Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE n. 726/2021
ECLI:EU:T:2021:804
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021TO0096_INF
Ordinanza del Tribunale (Ottava Sezione) del 9 novembre 2021 –
[OSCURATO:PERSONA] e a. / Commissione
(Causa T‑96/21)
«Ricorso di annullamento – Medicinali per uso umano – Autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per il medicinale per uso umano “Comirnaty – Vaccino contro il COVID‑19 a mRNA (modificato a livello dei nucleosidi)” – Carenza di interesse ad agire – Assenza di incidenza diretta – Insussistenza di incidenza individuale – Atto non regolamentare – Irricevibilità»
1.
Ricorso di annullamento – Interesse ad agire – Ricorso proposto da un ricorrente che non è destinatario dell’atto impugnato – Ricevibilità – Presupposto – Atto che produce effetti giuridici vincolanti nei confronti del ricorrente – Decisione della Commissione recante autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per un vaccino contro il COVID‑19 – Atto che non modifica la situazione giuridica del ricorrente – Carenza di interesse ad agire
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 29‑33, 38, 39)
2.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Incidenza diretta – Criteri – Decisione della Commissione recante autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per un vaccino contro il COVID‑19 – Assenza di incidenza diretta per il ricorrente
(Art. 263, comma 4, TFUE
(v. punti 41‑43, 48, 49, 52)
3.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Atti che le riguardano direttamente e individualmente – Decisione della Commissione recante autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per un vaccino contro il COVID‑19 – Ricorso proposto da singoli che invocano una violazione di diritti fondamentali – Insussistenza di incidenza individuale
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 53‑57)
4.
Ricorso di annullamento – Persone fisiche o giuridiche – Nozione di atto regolamentare ai sensi dell’articolo 263, quarto comma, TFUE – Qualsiasi atto di portata generale ad eccezione degli atti legislativi – Decisione della Commissione recante autorizzazione all’immissione in commercio condizionata per un vaccino contro il COVID‑19 – Esclusione
(Art. 263, comma 4, TFUE)
(v. punti 58, 59)
5.
Diritti fondamentali – Diritto ad una tutela giurisdizionale effettiva – Controllo della legittimità degli atti dell’Unione – Modalità – Tutela di tale diritto ad opera del giudice dell’Unione o dei giudici nazionali a seconda della natura giuridica dell’atto impugnato
(Artt. 19, § 1, TUE; artt. 263, 267 e 277 TFUE; Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, art. 47)
(v. punti 64‑67)
[OSCURATO:PERSONA] fondata sull’articolo 263 TFUE e diretta all’annullamento della decisione di esecuzione C(2020) 9598 (final) della Commissione, del 21 dicembre 2020, recante autorizzazione all’immissione in commercio condizionata, a norma del regolamento (CE) n. 726/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, per il medicinale per uso umano «Comirnaty – Vaccino contro il COVID‑19 a mRNA (modificato a livello dei nucleosidi), come modificata e integrata.
Dispositivo
1)
Il ricorso è respinto in quanto irricevibile.
2)
Non vi è più luogo a statuire sulle istanze di intervento presentate da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], da [OSCURATO:PERSONA], da TN, da TF, TG, TH e TI, da [OSCURATO:PERSONA] e dalle altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II, da VV, da [OSCURATO:PERSONA] e dalle altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II, da TO, TP e TQ, da TR e dalle altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II, da VH e dalle altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II e da [OSCURATO:PERSONA] e dalle altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II e da VW nonché da BioNTech Manufacturing GmbH e [OSCURATO:PERSONA].
3)
La sig.ra [OSCURATO:PERSONA] e le altre persone i cui nomi figurano nell’allegato I sono condannate alle spese.
4)
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], TN, TF, TG, TH e TI, [OSCURATO:PERSONA] e le altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II, VV, [OSCURATO:PERSONA] e le altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II, TO, TP e TQ, TR e le altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II, VH e le altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II e [OSCURATO:PERSONA] e le altre persone i cui nomi figurano nell’allegato II e VW nonché BioNTech Manufacturing GmbH e [OSCURATO:PERSONA]. sopporteranno ciascuno le proprie spese relative alle istanze di intervento.