CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 settembre 2022
Cassazione n. 34741/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
e ORDINANZA irtrEtzLoCooR.1( sul ricorso iscritto al n. 6363/2014 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA] S.A.S. [OSCURATO:PERSONA] & [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante p.t., cancellata dal Registro delle imprese il 23.12.2008, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi anche disgiuntamente dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con domicilio eletto presso l'indirizzo pec francescoatzenipec.ordineavvocatilivor- no.it; - ricorrenti - contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rap- presentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domici- lio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA], n. 12; - controricorrente - avverso la sentenza della [OSCURATO:PERSONA] della To- scana, n.71/17/2013 depositata il 15 maggio 2013, non notificata. Udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 28 settembre 2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con sentenza la Commissione tributaria regionale della Toscana ha così statuito in dispositivo: «dichiara inammissibile l'appello e con- danna l'appellante a rifondere all'Ufficio le spese del presente grado, liquidate in Euro 800,00». L'intestazione della decisione ha reso noto che l'appello è stato proposto dalla società [OSCURATO:PERSONA] S.a.s. avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Pisa n.228/2/09. La società esercente commercio ambulante a posto fisso, cancellata dal Registro delle imprese il 23.12.2008, veniva at- tinta dall'avviso di accertamento emesso per IRAP, IVA oltre accesso- ri, relativo all'anno di imposta 2003. 2. La sentenza nondimeno, nella sua motivazione, ha dato atto del fatto che avanti alla CTR pendevano anche gli appelli dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], relativi al reddito di partecipazione, già og- getto di separata decisione in primo grado («i ricorsi dei soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], previa riunione, vennero respinti da altra se- zione della CTP di Pisa», cfr. p.2 sentenza) e, dopo aver dato conto dei motivi di appello proposti dai soci con riferimento alla diversa sentenza «n.91/2/2010 pronunciata il 21/7/10 depositata il 7/7/10» (ibidem), ha ritenuto che questi fossero inammissibili per tardività. 3. Con riferimento alla posizione della società, premesso che le ripre- se traevano origine dall'applicazione di studio di settore, la CTR ha preso posizione nel merito, ritenendo che «l'indagine condotta dal- l'Ufficio è del tutto superficiale (...)». 4. Avverso la sentenza hanno proposto rituale ricorso per cassazione la società e le due socie, deducendo cinque motivi, ai quali ha resisti- to con controricorso l' Agenzia delle Entrate. Con nota di deposito da ultimo si è costituito in giudizio il nuovo difensore dei ricorrenti, in so- stituzione. Considerato che: 5. Preliminarmente, per decidere in punto di legittimazione proces- suale dei ricorrenti, è necessario acquisire il fascicolo d'ufficio, P.Q. M . La Corte: rinvia la causa a nuovo ruolo per acquisizione del fascicolo d'ufficio. Così deciso in Roma in data 28 settembre 2022 Dli.c)OSITATO CAYCr.:7 . FRI.k