio di diritto fissato dalla sentenza rescindente n. 41555/2025 di questaCorte, accompagnata dalla denuncia di un difetto motivazionale in ordine allasussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, ai sensi dell'art. 273 cod.proc.pen.La censura va vagliata muovendo dalla cornice tracciata dall'art. 627, comma3, cod.proc.pen., norma che impone al giudice del rinvio di uniformarsi allapronuncia rescindente per ogni questione di diritto con essa decisa.La sentenza rescindente, come emerge inequivocabilmente dal suo tessutoargomentativo, ha demandato al Tribunale del riesame, in sede di rinvio, la verifica– per ciascun reato di cui ai capi 78, 98 e 106 – della tenuta del quadro indiziariouna volta espunto il materiale derivante dall'analisi del telefono cellularesequestrato a [OSCURATO:PERSONA].2. Giova rammentare che la nozione di gravi indizi di colpevolezza richiestadall'art. 273, comma 1, cod.proc.pen., non è omologa a quella che presiede algiudizio di colpevolezza finale, essendo sufficiente, in sede cautelare, l'emersionedi qualunque elemento probatorio idoneo a fondare un giudizio di qualificataprobabilità sulla responsabilità dell'indagato in ordine ai reati addebitati(Sez. 2, n. 48276 del 24/11/2022, Rv. 284299 - 02 ; Sez. 4, n. 16158 del08/04/2021, Rv. 281019).Inoltre, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio dimotivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine allaconsistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compitodi verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limitiche ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente contodelle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario acarico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante lavalutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi didiritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. U, n. 11del 22/03/2000, Audino, Rv. 215828; Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Rv.276976; Sez. 4, n. 26992 del 29/05/2013, Rv. 255460).3. Sulla base delle premesse esposte, deve rilevarsi come la motivazione resadal giudice resista alle censure formulate.3.1. Con riferimento al capo 78 della provvisoria incolpazione, il fattocontestato concerne la consegna, in data 23 aprile 2022, di un quantitativo dicocaina che il ricorrente, all'esterno della propria abitazione, avrebbe collocato neldoppiofondo della [OSCURATO:PERSONA] in uso ad [OSCURATO:PERSONA], sostanza poi recapitata in viadella [OSCURATO:PERSONA], in Ostia, a tale [OSCURATO:PERSONA].Il nodo centrale della doglianza difensiva si incentra sulla pretesa che il giudicedel rinvio, dopo aver dichiaratamente espunto il contenuto del cellulare diArgenziano, se ne sarebbe surrettiziamente avvalso per dare significatoermeneutico alla conversazione ambientale di cui al prog. 119 R.I.T. 1681/22 – esegnatamente per l'identificazione del [OSCURATO:PERSONA] quale interlocutore del messaggiovocale captato – così violando il vincolo derivante dall'art. 627, comma 3,cod.proc.pen.La doglianza non coglie il segno e deve essere disattesa nei termini cheseguono.Occorre muovere dal dato testuale dell'ordinanza impugnata.Il giudice del rinvio, alle pagine 7 e 8, ha chiarito che l'identificazione vocaledel [OSCURATO:PERSONA] non si fonda sui contenuti del telefono di [OSCURATO:PERSONA] dichiaratiinutilizzabili, bensì su un percorso ricognitivo del tutto autonomo, scaturito da unasequenza di servizi di osservazione, controllo e pedinamento svolti dai [OSCURATO:PERSONA] di Ostia nei giorni immediatamente successivi al fatto del 23 aprile2022.In particolare, il Tribunale ha dato conto, con motivazione non apparente némanifestamente illogica, del servizio di osservazione e pedinamento del 19 aprile2022, dal quale era emerso che l'[OSCURATO:PERSONA], a bordo della propria autovettura,era stato raggiunto da una Smart di colore bianco, condotta da soggetto poirivelatosi essere il [OSCURATO:PERSONA], con il quale aveva proseguito sino a via della SantaBarbara, in Ostia.Ha quindi valorizzato, nello stesso percorso argomentativo, il successivoservizio del 28 aprile 2022, che aveva consentito agli operanti di controllare eidentificare il conducente della Smart, ancora parcheggiata in via della SantaBarbara, riconoscendolo nel [OSCURATO:PERSONA].Il giudice del rinvio ha poi richiamato il servizio del 4 maggio 2022, nel corsodel quale era stato monitorato un nuovo incontro tra i due, con contestualeregistrazione del relativo dialogo mediante la periferica installata a bordo dellaRenault [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA] (all. 207 R.I.T. 1681/22, prog. 512).Secondo la ricostruzione recepita nell'ordinanza, è sulla base di talecaptazione, acquisita per via ambientale, che gli operanti hanno potuto associarela voce del [OSCURATO:PERSONA] al volto già controllato e identificato.La conoscenza così formata della voce è stata, infine, utilizzata per il raffrontocon la captazione ambientale del 23 aprile 2022 (prog. 119), sicché l'affermazionedell'appartenenza della voce ivi udita al medesimo soggetto risulta sorretta, neilimiti del controllo demandato a questa Corte, da un percorso esplicativo autonomorispetto al materiale dichiarato inutilizzabile.Il percorso ricognitivo descritto si svolge, dunque, integralmente al di fuoridel perimetro dei dati ricavabili dal telefono cellulare dichiarato inutilizzabile.Esso poggia su tre fonti probatorie fra loro autonome – l'osservazione visivadegli operanti del 19 e 28 aprile 2022, l'identificazione del soggetto controllato abordo della Smart, e la captazione ambientale del 4 maggio 2022 a bordo dellaRenault [OSCURATO:PERSONA] – tutte estranee al contenuto della corrispondenza informaticadell'[OSCURATO:PERSONA].In questa prospettiva, la circostanza che l'intercettazione ambientale del 23aprile 2022 (prog. 119) abbia registrato anche la ricezione di un messaggio vocaleascoltato in vivavoce da [OSCURATO:PERSONA] non rende, di per sé, illogica la conclusionedel Tribunale secondo cui la voce del [OSCURATO:PERSONA] non sarebbe stata identificata mediantel'utilizzo del telefono dichiarato inutilizzabile. L'ordinanza ha, infatti, valorizzatol'autonomia della captazione ambientale, indirizzata sull'abitacolo del veicolo e nonsul dispositivo cellulare, e tale passaggio argomentativo, nei limiti del sindacatodemandato a questa Corte, non si espone a censure di apparenza o manifestaillogicità.Sotto altro profilo, il ricorso non considera che la motivazione dell'ordinanzaindica ulteriori elementi, autonomamente apprezzati dal giudice del rinvio, ritenutiidonei a sorreggere il giudizio cautelare di gravità indiziaria in ordine al capo 78;valutazione che, per come esposta, resta verificabile soltanto sotto il profilo dellacoerenza logica e della non contraddittorietà, senza consentire a questa Corte unadiversa ricomposizione del materiale acquisito.È sufficiente considerare che il giudice del rinvio ha ricostruito la sequenzadegli accadimenti del 23 aprile 2022 attraverso un compendio di per séautosufficiente.Il Tribunale ha valorizzato, in tale prospettiva, le riprese di videosorveglianzadei box di via Ottaviani delle ore 19.23, dalle quali si percepisce distintamente ilRusso aprire la zip della felpa, prelevare un oggetto e collocarlo nel bauleposteriore della [OSCURATO:PERSONA] dell'[OSCURATO:PERSONA], con manovre tese ad occultarel’oggetto medesimo; il monitoraggio GPS del veicolo, indicato come dimostrativodell'assenza di soste intermedie nel breve tragitto da Dragoncello sino al sito diconsegna in Ostia, con tempistica ritenuta incompatibile con tappe ulteriori; e lasuccessiva captazione ambientale, registrata all'interno dell'auto, nel corso dellaquale l'ordinanza dà atto della percezione dell'apertura e della chiusura delmedesimo portellone, abbinate alla presenza del terzo soggetto individuato in [OSCURATO:PERSONA],a conforto della conversazione captata in cui l’Argenzano faceva riferimento al suoincarico di “prendere” e “portare da lui”.Tali elementi, considerati nella loro reciproca connessione, sorreggono unamotivazione non manifestamente illogica in ordine alla ritenuta gravità indiziariasulla natura illecita dell'oggetto movimentato e sulla sua destinazione a un terzocessionario; valutazione che, nei limiti propri del sindacato di legittimità sulprovvedimento cautelare, non risulta inficiata neppure dalla mancataidentificazione nominativa del cessionario nel [OSCURATO:PERSONA].Al riguardo, si rammenta che l'interpretazione delle conversazioni intercettatecostituisca questione di fatto, devoluta alla cognizione esclusiva del giudice dimerito e sottratta al sindacato di legittimità se non nei limiti della manifestaillogicità della motivazione (Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715-01).Le ipotesi alternative prospettate dalla difesa (merci di contrabbando, armi dipiccole dimensioni) si risolvono, in sede di legittimità, in una rilettura del materialeindiziario non consentita, considerato che l'inserimento della condotta osservatain un più ampio contesto di traffico di cocaina condotto secondo analoghe modalità– contesto autonomamente accertato sulla base delle ulteriori contestazioni e giàcoperto dal giudicato cautelare interno – rende non manifestamente illogical’individuazione dell'oggetto movimentato in analoga sostanza stupefacente.In altri termini, la motivazione dell'ordinanza impugnata non si espone, sulpunto, a censure di manifesta illogicità o apparenza, avendo il giudice del rinvioindicato, senza ricorrere al materiale inutilizzabile tratto dal telefono cellulare, leragioni per le quali il modus operandi ricostruito attraverso videoriprese, tracciatiGPS e captazioni ambientali è stato ritenuto idoneo, nel quadro valutativo propriodell'art. 273 cod.proc.pen., a fondare il giudizio cautelare di qualificata probabilità.3.2. Analoghe considerazioni valgono per il capo 98 della provvisoriaincolpazione, riferito alla cessione del 28 maggio 2022 a soggetto non identificato.Il giudice cautelare ha fondato il giudizio di gravità indiziaria sulle riprese divideosorveglianza delle ore 18.25, che documentano l'arrivo dell'Argenzianopresso i box di via Ottaviani, l'apertura del vano del veicolo e l'arrivo del Russoche vi colloca l’oggetto, sull'intercettazione ambientale di prog. 1473 R.I.T.1681/22, dalla quale si percepisce la voce dell'[OSCURATO:PERSONA] in lontananza che,rivolto al [OSCURATO:PERSONA] – unico con lui ripreso nel video e la cui voce è riconosciuta daglioperanti – lo esorta a sbrigarsi perché qualcuno lo sta attendendo ("Già sta là!Vola va!"), sul tracciamento GPS che attesta lo spostamento immediato in viaMoravia alle ore 18.49, e sulla successiva intercettazione ambientale di prog.1474, nella quale si avverte nuovamente l'apertura e la chiusura del doppiofondoe l'invito al sodale ad attendere a breve distanza ("aspettame un secondo làIl ricorrente contesta che le "particolari accortezze" e la "brevità e sbrigativitàdei toni" non possano assurgere a criterio interpretativo univoco della cessione distupefacente. La doglianza non è condivisibile.[OSCURATO:PERSONA] luce dei principi fissati da Sezioni Unite Sebbar, già richiamata, nonmanifestamente illogica appare la motivazione secondo la quale le modalitàoperative descritte – l'apertura del vano del veicolo in entrambi i siti (via Ottavianie via Moravia), la fretta nell'esecuzione delle manovre, la presenza di un terzo inuna pluralità di indici concordanti, la cui lettura globale, anche alla luce delleanalogie con le altre condotte di cessione di droga, conduce a un giudizio diqualificata probabilità sulla natura illecita di quanto trasportato.L'argomentazione del giudice del rinvio non si risolve pertanto in una meraderivazione argomentativa ricavata da altri capi, ma si fonda anche su ulteriorielementi indiziari autonomi e distinti, riferiti alla specifica vicenda del 28 maggio2022, e appare immune da vizi logici.3.3. Per il capo 106, riferito alla cessione del 12 giugno 2022 a SolitarioVladimir [OSCURATO:PERSONA] in concorso con [OSCURATO:PERSONA], l'iter motivazionale segue lamedesima impostazione.Il giudice cautelare ha valorizzato le immagini delle ore 18.45, che ritraggonoil [OSCURATO:PERSONA] estrarre qualcosa dalla tasca dei pantaloni e chinarsi nella parte posterioredel veicolo dal portellone aperto, il monitoraggio GPS dello spostamentodell'[OSCURATO:PERSONA] in via Moravia alle ore 19.09 – con percezione, tramite captazioneambientale di prog. 2042 R.I.T. 1681/22, del rumore di apertura e chiusura delportellone – e l'ulteriore arrivo in [OSCURATO:PERSONA] alle ore 19.21, ovel'intercettazione ambientale di prog. 2043 documenta l'incontro con il Solitario, lacui voce è riconosciuta sulla base dello scambio di saluti e del raffronto con altriservizi di osservazione, secondo un percorso ricognitivo del tutto analogo a quellogià descritto per il capo 78 e parimenti indipendente dal materiale dichiaratoinutilizzabile.La censura difensiva, secondo cui la motivazione si risolverebbe nella merariproposizione delle argomentazioni svolte per le altre contestazioni attraverso ilriferimento alle analoghe movenze, non coglie il significato del ragionamento delgiudice del rinvio.Il richiamo alla ricorrenza del medesimo modus operandi non costituisce,infatti, surrettizio rovesciamento dell'onere probatorio, ma legittima valorizzazionedi un dato di esperienza – la sistematicità della procedura osservata in piùoccasioni distinte – che, in sede cautelare, contribuisce a definire la corniceindiziaria, ferma restando l'autonoma ricostruzione del singolo episodio, fondata,anche nel caso in esame, su un compendio specifico (riprese, GPS, ambientali)interamente indipendente dal materiale dichiarato inutilizzabile.4. [OSCURATO:PERSONA] luce delle argomentazioni svolte, deve concludersi che la motivazioneresa dal giudice del rinvio si sottrae alle censure formulate, avendo fornito, perciascuno dei tre capi oggetto di rinvio, un'esposizione adeguata e logicamentecoerente delle ragioni della ritenuta gravità indiziaria, ricavata da un compendioautonomo e idoneo a sostenere il giudizio di qualificata probabilità richiestodall'art. 273 cod.proc.pen.Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato e il ricorrente condannato alpagamento delle spese processuali. [OSCURATO:PERSONA] sono demandati gliadempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod.proc.pen. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.Manda alla [OSCURATO:PERSONA] per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.Così è deciso, 6/05/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 25493/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris