Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 06435/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

. ha pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso per errore materiale 8017-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; avverso l'ordinanza n. 36478/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/11/2021, resa nel processo tra: [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] da un lato e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall’altro lato hanno proposto istanza di correzione di errore materiale nei confronti dell’ordinanza di questa Corte n. 36478/2021, depositata il 24 novembre 2021, nella parte in cui, in dispositivo, non ha disposto la distrazione in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - dichia ratisi antistatari delle spese del giudizio di cassazione liquidate in favore dei loro assistiti, controricorrenti nel giudizio di legittimità - e nella parte in cui non ha disposto la liquidazione delle spese di lite anche con riferimento al procedimento exart. 373 c.p.c.

Preliminarmente va rilevato che l’istanza di correzione non è stata notificata al ricorrente nel giudizio di cassazione [OSCURATO:PERSONA], soccombente e condannato alle spese del giudizio.

È pertanto necessario disporre l’integrazione delcontraddittorio nei suoi confronti.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
. ha pronunciato la seguente [OSCURATO:PERSONA] sul ricorso per errore materiale 8017-2022 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; avverso l'ordinanza n. 36478/2021 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di ROMA, depositata il 24/11/2021, resa nel processo tra: [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], difesi dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA], difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] e dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrenti - udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 25/11/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] La società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. con l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] da un lato e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dall’altro lato hanno proposto istanza di correzione di errore materiale nei confronti dell’ordinanza di questa Corte n. 36478/2021, depositata il 24 novembre 2021, nella parte in cui, in dispositivo, non ha disposto la distrazione in favore degli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] - dichia ratisi antistatari delle spese del giudizio di cassazione liquidate in favore dei loro assistiti, controricorrenti nel giudizio di legittimità - e nella parte in cui non ha disposto la liquidazione delle spese di lite anche con riferimento al procedimento exart. 373 c.p.c. Preliminarmente va rilevato che l’istanza di correzione non è stata notificata al ricorrente nel giudizio di cassazione [OSCURATO:PERSONA], soccombente e condannato alle spese del giudizio. È pertanto necessario disporre l’integrazione delcontraddittorio nei suoi confronti. P.Q.M. La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo e dispone l’integrazione del contraddittorio nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] entro il termine di sessanta giorni dalla comunicazione della presente ordinanza. Così deciso in Roma, nella adunanza camerale del
Sentenza Cassazione n. 06435/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris