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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 ottobre 2024

Cassazione n. 07134/2025

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2018 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAclat:a39‘k4G9-a-Ple93wItt;- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso ordinanza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] lo ha condannato per il reato di cui all'art. 256 D.Igs.152/2006, deducendo violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità.

Il ricorso è tardivo in quanto il termine di 45 giorni, a decorrere dalla data del 11/01/2019, è scaduto il 25/02/2019 e il ricorso è stato presentato in data 26/02/2019.

Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/11/2018 del TRIBUNALE di TORRE ANNUNZIATAclat:a39‘k4G9-a-Ple93wItt;- udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso ordinanza in epigrafe indicata con la quale il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] lo ha condannato per il reato di cui all'art. 256 D.Igs.152/2006, deducendo violazione di legge in ordine all'affermazione della responsabilità. Il ricorso è tardivo in quanto il termine di 45 giorni, a decorrere dalla data del 11/01/2019, è scaduto il 25/02/2019 e il ricorso è stato presentato in data 26/02/2019. Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 18 ottobre 2024
Sentenza Cassazione n. 07134/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris