Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 02710/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

ep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28657-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio della quale è elett.te dom.ta in ROMA, alla PIAZZA DELL’OROLOGIO, n. 7; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.tain ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 498 della [OSCURATO:PERSONA] dell’EMILIA-ROMAGNA, depositata il 15/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla BETONROSSI S .

P .

A . un avviso di accertamentocon cui l’Ufficio aveva provveduto a riprese per I.V.A. relativamente all’anno di imposta 2006; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Piacenza che, con sentenza n. 42/02/09, accolse parzialmente il ricorso; che tanto l’ AGENZIA DELLE ENTRATE , quanto la contribuente proposero appello, rispettivamente in via principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della Emilia-Romagna, che rigettò entrambi i gravami con sentenza n. 57/04/11, avverso la quale l’ AGENZIA DELLE ENTRATE e la BETONROSSI proposero ricorso per cassazione, ancora una volta in via principale ed incidentale, il primo solo dei quali accolto da questa Corte con ordinanza n. 2146/2020; che a seguito di riassunzione del procedimento, ad opera della società contribuente, innanzi alla C.T.R. dell’Emilia-Romagna, quest’ultima, con sentenza n. 498, depositata il 15/04/2021, accolse l’originario gravame dell’ AGENZIA e solo parzialmente quello della contribuente, ritenendo – per quanto in questa sede ancora rileva – “ la fattispecie [sottesa agli avvisi di accertamento inquadrabile] in una operazione permutativa con vincolo di sinallagmaticità, le cui singole prestazioni devono essere sottoposte ad I.V.A….con annullamento della sentenza di primo grado in punto di determinazione della base imponibile che deve essere quella determinata dall’Agenzia” ma, al contempo, applicabile “in virtù del principio del favor rei ex art. 3, comma terzo, del D.Lgs. 472/97, [del]la nuova disciplina sanzionatoria introdotta dal D.Lgs. 158/15” (cfr. motivazione della sentenza impugnata, penultima p., ult. cpv.); che avverso tale decisione la BETONROSSI S .

P .

A . ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, rispettivamente nn. 3 e 4, cod. proc. civ.)della “violazione degli artt. 63 del d.lgs. n. 546/1992 e 384 c.p.c…per mancata e/o erronea applicazione del principio di diritto enunciato da codesta Suprema Corte di Cassazione nell’Ordinanza di rinvio con riferimento all’illegittimità dei recuperi IVA con riguardo ai lavori eseguiti in base alla convenzione intervenuta tra la Società ed il Comune di [OSCURATO:PERSONA] da Po nell’ambito della concessione per l’estrazione di materiale lapideo” (cfr. ricorso, p. 10); che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la “violazione degli articoli 36 del d.lgs. n. 546/1992, 132 c.p.c., 118 delle disp. att. c.p.c. e 111 Cost.” (cfr. ricorso, p. 14), per avere la C.T.R. fornito una motivazione meramente apparente in relazione al carattere permutativo delle operazioni sottese alle riprese per cui è causa, “senza che dalla decisione emerga il percorso logico giuridico seguito dai Giudici” di appello (ivi, ult. cpv.); che i motivi – suscettibili di trattazion e congiunta, per identità delle questioni agli stessi sottese – sono manifestamente infondati; che, infatti, mediante relatio alle estremamente puntuali motivazioni della ordinanza di questa Corte - trascritte, nelle parti di interesse, alle pp. 1-4 della decisione impugnata – di cui “la Commissione non può che prendere atto”, i giudici di appello hanno chiaramente esplicitato le ragioni per cui le attività sottese alle riprese per cui è causa devono considerarsi imponibili: d’altronde è proprio l’ordinanza n. 2146/2020 di questa Corte, ai §§ 10 e

10.1. a chiarire puntualmente tale profilo, avendo specifico riguardo al caso di specie, laddove evidenzia che “la concessione per l’estrazione e la commercializzazione del materiale ghiaioso si è posta in vincolo di sinallagmaticità con il progetto di rimodellamento geomorfologico; nella specie, quindi, si è di fronte all’ipotesi di operazione permutativa configurata dalla norma in parola…le due operazioni che compongono la complessiva operazione vanno sottoposte ad imposizione separatamente e, altrettanto separatamente, vanno assoggettate agli obblighi formali e sostanziali ai fini Iva e sono da ritenere imponibili al momento della loro esecuzione”; che non condivisibili appaiono, in proposito, le (ulteriori) doglianze sviluppate dalla parte ricorrente nella memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ. (con conseguente insussistenza di ragioni per rinviare la causa alla pubblica udienza), avendo questa Corte chiaramente affermato il principio che precede in relazione ad entrambe le operazioni oggetto di convenzione (cfr. supra); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna della BETONROSSI S .

P .

A .al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Per l’effetto, condanna la BETONROSSI S .

P .

A . al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 7.700,00 (settemilasettecento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della BETONROSSI S .

P .

A ., d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ep. ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. 28657-2021, proposto da: [OSCURATO:PERSONA] S.P.A. ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del legale rappresentante p.t., rapp. e dif., in virtù di procura speciale in calce al ricorso, dagli AVV.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], presso lo studio della quale è elett.te dom.ta in ROMA, alla PIAZZA DELL’OROLOGIO, n. 7; -ricorrente - contro AGENZIA DELLE ENTRATE ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]), in persona del Direttore p.t., legale rappresentante, dom.tain ROMA, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che lo rapp. e dif.; -controricorrente - avverso la sentenza n. 498 della [OSCURATO:PERSONA] dell’EMILIA-ROMAGNA, depositata il 15/04/2021; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 14/12/2022 dal Consigliere relatore [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che l’ AGENZIA DELLE ENTRATE notificò alla BETONROSSI S . P . A . un avviso di accertamentocon cui l’Ufficio aveva provveduto a riprese per I.V.A. relativamente all’anno di imposta 2006; che la contribuente impugnò detto provvedimento innanzi alla C.T.P. di Piacenza che, con sentenza n. 42/02/09, accolse parzialmente il ricorso; che tanto l’ AGENZIA DELLE ENTRATE , quanto la contribuente proposero appello, rispettivamente in via principale ed incidentale, innanzi alla C.T.R. della Emilia-Romagna, che rigettò entrambi i gravami con sentenza n. 57/04/11, avverso la quale l’ AGENZIA DELLE ENTRATE e la BETONROSSI proposero ricorso per cassazione, ancora una volta in via principale ed incidentale, il primo solo dei quali accolto da questa Corte con ordinanza n. 2146/2020; che a seguito di riassunzione del procedimento, ad opera della società contribuente, innanzi alla C.T.R. dell’Emilia-Romagna, quest’ultima, con sentenza n. 498, depositata il 15/04/2021, accolse l’originario gravame dell’ AGENZIA e solo parzialmente quello della contribuente, ritenendo – per quanto in questa sede ancora rileva – “ la fattispecie [sottesa agli avvisi di accertamento inquadrabile] in una operazione permutativa con vincolo di sinallagmaticità, le cui singole prestazioni devono essere sottoposte ad I.V.A….con annullamento della sentenza di primo grado in punto di determinazione della base imponibile che deve essere quella determinata dall’Agenzia” ma, al contempo, applicabile “in virtù del principio del favor rei ex art. 3, comma terzo, del D.Lgs. 472/97, [del]la nuova disciplina sanzionatoria introdotta dal D.Lgs. 158/15” (cfr. motivazione della sentenza impugnata, penultima p., ult. cpv.); che avverso tale decisione la BETONROSSI S . P . A . ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, illustrati da memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ.; si è costituita con controricorso l’ AGENZIA DELLE ENTRATE ; che sulla proposta avanzata dal relatore, ex art. 380-bis cod. proc. civ., risulta regolarmente costituito il contraddittorio; Rilevato che con il primo motivo parte ricorrente si duole (in relazione all’art. 360, comma 1, rispettivamente nn. 3 e 4, cod. proc. civ.)della “violazione degli artt. 63 del d.lgs. n. 546/1992 e 384 c.p.c…per mancata e/o erronea applicazione del principio di diritto enunciato da codesta Suprema Corte di Cassazione nell’Ordinanza di rinvio con riferimento all’illegittimità dei recuperi IVA con riguardo ai lavori eseguiti in base alla convenzione intervenuta tra la Società ed il Comune di [OSCURATO:PERSONA] da Po nell’ambito della concessione per l’estrazione di materiale lapideo” (cfr. ricorso, p. 10); che con il secondo motivo parte ricorrente lamenta (in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4, cod. proc. civ.) la “violazione degli articoli 36 del d.lgs. n. 546/1992, 132 c.p.c., 118 delle disp. att. c.p.c. e 111 Cost.” (cfr. ricorso, p. 14), per avere la C.T.R. fornito una motivazione meramente apparente in relazione al carattere permutativo delle operazioni sottese alle riprese per cui è causa, “senza che dalla decisione emerga il percorso logico giuridico seguito dai Giudici” di appello (ivi, ult. cpv.); che i motivi – suscettibili di trattazion e congiunta, per identità delle questioni agli stessi sottese – sono manifestamente infondati; che, infatti, mediante relatio alle estremamente puntuali motivazioni della ordinanza di questa Corte - trascritte, nelle parti di interesse, alle pp. 1-4 della decisione impugnata – di cui “la Commissione non può che prendere atto”, i giudici di appello hanno chiaramente esplicitato le ragioni per cui le attività sottese alle riprese per cui è causa devono considerarsi imponibili: d’altronde è proprio l’ordinanza n. 2146/2020 di questa Corte, ai §§ 10 e 10.1. a chiarire puntualmente tale profilo, avendo specifico riguardo al caso di specie, laddove evidenzia che “la concessione per l’estrazione e la commercializzazione del materiale ghiaioso si è posta in vincolo di sinallagmaticità con il progetto di rimodellamento geomorfologico; nella specie, quindi, si è di fronte all’ipotesi di operazione permutativa configurata dalla norma in parola…le due operazioni che compongono la complessiva operazione vanno sottoposte ad imposizione separatamente e, altrettanto separatamente, vanno assoggettate agli obblighi formali e sostanziali ai fini Iva e sono da ritenere imponibili al momento della loro esecuzione”; che non condivisibili appaiono, in proposito, le (ulteriori) doglianze sviluppate dalla parte ricorrente nella memoria ex art. 380-bis cod. proc. civ. (con conseguente insussistenza di ragioni per rinviare la causa alla pubblica udienza), avendo questa Corte chiaramente affermato il principio che precede in relazione ad entrambe le operazioni oggetto di convenzione (cfr. supra); Ritenuto, in conclusione che il ricorso debba essere rigettato, con la condanna della BETONROSSI S . P . A .al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t. , delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo; P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Per l’effetto, condanna la BETONROSSI S . P . A . al pagamento, in favore dell’ AGENZIA DELLE ENTRATE , in persona del Direttore p.t., delle spese del presente giudizio di legittimità, che si liquidano in € 7.700,00 (settemilasettecento/00) per compenso professionale, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della BETONROSSI S . P . A ., d
Sentenza Cassazione n. 02710/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris