CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27109/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/10/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letti i ricorsi di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; letta la memoria difensiva, ritenuto che i motivi oggetto dei ricorsi in esame, che deducono violazione di legge e difetto di motivazione in ordine alla mancata riqualificazione del delitto di rapina impropria in quello di furto avuto riguardo alla prima fase dell'azione e di tentata rapina propria, nella fase successiva, non sono consentiti perché fondati su doglianze che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelle già dedotte in appello e puntualmente disattese dalla corte di meritoa pag. 4 della sentenza impugnata dovendosi gli stessi considerare non specifici ma soltanto apparenti, in quanto omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso; considerato che il giudice di appello, con congrui e non illogici argomenti, ha correttamente ritenuto integrato il reato di rapina impropria avuto riguardo alla condotta violenta degli odierni ricorrenti finalizzata a recuperare i beni sottratti e a consolidarne l'impossessamento (cfr. pagg. 4-5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che i ricorsi vanno dichiarati inammissibili con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili ii-icorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, il 17 gi