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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 marzo 2024

Cassazione n. 24513/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TIVOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 5756/2024 R.G.

Motivi della decisione

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso l'ordi- nanza di cui in epigrafe con cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello pro- posto dalla stessa avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Tivoli il 23/2/2023 in quanto non risultano depositati, contestualmente all'atto di appello, la dichiarazione o l'elezione di domicilio e lo specifico mandato ad impugnare.

I i La ricorrente deduce violazione di legge in quanto l,appello è stato proposto da difensore di fiducia in primo grado e ritiene che non fosse necessaria alcuna nuova dichiarazione o elezione di domicilio, che era stata già effettuata in primo grado.

Chiede, pertanto, annullarsi il provvedimento impugnato.

2. Il ricorso è inammissibile in quanto prospetta enunciati ermeneutici in con- trasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità.

Ed invero, l'imputata è stata giudicata in assenza e la sentenza del Giudice di Pace di Tivoli è stata emessa in data 23/02/2023, nella piena vigenza dei novellati artt. 581-ter e 581-quater cod. proc. pen.

E questa Corte di legittimità, alla data in cui è stato proposto l'appello, aveva già chiarito che, in tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per il caso di omesso deposito, da parte dell'imputato appellante, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, opera finanche nei confronti dell'appellante sottoposto agli arresti domi- ciliari (così Sez. 4, n. 14895 del 20/03/2024, Shaquiri, Rv. 286122 - 01 che ha evidenziato ch e l'adempimento, richiesto a pena di inammissibilità, al momento del deposito dell'impugnazione, conserva efficacia nell'ipotesi in cui, prima della notificazione del decreto di citazione a giudizio, sia intervenuta la scarcerazione dell'appellante; conf.

Sez. 4, n. 41858 del 08/06/2023, Andrioli, Rv. 285146 - 01).

Ed è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costi- tuzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia deposi- tata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi "in limine impugnationis" ed essendo stati comunque N. 5756/2024 R.G. previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285324 - 01).

Analogamente, in altra pronuncia successiva si è ribadito che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi I- ter e 1-quater dell'art. 581, cod. proc. pen., introdotti dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., in quanto tali dispo- sizioni, laddove richiedono che unitamente all'atto di impugnazione siano deposi- tati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell'imputato, lo specifico mandato ad impugnare rila- sciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all'eser- cizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed a ccessoria facoltà ricono- sciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabi- lità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il ,vizio di violazione di legge (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Terrasi, Rv. 285900 - 01).

3. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza di primo grado, in ragione prima dell'inam- missibilità dell'appello e poi del presente ricorso (cfr. Sez.

U. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez.

U., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez.

U. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 dei 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463).

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE di TIVOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; N. 5756/2024 R.G. Motivi della decisione 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre, a mezzo del difensore di fiducia, avverso l'ordi- nanza di cui in epigrafe con cui è stata dichiarata l'inammissibilità dell'appello pro- posto dalla stessa avverso la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Tivoli il 23/2/2023 in quanto non risultano depositati, contestualmente all'atto di appello, la dichiarazione o l'elezione di domicilio e lo specifico mandato ad impugnare. I i La ricorrente deduce violazione di legge in quanto l,appello è stato proposto da difensore di fiducia in primo grado e ritiene che non fosse necessaria alcuna nuova dichiarazione o elezione di domicilio, che era stata già effettuata in primo grado. Chiede, pertanto, annullarsi il provvedimento impugnato. 2. Il ricorso è inammissibile in quanto prospetta enunciati ermeneutici in con- trasto con il dato normativo e con la consolidata giurisprudenza di legittimità. Ed invero, l'imputata è stata giudicata in assenza e la sentenza del Giudice di Pace di Tivoli è stata emessa in data 23/02/2023, nella piena vigenza dei novellati artt. 581-ter e 581-quater cod. proc. pen. E questa Corte di legittimità, alla data in cui è stato proposto l'appello, aveva già chiarito che, in tema di impugnazioni, la causa di inammissibilità prevista dall'art. 581, comma 1-ter, cod. proc. pen., introdotto dall'art. 33, comma 1, lett. d), d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per il caso di omesso deposito, da parte dell'imputato appellante, della dichiarazione o dell'elezione di domicilio richiesta ai fini della notificazione dell'atto introduttivo del giudizio, opera finanche nei confronti dell'appellante sottoposto agli arresti domi- ciliari (così Sez. 4, n. 14895 del 20/03/2024, Shaquiri, Rv. 286122 - 01 che ha evidenziato ch e l'adempimento, richiesto a pena di inammissibilità, al momento del deposito dell'impugnazione, conserva efficacia nell'ipotesi in cui, prima della notificazione del decreto di citazione a giudizio, sia intervenuta la scarcerazione dell'appellante; conf. Sez. 4, n. 41858 del 08/06/2023, Andrioli, Rv. 285146 - 01). Ed è stata ritenuta manifestamente infondata la questione di legittimità costi- tuzionale dell'art. 581, commi 1-ter e 1-quater, cod. proc. pen., introdotti dagli artt. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, e dell'art. 89, comma 3, del medesimo d.lgs., per contrasto con gli artt. 3, 24, 27, 111 Cost. e art. 6 CEDU, nella parte in cui richiedono, a pena di inammissibilità dell'appello, che, anche nel caso in cui si sia proceduto in assenza dell'imputato, unitamente all'atto di appello, sia deposi- tata la dichiarazione o l'elezione di domicilio, ai fini della notificazione dell'atto di citazione, e lo specifico mandato ad impugnare rilasciato successivamente alla sentenza, trattandosi di scelta legislativa non manifestamente irragionevole, volta a limitare le impugnazioni che non derivano da un'opzione ponderata e personale della parte, da rinnovarsi "in limine impugnationis" ed essendo stati comunque N. 5756/2024 R.G. previsti i correttivi dell'ampliamento del termine per impugnare e dell'estensione della restituzione nel termine (Sez. 4, n. 43718 del 11/10/2023, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 285324 - 01). Analogamente, in altra pronuncia successiva si è ribadito che è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dei commi I- ter e 1-quater dell'art. 581, cod. proc. pen., introdotti dall'art. 33 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150, per contrasto con gli artt. 24, 27 e 111 Cost., in quanto tali dispo- sizioni, laddove richiedono che unitamente all'atto di impugnazione siano deposi- tati, a pena di inammissibilità, la dichiarazione o l'elezione di domicilio e, quando si sia proceduto in assenza dell'imputato, lo specifico mandato ad impugnare rila- sciato successivamente alla sentenza, non comportano alcuna limitazione all'eser- cizio del potere di impugnazione spettante personalmente all'imputato, ma solo regolano le modalità di esercizio della concorrente ed a ccessoria facoltà ricono- sciuta al suo difensore, sicché essi non collidono né con il principio della inviolabi- lità del diritto di difesa, né con la presunzione di non colpevolezza operante fino alla definitività della condanna, né con il diritto ad impugnare le sentenze con il ricorso per cassazione per il ,vizio di violazione di legge (Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Terrasi, Rv. 285900 - 01). 3. Né può porsi in questa sede la questione di un'eventuale declaratoria della prescrizione maturata dopo la sentenza di primo grado, in ragione prima dell'inam- missibilità dell'appello e poi del presente ricorso (cfr. Sez. U. n. 32 del 22/11/2000, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 217266 relativamente ad un caso in cui la prescrizione del reato era maturata successivamente alla sentenza impugnata con il ricorso; conformi, Sez. U., n. 23428 del 2/3/2005, Bracale, Rv. 231164, e Sez. U. n. 19601 del 28/2/2008, Niccoli, Rv. 239400; in ultimo Sez. 2, n. 28848 dei 8/5/2013, Ciaffoni, Rv. 256463). 4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in f
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