CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 29 marzo 2023
Cassazione n. 40360/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 5 dicembre 1.967 avverso la sentenza resa il 28 Marzo 2022 dalla CORTE di APPELLO di Milano visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; sentite le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, limitatamente alle statuizioni civili. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Milano - parzialmente riformando la sentenza resa I'l giugno 2019 dal Tribunale di Monza, che aveva affermato la responsabilità di [OSCURATO:PERSONA] in ordine al reato di appropriazione indebita continuata ed aggravata- ha dichiarato non doversi procedere nei confronti dell'imputato perché il reato è estinto per prescrizione e ha confermato le statuizioni civili e, in particolare, il risarcimento del danno morale che il primo giudice aveva liquidato in favore della parte civile, la società [OSCURATO:PERSONA] srl, determinandola in euro 10.000 oltre alle spese di costituzione e difesa. Si addebita all'imputato, in qualità di gestore del magazzino ricambi e accessori della [OSCURATO:PERSONA] srl, di essersi appropriato, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, di parti ed accessori per motocicli di cui aveva il possesso per ragioni • lavorative, cagionando un danno patrimoniale calcolato dalla società in circa 80.000 euro. All'udienza del 29 marzo 2023 l'avv. [OSCURATO:PERSONA], per la parte civile costituita [OSCURATO:PERSONA] srl., ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso e depositato conclusioni scritte e nota spese, e l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha insistito nei motivi di ricorso. Il collegio ha rinviato la trattazione del processo all'udienza odierna, in attesa della pronunzia delle Sezioni unite sull'applicazione dell'art. 573 comma 1 bis cod. proc.pen. intervenuta il 25 maggio 2023. Nelle more del giudizio è pervenuta dichiarazione di rinunzia alla trattazione orale da parte del difensore del ricorrente, ma detta dichiarazione non ha alcuna rilevanza poichè in tema di procedimento innanzi alla Corte di cassazione, nel vigore della disciplina emergenziale relativa alla pandemia da Covid-19, la richiesta di trattazione orale deve considerarsi irretrattabile, atteso che in caso contrario non sarebbe possibile rispettare i termini previsti dall'art. 23, comma 8, del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, per la forma di trattazione alternativa, caratterizzata dall'instaurazione di un contraddittorio meramente cartolare, con necessità di differire ulteriormente la trattazione, incidendo sulla durata del procedimento in pregiudizio del bene tutelato dall'art. 111, comma secondo, Cost. (Sez. 2 - , Sentenza n. 42410 del 17/06/2021 Cc. (dep. 18/11/2021 ) Rv. 282207 - 01) 2. Con il ricorso l'imputato ha dedotto: 2.1 illegittimità della condanna al risarcimento del danno e vizio di motivazione in ordine agli interessi civili per travisamento delle prove indiziarie a sostegno del giudizio di responsabilità dell'assistito. La condanna del Poltronieri poggia su elementi dli natura indiziari 2 e cioè sul fatto che l'imputato era addetto al magazzino dei ricambi e le alterazioni del registro erano state effettuate dalla sua postazione. Osserva la difesa che il primo indizio, costituito dalla asserita disponibilità esclusiva del magazzino da parte dell'imputato ricorrente, è infondato poiché, a dispetto di quanto sostenuto dalla corte di appello, emerge dalle concordi dichiarazioni dei testi Locci e Premaor che l'accesso ai locali del magazzino era comunque possibile a tutti i dipendenti della concessionaria e non riservato esclusivamente all'imputato. E' stato inoltre dimostrato che chiunque avrebbe potuto alterare i dati del magazzino utilizzando le diverse postazioni installate in azienda ma il tribunale, pur riconoscendo la possibilità di intrusione da una diversa postazione, ha escluso che possa essersi verificata una intrusione nel sistema, che potesse essere falsamente ricondotta alla postazione abitualmente occupata dal Poltronieri; ha ritenuto irrilevante la constatazione che alcune alterazioni del registro fossero state realizzate in date festive o in giorni in cui l'imputato era in vacanza, poiché ha ritenuto possibile che tali date fossero state anch'esse alterate; ha preso in considerazione le dimissioni in bianco firmate da Poltronieri, che avrebbe invece dovuto con forza negare gli addebiti, così valorizzando una condotta illegale del datore di lavoro che non può essere assurgere a prova della responsabilità dell'imputato. Inoltre la corte di merito, pur prendendo atto che con sentenza del tribunale civile è stata esclusa la possibilità di attribuire la responsabilità certa della truffa all'imputato, ha escluso la rilevanza di tale pronunzia sull'accertamento del fatto, sottolineando che si tratta di sostanziali ed evidenti asimmetrie in ordine alla valutazione della prova. Il ricorrente lamenta inoltre il travisamento delle fonti dichiarative e, in particolare, censura il giudizio di attendibilità nei confronti del teste [OSCURATO:PERSONA], in quanto questi ha dichiarato di avere ricevuto da parte dell'imputato una busta contenente la somma di euro 2365, corrispondente al prezzo praticato al pubblico per i cerchioni Marchesini, su cui l'imputato avrebbe apposto di proprio pugno tale indicazione, mentre la perizia grafica ne ha escluso l'attribuibilità al Poltronieri, il che palesa la falsità di detta testimonianza. La Corte ha tuttavia sminuito la rilevanza di tale accertamento osservando che si è trattato di una circostanza marginale. Infine la corte ha valorizzato la testimonianza di [OSCURATO:PERSONA] quale riscontro delle dichiarazioni del [OSCURATO:PERSONA] in ordine alla consegna di questa busta e ad una sorta di confessione extragiudiziale dell'imputato, quando a ben vedere la teste non ha assistito alla consegna della busta ma si è limitata a recepire quanto riferito dal [OSCURATO:PERSONA] e quindi non può costituire elemento di riscontro della sua attendibilità. 2.2 vizio di motivazione e violazione degli artt. 74 cod. proc.pen. e 185 cod.pen. in relazione agli articoli 2043 e 2059 cod. civ. in ordine alla condanna al risarcimento dei danni in favore della parte civile. Il giudice di primo grado ha liquidato in favore della parte civile, persona giuridica, la somma di euro 10.000 a titolo di danno morale, in ragione del turbamento psichico causato dalla durata della condotta e dalla fiducia mal riposta nel dipendente. L'appellante aveva evidenziato che la persona giuridica per sua natura non può subire dolori e turbamenti ed è portatrice di quei diritti della personalità compatibili con l'assenza della fisicità e la corte ha risposto allc specifico motivo di gravame osservando che la condotta tenuta dall'imputato ha cagionato un danno d'immagine della società che dinanzi al pubblico è parsa avere una menomata capacità di gestione degli affari e del proprio interesse. Così facendo la Corte ha ritenuto che il danno d'immagine sia un danno - evento direttamente connesso alla condotta illecita, mentre è un danno - conseguenza che si ricollega alla lesione sulla base di un nesso causale che deve essere dimostrato da chi ne domanda il risarcimento. Alla luce di questi principi la condanna al risarcimento del danno di immagine stabilita dalla corte d'appello appare illegittima, poiché avrebbe dovuto verificare l'esistenza della prova di una effettiva lesione subita dalla parte civile e del nesso causale tra il reato e la lesione cagionata.La parte civile peraltro non solo non ha prodotto alcuna prova ma non ha mai chiesto il risarcimento di un danno di immagine, nè ha mai allegato l'avvenuta compromissione o riduzione della sua competitività concorrenziale nel mercato e, al contrario, nel suo petitum ha chiesto il danno morale derivante dalla violazione del rapporto fiduciario consolidatosi per anni tra datore di lavoro e odierno imputato. La Corte d'appello pertanto ha concesso il risarcimento per un dan io mai invocato dalla parte civile. 2.3 Con memoria trasmessa il 7 Marzo la difesa ha depositato motivi nuovi di ricorso deducendo vizio processuale e nullità delle statuizioni relative al risarcimento del danno per ultrapetita e violazione dell'art. 112 codice procedura civile in relazione all'articolo 185 codice penale, poiché la parte civile aveva espressamente limitato il contenuto del petitum all'ambito del danno morale, ma la persona giuridica per sua natura non può subire dolori, turbamenti o altre similari alterazioni . Il ricorrente ribadisce che la Corte di Appello, aderendo ad un orientamento consolidato ha smentito il ragionamento del primo giudice e ha sostituito il danno morale con il cosiddetto danno d'immagine, in quanto la società dinanzi al pubblico è parsa avere una menomata capacità di gestione degli affari e dei propri interessi. Tuttavia sebbene appartenenti al medesimo genere di danno non patrimoniale, il danno morale e il danno all'immagine non sono la stessa cosa e la condanna al danno d'immagine è illegittima sia per vizio di motivazione, poiché non ricorre alcuna prova di una lesione all'immagine dell'azienda, sia perché non è stata richiesta, sicché il ricorrente è stato condannato al ristoro di un bene della vita indimostrato e diverso da quello invocato. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e non può trovare accoglimento. 1.1 Il primo motivo di ricorso non è consentito poiché pur deducendo vizi della motivazione e travisamento della prova dichiarativa, il ricorrente invoca una interpretazione alternativa del compendio probatorio, che è stato correttamente esposto e valutato dai giudici di merito. La corte ha spiegato che la riconducibilità dei fatti all'imputato si desume da una serie di elementi precisi e concordanti e in particolare: dall'esclusiva gestione e disponibilità del magazzino dal parte dell'imputato; dal fatto che le alterazioni nel sistema delle registrazioni dei movimenti del magazzino sono risultate essere state effettuate dalla postazione ubicata nel magazzino che veniva gestito in autonomia dal Poltronieri; dal fatto che un paio di cerchioni Marchesini e numerosi altri accessori sono stati montati sulle moto di proprietà dell'imputato e tramite un'alterazione del sistema di registrazione sono stati registrati in uscita per un prezzo di gran lunga inferiore a quello effettivo; dalla costatazione che Poltronieri aveva consegnato una busta contenente la somma corrispondente al prezzo dei cerchioni Marchesini, ammettendo le proprie responsabilità e dichiarandosi pentito dell'accaduto. Si tratta di considerazioni immuni dalle censure dedotte dal ricorrente che risultano insindacabili in questa sede. Neppure sussistono i presupposti del dedotto travisamento della prova dichiarativa poiché la corte ha riportato in sintesi le concordanti dichiarazioni dei colleghi dell'imputato e ne ha tratto logiche e congrue considerazioni in punto di responsabilità del Poltronieri. 1.2 II secondo motivo è infondato. Il ricorrente ha dedotto violazione di legge sotto un duplice profilo, lamentando che la Corte abbia riconosciuto un diritto al risarcimento non richiesto dalla parte civile costituita e abbia riconosciuto la sussistenza di un danno non dimostrato. Il primo profilo della censura non è fondato poiché in sede penale il giudice non è vincolato rigidamente ai termini del petitum avanzato dalla parte civile nell'atto di costituzione e nelle conclusioni. E' stato pregevolmente osservato che "Quando la commissione de reato produce, oltre all'offesa del bene tutelato dalla norma penale, anche un danno civile, economicamente valutabile, nei confronti della vittima del reato che abbia ritenuto di costituirsi parte civile nel processo penale, quest'ultima sceglie di limitare la propria pretesa, nell'ambito dei più ampi rimedi riconosciutile dal diritto civile, al risarcimento ed alle restituzioni previsti dall'art. 185 cod. pen. Quanto alle conseguenze di tale scelta, va detto che l'esercizio dell'azione civile nel processo penale comporta, oltre il suddetto limite, anche talune alterazioni derivanti dal fatto che l'accertamento del danno civile deve essere condotto secondo le regole del processo penale e che l'azione penale non può subire rallentamenti a causa dell'esercizio delle azioni extrapenali. In particolare, l'incondizionata possibilità per il giudice penale di affermare che le prove acquisite non consentono di pervenire alla liquidazione del danno riverbera con evidenza i suoi effetti sull'onere di allegazione e di prova spettante alla parte civile, che può scegliere, senza incorrere in alcuna nullità, a differenza di quanto avviene nel processo civile (Sez.3 civile, n.10527 del 13/05/2011, Rv. 618210), di allegare genericamente di aver subito un danno (Sez.6, n.27500 del 15/04/2009, Morrone, Rv. 244526; Sez.4, n.13195 del 30/11/2004, dep.2005, Dorgnak, Rv.231212). Il legislatore ha, dunque, strutturato un sistema «aperto» dell'azione civile nel processo penale, consentendo all'autorità giudiziaria una valutazione discrezionale, che si adegui alle istanze alle quali si lega nel tempo la funzione del risarcimento del danno ed in rapporto alle diverse tipologie di reato. Il giudice può, infatti, stabilire in relazione al caso concreto se debba valorizzarsi la funzione sanzionatoria della pronuncia risarcitoria, meno legata alla concreta entità del danno, che sarà liquidato equitativamente con la pronuncia di condanna penale, ovvero la funzione compensativa e riparatoria, più strettamente legata alla prova del quantum del danno, indipendentemente dalla specificità della domanda.(..) Sulla scia di questo insegnamento è stato anche recentemente ribadito che in tema di costituzione di parte civile, ove l'atto di costituzione contenga la domanda di risarcimento dei soli danni patrimoniali, è legittima la condanna anche per i danni non patrimoniali, in quanto l'art. 78 cod. proc. pen. non prevede che la dichiarazione di costituzione di parte civile debba contenere l'indicazione del "petitum". (Sez. 4, Sentenza n. 32899 del 08/01/2021 Ud. (dep. 06/09/2021 ) Rv. 231997 - 20) Giova inoltre ricordare che anche nei confronti delle persone giuridiche ed in genere degli enti collettivi, è configurabile il risarcimento del danno non patrimoniale, qualora il fatto lesivo incida su una situazione giuridica della persona giuridica o dell'ente che sia equivalente ai diritti fondamentali della persona umana costituzionalmente protetti, qual è il diritto all'immagine, determinando una diminuzione della considerazione dell'ente o della persona giuridica da parte dei consociati in genere, ovvero di settori o categorie di essi, con le quali il soggetto leso di norma interagisca. (Sez. L, Sentenza n. 22396 del 01/10/2013, Rv. 627860 - 01). Nel caso in esame la parte civile costituita ha invocato il ristoro del solo danno morale e il tribunale non ha specificato la natura del risarcimento liquidato alla parte civile, limitandosi a valorizzare la durata della condotta illecita e la violazione del rapporto fiduciario del dipendente rispetto all'azienda per determinare il quantum. La corte, nel respingere la doglianza formulata con il gravame, ha precisato de la condotta tenuta dal Poltronieri ha cagionato un sicuro danno all'immagine della società, che è apparsa alla clientela priva di adeguata capacità di gestione degli affari e dei propri interessi, tra cui appunto la selezione del personale. Trattasi di motivazione conforme ai criteri più volte ribaditi dalla giurisprudenza di legittimità in tema e non censurabile in questa sede, in quanto la corte ha ritenuto che il coinvolgimento in un giudizio penale in danno dell'azienda di uno dei dipendenti, con le inevitabili ricadute in termini di notorietà e conoscenza al di fuori dell'ambito aziendale, ha cagionato un sicuro peggioramento dell'immagine di efficienza e della reputazione che ogni azienda commerciale ha interesse a garantirsi rispetto alla clientela e al territorio. È bene ricordare poi che la quantificazione in denaro dei pregiudizi morali non può che essere equitativa, trattandosi di danni che, per definizione, è impossibile determinare nel loro esatto ammontare. Di conseguenza perché sia soddisfatto l'obbligo di motivazione non è necessario che il giudice indichi analiticamente in base a quali calcoli ha determinato il quantum del risarcimento (ovvero ha ritenuto che il danno non possa essere liquidato in misura inferiore aduna determinata somma), ma è sufficiente che siano indicati i fatti materiali tenuti in considerazione per pervenire a quella decisione La dazione di una somma di denaro non è, per tali danni, reintegratrice di una diminuzione patrimoniale, ma compensativa di un pregiudizio non economico, con la conseguenza che non si può fare carico al giudice di non aver indicato le ragioni per le quali il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, giacché in tanto una precisa quantificazione pecuniaria è possibile, in quanto esistano dei parametri normativi fissi di commutazione, in difetto dei quali il danno non patrimoniale non può mai essere provato nel suo preciso ammontare, fermo restando, tuttavia, il dovere del giudice di dar conto delle circostanze di fatto da lui considerate nel compimento della valutazione equitativa e del percorso logico che lo ha condotto a quel determinato risultato (Sez.3 civile, n. 2228 del 16/02/2012, Rv. 621460; Sez.3 civile, n. 19493 del 21/09/2007, Rv. 599416; Sez. lav., n. 11039 del 12/05/2006, Rv.589068; Sez.3 civile, n. 20320 del 20/10/2005, Rv. 584526; Sez.3 civile, n. 9626 del 16/06/2003, Rv.564299). Nel caso in esame i giudici di merito hanno valorizzato ai fini del quantum la durata della condotta illecita, protrattasi per diversi anni, e la violazione del rapporto fiduciario insito nel rapporto lavorativo. 2. In ragione di queste considerazioni si impone il rigetto del ricorso e la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Per il principio di soccombenza si impone altresì la condanna del ricorrente alla rifusione in favore della parte civile costituita delle spese processuali sostenute nel grado che si ritiene congruo liquidare in complessivi euro 3167, oltre accessori di legge. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA] che liquida in complessivi eu