CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 40342/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 29/04/2022 della Corte d'appello di Venezia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. La Corte d'appello di Venezia, con la sentenza impugnata in questa sede, ha confermato la condanna alle pene ritenute di giustizia pronunciata dal Tribunale di Treviso in data 19 maggio 2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in ordine ai delitti di appropriazione indebita aggravata commessi nell'esercizio di attività di intermediazione nella locazione di immobili, in danno di due proprietari di immobili di cui doveva curare l'amministrazione. 2. Ha proposto ricorso per cassazione la difesa dell'imputato deducendo, con il primo motivo, la illogicità della motivazione ed il travisamento della prova e del fatto, in ragione di un'errata valutazione delle prove testimoniali e documentali, con riguardo agli incarichi affidati al ricorrente e allo svolgimento dell'attività professionale. 2.1. Con il secondo motivo si deduce il difetto di querela rispetto all'importo versato all'imputato a titolo di cauzione dalla conduttrice Bressan (in relazione al delitto di cui al capo A), poiché titolare del diritto di querela era la conduttrice (che non aveva presentato querela) e non il locatore. 2.2. Con il terzo motivo si deduce, in relazione al capo A), l'illogicità della motivazione per l'errata valutazione della prova, da cui risultava che era avvenuta una parziale restituzione ad opera dell'imputato delle somme riscosse e che l'imputato aveva effettivamente provveduto a sostenere talune spese. 2.3. Con il quarto motivo si deduce l'assenza dell'elemento soggettivo del reato contestato al capo B), attesa la dimostrata impossibilità per l'imputato di versare ai mandanti le somme incassate dai conduttori, per effetto dei provvedimenti adottati dall'Agenzia delle Entrate che avevano imposto il blocco della disponibilità delle somme esistenti sui conti correnti dell'imputato. 2.4. Con il quinto motivo si deduce nuovamente il travisamento del fatto contestato al capo A), con riguardo alla tinteggiatura dell'appartamento. 2.5. Con il sesto motivo si deduce la violazione dell'articolo 533 comma 1 cod. proc. pen. attesa la plausibilità della diversa ricostruzione delle vicende offerta dall'imputato. 3. La Corte ha proceduto all'esame del ricorso con le forme previste dall'art. 23, comma 8, dl. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla I. n. 176/2020, applicabili ai sensi dell'art. 16, d.l. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni dalla I. 25 febbraio 2022, n. 15. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. 1.1. I primi tre motivi, tra loro connessi poiché riguardanti tutti il medesimo reato di cui a capo A), sono generici, non consentiti oltre che manifestamente infondati; l'asserito travisamento della prova si risolve, nella censura del ricorrente, in un diverso apprezzamento delle prove (tanto da invocare poi il travisamento del fatto, che non può costituire oggetto di censura in sede di legittimità) peraltro su profili di cui non si deduce né si dimostra la decisività; come chiarito dalla sentenza impugnata, tutte le deduzioni sull'esatta misura delle 2- somme ricevute e di eventuali successivi eventi relativi a restituzioni o impieghi diversi (anche se riguardanti spese per le utenze degli immobili) non intaccano il dato essenziale, e non superabile, dell'interversione del possesso rispetto alle somme ricevute nello svolgimento dell'incarico (sia dal proprietario, sia dalla conduttrice) che venivano distratte dalla destinazione convenuta tra le parti; il rilievo circa il difetto di querela, rispetto all'appropriazione delle somme versate dalla conduttrice pur se a titolo di deposito cauzionale, non ha formato oggetto di alcun rilievo in sede di appello (sicché si pone al di fuori del perimetro dei motivi consentiti, ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen.) ed è, comunque, manifestamente infondato poiché una volta ricevute, le somme dovevano essere riconsegnate al locatore e a costui spettava il diritto di querela rispetto alla condotta che ha impedito la riscossione di quelle somme (poiché le vicenda relative alla restituzione del deposito alla conduttrice costituiscono un post factum irrilevante rispetto alla già realizzata appropriazione indebita). 1.2. Il quarto motivo è reiterativo della medesima censura, sollevata con l'atto di appello e superata con argomenti privi di vizi logici dalla Corte territoriale che ha evidenziato il difetto di comunicazioni e giustificazioni dirette nei confronti dei proprietari, circa la dedotta esistenza di vincoli e limiti nella disponibilità delle somme ricevute e non ancora rimesse nella disponibilità dei locatari (considerato l'incasso dei canoni nella stagione estiva del 2012 e la prima comunicazione inviata solo nel mese di gennaio dell'anno 201:3); situazione rispetto alla quale la deduzione del ricorrente è altresì carente dal punto di vista del.a specificità, quanto al momento storico in cui sarebbe intervenuto il vinco o sulle somme in contestazione. 1.3. Il quinto motivo, espressamente intitolato come riferito al "travisamento del fatto", è formulato per ragioni non consentite, in quanto diretto in via esclusiva ad una differente ricostruzione in fatto della circostanza relativa alla destinazione delle somme consegnate dal proprietario dell'immobile indicato al capo A) per la tinteggiatura dell'appartamento (materia che non può formare oggetto di censure in sede di legittimità: Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv. 280601 - 0; Sez. 6, n. 47204 del 07/10/2015, Musso, Rv. 265482 - 1.4. Il sesto motivo è manifestamente infondato, in quanto non tiene conto della costante lezione della giurisprudenza di legittimità secondo la quale «il principio "dell'oltre ragionevole dubbio", introdotto nell'art. 533 cod. proc. pen. dalla legge n. 46 del 2006, non ha mutato la natura del sindacato della Corte di cassazione sulla motivazione della sentenza, che non può essere utilizzato per valorizzare e rendere decisiva la duplicità di ricostruzioni alternative del medesimo fatto, eventualmente emerse in sede di merito e segnalate dalla difesa, una volta che tale duplicità sia stata oggetto di attenta disamina da parte del giudice 3 dell'appello, giacché la Corte è chiamata ad un controllo sulla persistenza o meno di una motivazione effettiva per mezzo di una valutazione unitaria e globale dei singoli atti e dei motivi di ricorso su di essi imperniati, non potendo la sua valutazione sconfinare nel merito» (Sez. 2, n. 29480 del 07/02/2017, Cammarata, Rv. 270519 - 01; Sez. 1, n. 53512 del 11/07/2014, Gurgone, Rv. 261600 - 0; Sez. 5, n. 10411 del 28/01/2013, Viola, Rv. 254579 - 0). 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condannail ricorrente al pagamento delle spese proces