CassazionedecretoSezione 1Decisione del 3 dicembre 1995
Cassazione n. 21370/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il 03/12/1995 avverso l'ordinanza del 10/06/2022 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA]. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Il TRIBUNALE di SORVEGLIANZA di ROMA, con ordinanza in data 10 giugno 2022, depositata il 5 luglio 2022, evidenziato che l'atto risultava sottoscritto da avvocato la cui nomina a difensore di fiducia era stata formalizzata in data successiva alla presentazione, ha dichiarato inammissibile l'opposizione proposta avverso il decreto con il quale il Magistrato di Sorveglianza di Frosinone il 7/4/2022 ha disposto l'espulsione nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] quale misura alternativa alla detenzione ai sensi dell'art. 16, comma 5 D.Lvo 286/1998. 1. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'interessato che, a mezzo del difensore, ha dedotto il vizio di motivazione evidenziando che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] era difensore di fiducia da data precedente quella in cui era statekproposta "1,k, t ra re, l'opposizione e che tale circostanza vr454-1~De dalle notifiche dallo stesso ricevute. Sotto altro profilo, poi, la difesa evidenzia che l'ordinanza sarebbe nulla n in quanto lo stesso avv. [OSCURATO:PERSONA], che pure ha ricevuto l'avviso di deposito della tiGA,15" stessa, non ,ixa ricevuto alcuna notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza. 2. In data 29 dicembre 2022 sono pervenute in cancelleria le conclusioni con Sunt'Ut le quali ilvProcuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è inammissibile. 1. Nell'unico motivo di ricorso la difesa deduce il vizio di motivazione evidenziando che la conclusione della del Tribunale, secondo il quale la nomina dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] era successiva alla presentazione dell'opposizione, sarebbe errata. La doglianza è manifestamente infondata. Come risulta dagli atti,che questa Corte ha il potere-dovere di analizzare quale giudice del fatto processuale (cfr. Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001, Policastro, Rv. 220094) / ed evidenziato nel provvedimento impugnato, l'avv. [OSCURATO:PERSONA], che pure risultava in atti quale difensore di fiducia, alla data di sottoscrizione dell'opposizione, presentata il 20 aprile 2022, non aveva ricevuto il mandato per il procedimento di sorveglianza, conferito allo stesso solo successivamente, in data 17 maggio 2022 (cfr. atto di nomina in calce alla notifica dell'avviso di udienza). L'impugnazione, pertanto, sottoscritta da soggetto non legittimato è stata correttamente ritenuta inammissibile ciò in quanto "la nomina del difensore di fiducia intervenuta nel procedimento di cognizione o in quello di esecuzione non spiega effetti in quello di sorveglianza" (così Sez. 1, n. 26881 del 26/05/2015, Andreoli, Rv. 264027 - 01 e Sez. 1, n. 47530 del 02/12/2008, Sansone, Rv. 242076 - 01). Né, d'altro canto, assume rilievo la mancata notifica dell'avviso di fissazione dell'udienza al difensore, che peraltro vi ha partecipato in virtù della nomina allo stesso nel frattempo conferita in data successiva alla sottoscrizione dell'avviso. La dichiarazione di inammissibilità per difetto di condizioni di legge, d'altro canto, ai sensi dell'art. 666, comma 2 cod. proc. pen., avrebbe anche potuto essere pronunciata con provvedimento assunto in assenza delle parti e solo successivamente notificato al fine di consentire la proposizione del ricorso, come avvenuto una volta sciolta la riserva. 2. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che ritiene equa, di euro tremila a favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore de