Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 27 agosto 2021

Cassazione n. 16729/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24552/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 846/2021depositata il 27/08/2021 .

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

FATTI Dl CAUSA [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Caltanisetta con provvedimento di proroga del trattenimento in data 27.08.2021 e comunicato in pari data ha convalidato la proroga del trattenimento di ATIA Navil, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11.06.1995, disposta dal Questore.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione con un motivo contenente plurime censure.

Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese. [OSCURATO:PERSONA] Con unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia in riferimento all’art. 360 comma 1, nr.3 cpc nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, dell’art.13 Cost. e dell'art. 111 Costituzione in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c perché il provvedimento di proroga del trattenimento dell’odierno ricorrente presso il CPR di Caltanissetta è palesemente nullo, perché emesso in spregio all’art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e sue successive integrazioni e modificazioni.

Infatti il Giudice di pace ha convalidato il provvedimento di proroga del trattenimento, a scioglimento della riserva, ritenendo che sussistono i presupposti della proroga, senza fornire alcuna motivazione sulle questioni dedotte dalla parte con memorie depositate in udienza.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Infatti il provvedimento di proroga del trattenimento emesso dal Giudice di Pace di Caltanisetta con cui è stato prorogato il trattenimento presso il [OSCURATO:PERSONA] per i rimpatri non risulta motivato, neppure succintamente, essendo a tale scopo non sufficiente il richiamo ai presupposti di cui all’art. 14 D.L.gs 25 luglio 1998 nr.

286. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto ed il provvedimento impugnato va cassato senza rinvio.

Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v.

Cass.11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018,19299/2021, nonché Cass.

S.U. 24413/2021).

Pertanto le spese processuali, relative anche al giudizio di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Caltanissetta.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il provvedimento impugnato.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione ci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.24552/2021 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], domiciliato ex lege in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]) -ricorrente- contro MINISTERO DELL'INTERNO, [OSCURATO:PERSONA] -intimati- avverso ORDINANZA di [OSCURATO:PERSONA] n. 846/2021depositata il 27/08/2021 . Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 17/02/2023dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. FATTI Dl CAUSA [OSCURATO:PERSONA] di Pace di Caltanisetta con provvedimento di proroga del trattenimento in data 27.08.2021 e comunicato in pari data ha convalidato la proroga del trattenimento di ATIA Navil, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11.06.1995, disposta dal Questore. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione con un motivo contenente plurime censure. Il Ministero dell’Interno non ha spiegato difese. [OSCURATO:PERSONA] Con unico motivo di ricorso, il ricorrente denuncia in riferimento all’art. 360 comma 1, nr.3 cpc nullità del provvedimento impugnato per violazione dell’art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, dell’art.13 Cost. e dell'art. 111 Costituzione in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c perché il provvedimento di proroga del trattenimento dell’odierno ricorrente presso il CPR di Caltanissetta è palesemente nullo, perché emesso in spregio all’art. 14 del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 e sue successive integrazioni e modificazioni. Infatti il Giudice di pace ha convalidato il provvedimento di proroga del trattenimento, a scioglimento della riserva, ritenendo che sussistono i presupposti della proroga, senza fornire alcuna motivazione sulle questioni dedotte dalla parte con memorie depositate in udienza. Il ricorso è fondato e deve essere accolto. Infatti il provvedimento di proroga del trattenimento emesso dal Giudice di Pace di Caltanisetta con cui è stato prorogato il trattenimento presso il [OSCURATO:PERSONA] per i rimpatri non risulta motivato, neppure succintamente, essendo a tale scopo non sufficiente il richiamo ai presupposti di cui all’art. 14 D.L.gs 25 luglio 1998 nr. 286. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto ed il provvedimento impugnato va cassato senza rinvio. Poiché la parte ricorrente è ammessa al patrocinio a spese dello Stato in un giudizio in cui è parte soccombente un’Amministrazione statale, non vi è luogo alla regolazione delle spese, per il principio secondo il quale, qualora la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato sia vittoriosa in una controversia civile promossa contro un’Amministrazione statale, il compenso e le spese spettanti al difensore vanno liquidati ai sensi dell’art. 82 d.P.R. n. 115 del 2002, ovvero con istanza rivolta al giudice del procedimento, e più precisamente, ai sensi dell’art. 83, comma 2, dello stesso d.P.R., nel caso di giudizio di cassazione, al giudice che ha pronunciato la sentenza passata in giudicato, ovvero, in ipotesi di cassazione senza rinvio, al giudice che ha pronunciato la sentenza impugnata (v. Cass.11028/2009, 23007/2010, rese in fattispecie di cassazione con decisione nel merito); l’art. 133 del medesimo d.P.R., a norma del quale la condanna alle spese della parte soccombente non ammessa al patrocinio va disposta in favore dello Stato, non può, infatti, riferirsi all’ipotesi di soccombenza di un’Amministrazione statale (Cass. 18583/2012, 22882/2018, 30876/2018,19299/2021, nonché Cass. S.U. 24413/2021). Pertanto le spese processuali, relative anche al giudizio di legittimità, andranno liquidate dal Giudice di pace di Caltanissetta. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso e cassa senza rinvio il provvedimento impugnato. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della prima sezione ci
Sentenza Cassazione n. 16729/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris