CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 maggio 1964
Cassazione n. 09918/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 08/05/1964 avverso la sentenza del 12/10/2021 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Napoli, con sentenza del 12 ottobre 2021, parzialmente riformando la decisione del Tribunale di Napoli, in data 19 aprile 2013, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato non doversi procedere per il reato di cui al capo A) dell'imputazione e, rideterminando per l'effetto la pena, ha confermato la condanna in relazione alla ricettazione di cui al capo 8). Considerato che il primo motivo, in punto di responsabilità, è del tutto privo dei requisiti di specificità previsti, a pena di inammissibilità, dall'art. 581 cod. proc. pen. in quanto, anche a fronte di una motivazione ampia e giuridicamente corretta (si vedano, in particolare, pagg. 5 e 6 sulla prova della contraffazione, sulla materiale disponibilità dei beni ricettati e sull'omessa indicazione della provenienza lecita), si prospettano deduzioni generiche, prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto giustificanti il ricorso e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato e che, pertanto, non si consente al giudice dell'impugnazione di individuare i rilevi mossi ed esercitare il proprio sindacato; ritenuto che le doglianze relative al trattamento sanzionatorìo sono prive di specificità e comunque manifestamente infondate alla luce della consolidata giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931; Sez. 2, n. 31543 dei 8/06/2017, Pennelli, Rv. 270450 e Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martìnenghi, Rv. 279838 - 02), secondo cuì, in tema di bilanciamento tra le opposte circostanze ex art. 69 cod. pen., le statuizioni relative al giudizio di comparazione, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, sorrette da sufficiente argomentazione, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico, come avvenuto nella specie (si veda pag. 6, ove la Corte territoriale ha ritenuto di non poter valutare come prevalenti le concesse attenuanti generiche per la negativa personalità dell'imputato e per l'assenza di elementi di positivi); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione delle cause di inammissibilità (Corte. cost., n. 186 del 13/06/2000), al versamento in favore della Cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equítativamente fissata in ragione dei motivi dedotti; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 1