CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 21 febbraio 2022
Cassazione n. 03648/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/02/2022 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; p [OSCURATO:PERSONA] E DIRITTO La Corte di appello di Palermo, con sentenza emessa in data 21/02/2022; ha confermato la sentenza resa dal GUP del Tribunale di Palermo in data 08/06/2021 nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], con cui l'imputato è stato condannato alla pena di giustizia in ordine al delitto di rapina aggravata. Considerato che il primo motivo di ricorso, che contesta il difetto di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio in relazione alla misura di sicurezza, è manifestamente infondato poiché il giudizio sulla pena e sulla misura di sicurezza è stato congruamente motivato dalla cdrte territoriale in considerazione delle modalità del fatto e degli altri indicatori anzidetti; che alcun vizio si ravvisa , ove si consideri che per costante giurisprudenza non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge ed ai canoni di logica, in aderenza ai principi enunciati dagli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo di motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art.133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione degli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo; ritenuto in particolare che il giudice del gravame ha sottolineato, anche richiamando la pronuncia di primo grado, la particolare pericolosità del ricorrente; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 20/12/2022 I