CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 02585/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Osservato che sono inammissibili le censure dedotte nel ricorso di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale il difensore si duole del vizio di motivazione, lamentando che l'ordinanza emessa nei confronti del suddetto ha trascurato gli indici rivelatori dell'unicità del disegno criminoso a fondamento delle condotte delittuose poste in essere - perché costituite da mere doglianze in punto di fatto. Considerato che dette censure sono, altresì, riproduttive di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dalla Corte di appello di Bari nel provvedimento impugnato. In esso, invero, si evidenzia, con riguardo alla richiesta continuazione tra i fatti di cui a tre sentenze esecutive, che: - al di là di una vicinanza cronologica tra i fatti di cui alle sentenza sub 2) e sub 3) e del rilievo che sia stato contestato il reato di rapina in entrambi i casi, diversi risultano le ulteriori fattispecie incriminatrici oggetto di contestazione, i luoghi di commissione dei reati (nel primo caso le Marche, nel secondo Bari), i correi e le modalità di commissione degli illeciti (nel primo caso consistenti in una serie omogenea di rapine commesse ai danni di sportelli bancari con la minaccia di un taglierino, mentre nel secondo in una rapina ai danni di una coppia di anziani, perpetrata violando il loro domicilio e percuotendo e sequestrando uno di loro); - non vi sono elementi sufficienti, dunque, per ipotizzare che al momento delle rapine ai danni degli sportelli bancari, [OSCURATO:PERSONA] avesse programmato gli ulteriori crimini commessi nel luglio del 2014; - la rapina di cui alla sentenza sub 1), pur posta in essere con modalità analoghe a quelle giudicate con la sentenza sub 3), è stata commessa a Mola di Bari ben quattro mesi prima; - tale lasso temporale fa ritenere che la commissione dei reati non potesse essere stata unitariamente programmata al momento della commissione della prima rapina del 14.2.14. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dicembr