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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 agosto 1981

Cassazione n. 06631/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE D'APPELLO DI TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato quella del Tribunale di Cuneo, che condannava il ricorrente alla pena di anni due di reclusione ed euro 618,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 624-bis, 625 n. 2 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità - è manifestamente infondato in quanto possono formare oggetto della testimonianza "de relato" del personale di polizia giudiziaria i risultati dell'individuazione fotografica poiché essa consiste in una dichiarazione ricognitiva resa da un teste della propria percezione visiva (Sez. 5, n. 5701 del 05/11/2021, deo. 2022, Chimenti, Rv. 282779 - 01; conf.

N. 5265 del 1998 Rv. 210472 - 01): cosicché, nel patrimonio probatorio ha fatto ingresso l'esito positivo delle individuazioni della persona dell'imputato - a mezzo album fotografico e visione del filmato, operate dal teste [OSCURATO:PERSONA] - delle quali ha riferito il teste di polizia giudiziaria.

Inoltre, tale esito è stato anche riscontrato dalla dichiarazione della persona offesa, che narrò di aver visto l'imputato aggirarsi nei pressi della propria camera.

Pertanto, non si coglie alcun vizio di motivazione, tanto più che il motivo insiste nel ritenere inutilizzabile la dichiarazione acquisita del teste [OSCURATO:PERSONA], ritenuto in primo grado irreperibile, senza valutare che la Corte di appello abbia già escluso l'utilizzabilità della dichiarazione [OSCURATO:PERSONA], cosicché il motivo è del tutto aspecifico, sul punto, non confrontandosi con la sentenza impugnata e non risultando decisiva la doglianza.

Il ricorrente, infatti, ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata.

A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez.

U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato.

Infine, nella sua seconda parte il motivo di ricorso è versato in fatto, chiedendosi a questa Corte una rivalutazione del materiale probatorio non consentita, in assenza della deduzione puntuale di travisamento; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 28 gennaio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/06/2025 della CORTE D'APPELLO DI TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Torino, che ha confermato quella del Tribunale di Cuneo, che condannava il ricorrente alla pena di anni due di reclusione ed euro 618,00 di multa, per il reato di cui agli artt. 624-bis, 625 n. 2 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA] che il primo motivo di ricorso - che contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità - è manifestamente infondato in quanto possono formare oggetto della testimonianza "de relato" del personale di polizia giudiziaria i risultati dell'individuazione fotografica poiché essa consiste in una dichiarazione ricognitiva resa da un teste della propria percezione visiva (Sez. 5, n. 5701 del 05/11/2021, deo. 2022, Chimenti, Rv. 282779 - 01; conf. N. 5265 del 1998 Rv. 210472 - 01): cosicché, nel patrimonio probatorio ha fatto ingresso l'esito positivo delle individuazioni della persona dell'imputato - a mezzo album fotografico e visione del filmato, operate dal teste [OSCURATO:PERSONA] - delle quali ha riferito il teste di polizia giudiziaria. Inoltre, tale esito è stato anche riscontrato dalla dichiarazione della persona offesa, che narrò di aver visto l'imputato aggirarsi nei pressi della propria camera. Pertanto, non si coglie alcun vizio di motivazione, tanto più che il motivo insiste nel ritenere inutilizzabile la dichiarazione acquisita del teste [OSCURATO:PERSONA], ritenuto in primo grado irreperibile, senza valutare che la Corte di appello abbia già escluso l'utilizzabilità della dichiarazione [OSCURATO:PERSONA], cosicché il motivo è del tutto aspecifico, sul punto, non confrontandosi con la sentenza impugnata e non risultando decisiva la doglianza. Il ricorrente, infatti, ha mancato di adeguarsi all'attuale disposto di cui all'art. 581 cod. proc. pen., perché ha seguito un proprio approccio critico, omettendo, tuttavia, di esplicitare il ragionamento sulla cui base muoveva censure alla decisione avversata. A questo riguardo, va altresì ricordato che Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, [OSCURATO:PERSONA]. 268823, ha ribadito un principio già noto nella giurisprudenza di legittimità, secondo cui i motivi di ricorso per cassazione sono inammissibili non solo quando risultino intrinsecamente indeterminati, ma altresì quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato e che le ragioni di tale necessaria correlazione tra la decisione censurata e l'atto di impugnazione risiedono nel fatto che quest'ultimo non può ignorare le ragioni del provvedimento censurato. Infine, nella sua seconda parte il motivo di ricorso è versato in fatto, chiedendosi a questa Corte una rivalutazione del materiale probatorio non consentita, in assenza della deduzione puntuale di travisamento; [OSCURATO:PERSONA], pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 28 gennaio
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