CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 1 marzo 2022
Cassazione n. 06749/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
A INTERLOCUTORIA sul ricorso 14056/2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in Roma, [OSCURATO:PERSONA], presso la Cancelleria Civile della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata - F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 14056/2020 Numero sezionale 528/2022 Numero di raccolta generale 6749/2022 Data pubblicazione 01/03/2022 avverso la sentenza n. 7338/2019 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 27/11/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/02/2022 dal cons. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] propone ricorso per cassazione contro la sentenza della corte d’appello di Roma con la quale è stato respinto il gravame del medesimo nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] – Agenzia per le erogazioni in agricoltura, avverso la decisione del tribunale che aveva a sua volta respinto la domanda di condanna al pagamento di alcune annualità del contributo comunitario a sostegno della produzione agricola dei Paesi dell’UE; [OSCURATO:PERSONA] non ha svolto difese. Considerato che: la notifica del ricorso è nulla in quanto eseguita direttamente nei confronti dell’ente, anziché dell’avvocatura dello Stato che ne aveva assunto la difesa nel giudizio d’appello; le norme disciplinanti la notificazione degli atti alle amministrazioni dello Stato sono applicabili anche agli enti pubblici non statali e a quelli sovvenzionati dallo Stato, abilitati a fruire del patrocinio dell'avvocatura dello Stato, se questa ne abbia assunto la rappresentanza e la difesa in giudizio; con la conseguenza che, in tale ipotesi, l'atto d'impugnazione (appello o ricorso per cassazione) deve essere notificato presso la predetta avvocatura;F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e 8 b b c 5 4 b 8 e 7 9 f b c 2 0 7 Numero registro generale 14056/2020 Numero sezionale 528/2022 Numero di raccolta generale 6749/2022 Data pubblicazione 01/03/2022 p.q.m. La Corte dichiara la nullità della notificazione del ricorso e ne ordina la rinnovazione nei sensi indicati; assegna a tale scopo termine di giorni sessanta dalla comunicazione della presente ordinanza; rinvia la causa a nuovo ruolo. Deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione civile, addì 16 febbraio 2022. Il Presidente F i r m a t o D a : C U R C I E M M A D A N I E L A L U C I A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 7 b a 2 1 b a 2 3 3 d 2 8 a 4 2 d 0 9 a 5 6 1 5 3 b c f c d a c F i r m a t o D a : G E N O V E S E F R A N C E S C O A N T O N I O S A L V A T O R E E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 1 4 b 5 e 6 a f e 8 5 0 a b e