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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 9 gennaio 2023

Cassazione n. 01689/2023

Testo disponibile della fonte

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CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32331/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 7607, elettivamente domiciliata in Roma, via XX Settembre 3, presso lo [OSCURATO:PERSONA], presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, piazza Margana 19, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avv.[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente ricorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma via [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2159/2020 depositata il30.4.2020, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.1.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA]

1. Nel 2012 l’[OSCURATO:PERSONA] 7607 (di seguito: Artisti 7607 o l’Associazione) ha agito dinanzi al Tribunale di Roma nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] ed Editori- [OSCURATO:PERSONA] ( breviter: [OSCURATO:PERSONA]) per far accertare il suo diritto a partecipare ai sensi dell’art.71 octies della legge 22.4.1941, n.633 e successive modifiche e integrazioni (breviter: l.d.a.), quale associazione di categoria maggiormente rappresentativa, alla ripartizione e per ottenere la condanna al pagamento dei compensi ex art.71 septies l.d.a . per gli apparecchi di registrazione video a lei spettanti, a partire dalla costituzione dell’Associazione per gli anni 2010 e 2011.

La domanda aveva ad oggetto i compensi per la cosiddetta «copia privata» ex art.71 septies , comma 1, l.d.a, secondo il quale « Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo 71-sexies.

Detto compenso è costituito, per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio.

Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti.

Per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso di cui al presente comma è dovuto dal soggetto che presta il servizio ed è commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso».

I predetti compensi sono versati alla [OSCURATO:PERSONA] che ne deve curare la ripartizione in favore di artisti, interpreti ed esecutori (acronimo: AIE), tramite le loro associazioni maggiormente rappresentative ai sensi dell’art.71 octies, comma 3, l.d.a., che appunto dispone: «Il compenso di cui all' articolo 71-septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori.

La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui all' articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93» La [OSCURATO:PERSONA] aveva corrisposto tali compensi all’[OSCURATO:PERSONA] – IMAIE ( breviter [OSCURATO:PERSONA]), fino alla sua estinzione avvenuta nel 2009, disposta con decreto del Prefetto di Roma del 30.4.2009.

Successivamente la [OSCURATO:PERSONA] si è rifiutata di corrispondere i diritti in questione alla [OSCURATO:PERSONA] 7607, ritenendo che alla riscossione fosse legittimato invece il [OSCURATO:PERSONA] IMAIE – [OSCURATO:PERSONA] Esecutori (breviter [OSCURATO:PERSONA] IMAIE), istituito con d.l. 64 del 2010, convertito con legge n.100 del 2010, a cui erano stati trasferiti compiti e funzioni dell’IMAIE posto in liquidazione.

La [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto e ottenuto la chiamata in causa del [OSCURATO:PERSONA] IMAIE.

2. Il Tribunale di Roma con sentenza del 24.10.2016 ha rigettato la domanda di Artisti 7607 per due diverse ragioni; in primo luogo, per carenza di legittimazione attiva, e cioè perché la liberalizzazione del mercato dei diritti connessi era stata introdotta solo dall’art.39 della del d.l. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.27 del 2012 e attuato dai successivi d.p.c.m. del 19.12.2012 e del 17.1.2014, sicché negli anni 2010 e 2011 l’attrice non aveva diritto di svolgere attività di intermediazione e di partecipare alla ripartizione; in secondo luogo, per difetto di prova dell’iscrizione di Artisti 7607 nell’apposito albo tenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del d.p.c.m. 19.12.2012. 3.Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello Artisti 7607, a cui hanno resistito gli appellati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] IMAIE La Corte di appello di Roma con sentenza del 30.4.2020 ha respinto il gravame, sia pur attraverso un diverso percorso argomentativo, a spese compensate.

4. La Corte di appello ha dissentito dal Tribunale e ha ritenuto che la legge istitutiva del [OSCURATO:PERSONA] IMAIE non gli avesse attribuito una competenza monopolistica quanto ai supporti video; ha riconosciuto altresì che la normativa di cui al d.p.c.m. 19.12.2012 e al relativo albo non fosse applicabile retroattivamente per gli anni 2010 e 2011.

La Corte territoriale ha tuttavia osservato che l’attività di riscossione per conto degli associati presupponeva uno specifico mandato rilasciato dal singolo artista per l’incasso dei compensi per copia privata, che non era implicato dall’iscrizione all’Associazione e non era previsto dallo Statuto sociale. 5.Avverso la predetta sentenza, non notif icata, con atto notificato il 11.12.2020 ha proposto ricorso per cassazione Artisti 7607 svolgendo quattro motivi.

Con atto notificato il 20.1.2021 ha proposto controricorso il [OSCURATO:PERSONA] IMAIE, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione.

Con atto notificato il 18.1.2021 ha proposto controricorso e ricorso incidentale condizionato la [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione e instando subordinatamente, a sua volta, con il supporto di un motivo, per la cassazione della sentenza di secondo grado.

Tutte le parti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA]

6. La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] assume l’inammissibilità del ricorso principale per supposta carenza di interesse ad agire poiché la domanda sarebbe stata finalizzata a un mero accertamento del preteso diritto di Artisti 7607 al riconoscimento delle prerogative soggettive di cui all’art.71 sexies l.d.a., senza il supporto di una pretesa creditoria concreta.

L’eccezione non può essere condivisa, non foss’altro che perché la ricorrente ha chiesto anche la liquidazione dei compensi, istanza neppure esaminata dalla Corte di appello, che si è arrestata nel negare a Artisti 7607 la legittimazione ad agire per i suoi associati. [OSCURATO:PERSONA] nega alla ricorrente l’interesse a ricorrere anche perché nel caso concreto la ripartizione pacificamente era già avvenuta, con il riversamento a [OSCURATO:PERSONA] IMAIE, ma non è dato comprendere perché ciò impedirebbe alla ricorrente di contestare tale ripartizione come illegittima nell’interesse dei suoi iscritti.

Infatti in causa non è stato dedotto e tantomeno provato che gli AIE iscritti a Artisti 7607 e per cui essa agisce quale mandataria siano stati soddisfatti nei loro diritti da parte di Nuova IMAIE in seguito al versamento a suo favore dei compensi da parte di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eccepisce che la ricorrente non avrebbe impugnato una concorrente ratio decidendi nel senso dell’avvenuta corretta ripartizionedei compensi, ma non indica con sufficiente precisione in quali affermazioni della sentenza impugnata sarebbe ravvisabile la ratio asseritamente non censurata.

7. I primi due motivi di ricorso sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente. 7.1.Con il primo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.3, 4 e 5 cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 71 sexies, septies e octies l.d.a. e all’art.100 cod.proc.civ. in relazione alla assunta necessità di un mandato specifico all’incasso da parte degli artisti, interpreti ed esecutori (acronimo: AIE); deduce altresì omesso esame di fatto decisivo discusso fra le parti con riferimento alla parte dello Statuto dell’[OSCURATO:PERSONA] 7607 ove è espressamente previsto il potere di incassare i compensi dovuti agli artisti, interpreti ed esecutori associati in forza della l.d.a.; deduce ancora violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 100, 115, 116 cod.proc.civ. 2697 cod.civ., 132 cod.proc.civ. in merito al mancato esame delle prove documentali e /o dei fatti non specificamente contestati.

7.2. Con il secondo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360,n.3, 4 e 5, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al mancato accertamento di Artisti 7607 come associazione di categoria avente diritto al pagamento della c.d.

«copia privata» in quanto «maggiormente rappresentativa; deduce altresì omesso esame di fatto decisivo discusso fra le parti con riferimento alle prodotte schede di adesione all’associazione; deduce ancora violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 100, 115, 116 cod.proc.civ. 2697 cod.civ., 132 cod.proc.civ. in merito al mancato esame delle prove documentali e /o dei fatti non specificamente contestati.

8. Come si è detto, la Corte capitolina ha confermato il decisumdi primo grado con motivazione radicalmente diversa, e cioè affermando che l’attività di riscossione per conto degli associati presupponeva uno specifico mandato rilasciato dal singolo artista per l’incasso dei compensi per copia privata, mandato che non era implicato dall’iscrizione all’associazione e non era previsto dallo Statuto sociale.

La ricorrente osserva, in primo luogo, che dalla lettura degli articoli 71 sexies, septies e octies l.d.a. emerge chiaramente che per gli anni 2010 e 2011 gli AIE avevano diritto al compenso per copia privata e che lo potevano riscuotere per il tramite delle loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative (principio riconosciuto dalla Corte di appello di Roma).

In secondo luogo, Artisti 7607 sostiene che la necessità di uno specifico mandato degli AIE non era prevista dalla legislazione vigente sino al d.p.c.m. 17.1.2014, recante «Riordino della materia del diritto connesso al diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni» che con l’art.3, comma 4, aveva preteso il rilascio di specifico mandato in capo agli intermediari abilitati (c.d. collecting) da parte degli AIE: «In prima applicazione del presente decreto, con esclusivo riferimento alle annualità 2012 e 2013, salvo diverso accordo tra tutte le imprese di settore di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, i compensi derivanti da riproduzione privata, ad uso personale, di fonogrammi e di videogrammi, sono attribuiti a ciascuna delle imprese di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, in misura percentuale rapportata, separatamente per il settore audio ed il settore video, al numero di mandati esplicitamente conferiti a ciascuna impresa dagli artisti interpreti ed esecutori alla data del 31 gennaio 2014.

Le imprese comunicano alla [OSCURATO:PERSONA] entro il 28 febbraio 2014, gli accordi conclusi ovvero, in mancanza, il numero di mandati ad esse esplicitamente conferiti.»

9. Quanto esposto è corretto ma non sufficiente, come osservano condivisibilmente le parti controricorrenti, perché, in difetto di norma ad hoc, valevano i principi generali sul mandato di cui agli artt. 1703 e seguenti cod.civ. e non si poteva comunque dubitare dell’esigenza di un mandato appositamente conferito dagli AIE per l’incasso dei compensi loro spettanti a favore del mandatario.

In altri termini, il d.p.c.m. 17.1.2014 non ha fatto altro che esplicitare la necessità di un requisito che era già previsto dal sistema e poteva essere desunto dalle norme civilistiche ordinarie.

10. Tuttavia, come osserva in terzo luogo già nell’ambito del primo motivola ricorrente, lo Statuto dell’Associazione, prodotto in giudizio con l’atto introduttivo (allegato 2 al ricorso) e a suo tempo prodotto come doc.2 [debitamente allegato al ricorso come allegato 3)], all’art.4, lettera k), enunciava nell’oggetto sociale l’attività di «Promuovere, stimolare e stipulare appositi accordi con l’IMAIE, la [OSCURATO:PERSONA], le associazioni di categoria dei produttori di fonogrammi e con le emittenti radiotelevisive, indipendentemente dalle modalità di telediffusione adottate, al fine di raccogliere, per conto dei propri associati, i compensi dovuti agli Artisti interpreti esecutori ai sensi della Legge n.633 del 22 aprile 1941 e successive modifiche e integrazioni e della legge n.93 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche e integrazioni e provvedere , poi, alla gestione delle relative somme, compresa la loro distribuzione tra gli aventi diritto».

La ricorrente aveva quindi dedotto e provato che lo Statuto dell’Associazione prevedeva espressamente un mandato all’incasso da parte dei singoli associati, più che sufficiente dal momento che all’epoca non era previsto un mandato specifico per i compensi per copia privata.

11. Il fatto, ossia l’esistenza di una specifica clausola statutaria contenente il mandato, era stato debitamente dedotto e documentato e posto alla ribalta del contraddittorio.

E difatti lo Statuto associativo era stato prodotto e invocato da parte ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] con la terza memoria ex art.183 cod.proc.civ. ne aveva contestato la valenza, non ritenendo sufficiente l’adesione all’associazione da parte degli iscritti senza il conferimento di un mandato specifico; nella memoria di replica del 20.6.2016 (trascritta a pagina 21 del ricorso) la ricorrente aveva espressamente argomentato circa l’adesione degli iscritti all’associazione e la previsione statutaria che prevedeva sia la raccolta e la ripartizione dei compensi per cui era causa in favore degli associati sia la possibilità di promozione del giudizio nel loro interesse.

12. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dover precisare che il vizio denunciato da Artisti 7607 non configura un errore revocatorio, come tale bisognoso di emenda attraverso l’impugnazione straordinaria per revocazione, poiché la Corte di appello non si è riferita espressamente all’art.4, lettera q), dello Statuto, su cui non si è soffermata e non ne ha neppure travisato il contenuto, ma ha semplicemente ignorato la specifica disposizione statutaria, pur fatta oggetto di discussione inter partes, limitandosi a pagina 9 a riportare altre affermazioni generali contenute n ell’art.4 dello Statuto. 13..

Recentemente questa Corte (Sez. 3, 21.12.2022, n. 37382) si è soffermata a riflettere in modo approfondito sulle diverse fattispecie dell’errore revocatorio, del vizio motivazionale di omesso esame di fatto decisivo discusso tra le parti e dell’errore percettivo sul contenuto della prova.

È stato osservato che, diversamente dall'errore revocatorio di cui all'art. 395, n. 4, cod.proc.civ.(che consiste in una falsa percezione della realtà, o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto la cui verità sia incontestabilmente esclusa, ovvero l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita dagli atti o documenti di causa, se il fatto non costituì punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare), l'errore percettivo, che cada sul contenuto oggettivo della prova (e non sul fatto), assumeautonoma rilevanza, rendendo censurabile, in sede di legittimità, lo specifico caso dell'avvenuta utilizzazione, da parte dello stesso giudice, di prove che non esistono nel processo (ovvero che abbiano un contenuto oggettivamente ed inequivocabilmente diverso da quello loro attribuito), che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti (in ciò distinguendosi dall'errore revocatorio) e che tuttavia sostengono illegittimamente la decisione assunta non già in base a una motivazione viziata, bensì in violazione di un parametro di fonte legislativa.

In tema di scrutinio di legittimità del ragionamento probatorio adottato dal giudice di merito, deve pertanto distinguersi tra le fattispecie di cui all'art. 360, n. 5, cod.proc.civ.(che consente l'impugnazione della sentenza nell'ipotesi diomissione di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti), quella di cui all'art. 395, n. 4 (che ha riguardo a fatti costituenti unpunto controverso su cui il giudice non si è espressamente pronunciato) e l'ipotesi di cui all'art. 115, che ha ad oggetto leprove proposte dalle parti, oggetto di discussione (diversamente che nell'ipotesi di errore revocatorio) su cui il giudice si sia espressamente pronunciato.

Una diversa interpretazione finirebbe, difatti, per consolidare un'inemendabile forma di patente illegittimità della decisione, in contrasto con il principio dell'effettività della tutela, qualora essa si fondi sulla ricognizione obiettiva del contenuto della prova che conduca aduna conclusione irrefutabilmente contraddetta, in modo tanto inequivoco quanto decisivo, dalla prova travisata, su cui le parti hanno avuto modo di discutere.

Se, di converso, l'errore percettivoè caduto su un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussionetra le parti e che risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione, esso può essere fatto valere, negli stringenti limiti di cui al novellatoart. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ., ogni qual volta esso consista nell'omesso esame di quel fatto (e non anche quando si traduca nella mesa insufficienza o contraddittorietà della motivazione), sempre che non ricorra l'ipotesi della c.d. doppia conforme ai sensi dell'art. 348-ter, commi 4 e 5, cod.proc.civ.

Lavalutazione del materiale probatorio – destinata a risolversi nella scelta di uno o più tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudice – è espressione delladiscrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della Corte di legittimità (con la conseguenza che non è denunciabile, dinanzi a quest'ultima, come vizio della decisione di merito, a seguito della definitiva riformulazione dell'art. 360, n. 5, cod.proc.civ.) restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale il giudice di merito ha compiuto le proprie valutazioni discrezionali di carattere probatorio.

Viceversa, alla stessa parte deve ritenersi consentita, in applicazione delle norme di cui all'art. 115e 360, n. 4, cod.proc.civ., lafacoltà di denunciare la errata percezione (e la conseguente utilizzazione), da parte del giudice di merito, di prove inesistenti, ovvero di prove non solo riferite a fonti, che non sono mai state dedotte in giudizio dalle parti (un testimone mai addotto o escusso; un documento mai depositato agli atti), ma altresì a prove che, pur riferendosi a fatti/fonti appartenenti al processo (uno specifico documento ritualmente depositato, un testimone regolarmente escusso), si sostanziano nellaelaborazione di contenuti informativi non riconducibili in alcun modo a dette fonti, neppure in via indiretta o mediata (ossia di informazioni probatorie delle quali risulta preclusa alcuna connessione logico-significativa con le fonti o i mezzi di prova cui il giudice ha viceversa inteso riferirle), sempre che tali contenuti informativi abbiano, specularmente interpretate, il carattere della decisività.

14. In questo caso la Corte di appello non è incorsa in errore percettivo, travisando il contenuto della prova documentale, e neppure in errore di fatto nella nozione di cui al n.4 dell’art.395 cod.proc.civ., ma ha omesso di considerare la specifica disposizione statutaria, la predetta lettera q) dell’art.4, che conteneva l’attribuzione del mandato da parte degli associati.

Ricorre pertanto l’ipotesi di vizio motivazionale, correttamente denunciato ex art.360, comma 1, n.5, dalla parte ri corrente , senza che operi la preclusione ex art.348 ter , comma 5, cod.proc.civ. per il diverso fondamento delle ragioni in fatto delle due pronunce di merito.

15. La necessità di una forma scritta del mandato con rappresentanza nel caso di specie è affermata genericamente da [OSCURATO:PERSONA] a pagina 16 del controricorso, senza alcuna ulteriore spiegazione.

Si spiega meglio al proposito [OSCURATO:PERSONA] con la memoria, riferendosi agli artt.110 e 107 l.d.a. che peraltro prevedono una forma scritta ad probationem, in tal modo applicabile anche al mandato con rappresentanza ex artt.1704 e 1392 cod.civ.

In ogni caso, per risalente e costante giurisprudenza di questa Corte, formatasi essenzialmente con riferimento alle clausole compromissorie statutarie di società e associazioni, richiedenti queste sì necessariamente la forma scritta ad substantiam, il requisito della forma scritta al fine della operatività della clausola è stato ritenuto soddisfatto dall’adesione alla società con accettazione dello statuto sociale, tenuto conto della inapplicabilità dell'art. 1341 cod. civ., sull'esigenza di una specifica approvazione per iscritto della clausola medesima, non vertendosi in ipotesi di condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti, ne' di contratti conclusi mediante moduli o formulari (Sez. 1, n. 1367 del 18.2.1985; Sez. 1, n. 1826 del 30.3.1981; Sez.

L, n. 10444 del 7.10.1991;Sez. 1, n. 2214 del 29.10.1970).

Principio attualmente espresso per le società dall’art.34, comma 3, del d.lgs.5 del 2003.

Deve quindi ritenersi che il requisito formale ad probationem fosse soddisfatto dalla scheda di adesione all’Associazione e dalla produzione dello Statuto sociale, contenente il mandato.

16. Alla luce di quanto in precedenza esposto, i due motivi congiuntamente esaminati sono fondati nei sensi di cui in motivazione.

La Corte di appello ha completamente omesso di esaminare il fatto che fossero state prodotte 724 più 425 schede di adesione AIE all’Associazione e al relativo Statuto con la seconda memoria ex art.183 cod.proc.civ., fra schede cartacee e telematiche (in tutto 1149), che invece avevano rilievo in connessione con il contenuto dello Statuto associativo, art.4, lettera q), anch’esso non esaminato (cfr supra motivo 1), al pari della produzione iniziale dell’elenco degli associati (doc.3, riprodotti come allegati 2 e 6 al ricorso).

La Corte di appello ha considerato solo i 260 mandati per lamentare che non fossero stati indicati negli atti di causa, su cui infra.

17. Con il terzo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.3 e 4 cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 71 sexies, septies e octies l.d.a. e all’art.100 cod.proc.civ. in relazione alla assunta necessitàdi individuare gli artisti, interpreti ed esecutori rappresentati e l’attività artistica da loro svolta al fine di definire la legittimazione attiva di Artisti 7607.

La ricorrente deduce altresì nullità della sentenza ex art.101, comma 2, cod.proc.civ. per aver la Corte di appello deciso in base ad eccezione rilevata d’ufficio e non sottoposta all’esame delle parti.

18. Il motivo è fondato.

Anche a prescindere dalla qualità di associazione maggiormente rappresentativadella Artisti 7607, l’individuaz ione nominativa degli associati mandati era stata comunque effettuata dalla ricorrente , sia pure per relationem, in sede di seconda memoria ex art.183, comma 6, cod.proc.civ., producendo le schede di adesione , che recavano chiaramente l’indicazione delsingolo AIE associato.

Solo un vacuo formalismo avrebbe imposto alla ricorrente di indicare anche nella memoria i nomi degli AIE, di cui aveva prodotto le 1149 schede di adesione, cartacee o digitali, perfettamente leggibili, in modo più che idoneo ad assicurare la conoscenza dei nominativi dei mandanti in capo alle controparti e così lo sfogo del contraddittorio.

L’indicazione della specifica attività svolta dal singolo AIE, pretesa dalla Corte territoriale, non discende da alcuna norma di legge.

19. Resta quindi assorbita alla stregua della ragion più liquida l’ulteriore censura in rito circa la nullità del rilievo officioso non preceduta dall’apertura del contraddittorio.

20. Con il quarto motivo di ricorso principale, proposto ex art.360,n.3, 4 e 5 cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 71 sexies, septies e octies l.d.a. e all’art.100 cod.proc.civ.

La ricorrente contesta l’assunta necessità di individuare gli artisti, interpreti ed esecutori rappresentati e l’attività artistica da loro svolta al fine di definire il quantum dovuto ad Artisti 7607.

La ricorrente deduce altresì nullità della sentenza ex art.101, comma 2, e 132 cod.proc.civ. per aver la Corte di appello deciso in base ad eccezione rilevata d’ufficio e non sottoposta all’esame delle parti e per aver omesso di motivare in merito alla modalità di determinazione del quantum.

La ricorrente deduce infine violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 100, 115, 116 cod.proc.civ. 2697 cod.civ., 132 cod.proc.civ. in merito al rigetto dell’ordine di esibizione per la determinazione del quantum.

21. Il motivo è fondato.

Artisti 7607 aveva richiesto di essere ammessa al riparto pro quota, quale associazione maggiormente rappresentativa e aveva documentato l’adesione di 1149 artisti, producendo inoltre 260 mandati espressi.

Da tali documenti si desumevano per ciascun associa to, generalità complete e attività artistica di competenza.

Era ben possibile quindi procedere al riparto, come del resto previsto successivamente, senza ulteriori particolari formalità, per gli anni 2012 e 2013 in forza del d.p.c.m. 17.1.2014, articolo 3, commi 3 e 4, semplicemente cioè in proporzione al numero dei mandativantati dalla ricorrente.

In questa prospettiva la richiesta di ordine di esibizione formulata da Artisti 7607 e rivolta ad ottenere dalla [OSCURATO:PERSONA] le informazioni circa gli importi raccolti negli anni 2010 e 2011 per copia privata e trasferiti a [OSCURATO:PERSONA] IMAIE non era affatto esplorativa ed era anzi l’unica modalità possibile per procedere al calcolo richiesto dall’attrice.

22. Con il motivo di ricorso incidentale condizionato, proposto ex art.360,n.3 e 5, cod.proc.civ., la [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.156,157,164, comma 4, cod.proc.civ. in relazione al requisito prescritto dall’art.163, n.3, cod.proc.civ. applicabile al giudizio di appello ex art.359 cod.proc.civ.

La ricorrente fa riferimento al disposto rigetto dell’eccezione di nullità dell’atto di appello e deduce altresì omessa considerazione di fatto decisivo con riferimento alla mancata considerazione dei rilievi della difesa [OSCURATO:PERSONA] in punto eccepita nullità dell’atto introduttivo.

La ricorrente sostiene che l’atto introduttivo era nullo ex art.163 cod.proc.civ. per la mancata individuazione degli associati e per l’omessa indicazione dei parametri per la determinazione del compenso complessivamente reclamato.

23. Il motivo è del tutto generico e neppure si confronta con la motivazione adotta dalla sentenza impugnata.

Questa infatti ha escluso la nullità dell’atto introduttivo e parimenti dell’atto di appello, chiarendo che l’attore non era tenuto ad indicare il quantum della propria pretesa, di cui peraltro Artisti 7607 aveva chiesto anche la liquidazione equitativa e che le questioni inerenti al quantum attenevano al merito e non già alla validità della domanda.

Osservazioni ineccepibili non affrontate e non confutate dalla ricorrente incidentale.

24. Il che consente di prescindere dal fatto sopra rilevato che l’associazione attrice aveva indicato per relationem i propri associati, aveva rapportato la propria pretesa in relazione al loro numero e aveva chiesto ordine di esibizione per conoscere l’entità dei compensi per copia privata incassati dalla [OSCURATO:PERSONA].

25. Il ricorso deve pertanto essere accolto, nei sensi di cui in motivazione, con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1 qua

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.32331/2020 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA] 7607, elettivamente domiciliata in Roma, via XX Settembre 3, presso lo [OSCURATO:PERSONA], presso l’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che l a rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in Roma, piazza Margana 19, presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta e difende unitamente all’avv.[OSCURATO:PERSONA] -controricorrente ricorrente incidentale- nonché contro [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in Roma via [OSCURATO:PERSONA] 28, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n. 2159/2020 depositata il30.4.2020, udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 9.1.2023 dal [OSCURATO:PERSONA] Scotti. [OSCURATO:PERSONA] 1. Nel 2012 l’[OSCURATO:PERSONA] 7607 (di seguito: Artisti 7607 o l’Associazione) ha agito dinanzi al Tribunale di Roma nei confronti della [OSCURATO:PERSONA] ed Editori- [OSCURATO:PERSONA] ( breviter: [OSCURATO:PERSONA]) per far accertare il suo diritto a partecipare ai sensi dell’art.71 octies della legge 22.4.1941, n.633 e successive modifiche e integrazioni (breviter: l.d.a.), quale associazione di categoria maggiormente rappresentativa, alla ripartizione e per ottenere la condanna al pagamento dei compensi ex art.71 septies l.d.a . per gli apparecchi di registrazione video a lei spettanti, a partire dalla costituzione dell’Associazione per gli anni 2010 e 2011. La domanda aveva ad oggetto i compensi per la cosiddetta «copia privata» ex art.71 septies , comma 1, l.d.a, secondo il quale « Gli autori ed i produttori di fonogrammi, nonché i produttori originari di opere audiovisive, gli artisti interpreti ed esecutori ed i produttori di videogrammi, e i loro aventi causa, hanno diritto ad un compenso per la riproduzione privata di fonogrammi e di videogrammi di cui all'articolo 71-sexies. Detto compenso è costituito, per gli apparecchi esclusivamente destinati alla registrazione analogica o digitale di fonogrammi o videogrammi, da una quota del prezzo pagato dall'acquirente finale al rivenditore, che per gli apparecchi polifunzionali è calcolata sul prezzo di un apparecchio avente caratteristiche equivalenti a quelle della componente interna destinata alla registrazione, ovvero, qualora ciò non fosse possibile, da un importo fisso per apparecchio. Per i supporti di registrazione audio e video, quali supporti analogici, supporti digitali, memorie fisse o trasferibili destinate alla registrazione di fonogrammi o videogrammi, il compenso è costituito da una somma commisurata alla capacità di registrazione resa dai medesimi supporti. Per i sistemi di videoregistrazione da remoto il compenso di cui al presente comma è dovuto dal soggetto che presta il servizio ed è commisurato alla remunerazione ottenuta per la prestazione del servizio stesso». I predetti compensi sono versati alla [OSCURATO:PERSONA] che ne deve curare la ripartizione in favore di artisti, interpreti ed esecutori (acronimo: AIE), tramite le loro associazioni maggiormente rappresentative ai sensi dell’art.71 octies, comma 3, l.d.a., che appunto dispone: «Il compenso di cui all' articolo 71-septies per gli apparecchi e i supporti di registrazione video è corrisposto alla Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), la quale provvede a ripartirlo al netto delle spese, anche tramite le loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative, per il trenta per cento agli autori, per il restante settanta per cento in parti uguali tra i produttori originari di opere audiovisive, i produttori di videogrammi e gli artisti interpreti o esecutori. La quota spettante agli artisti interpreti o esecutori è destinata per il cinquanta per cento alle attività e finalità di cui all' articolo 7, comma 2, della legge 5 febbraio 1992, n. 93» La [OSCURATO:PERSONA] aveva corrisposto tali compensi all’[OSCURATO:PERSONA] – IMAIE ( breviter [OSCURATO:PERSONA]), fino alla sua estinzione avvenuta nel 2009, disposta con decreto del Prefetto di Roma del 30.4.2009. Successivamente la [OSCURATO:PERSONA] si è rifiutata di corrispondere i diritti in questione alla [OSCURATO:PERSONA] 7607, ritenendo che alla riscossione fosse legittimato invece il [OSCURATO:PERSONA] IMAIE – [OSCURATO:PERSONA] Esecutori (breviter [OSCURATO:PERSONA] IMAIE), istituito con d.l. 64 del 2010, convertito con legge n.100 del 2010, a cui erano stati trasferiti compiti e funzioni dell’IMAIE posto in liquidazione. La [OSCURATO:PERSONA] ha chiesto e ottenuto la chiamata in causa del [OSCURATO:PERSONA] IMAIE. 2. Il Tribunale di Roma con sentenza del 24.10.2016 ha rigettato la domanda di Artisti 7607 per due diverse ragioni; in primo luogo, per carenza di legittimazione attiva, e cioè perché la liberalizzazione del mercato dei diritti connessi era stata introdotta solo dall’art.39 della del d.l. 1/2012, convertito con modificazioni dalla legge n.27 del 2012 e attuato dai successivi d.p.c.m. del 19.12.2012 e del 17.1.2014, sicché negli anni 2010 e 2011 l’attrice non aveva diritto di svolgere attività di intermediazione e di partecipare alla ripartizione; in secondo luogo, per difetto di prova dell’iscrizione di Artisti 7607 nell’apposito albo tenuto dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri ai sensi del d.p.c.m. 19.12.2012. 3.Avverso la predetta sentenza di primo grado ha proposto appello Artisti 7607, a cui hanno resistito gli appellati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] IMAIE La Corte di appello di Roma con sentenza del 30.4.2020 ha respinto il gravame, sia pur attraverso un diverso percorso argomentativo, a spese compensate. 4. La Corte di appello ha dissentito dal Tribunale e ha ritenuto che la legge istitutiva del [OSCURATO:PERSONA] IMAIE non gli avesse attribuito una competenza monopolistica quanto ai supporti video; ha riconosciuto altresì che la normativa di cui al d.p.c.m. 19.12.2012 e al relativo albo non fosse applicabile retroattivamente per gli anni 2010 e 2011. La Corte territoriale ha tuttavia osservato che l’attività di riscossione per conto degli associati presupponeva uno specifico mandato rilasciato dal singolo artista per l’incasso dei compensi per copia privata, che non era implicato dall’iscrizione all’Associazione e non era previsto dallo Statuto sociale. 5.Avverso la predetta sentenza, non notif icata, con atto notificato il 11.12.2020 ha proposto ricorso per cassazione Artisti 7607 svolgendo quattro motivi. Con atto notificato il 20.1.2021 ha proposto controricorso il [OSCURATO:PERSONA] IMAIE, chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione. Con atto notificato il 18.1.2021 ha proposto controricorso e ricorso incidentale condizionato la [OSCURATO:PERSONA], chiedendo la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto dell’avversaria impugnazione e instando subordinatamente, a sua volta, con il supporto di un motivo, per la cassazione della sentenza di secondo grado. Tutte le parti hanno depositato memoria illustrativa. [OSCURATO:PERSONA] 6. La controricorrente [OSCURATO:PERSONA] assume l’inammissibilità del ricorso principale per supposta carenza di interesse ad agire poiché la domanda sarebbe stata finalizzata a un mero accertamento del preteso diritto di Artisti 7607 al riconoscimento delle prerogative soggettive di cui all’art.71 sexies l.d.a., senza il supporto di una pretesa creditoria concreta. L’eccezione non può essere condivisa, non foss’altro che perché la ricorrente ha chiesto anche la liquidazione dei compensi, istanza neppure esaminata dalla Corte di appello, che si è arrestata nel negare a Artisti 7607 la legittimazione ad agire per i suoi associati. [OSCURATO:PERSONA] nega alla ricorrente l’interesse a ricorrere anche perché nel caso concreto la ripartizione pacificamente era già avvenuta, con il riversamento a [OSCURATO:PERSONA] IMAIE, ma non è dato comprendere perché ciò impedirebbe alla ricorrente di contestare tale ripartizione come illegittima nell’interesse dei suoi iscritti. Infatti in causa non è stato dedotto e tantomeno provato che gli AIE iscritti a Artisti 7607 e per cui essa agisce quale mandataria siano stati soddisfatti nei loro diritti da parte di Nuova IMAIE in seguito al versamento a suo favore dei compensi da parte di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eccepisce che la ricorrente non avrebbe impugnato una concorrente ratio decidendi nel senso dell’avvenuta corretta ripartizionedei compensi, ma non indica con sufficiente precisione in quali affermazioni della sentenza impugnata sarebbe ravvisabile la ratio asseritamente non censurata. 7. I primi due motivi di ricorso sono connessi e possono essere esaminati congiuntamente. 7.1.Con il primo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.3, 4 e 5 cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 71 sexies, septies e octies l.d.a. e all’art.100 cod.proc.civ. in relazione alla assunta necessità di un mandato specifico all’incasso da parte degli artisti, interpreti ed esecutori (acronimo: AIE); deduce altresì omesso esame di fatto decisivo discusso fra le parti con riferimento alla parte dello Statuto dell’[OSCURATO:PERSONA] 7607 ove è espressamente previsto il potere di incassare i compensi dovuti agli artisti, interpreti ed esecutori associati in forza della l.d.a.; deduce ancora violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 100, 115, 116 cod.proc.civ. 2697 cod.civ., 132 cod.proc.civ. in merito al mancato esame delle prove documentali e /o dei fatti non specificamente contestati. 7.2. Con il secondo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360,n.3, 4 e 5, cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione al mancato accertamento di Artisti 7607 come associazione di categoria avente diritto al pagamento della c.d. «copia privata» in quanto «maggiormente rappresentativa; deduce altresì omesso esame di fatto decisivo discusso fra le parti con riferimento alle prodotte schede di adesione all’associazione; deduce ancora violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 100, 115, 116 cod.proc.civ. 2697 cod.civ., 132 cod.proc.civ. in merito al mancato esame delle prove documentali e /o dei fatti non specificamente contestati. 8. Come si è detto, la Corte capitolina ha confermato il decisumdi primo grado con motivazione radicalmente diversa, e cioè affermando che l’attività di riscossione per conto degli associati presupponeva uno specifico mandato rilasciato dal singolo artista per l’incasso dei compensi per copia privata, mandato che non era implicato dall’iscrizione all’associazione e non era previsto dallo Statuto sociale. La ricorrente osserva, in primo luogo, che dalla lettura degli articoli 71 sexies, septies e octies l.d.a. emerge chiaramente che per gli anni 2010 e 2011 gli AIE avevano diritto al compenso per copia privata e che lo potevano riscuotere per il tramite delle loro associazioni di categoria maggiormente rappresentative (principio riconosciuto dalla Corte di appello di Roma). In secondo luogo, Artisti 7607 sostiene che la necessità di uno specifico mandato degli AIE non era prevista dalla legislazione vigente sino al d.p.c.m. 17.1.2014, recante «Riordino della materia del diritto connesso al diritto d'autore, di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni» che con l’art.3, comma 4, aveva preteso il rilascio di specifico mandato in capo agli intermediari abilitati (c.d. collecting) da parte degli AIE: «In prima applicazione del presente decreto, con esclusivo riferimento alle annualità 2012 e 2013, salvo diverso accordo tra tutte le imprese di settore di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, i compensi derivanti da riproduzione privata, ad uso personale, di fonogrammi e di videogrammi, sono attribuiti a ciascuna delle imprese di cui all'art. 3, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 dicembre 2012, in misura percentuale rapportata, separatamente per il settore audio ed il settore video, al numero di mandati esplicitamente conferiti a ciascuna impresa dagli artisti interpreti ed esecutori alla data del 31 gennaio 2014. Le imprese comunicano alla [OSCURATO:PERSONA] entro il 28 febbraio 2014, gli accordi conclusi ovvero, in mancanza, il numero di mandati ad esse esplicitamente conferiti.» 9. Quanto esposto è corretto ma non sufficiente, come osservano condivisibilmente le parti controricorrenti, perché, in difetto di norma ad hoc, valevano i principi generali sul mandato di cui agli artt. 1703 e seguenti cod.civ. e non si poteva comunque dubitare dell’esigenza di un mandato appositamente conferito dagli AIE per l’incasso dei compensi loro spettanti a favore del mandatario. In altri termini, il d.p.c.m. 17.1.2014 non ha fatto altro che esplicitare la necessità di un requisito che era già previsto dal sistema e poteva essere desunto dalle norme civilistiche ordinarie. 10. Tuttavia, come osserva in terzo luogo già nell’ambito del primo motivola ricorrente, lo Statuto dell’Associazione, prodotto in giudizio con l’atto introduttivo (allegato 2 al ricorso) e a suo tempo prodotto come doc.2 [debitamente allegato al ricorso come allegato 3)], all’art.4, lettera k), enunciava nell’oggetto sociale l’attività di «Promuovere, stimolare e stipulare appositi accordi con l’IMAIE, la [OSCURATO:PERSONA], le associazioni di categoria dei produttori di fonogrammi e con le emittenti radiotelevisive, indipendentemente dalle modalità di telediffusione adottate, al fine di raccogliere, per conto dei propri associati, i compensi dovuti agli Artisti interpreti esecutori ai sensi della Legge n.633 del 22 aprile 1941 e successive modifiche e integrazioni e della legge n.93 del 5 febbraio 1992 e successive modifiche e integrazioni e provvedere , poi, alla gestione delle relative somme, compresa la loro distribuzione tra gli aventi diritto». La ricorrente aveva quindi dedotto e provato che lo Statuto dell’Associazione prevedeva espressamente un mandato all’incasso da parte dei singoli associati, più che sufficiente dal momento che all’epoca non era previsto un mandato specifico per i compensi per copia privata. 11. Il fatto, ossia l’esistenza di una specifica clausola statutaria contenente il mandato, era stato debitamente dedotto e documentato e posto alla ribalta del contraddittorio. E difatti lo Statuto associativo era stato prodotto e invocato da parte ricorrente; [OSCURATO:PERSONA] con la terza memoria ex art.183 cod.proc.civ. ne aveva contestato la valenza, non ritenendo sufficiente l’adesione all’associazione da parte degli iscritti senza il conferimento di un mandato specifico; nella memoria di replica del 20.6.2016 (trascritta a pagina 21 del ricorso) la ricorrente aveva espressamente argomentato circa l’adesione degli iscritti all’associazione e la previsione statutaria che prevedeva sia la raccolta e la ripartizione dei compensi per cui era causa in favore degli associati sia la possibilità di promozione del giudizio nel loro interesse. 12. [OSCURATO:PERSONA] ritiene di dover precisare che il vizio denunciato da Artisti 7607 non configura un errore revocatorio, come tale bisognoso di emenda attraverso l’impugnazione straordinaria per revocazione, poiché la Corte di appello non si è riferita espressamente all’art.4, lettera q), dello Statuto, su cui non si è soffermata e non ne ha neppure travisato il contenuto, ma ha semplicemente ignorato la specifica disposizione statutaria, pur fatta oggetto di discussione inter partes, limitandosi a pagina 9 a riportare altre affermazioni generali contenute n ell’art.4 dello Statuto. 13.. Recentemente questa Corte (Sez. 3, 21.12.2022, n. 37382) si è soffermata a riflettere in modo approfondito sulle diverse fattispecie dell’errore revocatorio, del vizio motivazionale di omesso esame di fatto decisivo discusso tra le parti e dell’errore percettivo sul contenuto della prova. È stato osservato che, diversamente dall'errore revocatorio di cui all'art. 395, n. 4, cod.proc.civ.(che consiste in una falsa percezione della realtà, o in una svista materiale che abbia portato ad affermare o supporre l'esistenza di un fatto la cui verità sia incontestabilmente esclusa, ovvero l'inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita dagli atti o documenti di causa, se il fatto non costituì punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare), l'errore percettivo, che cada sul contenuto oggettivo della prova (e non sul fatto), assumeautonoma rilevanza, rendendo censurabile, in sede di legittimità, lo specifico caso dell'avvenuta utilizzazione, da parte dello stesso giudice, di prove che non esistono nel processo (ovvero che abbiano un contenuto oggettivamente ed inequivocabilmente diverso da quello loro attribuito), che abbiano costituito oggetto di discussione tra le parti (in ciò distinguendosi dall'errore revocatorio) e che tuttavia sostengono illegittimamente la decisione assunta non già in base a una motivazione viziata, bensì in violazione di un parametro di fonte legislativa. In tema di scrutinio di legittimità del ragionamento probatorio adottato dal giudice di merito, deve pertanto distinguersi tra le fattispecie di cui all'art. 360, n. 5, cod.proc.civ.(che consente l'impugnazione della sentenza nell'ipotesi diomissione di fatti decisivi oggetto di discussione tra le parti), quella di cui all'art. 395, n. 4 (che ha riguardo a fatti costituenti unpunto controverso su cui il giudice non si è espressamente pronunciato) e l'ipotesi di cui all'art. 115, che ha ad oggetto leprove proposte dalle parti, oggetto di discussione (diversamente che nell'ipotesi di errore revocatorio) su cui il giudice si sia espressamente pronunciato. Una diversa interpretazione finirebbe, difatti, per consolidare un'inemendabile forma di patente illegittimità della decisione, in contrasto con il principio dell'effettività della tutela, qualora essa si fondi sulla ricognizione obiettiva del contenuto della prova che conduca aduna conclusione irrefutabilmente contraddetta, in modo tanto inequivoco quanto decisivo, dalla prova travisata, su cui le parti hanno avuto modo di discutere. Se, di converso, l'errore percettivoè caduto su un fatto storico, principale o secondario, che abbia costituito oggetto di discussionetra le parti e che risulti idoneo ad orientare in senso diverso la decisione, esso può essere fatto valere, negli stringenti limiti di cui al novellatoart. 360, comma 1, n. 5, cod.proc.civ., ogni qual volta esso consista nell'omesso esame di quel fatto (e non anche quando si traduca nella mesa insufficienza o contraddittorietà della motivazione), sempre che non ricorra l'ipotesi della c.d. doppia conforme ai sensi dell'art. 348-ter, commi 4 e 5, cod.proc.civ. Lavalutazione del materiale probatorio – destinata a risolversi nella scelta di uno o più tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all'osservazione e alla valutazione del giudice – è espressione delladiscrezionalità valutativa del giudice di merito ed è estranea ai compiti istituzionali della Corte di legittimità (con la conseguenza che non è denunciabile, dinanzi a quest'ultima, come vizio della decisione di merito, a seguito della definitiva riformulazione dell'art. 360, n. 5, cod.proc.civ.) restando totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale il giudice di merito ha compiuto le proprie valutazioni discrezionali di carattere probatorio. Viceversa, alla stessa parte deve ritenersi consentita, in applicazione delle norme di cui all'art. 115e 360, n. 4, cod.proc.civ., lafacoltà di denunciare la errata percezione (e la conseguente utilizzazione), da parte del giudice di merito, di prove inesistenti, ovvero di prove non solo riferite a fonti, che non sono mai state dedotte in giudizio dalle parti (un testimone mai addotto o escusso; un documento mai depositato agli atti), ma altresì a prove che, pur riferendosi a fatti/fonti appartenenti al processo (uno specifico documento ritualmente depositato, un testimone regolarmente escusso), si sostanziano nellaelaborazione di contenuti informativi non riconducibili in alcun modo a dette fonti, neppure in via indiretta o mediata (ossia di informazioni probatorie delle quali risulta preclusa alcuna connessione logico-significativa con le fonti o i mezzi di prova cui il giudice ha viceversa inteso riferirle), sempre che tali contenuti informativi abbiano, specularmente interpretate, il carattere della decisività. 14. In questo caso la Corte di appello non è incorsa in errore percettivo, travisando il contenuto della prova documentale, e neppure in errore di fatto nella nozione di cui al n.4 dell’art.395 cod.proc.civ., ma ha omesso di considerare la specifica disposizione statutaria, la predetta lettera q) dell’art.4, che conteneva l’attribuzione del mandato da parte degli associati. Ricorre pertanto l’ipotesi di vizio motivazionale, correttamente denunciato ex art.360, comma 1, n.5, dalla parte ri corrente , senza che operi la preclusione ex art.348 ter , comma 5, cod.proc.civ. per il diverso fondamento delle ragioni in fatto delle due pronunce di merito. 15. La necessità di una forma scritta del mandato con rappresentanza nel caso di specie è affermata genericamente da [OSCURATO:PERSONA] a pagina 16 del controricorso, senza alcuna ulteriore spiegazione. Si spiega meglio al proposito [OSCURATO:PERSONA] con la memoria, riferendosi agli artt.110 e 107 l.d.a. che peraltro prevedono una forma scritta ad probationem, in tal modo applicabile anche al mandato con rappresentanza ex artt.1704 e 1392 cod.civ. In ogni caso, per risalente e costante giurisprudenza di questa Corte, formatasi essenzialmente con riferimento alle clausole compromissorie statutarie di società e associazioni, richiedenti queste sì necessariamente la forma scritta ad substantiam, il requisito della forma scritta al fine della operatività della clausola è stato ritenuto soddisfatto dall’adesione alla società con accettazione dello statuto sociale, tenuto conto della inapplicabilità dell'art. 1341 cod. civ., sull'esigenza di una specifica approvazione per iscritto della clausola medesima, non vertendosi in ipotesi di condizioni generali di contratto predisposte da uno dei contraenti, ne' di contratti conclusi mediante moduli o formulari (Sez. 1, n. 1367 del 18.2.1985; Sez. 1, n. 1826 del 30.3.1981; Sez. L, n. 10444 del 7.10.1991;Sez. 1, n. 2214 del 29.10.1970). Principio attualmente espresso per le società dall’art.34, comma 3, del d.lgs.5 del 2003. Deve quindi ritenersi che il requisito formale ad probationem fosse soddisfatto dalla scheda di adesione all’Associazione e dalla produzione dello Statuto sociale, contenente il mandato. 16. Alla luce di quanto in precedenza esposto, i due motivi congiuntamente esaminati sono fondati nei sensi di cui in motivazione. La Corte di appello ha completamente omesso di esaminare il fatto che fossero state prodotte 724 più 425 schede di adesione AIE all’Associazione e al relativo Statuto con la seconda memoria ex art.183 cod.proc.civ., fra schede cartacee e telematiche (in tutto 1149), che invece avevano rilievo in connessione con il contenuto dello Statuto associativo, art.4, lettera q), anch’esso non esaminato (cfr supra motivo 1), al pari della produzione iniziale dell’elenco degli associati (doc.3, riprodotti come allegati 2 e 6 al ricorso). La Corte di appello ha considerato solo i 260 mandati per lamentare che non fossero stati indicati negli atti di causa, su cui infra. 17. Con il terzo motivo di ricorso principale, proposto ex art.360, n.3 e 4 cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 71 sexies, septies e octies l.d.a. e all’art.100 cod.proc.civ. in relazione alla assunta necessitàdi individuare gli artisti, interpreti ed esecutori rappresentati e l’attività artistica da loro svolta al fine di definire la legittimazione attiva di Artisti 7607. La ricorrente deduce altresì nullità della sentenza ex art.101, comma 2, cod.proc.civ. per aver la Corte di appello deciso in base ad eccezione rilevata d’ufficio e non sottoposta all’esame delle parti. 18. Il motivo è fondato. Anche a prescindere dalla qualità di associazione maggiormente rappresentativadella Artisti 7607, l’individuaz ione nominativa degli associati mandati era stata comunque effettuata dalla ricorrente , sia pure per relationem, in sede di seconda memoria ex art.183, comma 6, cod.proc.civ., producendo le schede di adesione , che recavano chiaramente l’indicazione delsingolo AIE associato. Solo un vacuo formalismo avrebbe imposto alla ricorrente di indicare anche nella memoria i nomi degli AIE, di cui aveva prodotto le 1149 schede di adesione, cartacee o digitali, perfettamente leggibili, in modo più che idoneo ad assicurare la conoscenza dei nominativi dei mandanti in capo alle controparti e così lo sfogo del contraddittorio. L’indicazione della specifica attività svolta dal singolo AIE, pretesa dalla Corte territoriale, non discende da alcuna norma di legge. 19. Resta quindi assorbita alla stregua della ragion più liquida l’ulteriore censura in rito circa la nullità del rilievo officioso non preceduta dall’apertura del contraddittorio. 20. Con il quarto motivo di ricorso principale, proposto ex art.360,n.3, 4 e 5 cod.proc.civ., la ricorrente denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 71 sexies, septies e octies l.d.a. e all’art.100 cod.proc.civ. La ricorrente contesta l’assunta necessità di individuare gli artisti, interpreti ed esecutori rappresentati e l’attività artistica da loro svolta al fine di definire il quantum dovuto ad Artisti 7607. La ricorrente deduce altresì nullità della sentenza ex art.101, comma 2, e 132 cod.proc.civ. per aver la Corte di appello deciso in base ad eccezione rilevata d’ufficio e non sottoposta all’esame delle parti e per aver omesso di motivare in merito alla modalità di determinazione del quantum. La ricorrente deduce infine violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt. 100, 115, 116 cod.proc.civ. 2697 cod.civ., 132 cod.proc.civ. in merito al rigetto dell’ordine di esibizione per la determinazione del quantum. 21. Il motivo è fondato. Artisti 7607 aveva richiesto di essere ammessa al riparto pro quota, quale associazione maggiormente rappresentativa e aveva documentato l’adesione di 1149 artisti, producendo inoltre 260 mandati espressi. Da tali documenti si desumevano per ciascun associa to, generalità complete e attività artistica di competenza. Era ben possibile quindi procedere al riparto, come del resto previsto successivamente, senza ulteriori particolari formalità, per gli anni 2012 e 2013 in forza del d.p.c.m. 17.1.2014, articolo 3, commi 3 e 4, semplicemente cioè in proporzione al numero dei mandativantati dalla ricorrente. In questa prospettiva la richiesta di ordine di esibizione formulata da Artisti 7607 e rivolta ad ottenere dalla [OSCURATO:PERSONA] le informazioni circa gli importi raccolti negli anni 2010 e 2011 per copia privata e trasferiti a [OSCURATO:PERSONA] IMAIE non era affatto esplorativa ed era anzi l’unica modalità possibile per procedere al calcolo richiesto dall’attrice. 22. Con il motivo di ricorso incidentale condizionato, proposto ex art.360,n.3 e 5, cod.proc.civ., la [OSCURATO:PERSONA] denuncia violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli artt.156,157,164, comma 4, cod.proc.civ. in relazione al requisito prescritto dall’art.163, n.3, cod.proc.civ. applicabile al giudizio di appello ex art.359 cod.proc.civ. La ricorrente fa riferimento al disposto rigetto dell’eccezione di nullità dell’atto di appello e deduce altresì omessa considerazione di fatto decisivo con riferimento alla mancata considerazione dei rilievi della difesa [OSCURATO:PERSONA] in punto eccepita nullità dell’atto introduttivo. La ricorrente sostiene che l’atto introduttivo era nullo ex art.163 cod.proc.civ. per la mancata individuazione degli associati e per l’omessa indicazione dei parametri per la determinazione del compenso complessivamente reclamato. 23. Il motivo è del tutto generico e neppure si confronta con la motivazione adotta dalla sentenza impugnata. Questa infatti ha escluso la nullità dell’atto introduttivo e parimenti dell’atto di appello, chiarendo che l’attore non era tenuto ad indicare il quantum della propria pretesa, di cui peraltro Artisti 7607 aveva chiesto anche la liquidazione equitativa e che le questioni inerenti al quantum attenevano al merito e non già alla validità della domanda. Osservazioni ineccepibili non affrontate e non confutate dalla ricorrente incidentale. 24. Il che consente di prescindere dal fatto sopra rilevato che l’associazione attrice aveva indicato per relationem i propri associati, aveva rapportato la propria pretesa in relazione al loro numero e aveva chiesto ordine di esibizione per conoscere l’entità dei compensi per copia privata incassati dalla [OSCURATO:PERSONA]. 25. Il ricorso deve pertanto essere accolto, nei sensi di cui in motivazione, con la cassazione della sentenza impugnata e il rinvio alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, occorre dar atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente incidentale, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stesso articolo 13, ove dovuto. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, nei sensi di cui in motivazione, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti, dichiara inammissibile il ricorso incidentale condizionato e rinvia alla Corte di appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 qua
Sentenza Cassazione n. 01689/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris