CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 23730/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA sul ricorso 2462-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] N. 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA] , rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], SOCIETA' LEONARD() SRL; - intimati - avverso la sentenza n. 1872/1/2019 della [OSCURATO:PERSONA] , depositata l' [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata dell' [OSCURATO:DATA_NASCITA] dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. Ric. 2020 n. 02462 sez. MT - ud. 11-05-2022 -2- RG. 2462/2020 Agenzia delle Entrate c/ [OSCURATO:PERSONA]F1 Ritenuto che: L'keenzia delle entrate ricorre per la cassazione della sentenza della CTR Puglia, n. 1872/1/2019 dep. 11 giugno 2019, che ha accolto l'appello della [OSCURATO:PERSONA] srl, cessata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] e cancellata dal registro delle imprese il 9.3.2012, e dei soci [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA], in riforma parziale della sentenza di primo grado - che aveva rigettato nel merito il ricorso dei contribuenti e ridotte le sanzioni - ritenendo nullo l'avviso di accertamento notificato (il 14.3.2015) alla società estinta. Con gli atti impugnati erano state accertate maggiori imposte IRES, IVA e IRAP per gli anni 2009, 2010 e 2011. La CTP di Bari aveva rigettato nel merito il ricorso dei contribuenti, riducendo le sanzioni. Contro la indicata sentenza proponeva appello sia l'Agenzia delle entrate, chiedendo la conferma integrale delle sanzioni; sia i soci ([OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA]), cftedendo l'annullamento totale dell'atto impositivo. La CTR, decidendo nel merito, ha accolto l'appello dei contribuenti, ritenendo illegittimo l'atto tributario notificato a società estinta e inapplicabile retroattivamente l'art. 28 del d.lgs. n. 175/2014 sulla posl:ergazione dell'effetto estintivo della società cancellata, considerando legittimati processualmente solo gli ex soci, potendo pertanto l'Amministrazione finanziaria procedere nei loro confronti solo con autonomo e diverso atto impositivo che dia atto della sussistenza dei presupposti della loro responsabilità: e cioè nei [imiti delle quote liqu date in sede di bilancio di liquidazione, se realmente distribuita agli stessi, con onere per il creditore di dimostrare la reale percezione. Si sono costituiti in giudizio con controricorso [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] u L'Agenzia delle Entrate ha depositato memoria. Cer siderato che: Va preliminarmente rilevato che il ricorso proposto dall'Ufficio, rg. 8316/19, relativo ad altra annualità, è stato deciso con sentenza 26402/20 con l'accoglimento del ricorso per quanto di ragione. La indicata sentenza ha ritenuto inammissibile il ricorso in relazione alla notifica dell'accertamento al liquidare della società estinta, [OSCURATO:PERSONA]; lo ha dichiarato fondato, preso atto della notifica dell accertamento agli ex soci, successori sui genersis della società estinta, ritenendo ininfluente il limite della responsabilità dei soci quanto alla loro legittimazione processuale, ben potendo esservi beni e diritti che, sebbene non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, siano stati trasferiti ai soci. 2. Con l'unico motivo del presente ricorso, la ricorrente prospetta la violazione dell'art.36 del D.P.R. n.602/1973 e dell'art.2495 c.c. ex art. :360 n. 3 c.p.c.. Assume l'Agenzia delle entrate che erroneamente la CTP avrebbe collegato l'illegittimità dell'accertamento all'esistenza di effettiva distribuzione di utili in capo ai soci, tale circostanza rilevando soc in fase esecutiva. :3. La censura è fondata. invero, con specifico riferimento al tema della mancata dist-ibuzione degli utili ai soci in sede di liquidazione, giova osservare che, rimasta isolata l'affermazione espressa da Cass. n. 9672/2018, con la quale si era messa in discussione la possibilità di prospettare all'interno del giudizio tributario sulla legittimità dell'avviso di accertamento la questione relativa all'esistenza di utili al momento della liquidazione della società cancellata, questa Corte si è andata ormai consolidando nell'affermare che " i soci abbiano goduto, o no, di un qualche riparto in base al bilancio finale di liquidazione non è dirirnente (...) ai fini dell'esclusione dell'interesse ad agire del Fisco creditore"- Cass.n. 9094/2017-. Sicché l'assenza nel bilancio di liqu dazione della società estinta di ripartizioni agli ex soci non esclude "l'interesse dell'Agenzia a procurarsi un titolo nei confronti dei soci, in considerazione della natura dinamica dell'interesse ad agire, che rifugge da considerazioni statiche allo stato degli atti"- conf. Cass. n. 12953/2017, Cass. n. 9672/2018, Cass. n. 17243/2018, Cass. n. 29117/2018. :3.2. Ne consegue che il limite di responsabilità dei soci di cui all'art.2495 c.c., non incide sulla loro legittimazione processuale rispetto all'atto di accertamento emesso nei loro confronti ma, al più, sutinteresse ad agire dei creditori sociali, interesse che, tuttavia, non è di per sé escluso dalla circostanza che i soci non abbiano partecipato utilmente alla ripartizione finale potendo, ad esempio, sussistere beni e diritti che, sebbene non ricompresi nel bilancio di liquidazione della società estinta, si sono trasferiti ai soci"-cfr.Cass.s.u. n.619/2021-. 4. Sulla base delle superiori argomentazioni, risulta evidente la illegittimità della decisione impugnata che ha affermato principi divergenti rispetto a quelli sopra richiamati, ritenendo decisiva la concreta liquidazione di utili in capo ai soci di società cancellata per la legittimità dell'accertamento emesso nei confronti dei soci medesimi. Ciò peraltro senza tener conto, come emerge dalla stessa sentenza ( nella parte in fatto), e ribadito anche nella memoria dell'Agenzia, che nella fattispecie la società non aveva presentato alcuna dichiarazione dei -edditi. 5. Conclusivamente, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va pertanto cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Puglia anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. PQM Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Puglia anche per la liquidazione d