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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE n. 726/2021

ECLI:EU:T:2021:804
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021TO0096_INF

Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 9 novembre 2021 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / Commissione (Causa T‑96/21) «Ricorso di annullamento – Medicinali per uso umano – Autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per il medicinale per uso umano “Comirnaty – Vaccino contro il COVID‑19 a mRNA (modificato a livello dei nucleosidi)” – Carenza di interesse ad agire – Assenza di incidenza diretta – Insussistenza di incidenza individuale – Atto non regolamentare – Irricevibilità»

1. Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricorso proposto da un ricorrente che non è destinatario dell’atto impugnato – Ricevibilità – Presupposto – Atto che produce effetti giuridici vincolanti nei confronti del ricorrente – Decisione della Commissione recante autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per un vaccino contro il COVID‑19 – Atto che non modifica la situazione giuridica del ricorrente – Carenza di interesse ad agire (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 29‑33, 38, 39)

2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione della Commissione recante autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per un vaccino contro il COVID‑19 – Assenza di incidenza diretta per il ricorrente (Art. 263, comma 4, TFUE (v. punti 41‑43, 48, 49, 52)

3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione recante autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per un vaccino contro il COVID‑19 – Ricorso proposto da singoli che invocano una violazione di diritti fondamentali – Insussistenza di incidenza individuale (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 53‑57)

4. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Decisione della Commissione recante autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per un vaccino contro il COVID‑19 – Esclusione (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 58, 59)

5. Diritti fondamentali – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Controllo della legittimità degli atti dell’Unione – Modalità – Tutela di tale diritto ad opera del giudice dell’Unione o dei giudici nazionali a seconda della natura giuridica dell’atto impugnato (Artt. 19, § 1, TUE; artt. 263, 267 e 277 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punti 64‑67) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione C(2020) 9598 (final) della Commissione, del 21 dicembre 2020, recante autorizzazione all’immissione in commercio condizionata, a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, per il medicinale per uso umano «Comirnaty – Vaccino contro il COVID‑19 a mRNA (modificato a livello dei nucleosidi), come modificata e integrata.

Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA], da TN, da TF, TG, TH e TI, da [OSCURATO:PERSONA] e dalle altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II, da VV, da [OSCURATO:PERSONA] e dalle altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II, da TO, TP e TQ, da TR e dalle altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II, da VH e dalle altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II e da [OSCURATO:PERSONA] e dalle altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II e da VW nonché da BioNTech Manufacturing GmbH e [OSCURATO:PERSONA]. 3) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e le altre persone i cui nomi figurano nell’allegato I sono condannate alle spese. 4) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TN, TF, TG, TH e TI, [OSCURATO:PERSONA] e le altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II, VV, [OSCURATO:PERSONA] e le altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II, TO, TP e TQ, TR e le altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II, VH e le altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II e [OSCURATO:PERSONA] e le altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II e VW nonché BioNTech Manufacturing GmbH e [OSCURATO:PERSONA]. sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle istanze di intervento.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TO0096_INF Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 9 novembre 2021 – [OSCURATO:PERSONA] e a. / Commissione (Causa T‑96/21) «Ricorso di annullamento – Medicinali per uso umano – Autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per il medicinale per uso umano “Comirnaty – Vaccino contro il COVID‑19 a mRNA (modificato a livello dei nucleosidi)” – Carenza di interesse ad agire – Assenza di incidenza diretta – Insussistenza di incidenza individuale – Atto non regolamentare – Irricevibilità» 1. Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricorso proposto da un ricorrente che non è destinatario dell’atto impugnato – Ricevibilità – Presupposto – Atto che produce effetti giuridici vincolanti nei confronti del ricorrente – Decisione della Commissione recante autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per un vaccino contro il COVID‑19 – Atto che non modifica la situazione giuridica del ricorrente – Carenza di interesse ad agire (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 29‑33, 38, 39) 2. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione della Commissione recante autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per un vaccino contro il COVID‑19 – Assenza di incidenza diretta per il ricorrente (Art. 263, comma 4, TFUE (v. punti 41‑43, 48, 49, 52) 3. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione recante autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per un vaccino contro il COVID‑19 – Ricorso proposto da singoli che invocano una violazione di diritti fondamentali – Insussistenza di incidenza individuale (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 53‑57) 4. Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Decisione della Commissione recante autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per un vaccino contro il COVID‑19 – Esclusione (Art. 263, comma 4, TFUE) (v. punti 58, 59) 5. Diritti fondamentali – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Controllo della legittimità degli atti dell’Unione – Modalità – Tutela di tale diritto ad opera del giudice dell’Unione o dei giudici nazionali a seconda della natura giuridica dell’atto impugnato (Artt. 19, § 1, TUE; artt. 263, 267 e 277 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47) (v. punti 64‑67) [OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione C(2020) 9598 (final) della Commissione, del 21 dicembre 2020, recante autorizzazione all’immissione in commercio condizionata, a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, per il medicinale per uso umano «Comirnaty – Vaccino contro il COVID‑19 a mRNA (modificato a livello dei nucleosidi), come modificata e integrata. Dispositivo 1) Il ricorso è respinto in quanto irricevibile. 2) Non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA], da TN, da TF, TG, TH e TI, da [OSCURATO:PERSONA] e dalle altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II, da VV, da [OSCURATO:PERSONA] e dalle altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II, da TO, TP e TQ, da TR e dalle altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II, da VH e dalle altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II e da [OSCURATO:PERSONA] e dalle altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II e da VW nonché da BioNTech Manufacturing GmbH e [OSCURATO:PERSONA]. 3) La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e le altre persone i cui nomi figurano nell’allegato I sono condannate alle spese. 4) [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TN, TF, TG, TH e TI, [OSCURATO:PERSONA] e le altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II, VV, [OSCURATO:PERSONA] e le altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II, TO, TP e TQ, TR e le altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II, VH e le altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II e [OSCURATO:PERSONA] e le altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II e VW nonché BioNTech Manufacturing GmbH e [OSCURATO:PERSONA]. sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle istanze di intervento.