Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 1Decisione del 8 gennaio 2025

Cassazione n. 03859/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] COOPERATIVA (già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente– Avverso la sentenza della Corte di Appello di B ologna n. 1595/2023pubblicata il 1 9.7 .2023, notificata il 21.8 .2023 .

Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella Camera di consigliodell’8.1.2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.− [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2961/2018, emesso dal Tribunale di ReggioEmilia, con cui gli veniva intimato di pagare la somma di € 155.363,38, maggiorata degli interessi convenzionali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo e degli oneri del procedimento monitorio in relazione alla morosità nel pagamento di rate di un mutuo concesso dalla creditrice.

Chiedeva che il Tribunale, in via preliminare dichiarasse l'improcedibilità dell'azione monitoria per violazione dell'art. 5 d.lgs. n.28/2010, come modificato dalla l. n. 98 /2013 ; in via principale e nel merito, previo l’accertamento della nullità del contratto di mutuo stipulato il 5.7.2013, dichiarasse nullo, invalido, illegittimamente emesso e di nessun effetto l'opposto decreto ingiuntivo, conseguentementerevocandolo.

A sostegno della domanda affermava la nullità del contratto di mutuo ipotecario con la Banca di Cavola e [OSCURATO:PERSONA], poi [OSCURATO:PERSONA], quindi l'insussistenza del credito asseritamente vantato dalla società convenuta.

Lacausa d'invalidità sarebbe derivata dalla generica indicazione (esigenze di liquidità) della finalità del contratto che, in realtà, rappresentava il risultato della frammentazione in due distinti atti di un contratto originario di mutuo concesso alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (la cui compagine societaria era riferibileper il 50% a [OSCURATO:PERSONA] e per il 50% a [OSCURATO:PERSONA]) in modo che, trasformato il contratto medesimo in mutui personali, la Banca si sarebbe potuta procurare, oltre all'ipoteca sugli immobili intestati alla società [OSCURATO:PERSONA], anche le garanzie personalidei due soci, ottenendo altresì l'estinzione del debito derivante dalle rate residue del mutuo acceso a nome della società e dallo scoperto del conto corrente acceso sempre a nome della società. 2.─ il Tribunale adito rigettava l’opposizione .

3. ─ [OSCURATO:PERSONA] ha proposto gravame dinanzi l a Corte di Appello di Bolognache, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello.

4. ─[OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato controricorsoed anche memoria. 5.− Il Consigliere delegato ha propostola definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. per inammissibilità del ricorso.

Con istanza del 5.4.2023i ricorrenti ha nno chiesto la fissazione di udienza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 6.─ Il ricorrent e deduc e c on il primo motivo la v iolazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c. degli artt.1813 e 2697 c.c.: nel caso di specie non si sarebbe avuta una modifica della consistenza patrimoniale del mutuatario sicché non potrebbe ritenersi perfezionata la fattispecie di cui all’art. 1813 c.c. con conseguente diritto della Banca a chiedere la restituzione delle somme asseritamenteerogate in favore del mutuatario.

7. ─ Con il secondo motivo si oppone la violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c. degli artt.1418 e 1325 c.c.Si assume: qualunque sia la finalità perseguita dal mutuo (anche se non di scopo), perché il contratto non sia privo di causaoccorrerebbe che lo stesso assolva comunque alla funzione di finanziamento (funzione che nel caso di specie non si sarebbe attuata).7.1. − I motiv i delineano doglianze sul c.d. mutuo solutorio e devono essere trattati preliminarmente.

La questione se l'accredito delle somme su un conto corrente, utilizzato immediatamente per l'estinzione di un debito preesistente del mutuatario soddisfi il requisito della datio rei necessaria per il perfezionamento del contratto di mutuo è stata devoluta alle Sezioni Unire di questa Corte (v.

Cass., n. 18903/2024). 8.─Per quanto esposto, deve disporsi, pertanto, il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della pronunzia delle Sezioni Unite in argomento.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo.

Co

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nunciato la seguente ORDINANZAINTERLOCUTORIA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso da gli Avv. ti [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) e [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:EMAIL]) -ricorrente- Contro [OSCURATO:PERSONA] COOPERATIVA (già [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]), rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente– Avverso la sentenza della Corte di Appello di B ologna n. 1595/2023pubblicata il 1 9.7 .2023, notificata il 21.8 .2023 . Oggetto: [OSCURATO:PERSONA] la relazione svolta nella Camera di consigliodell’8.1.2025 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.− [OSCURATO:PERSONA] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2961/2018, emesso dal Tribunale di ReggioEmilia, con cui gli veniva intimato di pagare la somma di € 155.363,38, maggiorata degli interessi convenzionali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo e degli oneri del procedimento monitorio in relazione alla morosità nel pagamento di rate di un mutuo concesso dalla creditrice. Chiedeva che il Tribunale, in via preliminare dichiarasse l'improcedibilità dell'azione monitoria per violazione dell'art. 5 d.lgs. n.28/2010, come modificato dalla l. n. 98 /2013 ; in via principale e nel merito, previo l’accertamento della nullità del contratto di mutuo stipulato il 5.7.2013, dichiarasse nullo, invalido, illegittimamente emesso e di nessun effetto l'opposto decreto ingiuntivo, conseguentementerevocandolo. A sostegno della domanda affermava la nullità del contratto di mutuo ipotecario con la Banca di Cavola e [OSCURATO:PERSONA], poi [OSCURATO:PERSONA], quindi l'insussistenza del credito asseritamente vantato dalla società convenuta. Lacausa d'invalidità sarebbe derivata dalla generica indicazione (esigenze di liquidità) della finalità del contratto che, in realtà, rappresentava il risultato della frammentazione in due distinti atti di un contratto originario di mutuo concesso alla società [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. (la cui compagine societaria era riferibileper il 50% a [OSCURATO:PERSONA] e per il 50% a [OSCURATO:PERSONA]) in modo che, trasformato il contratto medesimo in mutui personali, la Banca si sarebbe potuta procurare, oltre all'ipoteca sugli immobili intestati alla società [OSCURATO:PERSONA], anche le garanzie personalidei due soci, ottenendo altresì l'estinzione del debito derivante dalle rate residue del mutuo acceso a nome della società e dallo scoperto del conto corrente acceso sempre a nome della società. 2.─ il Tribunale adito rigettava l’opposizione . 3. ─ [OSCURATO:PERSONA] ha proposto gravame dinanzi l a Corte di Appello di Bolognache, con la sentenza qui impugnata, ha rigettato l’appello. 4. ─[OSCURATO:PERSONA] ha presentato ricorso per cassazione con due motivi. [OSCURATO:PERSONA] ha presentato controricorsoed anche memoria. 5.− Il Consigliere delegato ha propostola definizione del ricorso ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. per inammissibilità del ricorso. Con istanza del 5.4.2023i ricorrenti ha nno chiesto la fissazione di udienza in camera di consiglio. [OSCURATO:PERSONA] 6.─ Il ricorrent e deduc e c on il primo motivo la v iolazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c. degli artt.1813 e 2697 c.c.: nel caso di specie non si sarebbe avuta una modifica della consistenza patrimoniale del mutuatario sicché non potrebbe ritenersi perfezionata la fattispecie di cui all’art. 1813 c.c. con conseguente diritto della Banca a chiedere la restituzione delle somme asseritamenteerogate in favore del mutuatario. 7. ─ Con il secondo motivo si oppone la violazione e falsa applicazione ai sensi dell’art. 360, comma1, n. 3, c.p.c. degli artt.1418 e 1325 c.c.Si assume: qualunque sia la finalità perseguita dal mutuo (anche se non di scopo), perché il contratto non sia privo di causaoccorrerebbe che lo stesso assolva comunque alla funzione di finanziamento (funzione che nel caso di specie non si sarebbe attuata).7.1. − I motiv i delineano doglianze sul c.d. mutuo solutorio e devono essere trattati preliminarmente. La questione se l'accredito delle somme su un conto corrente, utilizzato immediatamente per l'estinzione di un debito preesistente del mutuatario soddisfi il requisito della datio rei necessaria per il perfezionamento del contratto di mutuo è stata devoluta alle Sezioni Unire di questa Corte (v. Cass., n. 18903/2024). 8.─Per quanto esposto, deve disporsi, pertanto, il rinvio della causa a nuovo ruolo, in attesa della pronunzia delle Sezioni Unite in argomento. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo. Co
Decreto Cassazione n. 03859/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris