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CassazionesentenzaSezione 1

Cassazione n. 22829/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso e deposita copia dei motivi aggiunti già trasmessi via pec.

Sentiti: - il sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; -l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito in funzione di giudice del riesame, ex art. 309 cod. proc. pen., con ordinanza in data 21 maggio 2021, confermava la misura della custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dal Giudice per le indagini preliminari distrettuale che lo aveva ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, aggravato dall'art. 416-bis.1 cod. pen.

Si era ritenuta la partecipazione dell'anzidetto [OSCURATO:PERSONA] a un sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti cui, tra gli altri, prendevano parte [OSCURATO:PERSONA] cl. 1992, [OSCURATO:PERSONA], cl. 1993, [OSCURATO:PERSONA], cl. 1971, [OSCURATO:PERSONA], cl. 1987. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di partecipe, curava i rapporti tra i vertici del sodalizio e gli aderenti stanziati al nord Italia; si occupava dei traffici illeciti in essere nella zona di Torino, operando anche come corriere ed eseguiva le direttive di [OSCURATO:PERSONA], cl. 1992, che aveva ruolo direttivo nella struttura associativa.

L'associazione aveva la sua sede principale a Rosarno e si era costituita almeno a far data dal 2017; una serie di attività dimostravano la sua permanenza anche all'attualità.

Il materiale su cui si fondava l'ordinanza cautelare si compendiava essenzialmente nelle intercettazioni delle conversazioni che avevano a oggetto la cessione e la commercializzazione illecita della sostanza stupefacente, che era distribuita da diversi soggetti sul mercato e nelle piazze di spaccio. [OSCURATO:PERSONA], cl. 1993, aveva ruolo direttivo, attribuitogli per la sopravvenuta latitanza del cugino omonimo, cl. 1992, ed era tra i vertici apicali del gruppo.

Egualmente, [OSCURATO:PERSONA], classe 1987, contribuiva alle dinamiche associative, permettendo lo sviluppo della operatività dell'associazione nel periodo di latitanza di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1992 e dopo la sua cattura.

La sostanza stupefacente era acquisita attraverso una serie di collegamenti con le altre compagini ed era trasferita al nord Italia, anche attraverso l'intermediazione di [OSCURATO:PERSONA] che ne curava il trasporto e la collocazione in quell'area, avviandola alla distribuzione.

Le conversazioni a disposizione permettevano di appurare che [OSCURATO:PERSONA] era un intraneo e che provvedeva alla commercializzazione della droga dalla Calabria alla zona di Torino.Tra i colloqui intercettati era valorizzata un'intercettazione durante la quale [OSCURATO:PERSONA], cl. 1993, e [OSCURATO:PERSONA], cl. 1987, discutevano di droga con un cessionario, operando un chiaro riferimento a traffici illeciti ed al "papero", soprannome con cui si soleva indicare l'odierno ricorrente (progressivo nr. 2006). [OSCURATO:PERSONA] cl. 1993 raccontava che il papero aveva la possibilità di acquistare droga, pagando 500 euro al Kg e rivendendola al corrispettivo di 1000 euro, con eventuali oscillazioni ad 800 euro al Kg.

Nella dinamica degli affari collegati allo stupefacente, si ascoltava che, se al papero fosse spettato un guadagno di 50 mila euro, a [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe potuto negare un guadagno di almeno 30 o 40 mila euro.

Per questa ragione Pesce non intendeva farsi sfuggire l'affare in essere.

Egualmente, durante il colloquio del r dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] affrontavano questioni analoghe su possibili acquirenti di droga che avrebbero dovuto ricevere quantitativi ammontanti a circa 80 kg. e assicuravano di avere la disponibilità di grandi "riserve".

Sarebbero stati disposti, si apprende, anche ad uno sconto, dopo aver sentito il gruppo e gli altri interessati, non potendo operare da soli (conversazione nr. 21210).

Pesce spiegava che, in quel momento, la collocazione dello stupefacente non era semplice e nel passato, tramite il papero, aveva distribuito droga anche a tremila euro al Kg, nell'area torinese e nel Comune di Nichelino, luogo ove il papero era impegnato nello smercio.

Ancora, il 31 gennaio 2018 era ricostruita una trasferta di trafficanti di droga pugliesi a Rosarno.

Nella circostanza [OSCURATO:PERSONA] cl. 1993 era intercettato nel ristorante, Medmea, in Rosarno e i trafficanti di droga gli chiedevano del cugino.

Che si trattase di [OSCURATO:PERSONA], con cui avevano concluso affari di droga era certo, per gli accertamenti eseguiti successivamente.

L'esame del blackberry di Pesce dava conto delle ragioni dell'assenza di [OSCURATO:PERSONA] e confermava quanto detto ai cessionari pugliesi, ai quali era stato, appunto, spiegato che l'assenza era dovuta ad un problema di salute della cognata.

Questo dato era convalidato dall'effettiva condizione di malessere della cognata dell'indagato e dal coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] che le aveva prestato soccorso.

Altro colloquio era intercettato il 24 aprile 2018; nell'occasione si cercava di organizzare l'acquisito di una partita di stupefacente proveniente dall'Albania, droga di buona qualità; ilo stupefacente sarebbe stato acquistato a seicento euro e venduto a 800 euro, essendo già pronti gli acquirenti, cui cederlo ? che provenivano dal lametino e da Milano.

Pesce (cl. 1993), in altra conversazione intercettata, lamentava la gestione attuale delle attività collegate alla gestione degli stupefacenti da parte del cugino [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1992) e ricordava quando riuscivano a vendere anche 300 kg di droga al mese, con chiari riferimenti ai guadagni del papero che, tuttavia, sperperava gli introiti.

Il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] emergeva, ancora, durante la conversazione del 3 giugno 2018 in cui si trattava un incontro con i siciliani per l'acquisto di stupefacente.

Erano evidenti una serie di timori da parte di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1993, collegati alle attività di polizia giudiziaria.

Si raccomandava, dunque, massima attenzione, tanto che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiamato i concorrenti allertandoli e sensibilizzandoli sul punto.

L'ordinanza impugnata, poi, trattava la vicenda relativa alla sparizione di denaro e di droga (un pacco) che [OSCURATO:PERSONA], cl. 1992, aveva spedito quale corrispettivo di una fornitura che avrebbe dovuto eseguire un soggetto catanese.

Nella specie, dopo una serie di dubbi e di discussioni, si sospettava addirittura che il pacco non fosse stato consegnato da [OSCURATO:PERSONA], soggetto cui era stato inviato.

In particolare, gli acquirenti della sostanza avevano impegnato la somma di 84 mila euro ed erano coinvolti nell'operazione anche gli associati [OSCURATO:PERSONA] cl. 1992 e Cacciola.

Ciò posto il Tribunale della libertà confermava il ragionamento che aveva ritenuto una piattaforma indiziaria grave che denotava la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione in questione, inferendo la sua stabile compenetrazione e la continuativa attività di supporto, oltre che la finalità di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen.

Da ultimo, erano ritenute esistenti le esigenze cautelari, valorizzandos': la gravità e le modalità commissive della condotta, oltre che il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] stesso, in uno alle sue frequentazioni accertate in specifici controlli da parte della polizia giudiziaria.

D'altro canto, l'atteggiamento di forte protezione assicurato dal centro abitato rendeva difficoltoso mantenere inalterato il quadro dimostrativo e i rischi connessi al pericolo di fuga.

2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione con il ministero del difensore di fiducia e lamenta quanto segue.

I motivi di ricorso sono enunciati, in termini strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Con il primo motivo si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione.

Nessun ruolo era evincibile dalle intercettazioni in atti e, si afferma, dalle stesse conversazioni pareva che il luogo centrale associativo ai nord fosse Milano e non Torino.

Il mancato esame della memoria difensiva depositata e la circostanza che la motivazione dell'ordinanza era stata depositata dopo un periodo di poche ore dalla deliberazione attestavano che non vi era stato un compiuto scrutinio dei temi addotti. [OSCURATO:PERSONA] aveva posto in essere, contrariamente a quanto ritenuto, un'attività lavorativa lecita, interessandosi del commercio di prodotti ortofrutticoli in tutta Europa e della produzione di Cannabis del tipo legale.

Anche le telefonate richiamate non dimostravano che si facesse riferimento all'indagato.

Per altro verso, ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 si sarebbe dovuto dare conto della non episodicità del contributo.

Si sarebbe dovuta, cioè, dimostrare l'esistenza di un gruppo aggregatosi per la commissione di un numero indeterminato di reati, in materia di stupefacenti, oltre all'organizzazione di attività personali e di mezzi economici degli associati.

Inoltre, occorreva un apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati.

Quanto al profilo psicologico occorreva la dimostrazione della consapevolezza che le attività del soggetto e quelle altrui si sostenevano vicendevolmente, contribuendo a realizzare il programma criminale.

Solo in forza di una forzatura si sarebbe potuto inferire che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza della caratura di [OSCURATO:PERSONA] 1993, nella cosca, del relativo programma e che, soprattutto, ne condividesse le finalità.

Le intercettazioni, piuttosto, confortavano e dimostravano la sola circostanza chQ si digcutova di attività lecite aventi natura commerciale nell'ambito di un'impresa ortofrutticola.

Le intercettazioni richiamate nel titolo cautelare non vedevano interessato [OSCURATO:PERSONA], né costui aveva preso parte ad azioni di cessione della sostanza stupefacente.

Così non si era presa in considerazione l'attività commerciale lecita del ricorrente e si era richiamato il procedimento Ares in cui il ricorrente non era stato coinvolto.

Dall'attività lecita commerciale svolta da [OSCURATO:PERSONA] si era, dunque, erroneamente inferita l'affectio societatis.

I rapporti si limitavano alla gestione ortofrutticola e della cannabis legale e tutto il compendio a carico si sarebbe prestato ad una lettura diversa e alternativa rispetto a quella che era stata data dal primo giudice e dal Tribunale della libertà.

Rilevava al più un contributo lecito del ricorrente.

2.2. Con il secondo motivo, ancora, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione.

Il quadro a carico era fondato su pure illazioni.

Il Tribunale del riesame non aveva, invero, esaminato la tesi difensiva.

Quanto asserito da [OSCURATO:PERSONA] 1993 si risolveva in una millanteria.

Egli parlava con altri soggetti e non con il ricorrente.

Né si era esaminato il profilo di attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], cl. 1993.

In questo senso era emblematica la conversazione del 5 giugno 2018 che dimostrava come [OSCURATO:PERSONA] asserisse il falso sulla vicenda del pacco consegnato a un tale Antonio, poi individuato nel ricorrente. [OSCURATO:PERSONA], dopo aver parlato con Palaia e Fedele, interessati a conoscere l'esito e ad ottenere la restituzione del denaro, entrava in auto dove lo attendeva Cacciola (conv. nr . 1246) e si vantava di aver messo in riga gli interlocutori, tesi che trovava smentita nei progressivi precedenti.

Del resto, nel gruppo di conversazioni in questione si faceva riferimento a tale Antonio e non al papero con la conseguenza che non si sarebbe potuto individuare il soggetto in questione con il ricorrente.

La difesa aveva affrontato la questione, ma il Tribunale non si era confrontato con la tesi relativa.

Ancora v'era il passaggio sul corrispettivo al paperu.

Se costui, si leggeva, avesse preso cinquanta, allora [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto ricevere trenta o quaranta, dato illogico poiché si sarebbe riconosciuto un emolumento maggiore a favore di un partecipe rispetto a quanto si sarebbe dovuto elargire a un capo.

Anche il riferimento alla località di Nichelino era fuorviante.

Si era dimostrato che Nichelino distava almeno trenta chilometri dal paese di residenza di [OSCURATO:PERSONA].

Pesce affermava che si sarebbe recato a Rho o a Milano e il particolare dimostrava un dato incongruente, poiché se avesse avuto un conoscente fidato si sarebbe fatto ospitare a Nichelino dal ricorrente.

Anche il riferimento al rapporto di parentela (cugino) che Pesce affermava esistente con il ricorrente non rispondeva a verità.

La questione emergeva in occasione dell'incontro con i foggiani e il nickname servietta, non era affatto documentato che si collegasse a [OSCURATO:PERSONA].

I commenti su vicende del passato erano relativi a questioni estranee al procedimento e lo sperpero del denaro compiuto da [OSCURATO:PERSONA] non era in connessione con l'attività di cessione di stupefacenti.

2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge con riferimento alla mancanza di motivazione sull'art. 416-bis.1 cod. pen.

La motivazione si era collegata al procedimento Ares dal quale il ricorrente non era stato interessato, neppure come indagato.

Vi era, dunque, un'assoluta carenza sul punto, dettata dalla insussistenza di elementi indiziari idonei a sorreggerla.

Anche questo tema era stato affrontato dalla difesa nella sua memoria, ma le considerazioni erano rimaste tutte prive di riscontro.

2.4. Con l'ulteriore motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari.

Non emergeva, si afferma dall'ordinanza impugnata, la motivazione per la quale il Tribunale non aveva ritenuto applicabile all'odierno ricorrente una misura coercitiva diversa idonea a soddisfare le presunte esigenze cautelari.

Il Tribunale del riesame aveva ritenuto quelle di cui all'art. 274 lett. c) e lett. a).

Nonostante il riferimento operato, [OSCURATO:PERSONA] non aveva contribuito alla latitanza di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1992 e gli imputati nel relativo giudizio erano altri.Anche la circostanza che egli avrebbe svolto mansioni di messaggero con il detenuto [OSCURATO:PERSONA] era stata smentita dal ricorrente e non era stato neppure indagato nel processo Ares.

Per l'attualità, poi, non valevano le frequentazioni, con soggetti incensurati e poco più che diciottenni e i fatti si arrestavano al mese di giugno 2018.

Quanto alla valutazione del rischio di reiterazione essa si sarebbe dovuta considerare non sulla scorta di una mera potenzialità del pericolo, ma fondando il ragionamento su dati concreti e obiettivi.

Gran parte dei soggetti intranei alla cosca erano stati oramai attinti da misura con la conseguenza che era difficile ipotizzare una reiterazione in concreto dei reati, né si sarebbe potuto ipotizzare rischio siffatto in capo a un soggetto oramai conosciuto dalle forze dell'ordine.

Al pari, faceva difetto la motivazione sul pericolo di inquinamento probatorio e di fuga, oltre a non aver spiegato il Tribunale della libertà la ragione per la quale le presunte esigenze cautelari non potessero essere soddisfatte con una misura diversa da quella in atto.

2.5. Il 2 novembre 2011 sono stati depositati motivi aggiunti che documentano una serie di arresti nell'area torinese trattandosi di soggetti impegnati come corrieri e dediti allo smercio della sostanza stupefacente.

Tra costoro non figurava [OSCURATO:PERSONA].

Ciò posto si insiste nell'accoglimento del ricorso e nell'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va respinto.

1. Il quadro associativo ricostruito nel provvedimento impugnato e il complessivo contesto criminale legato al redditizio settore di intervento della consorteria, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, è oggetto di contestazione quanto al ruolo partecipativo di [OSCURATO:PERSONA].

Si deduce, come anticipato, con il ricorso la violazione di legge e la compiutezza e logicità della motivazione della decisione, asseritamente mancante sulle questioni articolate e sulla memoria difensiva depositata.

Ancora, e in particolare, si lamenta l'insussistenza di una piattaforma idonea a dimostrare la gravità indiziaria nei confronti dell'anzidetto [OSCURATO:PERSONA], quanto alla contestata partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, a fronte di una attività assolutamente lecita e finalizzata al commercio ortofrutticolo e della cannabis legale.

I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente per le ragioni di stretta connessione che li legano.

Il Tribunale del riesame si è, invero, basato, per escludere la fondatezza dei temi relativi, su una serie di intercettazioni che davano conto di dati nient'affatto generici e di informazioni, ampiamente sufficienti sul piano indiziario, pur coinvolgendo esse terzi soggetti e non direttamente l'indagato.

1.1. Secondo la conforme ricostruzione dei giudici della cautela e del richiamo operato nel provvedimento impugnato al contenuto dell'ordinanza genetica si comprende come era stata costituita una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti che operava parallelamente al gruppo di ‘ndrangheta calabrese con sede a Rosarno, in provincia di [OSCURATO:PERSONA].

Ad essa la struttura 'ndranghetista contribuiva anche economicamente, attraverso un sostegno reso necessario dalla sopravvenuta latitanza di una serie di elementi di vertice.

La struttura era stata diretta da [OSCURATO:PERSONA], cl. 1992, fino a quando, colpito da titolo restrittivo costui era stato, appunto, costretto alla latitanza.

Così ridimensionatosi nell'azione operativa era subentrato il cugino omonimo, cl. 1993, affiancato da diversi soggetti che collaboravano nella gestione associativa e che rendevano il conto dell'operato associativo al vertice apicale, Pesce ci. 1992.

Le attività illecite erano ricostruite attraverso una serie di conversazioni intercettate che, in gran parte, erano intrattenute da [OSCURATO:PERSONA] ci. 1993.

Esse rivelavano la conclusione di più acquisti e cessioni di droga, transazioni eseguite con trafficanti di altre aree territoriali e avvalendosi di [OSCURATO:PERSONA], impiegato sia come corriere che in altre operazioni; egli contribuiva a mettere in contatto gli stessi concorrenti e associati con soggetti che si spostavano da altre parti del Paese. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era residente in Piemonte; spesso trasportava la droga in quella zona, ove aveva collegamenti con una rete di distribuzione della sostanza stupefacente ed era ben conosciuto anche da trafficanti meridionali e, tra questi, da alcuni soggetti che si erano recati a Rosarno per concludere una fornitura e che si erano spostati dalla Puglia, con la convinzione di trattare oltre che con [OSCURATO:PERSONA] cl. 1993, proprio con il ricorrente.

1.2. Così ricostruito, in sintesi estrema, nel provvedimento, il complessivo contesto criminale e il nuovo e redditizio settore di intervento della consorteria, il ricorso contesta, sotto il duplice profilo della violazione di legge e della compiutezza e logicità della motivazione ladecisione impugnata, escludendo il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA].

Afferma il ricorrente che dal provvedimento impugnato non si comprenderebbe il ruolo in concreto tenuto, specie alla luce della circostanza che il luogo di smistamento e appoggio della sostanza stupefacente al nord Italia sarebbe stato Milano e non Torino, sede di residenza di [OSCURATO:PERSONA].

Si tratta di deduzioni nient'affatto risolutive e, tra l'altro, non confermate dalle risultanze poste a fondamento del quadro indiziario.

Le intercettazioni telefoniche richiamate nel titolo impugnato evidenziano con chiarezza il compito di [OSCURATO:PERSONA] in ogni singola operazione, sottolineando come costui avesse il compito di tipico elemento intraneo alla struttura, dovendo fungere da corriere di grossi quantitativi di droga da Rosarno al Piemonte.

Egli era genero di uno dei vertici della cosca, avendone sposato la figlia e si era trasferito in Piemonte.

Non ha rilievo decisivo, e finisce per tradursi in una rielaborazione degli elementi di fatto, il particolare sulla ospitalità che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prestare ai sodali che si erano recati nel milanese, aspetto ininfluente sulla costruzione indiziaria posta a fondamento del ruolo del [OSCURATO:PERSONA] stesso.

Non è, invero, logicamente condivisibile il ragionamento secondo cui se vi fosse stata effettiva cointeressenza con i soggetti che lo avevano raggiunto dalla Calabria, egli avrebbe offerto loro ospitalità presso il suo domicilio o il luogo di residenza, senza permettere agli associati di fermarsi a Milano.

Basta annotare sul punto che la necessità di operare l'incontro era nel milanese e che non sarebbe stato semplice, dunque, alla luce della specifica congiuntura organizzare uno spostamento nel torinese.

Dalle intercettazioni eseguite, poi, emergeva come avesse sperperato gran parte dei guadagni prodotti con l'attività di gestione della sostanza stupefacente.

Nessun dubbio, alla luce delle conversazioni, che i riferimenti contenuti nelle stesse intercettazioni fossero relativi all'odierno ricorrente spesso chiamato "paperu" A soprannome non contestato neppure dalla difesa e, in altre occasioni, con il nome di battesimo, Antonio.

Non vale in questa prospettiva la critica operata che ha ritenuto di sviluppare un argomento finalizzato ad escludere che si potesse trattare della stessa persona e che quando si operassero riferimenti ad "Antonio" non si parlasse di [OSCURATO:PERSONA], che era indicato con il nome del paperu. [OSCURATO:PERSONA], il soprannome e il nome di battesimo sono impiegati indifferentemente, per designare la stessa persona e ciò alla luce del contesto locutorio in cui emerge il ruolo di un unico soggetto.

Né colgono nel segno gli argomenti sviluppati per sostenere che l'assenza di reati fine possono disarticolare il ragionamento posto a fondamento della decisione impugnata.

Si deve, invero, osservare che l'assenza di contestazioni sui singoli delitti non determina la carenza di un quadro di gravità indiziaria per la condotta associativa, alla luce di quanto emergeva dalle intercettazioni eseguite, durante le quali si faceva riferimento costante al ruolo di [OSCURATO:PERSONA], al suo contributo e ai rapporti che egli aveva con altri trafficanti, favorendo la cosca e cooperando alla gestione delle transazioni di partite di stupefacente.

Ininfluente risulta, ancora, il riferimento alla circostanza che soggetti impegnati nel nord Italia in attività di cessione fossero [OSCURATO:PERSONA] e Cenzo e ciò perché quel dato, che pure emergeva dalle intercettazioni (35/2018), non era elemento idoneo a dimostrare che costoro fossero i soli soggetti che avevano monopolizzato il settore, senza permettere ad altri una gestione concorrente di droga.Privi di autosufficienza e di decisività risultano, poi, i riferimenti alla circostanza che la decisione sarebbe stata depositata dopo qualche ora dalla camera di consiglio, a fronte di un numero di 27 procedimenti e ciò a dimostrazione che non era stata presa in esame la memoria depositata dalla difesa.

Si tratta di un argomento non risolutivo che, tra l'altro, non tiene conto dell'ordine in cui i procedimenti erano stati decisi e del fatto che non si documenta né l'orario di chiusura dell'udienza, né quello di deposito del dispositivo.

La specifica deduzione relativa alla sussistenza del ruolo di partecipe al sodalizio di cui all'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 è infondata.

Sul punto si deve osservare che l'ordinanza impugnata si sofferma ampiamente su elementi di carattere obiettivo che sono tali da dimostrare il ruolo associativo del ricorrente.

Questa Corte ha ritenuto che là dove il quadro a carico si fondi sulla descrizione di specifici comportamenti o fatti, riferibili all'accusato e da ritenersi, sul piano logico, significativi di un suo consapevole apporto al perseguimento degli interessi del sodalizio, allora tali elementi potranno validamente fondare l'emissione del titolo custodiale, perché soltanto dal riferimento ad azioni o situazioni concrete è possibile acquisire elementi indiziari per affermare la rilevanza penale del ruolo svolto e procedere alla corretta qualificazione giuridica di ruolo siffatto (Cass. sez. 6, n. 40520 del 25/10/2011, Falcone, Rv. 251063; Sez. 6, n. 24564 del 12/04/2017 n.m.).

Alla luce dei principi di diritto sopra enunciati e pienamente condivisi da questa Corte, deve ritenersi che il Tribunale si sia attenuto a tali canoni di valutazione, dal momento che ha valorizzato a carico del ricorrente specifiche indicazioni, provenienti da una serie di intercettazioni che hanno permesso di ricostruire le dinamiche associative e operative del gruppo stesso nel campo di gestione delle sostanze stupefacenti, facendo intendere il ruolo in concreto svolto da [OSCURATO:PERSONA].

Si è escluso, d'altro canto, che vi potesse essere stato un travisamento nell'ascolto delle conversazioni e una interpretazione erronea che aveva indotto a confondere l'attività di trasporto nel settore ortofrutticolo con la sostanza stupefacente.

Si trattava, infatti, di conversazioni che spesso coinvolgevano [OSCURATO:PERSONA], cl. 1993, in cui si faceva riferimento chiaramente alla gestione della droga e al ruolo che all'attualità e nel passato aveva, appunto, avuto il ricorrente.

Ciò valeva quando si parlava delle quantità cedute, del prezzo, dell'incontro con altri trafficanti che si erano portati a Rosarno e che chiedevano di [OSCURATO:PERSONA], dei riferimenti al trasporto nel torinese e dei guadagni che [OSCURATO:PERSONA] aveva sperperato, oltre che dei contrasti legati ad un "pacco" contente droga e denaro.In quel colloquio si parlava di circa 84.000 euro e di un pacco spedito dalla Calabria e che non era giunto a destinazione; si sospettava, pertanto, che [OSCURATO:PERSONA] lo avesse trattenuto.

Questi elementi documentano in maniera indiscutibile che si parlasse di affari collegati al traffico di stupefacenti e che i dialoghi in cui si faceva riferimento a [OSCURATO:PERSONA] non avevano ad oggetto l'attività di trasporto ortofrutticolo o di cessione di cannabis legale, aspetto anche genericamente introdotto in ricorso, in difetto di ogni requisito di autosufficienza.

Le informazioni acquisite ed elaborate nel provvedimento impugnato, poi, sono tutt'altro che generiche e assegnano al ricorrente un ruolo ben delineato e specifico, che consente di ritenerlo inserito a pieno titolo nel sistema organizzato dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Anche questo aspetto, dedotto con la memoria difensiva, di cui si lamenta il mancato esame, ha costituito oggetto di trattazione nell'ordinanza impugnata.

Il contenuto delle intercettazioni, infatti, si osserva, attraverso i richiami al "papero" non lascia residuare dubbi che si tratti di elemento interno al gruppo associativo e di un soggetto che con il suo agire contribuiva causalmente alla associazione nella piena consapevolezza dei relativi scopi comuni.

Lo stesso riferimento al soprannome, non contestato neppure dalla difesa, lascia intendere come si trattasse di un soggetto che aveva un ruolo di stretta collaborazione e vicinanza a [OSCURATO:PERSONA], cl. 1993, con il quale condivideva le operazioni di gestione del traffico di droga.

Il riferimento contenuto in taluni colloqui al nominativo Antonio, d'altro canto, neppure disarticola il ragionamento posto a fondamento dell'ordinanza impugnata, poiché non è affatto escluso che la locuzione intercettiva potesse fare, appunto, riferimento ora al soprannome e ora al nome di battesimo del ricorrente.

Si tratta di un argomento, pertanto, logico e non decisivo, per mettere in discussione il ragionamento seguito dal Tribunale della libertà.

Il collegamento del ricorrente con gli affari illeciti e il suo concorso nelle transazioni di sostanze stupefacenti si conferma anche in occasione dell'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] cl. 1993 e gli acquirenti pugliesi che si erano portati a Rosarno.

Pesce era intercettato, si è avuto modo di anticipare, mentre era all'interno di un ristorante e l'interlocuzione aveva a oggetto l'acquisto di droga.

Durante il colloquio la richiesta di avere notizie del cugino, da parte degli acquirenti, rivolta al Pesce stesso era collegata alla cessione di droga e il riferimento alla difficoltà che [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto, per un problema di salute della cognata, era un particolare che trovava conferma certa quando si controllava il Blackbirry di Pesce e si traeva riscontro verificando la presenza su telefono dei messaggi di [OSCURATO:PERSONA] che faceva, appunto, richiamo alla sua impossibilità di raggiungerli, essendo impegnato per la condizione di salute della donna.

Tali emergenze sono state poste correttamente in relazione alla narrazione dei collaboratori, che hanno riscontrato in modo oggettivo ed univoco, le attività associative.

Deve, dunque, concludersi che gli elementi utilizzati danno conto in modo logico e giuridicamente corretto della sussistenza del requisito della gravità indiziaria del coinvolgimento stabile e consapevole del ricorrente nelle dinamiche del gruppo, quale esecutore di attività essenziale per l'esistenza della compagine criminosa, dalla quale attività la stessa poteva ricavare i mezzi per il mantenimento dei suoi sodali e per far fronte alle spese legali per gli eventuali arrestati, oltre che per intraprendere altri traffici e disporre delle risorse da impiegare nella gestione del clan, validate da plurime e chiare risultanze dialogiche.

Tanto è sufficiente per ritenere che anche sotto tale profilo l'ordinanza impugnata sia aderente a quegli stessi principi interpretativi circa gli elementi sintomatici della partecipazione al sodalizio, suggeriti dalla giurisprudenza di legittimità e richiamati nel ricorso che, all'evidenza, non si confronta con il complesso ed esaustivo tessuto argomentativo della decisione e con il ricco corredo di circostanze fattuali in essa partitamente illustrate, sviluppando doglianze infondate per entrambi i delineati profili di censura.

Per le critiche rivolte all'asserita carenza di motivazione, i rilievi lambiscono la vaghezza argomentativa, finendo per evocare una rilettura storica dei fatti, non consentita nella odierna sede di legittimità.

2. Quanto ai rilievi che si sviluppano essenzialmente nel secondo motivo -con cui si censura l'erronea applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990 nonché la compiutezza e la coerenza logica della motivazione per avere posto l'accento su dati e circostanze desumibili dalle intercettazioni che non consentirebbero di attribuire il necessario requisito dell'a ffectio societatis- si tratta di doglianza inammissibile perché articola censure, per un verso, manifestamente infondate siccome confutate dall'analisi delle emergenze procedimentali, per altro verso, indeducibili nella parte in cui si propone una rilettura meramente fattuale delle fonti indiziarie che, a fronte della linearità e coerenza delle deduzioni espresse dal provvedimento, si sottrae ad ogni scrutinio di legittimità.

Il Tribunale ha messo bene in luce le ragioni della apprezzabilità e gravità del quadro indiziario con specifico riguardo all'evoluto contesto criminoso in cui sono maturate le condotte contestate.

Esse sono state ricostruite, in gran parte, attraverso i dialoghi oggetto di intercettazione e dei quali i giudici del riesame hanno rimarcato la pregnanza accusatoria, operandone una analisi aderente al valore storico e semantico dei contenuti.

In particolare, il Tribunale, richiamando le fonti indiziarie passate in rassegna nel provvedimento genetico, ha posto in risalto la posizione di [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto impiegato come corriere e intermediario negli acquisti e ha escluso che il suo ruolo si legasse al commercio ortofrutticolo.

Le censure sollevate dal ricorrente hanno un carattere solo confutativo e non possono ritenersi deducibili nell'odierna sede di legittimità perché scivolano in profondità sul piano del fatto e sono volte a sindacare, non certo sul piano della manifesta illogicità, il discorso giustificativo giudiziale di merito.

3. Né valgono i rilievi critici sviluppati sulla ritenuta aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. con riguardo ad un'azione commessa al fine di favorire l'associazione di 'ndrangheta, aspetto che anche riceve una motivazione specifica nell'ordinanza impugnata in relazione alla finalità anzidetta.

In questa logica si è, invero, osservato come la cessione della sostanza stupefacente fosse una delle principali attività del sodalizio 'ndranghetista fornendo una fonte di guadagno immediato e rendendo disponibilevprovvista necessaria per assicurare il sostentamento dei vertici del gruppo anche in condizione di latitanza, oltre che il mantenimento degli associati.

Di questo dato, alla luce dell'estrazione territoriale di [OSCURATO:PERSONA] e dei rapporti che costui coltivava, aveva piena conoscenza [OSCURATO:PERSONA] stesso, e i giudici di merito hanno osservato come egli agisse al fine di favorire anche il gruppo associativo mafioso che traeva benefici non indifferenti dall'attività in questione.

Il motivo è inammissibile anche per altro verso.

Con esso si lamenta di aver ritenuto esistente la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis

1. cod. pen., come anticipato, nella sua forma subiettiva.

Questa Corte ha più volte affermato che l'impugnazione deve essere sorretta dall'interesse relativo, specie in tema di misure cautelari personali.

Presupposto siffatto ricorre non quando l'indagato tende ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto o la semplice esclusione di un elemento circostanziale dalla contestazione mossa, ma allorquando egli persegua con l'impugnazione stessa una concreta utilità, di cui va espressamente dato conto nell'atto di impugnazione. (Sez. 5, n. 7468 del 28/11/2013 Cc. (dep. 17/02/2014), Pisano, Rv. 258984; Sez. 6, n. 10941 del 15/02/2017, Leocata, Rv. 269783).

Tutto ciò perché non esiste un interesse meramente teorico e formale sull'esattezza della qualificazione giuridica, specie in fase cautelare (Sez. 5, n. 46151 del 15/10/2003, P.M. in proc.

Acunzo, Rv. 227860).

Rileva, piuttosto, in funzione dell'impugnazione, l'interesse a ottenere una determinata pronuncia, in guisa tale da determinare che, per effetto della decisione stessa, può mutare lo statuto cautelare o possono discendere conseguenze diverse da quelle ritenute dal giudice a quo nel provvedimento impugnato.

Nella specie, dunque, l'argomento relativo alla insussistenza della circostanza aggravante anzidetta è privo del carattere di decisività.Il ricorrente sulla questione non allega un interesse concreto e specifico all'impugnazione, essendo egli già destinatario di altra contestazione che ex se determina la presunzione cautelare (che prescinde dalla circostanza in questione) e che si risolve nell'aver ritenuto esistente, appunto, a carico di [OSCURATO:PERSONA] la condotta di partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309.

Questo aspetto determina l'inammissibilità del rilievo sviluppato.

4. Va, al pari, respinto il motivo ulteriore sulle esigenze cautelari.

Quanto al pericolo di recidiva, il Tribunale non si è affatto solamente rifugiato nella doppia presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non vinta da evidenze di segno contrario, ma ha specificamente apprezzato l'intrinseca gravità dei fatti in sé, annotando la peculiare allarmante pericolosità dell'attività di spaccio su piazza "per i volumi di traffici trattati e conseguenti incassi, appannaggio delle organizzazioni mafiose, che li gestiscono direttamente e ne ricavano, comunque, introiti, utili anche per i membri dell'associazione 'ndranghetista.

Sono valutazioni rispettose dei dati forniti dalle indagini, che il ricorso tenta di contraddire con rilievi privi di consistenza.

Si valorizzano, invero, i fatti in contestazione, che non sminuiscono il ravvisato pericolo di ricaduta, giustificato in modo corretto e coerente sia con le informazioni disponibili, sia con le ricostruite vicende, tutt'altro che datate.

Anche le ragioni del mantenimento della custodia cautelare in carcere non sono niente affatto immotivate; i giudici del riesame hanno, piuttosto, sottolineato l'inadeguatezza dell'invocata misura gradata, ritenendola, con un giudizio immune da censure, inidonea a impedire la prosecuzione di condotte criminose.

Così spendendo un argomento puntuale, efficace e immune da qualsiasi vizio logico, si è concluso che i fatti sarebbero stati reiterabili anche in un ambito domiciliare, ambiente che non garantiva sulla interruzione dei collegamenti con il circuito operativo nello smercio della sostanza stupefacente.

Né offrono elementi seri di confutazione alla ricostruzione operata dal Tribunale i motivi aggiunti, presentati nell'interesse del ricorrente e le vicende relative agli arresti nel torinese di soggetti che assolvevano ai ruoli di corrieri e a quello di elementi attivi nello smercio della droga, operazioni cui [OSCURATO:PERSONA], si afferma, sarebbe stato estraneo.

Si tratta di aspetti che tendono alla diversificazione delle attività e che pur presupponendo l'estraneità del ricorrente non involgono, né dimostrano che il mancato coinvolgimento in quelle attività significasse anche impossibilità di compiere quanto addebitato nel sodalizio di specie e nello smercio della droga.

Né può reputarsi persuasiva la tesi secondo cui i rapporti di [OSCURATO:PERSONA] con Pesce e Palaia oltre che con altri pugliesi si riferiva a leciti contatti per la vendita di prodotti ortofrutticoli e di cannabis legale, aspetto decisamente smentito dal colloquio Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 Roma, n -3 i11. 2022 intercettato a Rosarno, presso il ristorante, e finalizzato all'acqusito di droga dal sodalizio cui era intraneo anche il ricorrente.

La mancanza di una contestazione di reati fine, poi, non esclude la dei partecipazione all'associazione alla luce di q

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di [OSCURATO:PERSONA] udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/sentite le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Il PG conclude per il rigetto del ricorso. udito il difensore [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] conclude insistendo per l'accoglimento del ricorso e deposita copia dei motivi aggiunti già trasmessi via pec. Sentiti: - il sostituto procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione, [OSCURATO:PERSONA] che ha chiesto il rigetto del ricorso; -l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso insistendo nell'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], adito in funzione di giudice del riesame, ex art. 309 cod. proc. pen., con ordinanza in data 21 maggio 2021, confermava la misura della custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], dal Giudice per le indagini preliminari distrettuale che lo aveva ritenuto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309, aggravato dall'art. 416-bis.1 cod. pen. Si era ritenuta la partecipazione dell'anzidetto [OSCURATO:PERSONA] a un sodalizio dedito al traffico di sostanze stupefacenti cui, tra gli altri, prendevano parte [OSCURATO:PERSONA] cl. 1992, [OSCURATO:PERSONA], cl. 1993, [OSCURATO:PERSONA], cl. 1971, [OSCURATO:PERSONA], cl. 1987. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di partecipe, curava i rapporti tra i vertici del sodalizio e gli aderenti stanziati al nord Italia; si occupava dei traffici illeciti in essere nella zona di Torino, operando anche come corriere ed eseguiva le direttive di [OSCURATO:PERSONA], cl. 1992, che aveva ruolo direttivo nella struttura associativa. L'associazione aveva la sua sede principale a Rosarno e si era costituita almeno a far data dal 2017; una serie di attività dimostravano la sua permanenza anche all'attualità. Il materiale su cui si fondava l'ordinanza cautelare si compendiava essenzialmente nelle intercettazioni delle conversazioni che avevano a oggetto la cessione e la commercializzazione illecita della sostanza stupefacente, che era distribuita da diversi soggetti sul mercato e nelle piazze di spaccio. [OSCURATO:PERSONA], cl. 1993, aveva ruolo direttivo, attribuitogli per la sopravvenuta latitanza del cugino omonimo, cl. 1992, ed era tra i vertici apicali del gruppo. Egualmente, [OSCURATO:PERSONA], classe 1987, contribuiva alle dinamiche associative, permettendo lo sviluppo della operatività dell'associazione nel periodo di latitanza di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1992 e dopo la sua cattura. La sostanza stupefacente era acquisita attraverso una serie di collegamenti con le altre compagini ed era trasferita al nord Italia, anche attraverso l'intermediazione di [OSCURATO:PERSONA] che ne curava il trasporto e la collocazione in quell'area, avviandola alla distribuzione. Le conversazioni a disposizione permettevano di appurare che [OSCURATO:PERSONA] era un intraneo e che provvedeva alla commercializzazione della droga dalla Calabria alla zona di Torino.Tra i colloqui intercettati era valorizzata un'intercettazione durante la quale [OSCURATO:PERSONA], cl. 1993, e [OSCURATO:PERSONA], cl. 1987, discutevano di droga con un cessionario, operando un chiaro riferimento a traffici illeciti ed al "papero", soprannome con cui si soleva indicare l'odierno ricorrente (progressivo nr. 2006). [OSCURATO:PERSONA] cl. 1993 raccontava che il papero aveva la possibilità di acquistare droga, pagando 500 euro al Kg e rivendendola al corrispettivo di 1000 euro, con eventuali oscillazioni ad 800 euro al Kg. Nella dinamica degli affari collegati allo stupefacente, si ascoltava che, se al papero fosse spettato un guadagno di 50 mila euro, a [OSCURATO:PERSONA] non si sarebbe potuto negare un guadagno di almeno 30 o 40 mila euro. Per questa ragione Pesce non intendeva farsi sfuggire l'affare in essere. Egualmente, durante il colloquio del r dicembre 2017, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] affrontavano questioni analoghe su possibili acquirenti di droga che avrebbero dovuto ricevere quantitativi ammontanti a circa 80 kg. e assicuravano di avere la disponibilità di grandi "riserve". Sarebbero stati disposti, si apprende, anche ad uno sconto, dopo aver sentito il gruppo e gli altri interessati, non potendo operare da soli (conversazione nr. 21210). Pesce spiegava che, in quel momento, la collocazione dello stupefacente non era semplice e nel passato, tramite il papero, aveva distribuito droga anche a tremila euro al Kg, nell'area torinese e nel Comune di Nichelino, luogo ove il papero era impegnato nello smercio. Ancora, il 31 gennaio 2018 era ricostruita una trasferta di trafficanti di droga pugliesi a Rosarno. Nella circostanza [OSCURATO:PERSONA] cl. 1993 era intercettato nel ristorante, Medmea, in Rosarno e i trafficanti di droga gli chiedevano del cugino. Che si trattase di [OSCURATO:PERSONA], con cui avevano concluso affari di droga era certo, per gli accertamenti eseguiti successivamente. L'esame del blackberry di Pesce dava conto delle ragioni dell'assenza di [OSCURATO:PERSONA] e confermava quanto detto ai cessionari pugliesi, ai quali era stato, appunto, spiegato che l'assenza era dovuta ad un problema di salute della cognata. Questo dato era convalidato dall'effettiva condizione di malessere della cognata dell'indagato e dal coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA] che le aveva prestato soccorso. Altro colloquio era intercettato il 24 aprile 2018; nell'occasione si cercava di organizzare l'acquisito di una partita di stupefacente proveniente dall'Albania, droga di buona qualità; ilo stupefacente sarebbe stato acquistato a seicento euro e venduto a 800 euro, essendo già pronti gli acquirenti, cui cederlo ? che provenivano dal lametino e da Milano. Pesce (cl. 1993), in altra conversazione intercettata, lamentava la gestione attuale delle attività collegate alla gestione degli stupefacenti da parte del cugino [OSCURATO:PERSONA] (cl. 1992) e ricordava quando riuscivano a vendere anche 300 kg di droga al mese, con chiari riferimenti ai guadagni del papero che, tuttavia, sperperava gli introiti. Il ruolo di [OSCURATO:PERSONA] emergeva, ancora, durante la conversazione del 3 giugno 2018 in cui si trattava un incontro con i siciliani per l'acquisto di stupefacente. Erano evidenti una serie di timori da parte di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1993, collegati alle attività di polizia giudiziaria. Si raccomandava, dunque, massima attenzione, tanto che [OSCURATO:PERSONA] aveva chiamato i concorrenti allertandoli e sensibilizzandoli sul punto. L'ordinanza impugnata, poi, trattava la vicenda relativa alla sparizione di denaro e di droga (un pacco) che [OSCURATO:PERSONA], cl. 1992, aveva spedito quale corrispettivo di una fornitura che avrebbe dovuto eseguire un soggetto catanese. Nella specie, dopo una serie di dubbi e di discussioni, si sospettava addirittura che il pacco non fosse stato consegnato da [OSCURATO:PERSONA], soggetto cui era stato inviato. In particolare, gli acquirenti della sostanza avevano impegnato la somma di 84 mila euro ed erano coinvolti nell'operazione anche gli associati [OSCURATO:PERSONA] cl. 1992 e Cacciola. Ciò posto il Tribunale della libertà confermava il ragionamento che aveva ritenuto una piattaforma indiziaria grave che denotava la partecipazione di [OSCURATO:PERSONA] all'associazione in questione, inferendo la sua stabile compenetrazione e la continuativa attività di supporto, oltre che la finalità di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. Da ultimo, erano ritenute esistenti le esigenze cautelari, valorizzandos': la gravità e le modalità commissive della condotta, oltre che il ruolo del [OSCURATO:PERSONA] stesso, in uno alle sue frequentazioni accertate in specifici controlli da parte della polizia giudiziaria. D'altro canto, l'atteggiamento di forte protezione assicurato dal centro abitato rendeva difficoltoso mantenere inalterato il quadro dimostrativo e i rischi connessi al pericolo di fuga. 2. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione con il ministero del difensore di fiducia e lamenta quanto segue. I motivi di ricorso sono enunciati, in termini strettamente necessari per la motivazione, ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo si lamenta la violazione di legge e il vizio di motivazione. Nessun ruolo era evincibile dalle intercettazioni in atti e, si afferma, dalle stesse conversazioni pareva che il luogo centrale associativo ai nord fosse Milano e non Torino. Il mancato esame della memoria difensiva depositata e la circostanza che la motivazione dell'ordinanza era stata depositata dopo un periodo di poche ore dalla deliberazione attestavano che non vi era stato un compiuto scrutinio dei temi addotti. [OSCURATO:PERSONA] aveva posto in essere, contrariamente a quanto ritenuto, un'attività lavorativa lecita, interessandosi del commercio di prodotti ortofrutticoli in tutta Europa e della produzione di Cannabis del tipo legale. Anche le telefonate richiamate non dimostravano che si facesse riferimento all'indagato. Per altro verso, ai fini della sussistenza del delitto di cui all'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 si sarebbe dovuto dare conto della non episodicità del contributo. Si sarebbe dovuta, cioè, dimostrare l'esistenza di un gruppo aggregatosi per la commissione di un numero indeterminato di reati, in materia di stupefacenti, oltre all'organizzazione di attività personali e di mezzi economici degli associati. Inoltre, occorreva un apporto individuale apprezzabile e non episodico di almeno tre associati. Quanto al profilo psicologico occorreva la dimostrazione della consapevolezza che le attività del soggetto e quelle altrui si sostenevano vicendevolmente, contribuendo a realizzare il programma criminale. Solo in forza di una forzatura si sarebbe potuto inferire che [OSCURATO:PERSONA] fosse a conoscenza della caratura di [OSCURATO:PERSONA] 1993, nella cosca, del relativo programma e che, soprattutto, ne condividesse le finalità. Le intercettazioni, piuttosto, confortavano e dimostravano la sola circostanza chQ si digcutova di attività lecite aventi natura commerciale nell'ambito di un'impresa ortofrutticola. Le intercettazioni richiamate nel titolo cautelare non vedevano interessato [OSCURATO:PERSONA], né costui aveva preso parte ad azioni di cessione della sostanza stupefacente. Così non si era presa in considerazione l'attività commerciale lecita del ricorrente e si era richiamato il procedimento Ares in cui il ricorrente non era stato coinvolto. Dall'attività lecita commerciale svolta da [OSCURATO:PERSONA] si era, dunque, erroneamente inferita l'affectio societatis. I rapporti si limitavano alla gestione ortofrutticola e della cannabis legale e tutto il compendio a carico si sarebbe prestato ad una lettura diversa e alternativa rispetto a quella che era stata data dal primo giudice e dal Tribunale della libertà. Rilevava al più un contributo lecito del ricorrente. 2.2. Con il secondo motivo, ancora, si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione. Il quadro a carico era fondato su pure illazioni. Il Tribunale del riesame non aveva, invero, esaminato la tesi difensiva. Quanto asserito da [OSCURATO:PERSONA] 1993 si risolveva in una millanteria. Egli parlava con altri soggetti e non con il ricorrente. Né si era esaminato il profilo di attendibilità di [OSCURATO:PERSONA], cl. 1993. In questo senso era emblematica la conversazione del 5 giugno 2018 che dimostrava come [OSCURATO:PERSONA] asserisse il falso sulla vicenda del pacco consegnato a un tale Antonio, poi individuato nel ricorrente. [OSCURATO:PERSONA], dopo aver parlato con Palaia e Fedele, interessati a conoscere l'esito e ad ottenere la restituzione del denaro, entrava in auto dove lo attendeva Cacciola (conv. nr . 1246) e si vantava di aver messo in riga gli interlocutori, tesi che trovava smentita nei progressivi precedenti. Del resto, nel gruppo di conversazioni in questione si faceva riferimento a tale Antonio e non al papero con la conseguenza che non si sarebbe potuto individuare il soggetto in questione con il ricorrente. La difesa aveva affrontato la questione, ma il Tribunale non si era confrontato con la tesi relativa. Ancora v'era il passaggio sul corrispettivo al paperu. Se costui, si leggeva, avesse preso cinquanta, allora [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto ricevere trenta o quaranta, dato illogico poiché si sarebbe riconosciuto un emolumento maggiore a favore di un partecipe rispetto a quanto si sarebbe dovuto elargire a un capo. Anche il riferimento alla località di Nichelino era fuorviante. Si era dimostrato che Nichelino distava almeno trenta chilometri dal paese di residenza di [OSCURATO:PERSONA]. Pesce affermava che si sarebbe recato a Rho o a Milano e il particolare dimostrava un dato incongruente, poiché se avesse avuto un conoscente fidato si sarebbe fatto ospitare a Nichelino dal ricorrente. Anche il riferimento al rapporto di parentela (cugino) che Pesce affermava esistente con il ricorrente non rispondeva a verità. La questione emergeva in occasione dell'incontro con i foggiani e il nickname servietta, non era affatto documentato che si collegasse a [OSCURATO:PERSONA]. I commenti su vicende del passato erano relativi a questioni estranee al procedimento e lo sperpero del denaro compiuto da [OSCURATO:PERSONA] non era in connessione con l'attività di cessione di stupefacenti. 2.3. Con il terzo motivo si deduce la violazione di legge con riferimento alla mancanza di motivazione sull'art. 416-bis.1 cod. pen. La motivazione si era collegata al procedimento Ares dal quale il ricorrente non era stato interessato, neppure come indagato. Vi era, dunque, un'assoluta carenza sul punto, dettata dalla insussistenza di elementi indiziari idonei a sorreggerla. Anche questo tema era stato affrontato dalla difesa nella sua memoria, ma le considerazioni erano rimaste tutte prive di riscontro. 2.4. Con l'ulteriore motivo si deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di esigenze cautelari. Non emergeva, si afferma dall'ordinanza impugnata, la motivazione per la quale il Tribunale non aveva ritenuto applicabile all'odierno ricorrente una misura coercitiva diversa idonea a soddisfare le presunte esigenze cautelari. Il Tribunale del riesame aveva ritenuto quelle di cui all'art. 274 lett. c) e lett. a). Nonostante il riferimento operato, [OSCURATO:PERSONA] non aveva contribuito alla latitanza di [OSCURATO:PERSONA] cl. 1992 e gli imputati nel relativo giudizio erano altri.Anche la circostanza che egli avrebbe svolto mansioni di messaggero con il detenuto [OSCURATO:PERSONA] era stata smentita dal ricorrente e non era stato neppure indagato nel processo Ares. Per l'attualità, poi, non valevano le frequentazioni, con soggetti incensurati e poco più che diciottenni e i fatti si arrestavano al mese di giugno 2018. Quanto alla valutazione del rischio di reiterazione essa si sarebbe dovuta considerare non sulla scorta di una mera potenzialità del pericolo, ma fondando il ragionamento su dati concreti e obiettivi. Gran parte dei soggetti intranei alla cosca erano stati oramai attinti da misura con la conseguenza che era difficile ipotizzare una reiterazione in concreto dei reati, né si sarebbe potuto ipotizzare rischio siffatto in capo a un soggetto oramai conosciuto dalle forze dell'ordine. Al pari, faceva difetto la motivazione sul pericolo di inquinamento probatorio e di fuga, oltre a non aver spiegato il Tribunale della libertà la ragione per la quale le presunte esigenze cautelari non potessero essere soddisfatte con una misura diversa da quella in atto. 2.5. Il 2 novembre 2011 sono stati depositati motivi aggiunti che documentano una serie di arresti nell'area torinese trattandosi di soggetti impegnati come corrieri e dediti allo smercio della sostanza stupefacente. Tra costoro non figurava [OSCURATO:PERSONA]. Ciò posto si insiste nell'accoglimento del ricorso e nell'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è infondato e va respinto. 1. Il quadro associativo ricostruito nel provvedimento impugnato e il complessivo contesto criminale legato al redditizio settore di intervento della consorteria, finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, è oggetto di contestazione quanto al ruolo partecipativo di [OSCURATO:PERSONA]. Si deduce, come anticipato, con il ricorso la violazione di legge e la compiutezza e logicità della motivazione della decisione, asseritamente mancante sulle questioni articolate e sulla memoria difensiva depositata. Ancora, e in particolare, si lamenta l'insussistenza di una piattaforma idonea a dimostrare la gravità indiziaria nei confronti dell'anzidetto [OSCURATO:PERSONA], quanto alla contestata partecipazione all'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, a fronte di una attività assolutamente lecita e finalizzata al commercio ortofrutticolo e della cannabis legale. I primi due motivi di ricorso possono essere trattati congiuntamente per le ragioni di stretta connessione che li legano. Il Tribunale del riesame si è, invero, basato, per escludere la fondatezza dei temi relativi, su una serie di intercettazioni che davano conto di dati nient'affatto generici e di informazioni, ampiamente sufficienti sul piano indiziario, pur coinvolgendo esse terzi soggetti e non direttamente l'indagato. 1.1. Secondo la conforme ricostruzione dei giudici della cautela e del richiamo operato nel provvedimento impugnato al contenuto dell'ordinanza genetica si comprende come era stata costituita una associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti che operava parallelamente al gruppo di ‘ndrangheta calabrese con sede a Rosarno, in provincia di [OSCURATO:PERSONA]. Ad essa la struttura 'ndranghetista contribuiva anche economicamente, attraverso un sostegno reso necessario dalla sopravvenuta latitanza di una serie di elementi di vertice. La struttura era stata diretta da [OSCURATO:PERSONA], cl. 1992, fino a quando, colpito da titolo restrittivo costui era stato, appunto, costretto alla latitanza. Così ridimensionatosi nell'azione operativa era subentrato il cugino omonimo, cl. 1993, affiancato da diversi soggetti che collaboravano nella gestione associativa e che rendevano il conto dell'operato associativo al vertice apicale, Pesce ci. 1992. Le attività illecite erano ricostruite attraverso una serie di conversazioni intercettate che, in gran parte, erano intrattenute da [OSCURATO:PERSONA] ci. 1993. Esse rivelavano la conclusione di più acquisti e cessioni di droga, transazioni eseguite con trafficanti di altre aree territoriali e avvalendosi di [OSCURATO:PERSONA], impiegato sia come corriere che in altre operazioni; egli contribuiva a mettere in contatto gli stessi concorrenti e associati con soggetti che si spostavano da altre parti del Paese. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] era residente in Piemonte; spesso trasportava la droga in quella zona, ove aveva collegamenti con una rete di distribuzione della sostanza stupefacente ed era ben conosciuto anche da trafficanti meridionali e, tra questi, da alcuni soggetti che si erano recati a Rosarno per concludere una fornitura e che si erano spostati dalla Puglia, con la convinzione di trattare oltre che con [OSCURATO:PERSONA] cl. 1993, proprio con il ricorrente. 1.2. Così ricostruito, in sintesi estrema, nel provvedimento, il complessivo contesto criminale e il nuovo e redditizio settore di intervento della consorteria, il ricorso contesta, sotto il duplice profilo della violazione di legge e della compiutezza e logicità della motivazione ladecisione impugnata, escludendo il coinvolgimento di [OSCURATO:PERSONA]. Afferma il ricorrente che dal provvedimento impugnato non si comprenderebbe il ruolo in concreto tenuto, specie alla luce della circostanza che il luogo di smistamento e appoggio della sostanza stupefacente al nord Italia sarebbe stato Milano e non Torino, sede di residenza di [OSCURATO:PERSONA]. Si tratta di deduzioni nient'affatto risolutive e, tra l'altro, non confermate dalle risultanze poste a fondamento del quadro indiziario. Le intercettazioni telefoniche richiamate nel titolo impugnato evidenziano con chiarezza il compito di [OSCURATO:PERSONA] in ogni singola operazione, sottolineando come costui avesse il compito di tipico elemento intraneo alla struttura, dovendo fungere da corriere di grossi quantitativi di droga da Rosarno al Piemonte. Egli era genero di uno dei vertici della cosca, avendone sposato la figlia e si era trasferito in Piemonte. Non ha rilievo decisivo, e finisce per tradursi in una rielaborazione degli elementi di fatto, il particolare sulla ospitalità che [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto prestare ai sodali che si erano recati nel milanese, aspetto ininfluente sulla costruzione indiziaria posta a fondamento del ruolo del [OSCURATO:PERSONA] stesso. Non è, invero, logicamente condivisibile il ragionamento secondo cui se vi fosse stata effettiva cointeressenza con i soggetti che lo avevano raggiunto dalla Calabria, egli avrebbe offerto loro ospitalità presso il suo domicilio o il luogo di residenza, senza permettere agli associati di fermarsi a Milano. Basta annotare sul punto che la necessità di operare l'incontro era nel milanese e che non sarebbe stato semplice, dunque, alla luce della specifica congiuntura organizzare uno spostamento nel torinese. Dalle intercettazioni eseguite, poi, emergeva come avesse sperperato gran parte dei guadagni prodotti con l'attività di gestione della sostanza stupefacente. Nessun dubbio, alla luce delle conversazioni, che i riferimenti contenuti nelle stesse intercettazioni fossero relativi all'odierno ricorrente spesso chiamato "paperu" A soprannome non contestato neppure dalla difesa e, in altre occasioni, con il nome di battesimo, Antonio. Non vale in questa prospettiva la critica operata che ha ritenuto di sviluppare un argomento finalizzato ad escludere che si potesse trattare della stessa persona e che quando si operassero riferimenti ad "Antonio" non si parlasse di [OSCURATO:PERSONA], che era indicato con il nome del paperu. [OSCURATO:PERSONA], il soprannome e il nome di battesimo sono impiegati indifferentemente, per designare la stessa persona e ciò alla luce del contesto locutorio in cui emerge il ruolo di un unico soggetto. Né colgono nel segno gli argomenti sviluppati per sostenere che l'assenza di reati fine possono disarticolare il ragionamento posto a fondamento della decisione impugnata. Si deve, invero, osservare che l'assenza di contestazioni sui singoli delitti non determina la carenza di un quadro di gravità indiziaria per la condotta associativa, alla luce di quanto emergeva dalle intercettazioni eseguite, durante le quali si faceva riferimento costante al ruolo di [OSCURATO:PERSONA], al suo contributo e ai rapporti che egli aveva con altri trafficanti, favorendo la cosca e cooperando alla gestione delle transazioni di partite di stupefacente. Ininfluente risulta, ancora, il riferimento alla circostanza che soggetti impegnati nel nord Italia in attività di cessione fossero [OSCURATO:PERSONA] e Cenzo e ciò perché quel dato, che pure emergeva dalle intercettazioni (35/2018), non era elemento idoneo a dimostrare che costoro fossero i soli soggetti che avevano monopolizzato il settore, senza permettere ad altri una gestione concorrente di droga.Privi di autosufficienza e di decisività risultano, poi, i riferimenti alla circostanza che la decisione sarebbe stata depositata dopo qualche ora dalla camera di consiglio, a fronte di un numero di 27 procedimenti e ciò a dimostrazione che non era stata presa in esame la memoria depositata dalla difesa. Si tratta di un argomento non risolutivo che, tra l'altro, non tiene conto dell'ordine in cui i procedimenti erano stati decisi e del fatto che non si documenta né l'orario di chiusura dell'udienza, né quello di deposito del dispositivo. La specifica deduzione relativa alla sussistenza del ruolo di partecipe al sodalizio di cui all'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309 è infondata. Sul punto si deve osservare che l'ordinanza impugnata si sofferma ampiamente su elementi di carattere obiettivo che sono tali da dimostrare il ruolo associativo del ricorrente. Questa Corte ha ritenuto che là dove il quadro a carico si fondi sulla descrizione di specifici comportamenti o fatti, riferibili all'accusato e da ritenersi, sul piano logico, significativi di un suo consapevole apporto al perseguimento degli interessi del sodalizio, allora tali elementi potranno validamente fondare l'emissione del titolo custodiale, perché soltanto dal riferimento ad azioni o situazioni concrete è possibile acquisire elementi indiziari per affermare la rilevanza penale del ruolo svolto e procedere alla corretta qualificazione giuridica di ruolo siffatto (Cass. sez. 6, n. 40520 del 25/10/2011, Falcone, Rv. 251063; Sez. 6, n. 24564 del 12/04/2017 n.m.). Alla luce dei principi di diritto sopra enunciati e pienamente condivisi da questa Corte, deve ritenersi che il Tribunale si sia attenuto a tali canoni di valutazione, dal momento che ha valorizzato a carico del ricorrente specifiche indicazioni, provenienti da una serie di intercettazioni che hanno permesso di ricostruire le dinamiche associative e operative del gruppo stesso nel campo di gestione delle sostanze stupefacenti, facendo intendere il ruolo in concreto svolto da [OSCURATO:PERSONA]. Si è escluso, d'altro canto, che vi potesse essere stato un travisamento nell'ascolto delle conversazioni e una interpretazione erronea che aveva indotto a confondere l'attività di trasporto nel settore ortofrutticolo con la sostanza stupefacente. Si trattava, infatti, di conversazioni che spesso coinvolgevano [OSCURATO:PERSONA], cl. 1993, in cui si faceva riferimento chiaramente alla gestione della droga e al ruolo che all'attualità e nel passato aveva, appunto, avuto il ricorrente. Ciò valeva quando si parlava delle quantità cedute, del prezzo, dell'incontro con altri trafficanti che si erano portati a Rosarno e che chiedevano di [OSCURATO:PERSONA], dei riferimenti al trasporto nel torinese e dei guadagni che [OSCURATO:PERSONA] aveva sperperato, oltre che dei contrasti legati ad un "pacco" contente droga e denaro.In quel colloquio si parlava di circa 84.000 euro e di un pacco spedito dalla Calabria e che non era giunto a destinazione; si sospettava, pertanto, che [OSCURATO:PERSONA] lo avesse trattenuto. Questi elementi documentano in maniera indiscutibile che si parlasse di affari collegati al traffico di stupefacenti e che i dialoghi in cui si faceva riferimento a [OSCURATO:PERSONA] non avevano ad oggetto l'attività di trasporto ortofrutticolo o di cessione di cannabis legale, aspetto anche genericamente introdotto in ricorso, in difetto di ogni requisito di autosufficienza. Le informazioni acquisite ed elaborate nel provvedimento impugnato, poi, sono tutt'altro che generiche e assegnano al ricorrente un ruolo ben delineato e specifico, che consente di ritenerlo inserito a pieno titolo nel sistema organizzato dell'associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti. Anche questo aspetto, dedotto con la memoria difensiva, di cui si lamenta il mancato esame, ha costituito oggetto di trattazione nell'ordinanza impugnata. Il contenuto delle intercettazioni, infatti, si osserva, attraverso i richiami al "papero" non lascia residuare dubbi che si tratti di elemento interno al gruppo associativo e di un soggetto che con il suo agire contribuiva causalmente alla associazione nella piena consapevolezza dei relativi scopi comuni. Lo stesso riferimento al soprannome, non contestato neppure dalla difesa, lascia intendere come si trattasse di un soggetto che aveva un ruolo di stretta collaborazione e vicinanza a [OSCURATO:PERSONA], cl. 1993, con il quale condivideva le operazioni di gestione del traffico di droga. Il riferimento contenuto in taluni colloqui al nominativo Antonio, d'altro canto, neppure disarticola il ragionamento posto a fondamento dell'ordinanza impugnata, poiché non è affatto escluso che la locuzione intercettiva potesse fare, appunto, riferimento ora al soprannome e ora al nome di battesimo del ricorrente. Si tratta di un argomento, pertanto, logico e non decisivo, per mettere in discussione il ragionamento seguito dal Tribunale della libertà. Il collegamento del ricorrente con gli affari illeciti e il suo concorso nelle transazioni di sostanze stupefacenti si conferma anche in occasione dell'incontro tra [OSCURATO:PERSONA] cl. 1993 e gli acquirenti pugliesi che si erano portati a Rosarno. Pesce era intercettato, si è avuto modo di anticipare, mentre era all'interno di un ristorante e l'interlocuzione aveva a oggetto l'acquisto di droga. Durante il colloquio la richiesta di avere notizie del cugino, da parte degli acquirenti, rivolta al Pesce stesso era collegata alla cessione di droga e il riferimento alla difficoltà che [OSCURATO:PERSONA] aveva avuto, per un problema di salute della cognata, era un particolare che trovava conferma certa quando si controllava il Blackbirry di Pesce e si traeva riscontro verificando la presenza su telefono dei messaggi di [OSCURATO:PERSONA] che faceva, appunto, richiamo alla sua impossibilità di raggiungerli, essendo impegnato per la condizione di salute della donna. Tali emergenze sono state poste correttamente in relazione alla narrazione dei collaboratori, che hanno riscontrato in modo oggettivo ed univoco, le attività associative. Deve, dunque, concludersi che gli elementi utilizzati danno conto in modo logico e giuridicamente corretto della sussistenza del requisito della gravità indiziaria del coinvolgimento stabile e consapevole del ricorrente nelle dinamiche del gruppo, quale esecutore di attività essenziale per l'esistenza della compagine criminosa, dalla quale attività la stessa poteva ricavare i mezzi per il mantenimento dei suoi sodali e per far fronte alle spese legali per gli eventuali arrestati, oltre che per intraprendere altri traffici e disporre delle risorse da impiegare nella gestione del clan, validate da plurime e chiare risultanze dialogiche. Tanto è sufficiente per ritenere che anche sotto tale profilo l'ordinanza impugnata sia aderente a quegli stessi principi interpretativi circa gli elementi sintomatici della partecipazione al sodalizio, suggeriti dalla giurisprudenza di legittimità e richiamati nel ricorso che, all'evidenza, non si confronta con il complesso ed esaustivo tessuto argomentativo della decisione e con il ricco corredo di circostanze fattuali in essa partitamente illustrate, sviluppando doglianze infondate per entrambi i delineati profili di censura. Per le critiche rivolte all'asserita carenza di motivazione, i rilievi lambiscono la vaghezza argomentativa, finendo per evocare una rilettura storica dei fatti, non consentita nella odierna sede di legittimità. 2. Quanto ai rilievi che si sviluppano essenzialmente nel secondo motivo -con cui si censura l'erronea applicazione dell'art. 273 cod. proc. pen., in relazione agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309/1990 nonché la compiutezza e la coerenza logica della motivazione per avere posto l'accento su dati e circostanze desumibili dalle intercettazioni che non consentirebbero di attribuire il necessario requisito dell'a ffectio societatis- si tratta di doglianza inammissibile perché articola censure, per un verso, manifestamente infondate siccome confutate dall'analisi delle emergenze procedimentali, per altro verso, indeducibili nella parte in cui si propone una rilettura meramente fattuale delle fonti indiziarie che, a fronte della linearità e coerenza delle deduzioni espresse dal provvedimento, si sottrae ad ogni scrutinio di legittimità. Il Tribunale ha messo bene in luce le ragioni della apprezzabilità e gravità del quadro indiziario con specifico riguardo all'evoluto contesto criminoso in cui sono maturate le condotte contestate. Esse sono state ricostruite, in gran parte, attraverso i dialoghi oggetto di intercettazione e dei quali i giudici del riesame hanno rimarcato la pregnanza accusatoria, operandone una analisi aderente al valore storico e semantico dei contenuti. In particolare, il Tribunale, richiamando le fonti indiziarie passate in rassegna nel provvedimento genetico, ha posto in risalto la posizione di [OSCURATO:PERSONA], quale soggetto impiegato come corriere e intermediario negli acquisti e ha escluso che il suo ruolo si legasse al commercio ortofrutticolo. Le censure sollevate dal ricorrente hanno un carattere solo confutativo e non possono ritenersi deducibili nell'odierna sede di legittimità perché scivolano in profondità sul piano del fatto e sono volte a sindacare, non certo sul piano della manifesta illogicità, il discorso giustificativo giudiziale di merito. 3. Né valgono i rilievi critici sviluppati sulla ritenuta aggravante di cui all'art. 416-bis.1 cod. pen. con riguardo ad un'azione commessa al fine di favorire l'associazione di 'ndrangheta, aspetto che anche riceve una motivazione specifica nell'ordinanza impugnata in relazione alla finalità anzidetta. In questa logica si è, invero, osservato come la cessione della sostanza stupefacente fosse una delle principali attività del sodalizio 'ndranghetista fornendo una fonte di guadagno immediato e rendendo disponibilevprovvista necessaria per assicurare il sostentamento dei vertici del gruppo anche in condizione di latitanza, oltre che il mantenimento degli associati. Di questo dato, alla luce dell'estrazione territoriale di [OSCURATO:PERSONA] e dei rapporti che costui coltivava, aveva piena conoscenza [OSCURATO:PERSONA] stesso, e i giudici di merito hanno osservato come egli agisse al fine di favorire anche il gruppo associativo mafioso che traeva benefici non indifferenti dall'attività in questione. Il motivo è inammissibile anche per altro verso. Con esso si lamenta di aver ritenuto esistente la circostanza aggravante di cui all'art. 416-bis 1. cod. pen., come anticipato, nella sua forma subiettiva. Questa Corte ha più volte affermato che l'impugnazione deve essere sorretta dall'interesse relativo, specie in tema di misure cautelari personali. Presupposto siffatto ricorre non quando l'indagato tende ad ottenere una diversa qualificazione giuridica del fatto o la semplice esclusione di un elemento circostanziale dalla contestazione mossa, ma allorquando egli persegua con l'impugnazione stessa una concreta utilità, di cui va espressamente dato conto nell'atto di impugnazione. (Sez. 5, n. 7468 del 28/11/2013 Cc. (dep. 17/02/2014), Pisano, Rv. 258984; Sez. 6, n. 10941 del 15/02/2017, Leocata, Rv. 269783). Tutto ciò perché non esiste un interesse meramente teorico e formale sull'esattezza della qualificazione giuridica, specie in fase cautelare (Sez. 5, n. 46151 del 15/10/2003, P.M. in proc. Acunzo, Rv. 227860). Rileva, piuttosto, in funzione dell'impugnazione, l'interesse a ottenere una determinata pronuncia, in guisa tale da determinare che, per effetto della decisione stessa, può mutare lo statuto cautelare o possono discendere conseguenze diverse da quelle ritenute dal giudice a quo nel provvedimento impugnato. Nella specie, dunque, l'argomento relativo alla insussistenza della circostanza aggravante anzidetta è privo del carattere di decisività.Il ricorrente sulla questione non allega un interesse concreto e specifico all'impugnazione, essendo egli già destinatario di altra contestazione che ex se determina la presunzione cautelare (che prescinde dalla circostanza in questione) e che si risolve nell'aver ritenuto esistente, appunto, a carico di [OSCURATO:PERSONA] la condotta di partecipazione all'associazione di cui all'art. 74 d.p.r. 9 ottobre 1990, n. 309. Questo aspetto determina l'inammissibilità del rilievo sviluppato. 4. Va, al pari, respinto il motivo ulteriore sulle esigenze cautelari. Quanto al pericolo di recidiva, il Tribunale non si è affatto solamente rifugiato nella doppia presunzione relativa di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., non vinta da evidenze di segno contrario, ma ha specificamente apprezzato l'intrinseca gravità dei fatti in sé, annotando la peculiare allarmante pericolosità dell'attività di spaccio su piazza "per i volumi di traffici trattati e conseguenti incassi, appannaggio delle organizzazioni mafiose, che li gestiscono direttamente e ne ricavano, comunque, introiti, utili anche per i membri dell'associazione 'ndranghetista. Sono valutazioni rispettose dei dati forniti dalle indagini, che il ricorso tenta di contraddire con rilievi privi di consistenza. Si valorizzano, invero, i fatti in contestazione, che non sminuiscono il ravvisato pericolo di ricaduta, giustificato in modo corretto e coerente sia con le informazioni disponibili, sia con le ricostruite vicende, tutt'altro che datate. Anche le ragioni del mantenimento della custodia cautelare in carcere non sono niente affatto immotivate; i giudici del riesame hanno, piuttosto, sottolineato l'inadeguatezza dell'invocata misura gradata, ritenendola, con un giudizio immune da censure, inidonea a impedire la prosecuzione di condotte criminose. Così spendendo un argomento puntuale, efficace e immune da qualsiasi vizio logico, si è concluso che i fatti sarebbero stati reiterabili anche in un ambito domiciliare, ambiente che non garantiva sulla interruzione dei collegamenti con il circuito operativo nello smercio della sostanza stupefacente. Né offrono elementi seri di confutazione alla ricostruzione operata dal Tribunale i motivi aggiunti, presentati nell'interesse del ricorrente e le vicende relative agli arresti nel torinese di soggetti che assolvevano ai ruoli di corrieri e a quello di elementi attivi nello smercio della droga, operazioni cui [OSCURATO:PERSONA], si afferma, sarebbe stato estraneo. Si tratta di aspetti che tendono alla diversificazione delle attività e che pur presupponendo l'estraneità del ricorrente non involgono, né dimostrano che il mancato coinvolgimento in quelle attività significasse anche impossibilità di compiere quanto addebitato nel sodalizio di specie e nello smercio della droga. Né può reputarsi persuasiva la tesi secondo cui i rapporti di [OSCURATO:PERSONA] con Pesce e Palaia oltre che con altri pugliesi si riferiva a leciti contatti per la vendita di prodotti ortofrutticoli e di cannabis legale, aspetto decisamente smentito dal colloquio Trasmessa copia ex art. 23 n. 1 ter L. 8-8-95 n. 332 Roma, n -3 i11. 2022 intercettato a Rosarno, presso il ristorante, e finalizzato all'acqusito di droga dal sodalizio cui era intraneo anche il ricorrente. La mancanza di una contestazione di reati fine, poi, non esclude la dei partecipazione all'associazione alla luce di q
Sentenza Cassazione n. 22829/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris