CassazionedecretoSezione 1
Cassazione n. 31541/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3371/2023R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] , con domicilio eletto pressoil suo studio, sito in Napoli, via Cavour, 139 -ricorrente - contro Ministero dell’Interno -intimato - avversoil decreto del Giudice di Pace di Napoli del 24 giugno 2022 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 ottobre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA]: -[OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Giudice di Pace di Napoli del 24 giugno che ha convalidato il provvedimento del Questore di Napoli di accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica con autorizzazione al trattenimento fino all’esecuzione del provvedimento non oltre 24 ore, Oggetto: immigrazione - espulsione disposto a seguito dell’adozione della misura d ell’espulsione dal territorio nazionale; -il ricorso è affidato a un motiv o ; -il Ministero dell’Interno non spiega alcuna attività difensiva; [OSCURATO:PERSONA]: -con l’unico motivo il ricorrente deduce la nullità del decreto impugnato per motivazione inesistente, nella parte in cui ha convalidato il provvedimento impugnato senza esternare le relative ragioni e benché fossero state eccepite plurime ragioni di invalidità dello stesso; - evidenzia, in proposito, che le uniche annotazioni rinvenibili nel provvedimento erano formule generiche facenti parte della modulistica predisposta in funzione del procedimento di convalida e non redatte con riferimento alla situazione specifica; -il motivo è fondato; - il Giudice di Pace di Napoli ha convalid at o il provvedimento di accompagnamento alla frontiera a mezzo della forza pubblica con autorizzazione al trattenimento fino all’esecuzione del provvedimento medesimo (non oltre 24 ore) motivandolo con la sussist enza de i presupposti di cui agli artt. 13 e 14 t.u. imm., la ritualità e tempestività delle notifiche, l’assenza di ipotesi di forza maggiore, atteso che lo straniero non si è presentato dinanzi all’Autorità competente al rilascio del permesso di soggiorno,e l’assenza di motivi ostativi all’espulsione; - tale motivazione non consente di comprendere l’ iter argomentativo seguito dal giudice, risolvendosi in formule generiche che non si relazionano con gli specifici fatti processuali e le questioni giuridiche prospettate dal ricorrente; -il decreto impugnato va, dunque, cassato senza rinvio; -poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a pese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 t.u. spese giust., ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso testo unico, nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (cfr. Cass. 12 novembre 2010, n. 23007; Cass. 13 maggio 2009, n. 11028, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); -l’art. 133 del medesimo testo unico, a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (cfr. Cass., Sez. Un., 9 settembre 2021, n. 24413, nonché Cass. 7 luglio 2021, n. 19299; Cass.29 novembre 2018 n. 30876; Cass. 2 settembre 2018, n. 22882; Cass.29 ottobre 2012 n. 18583); -pertanto, le spese processuali, relative al giudizio sia di merito che di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Napoli P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso; cassa il decreto impugnato